L’art. 108 del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) norma i criteri di aggiudicazione enunciando, quale regola di carattere generale, valevole per tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi (salva la differente regolamentazione, per quelli c.d. “sotto soglia”, nell’art. 50, comma 4), l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
Si registrano, però, alcune modifiche e novità che analizziamo in seguito.
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Cosa dice l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023?
L’art. 108, riferito nello specifico ai “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di “lavori, servizi e forniture” (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV), individuata sulla base:
- del miglior rapporto qualità/prezzo,
- oppure dell’elemento prezzo,
- oppure del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
Il D.Lgs. 36/2023 elimina il tetto massimo del 30% sul punteggio economico e il corrispondente minimo del 70% sulla qualità, lasciando alle stazioni appaltanti la piena discrezionalità nella ponderazione tra prezzo e qualità. La scelta del peso relativo dovrà basarsi sull’analisi economica specifica dell’appalto, evitando soluzioni precostituite e favorendo l’effettivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le stazioni appaltanti devono valutare attentamente l’interdipendenza tra elementi tecnici ed economici, considerando che un alto punteggio tecnico non garantisce automaticamente la migliore offerta. Le formule di calcolo dei punteggi (lineari, paraboliche, al prezzo minimo o medio) restano strumenti utili per incentivare competitività e qualità, evitando eccessiva compressione dei prezzi.
Per i beni e servizi informatici, in particolare quelli legati a interessi nazionali strategici, il punteggio economico massimo può essere fissato al 10%, mentre nei contratti ad alta intensità di manodopera resta il limite del 30%. Durante il periodo transitorio alcune disposizioni del vecchio codice continueranno a coesistere con il nuovo, rendendo consigliabile l’uso di software aggiornati per la gestione delle gare.
I documenti di gara devono indicare criteri oggettivi di aggiudicazione (qualità, impatti ambientali e sociali), stabilendo sistemi di ponderazione e sub-pesi. La mancata indicazione dei costi obbligatori della manodopera e degli oneri di sicurezza può comportare esclusione dalla gara, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Nuova FAQ ANAC: obbligo di indicare separatamente manodopera e oneri sicurezza
L’ANAC ha confermato, tramite nuova FAQ sull’ articolo 108 del Codice Appalti, che nelle gare a prezzo fisso i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza devono essere indicati separatamente. La mancata indicazione comporta l’esclusione, salvo forniture senza posa in opera o servizi intellettuali. Questo obbligo garantisce trasparenza e congruità dei costi, evitando che la quota destinata al personale venga spostata su altre voci di spesa o sull’utile. L’indicazione separata previene offerte non sostenibili, tutela i minimi retributivi e assicura procedure chiare e bilanciate. Leggi l’approfondimento.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 amplia i casi in cui è obbligatorio utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, innalzando da 40.000 € a 140.000 € le soglie per servizi di ingegneria e architettura, servizi tecnici e forniture tecnologiche o innovative. Restano invariati gli obblighi per i servizi sociali, quelli ad alta intensità di manodopera e la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Il nuovo codice introduce inoltre l’obbligo di OEPV per il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e l’appalto integrato, casi non previsti dal precedente decreto. L’innalzamento delle soglie risponde a esigenze sistematiche, al mutato contesto economico-sociale e alla riduzione dell’ambito delle procedure diverse dall’affidamento diretto. In definitiva, il nuovo impianto rafforza l’uso dell’OEPV in tutti gli affidamenti più complessi e strategici.
Il criterio del minor prezzo
Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, non si registrano differenze rispetto al D.Lgs. 50/2016. Secondo il comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Il criterio del minor prezzo, come lascia intendere il termine stesso, confronta le varie offerte presentate dagli operatori economici, con la selezione di quella con l’importo più basso.
Secondo l’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei
concorsi di idee anche sulla base del cosiddetto criterio del “minor prezzo“, basato proprio sul prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera ossia quei contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell’importo complessivo dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1).
È legittima l’esclusione di un’offerta economica “palesata” nella documentazione amministrativa?
Consiglio di Stato 523/2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 523/2026, conferma che la separazione tra busta amministrativa e offerta economica è obbligatoria, anche nelle gare condotte seguendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. La violazione, anche involontaria, può portare all’esclusione dell’operatore economico. La regola tutela imparzialità, par condicio e correttezza delle verifiche preliminari. L’adempimento è semplice e privo di costi: la sanzione è proporzionata e coerente con le regole di gara. Leggi l’approfondimento.
Il minor prezzo negli appalti per i lavori ad alta intensità di manodopera
Parere MIT 3589/2025
Una stazione appaltante ha posto un quesito al MIT, chiedendo se, in una procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria, in cui i costi della manodopera superano il 50% del valore complessivo dell’appalto, sia possibile adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, considerando che l’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 fa riferimento solo ai servizi ad alta intensità di manodopera e non anche ai lavori.
L’art. 108, comma 3, dispone che:
Per i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture caratterizzati da un’elevata intensità di manodopera, la stazione appaltante utilizza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Tale disposizione, a prima vista, sembrerebbe escludere i lavori dall’ambito applicativo del vincolo al criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) in caso di elevata incidenza della manodopera.
Il MIT, nel parere 3589/2025, ha confermato che, nel caso di lavori, non si applica il vincolo previsto dall’art. 108, comma 3. In particolare, ha precisato che per gli affidamenti mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) (lavori sotto soglia, servizi e forniture specifici), la stazione appaltante può liberamente scegliere tra il minor prezzo e l’OEPV, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. L’art. 108, comma 2 riguarda invece i servizi sociali e altri servizi specifici (e non i lavori) mentre il comma 3 – che impone l’OEPV nei servizi ad alta intensità di manodopera – non trova applicazione per i lavori.
L’interpretazione letterale della norma ha un ruolo centrale nella risposta del MIT. Poiché il comma 3 dell’art. 108 menziona solo servizi e forniture, si ritiene che non possa essere esteso analogicamente ai lavori. Quindi, anche se nei lavori i costi della manodopera superano il 50% del valore complessivo, non vige alcun obbligo normativo ad utilizzare l’OEPV. La stazione appaltante può, a seconda della natura dell’appalto e della propria valutazione discrezionale, optare per il criterio del minor prezzo.
Possiamo così sintetizzare:
- negli appalti di lavori, il minor prezzo può essere utilizzato anche quando i costi della manodopera superano il 50%;
- l’art. 108, comma 3, riguarda esclusivamente servizi e forniture;
- nelle procedure ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e), la scelta del criterio spetta alla stazione appaltante, salvo i casi tassativi di cui all’art. 108, comma 2;
- resta comunque necessario motivare in modo adeguato la scelta del criterio, in base alla natura dell’appalto.
Il principio di immodificabilità dell’offerta nel nuovo Codice
Corollario essenziale dei criteri di aggiudicazione di cui all’art. 108 è il principio di immodificabilità dell’offerta, che garantisce la par condicio tra i concorrenti e la trasparenza dell’azione amministrativa. Nel sistema del D.Lgs. 36/2023, tale principio trova il suo fondamento non solo nella natura della procedura competitiva, ma anche nel combinato disposto degli articoli 17 (comma 4) e 101, che disciplinano rispettivamente l’unicità dell’offerta e i limiti del soccorso istruttorio.
L’immodificabilità risponde alla duplice esigenza di impedire che, dopo l’apertura delle buste, l’operatore possa aggiustare il tiro della propria proposta e di assicurare che la stazione appaltante valuti esclusivamente quanto cristallizzato al momento della scadenza del termine di presentazione. Sotto il profilo tecnico-giuridico, si distinguono due direttrici:
- immodificabilità oggettiva: l’offerta economica e tecnica non può essere variata nei suoi elementi essenziali. Eventuali carenze o irregolarità non sono sanabili tramite soccorso istruttorio se riguardano il contenuto economico o gli aspetti tecnici che definiscono la qualità della prestazione (art. 101, comma 1). È tuttavia ammessa la rettifica di errori materiali o di calcolo, a condizione che l’errore sia riconoscibile ictu oculi dal contesto dell’offerta stessa, senza necessità di indagini ricostruttive o apporti integrativi esterni che ne mutino la sostanza;
- immodificabilità in sede di verifica dell’anomalia: durante il sub-procedimento di verifica della congruità (art. 110), il concorrente può rimodulare le singole voci di costo o le giustificazioni addotte (cosiddetto “compensativo”), ma tale operazione incontra il limite invalicabile del prezzo complessivo offerto, che deve rimanere invariato per non eludere le regole sulla soglia di anomalia e sulla graduatoria.
Il nuovo Codice accentua inoltre il principio del risultato (art.1), il quale però non può mai spingersi fino a legittimare manipolazioni postume dell’offerta che alterino il confronto concorrenziale. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’accertata ambiguità di un’offerta — tale da rendere incerta la volontà del dichiarante — non è sanabile e deve condurre all’esclusione, per evitare che la stazione appaltante eserciti una discrezionalità sostitutiva della volontà dell’offerente.
È legittima la rimodulazione dei parametri di costo?
Consiglio di Stato 2213/2026
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2213/2026) chiarisce che l’immodificabilità dell’offerta riguarda solo prezzo complessivo ed elementi essenziali fissati dalla lex specialis. In sede di verifica dell’anomalia è ammessa la rimodulazione interna dei costi, con compensazioni tra voci, purché l’importo finale resti invariato. Spese generali e utile d’impresa, se non qualificati come essenziali dal disciplinare, rientrano nella disponibilità dell’operatore. Legittima quindi la loro modifica nei giustificativi, in assenza di divieti espressi e senza alterare l’equilibrio economico dell’offerta. Leggi l’approfondimento.
Cos’è il principio di invarianza?
Strettamente connesso al divieto di alterazione delle offerte è il principio di invarianza, cristallizzato nell’art. 108, comma 12 del nuovo Codice. Tale norma stabilisce che le vicende soggettive (esclusioni, ammissioni o riammissioni) intervenute successivamente alla fase di aggiudicazione non rilevano ai fini del ricalcolo delle soglie di anomalia né della determinazione delle medie per i punteggi.
Secondo il principio di invarianza indicato nel comma 12 dell’articolo 108 D.Lgs. 36/2023:
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.
L’invarianza scatta solo dopo l’aggiudicazione
TAR Lombardia 86/2026
Il TAR Lombardia, Brescia (sentenza n. 86/2026) chiarisce che il principio di invarianza opera solo dopo l’aggiudicazione, garantendo la stabilità dei risultati di gara. Prima di tale fase, si applica la regressione procedimentale, che impone la rinnovazione degli atti in caso di esclusioni o riammissioni. Ciò comporta il ricalcolo di soglie di anomalia, punteggi e graduatoria, poiché ogni modifica incide sull’equilibrio complessivo. Il TAR esclude differenze tra esclusioni per requisiti o per anomalia, ritenendo sempre necessario il ricalcolo prima dell’aggiudicazione. Leggi l’approfondimento.
Quali criteri premiali sono previsti nelle procedure di aggiudicazione?
Per tutelare la libera concorrenza e promuovere il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure di scelta del contraente, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali volti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento.
Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali volti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 198/2006.
Criteri premiali e requisiti di esecuzione: qual è la differenza?
I criteri premiali e i requisiti di esecuzione non vanno confusi. I criteri premiali operano nella fase di valutazione dell’offerta: non impediscono, di regola, la partecipazione alla gara, ma attribuiscono un punteggio aggiuntivo agli operatori che presentano determinate caratteristiche o si impegnano su specifici profili ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante. È il caso, ad esempio, delle premialità per favorire la partecipazione delle PMI, valorizzare la prossimità territoriale quando funzionale all’efficiente gestione della prestazione, promuovere l’uso di prodotti da costruzione inseriti in sistemi di scambio delle emissioni o riconoscere un maggior punteggio alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere.
I requisiti di esecuzione, invece, riguardano la fase successiva all’aggiudicazione e definiscono condizioni, mezzi, obblighi o modalità operative che l’aggiudicatario deve rispettare nell’esecuzione del contratto. In pratica, il criterio premiale serve a valutare meglio l’offerta e incide sulla graduatoria; il requisito di esecuzione serve a garantire la corretta esecuzione della prestazione e vincola l’aggiudicatario durante il rapporto contrattuale.
Per evitare contestazioni, la stazione appaltante deve chiarire nella documentazione di gara se una determinata previsione produce punteggio, costituisce elemento essenziale dell’offerta oppure rappresenta una condizione da rispettare in fase esecutiva. Questa distinzione è decisiva: se una clausola premiale è formulata in modo generico o privo di parametri predeterminati, può rendere incerta la valutazione; se un requisito di esecuzione viene impropriamente trattato come requisito di partecipazione, può restringere ingiustificatamente la concorrenza.
Le novità del Correttivo Appalti 2025 sui criteri premiali
Il decreto Correttivo del codice (D.Lgs. 209/2024), interviene sul comma 7 dell’articolo 108 al fine di fornire una maggiore chiarezza sulle procedure relative all’attribuzione di criteri premiali per gli operatori economici.
Inoltre interviene sul comma 11 dello stesso articolo, che stabilisce che, negli appalti di lavori aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono assegnare punteggi per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. La modifica specifica che tale divieto si estende non solo alle opere aggiuntive, ma anche alle prestazioni aggiuntive offerte.
Delibera ANAC 244/2026: clausole territoriali negli appalti: quando il criterio premiale diventa illegittimo?
ANAC chiarisce che i criteri premiali legati alla prossimità territoriale sono legittimi solo se ragionevoli, proporzionati e non discriminatori. Premiare sportelli e personale già presenti sul territorio favorisce il gestore uscente e altera la concorrenza. Il requisito della presenza di un dirigente è inoltre ritenuto ingiustificato perché incide eccessivamente sull’organizzazione aziendale. Se la presenza sul territorio è necessaria, può essere richiesta come requisito di esecuzione, non come criterio di valutazione dell’offerta. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Appalti pubblici e salario minimo, la Regione non può imporre criteri premiali nei bandi
Corte costituzionale 60/2026
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2026, ha dichiarato illegittima la norma della Regione Toscana che premiava nelle gare le imprese con salario minimo di almeno 9 euro lordi.
Secondo la Corte, anche un criterio solo premiale incide sulla valutazione delle offerte e quindi sulla concorrenza, materia riservata allo Stato ex art. 117 Cost. I giudici hanno evidenziato che il Codice dei contratti pubblici contiene già un sistema completo di tutela del lavoro e dei costi della manodopera. La decisione conferma che le Regioni non possono introdurre criteri di aggiudicazione autonomi capaci di alterare l’equilibrio concorrenziale negli appalti pubblici. Leggi l’approfondimento.
Gara irregolare senza definizione chiara e trasparente dei criteri premiali
Delibera ANAC 106/2026
La delibera ANAC n. 106/2026 evidenzia criticità in una gara OEPV, con particolare riguardo alla formulazione del disciplinare e alla valutazione delle offerte. È stata censurata la clausola sulla prossimità territoriale, priva di criteri predeterminati nonostante il peso rilevante. Ritenuta inoltre illegittima l’assenza del punteggio premiale per la certificazione di parità di genere, obbligatorio per legge. Infine, la commissione ha attribuito i punteggi in modo difforme dalle regole di gara, con errori sostanziali nella valutazione tecnica ed economica, tali da compromettere la regolarità della procedura. Leggi l’approfondimento.
Appalti sopra soglia: i pareri dell’ANAC
Le clausole territoriali sono ammissibili se utilizzate come criteri premianti, non come requisiti di ammissione
Delibera Anac 130/2025
Nell’ambito di una gara d’appalto, è considerato legittimo inserire clausole territoriali purché queste non vengano imposte come condizioni obbligatorie per la partecipazione, ma siano invece adottate come elementi premianti nella valutazione tecnica delle offerte. L’individuazione di tali criteri rientra nella sfera di discrezionalità della stazione appaltante. Lo ha chiarito l’Anac nella delibera 130 del 2 aprile 2025.
Il chiarimento è arrivato in risposta ad una contestazione sollevata da un operatore economico, che si era ritenuto penalizzato da clausole territoriali previste dal bando relativo all’appalto per il servizio di manutenzione e gestione delle aree verdi di un comune. L’Anac ha confermato la correttezza dell’impostazione seguita dall’amministrazione comunale, giudicandola conforme al quadro normativo vigente.
Il D.Lgs. 36/2023 consente l’introduzione di criteri legati alla prossimità territoriale dell’operatore solo come elementi da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica (art. 108), escludendone l’uso come vincolo per l’accesso alla gara. Tale interpretazione trova riscontro nei principi generali del Codice (artt. 3, 4 e 10) e nelle norme sui requisiti di partecipazione (art. 100), che mirano a favorire la più ampia concorrenza.
Come si legge nella delibera:
“l’azione della stazione appaltante è da considerarsi conforme ai principi secondo cui le clausole territoriali sono legittime se configurate come criteri di valutazione e non come requisiti di accesso. Inoltre, la scelta di tali criteri rientra nella valutazione discrezionale dell’ente, sindacabile solo in presenza di evidenti elementi di illogicità, irragionevolezza o incongruenza, elementi che, nel caso in esame, non sono stati riscontrati”.
Il criterio del minor prezzo negli appalti soprasoglia è limitato a casi specifici
Delibera Anac 454/2024
Con la delibera n. 454 del 9 ottobre 2024, l’ANAC conferma la non conformità al Codice dei Contratti Pubblici del ricorso al criterio del minor prezzo adottato in una procedura per lavori sopra soglia riguardante opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico.
L’art. 108, comma 3 del d.lgs. 36/2023, infatti, limita l’utilizzo di questo criterio di aggiudicazione ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
L’intervento dell’ANAC è stato sollecitato da ANCE Sicilia, che ha contestato l’utilizzazione del minor prezzo in una gara indetta dall’Università degli Studi di Catania per l’affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (circa 19 milioni di euro).
L’Autorità precisa che l’appalto in esame, riguardante essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.
Anche la circostanza, dedotta dalla Stazione appaltante, che nel disciplinare sarebbe stata ammessa la subappaltabilità dei lavori classificati come OG11, non assume concreta rilevanza al fine di escludere il contenuto notevolmente tecnologico o di rilevante complessità tecnica di tali interventi.
ANAC richiama sull’argomento la giurisprudenza amministrativa spiegando che il criterio del prezzo più basso è “circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate”, nel qual caso “può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico»”.
Il minor prezzo non è escluso negli appalti sopra soglia, ma attenzione alla qualità!
Comunicato Pres. Anac 20 novembre 2024
Con un comunicato del Presidente del 20 novembre 2024 l’ANAC, a fronte di numerose richieste di chiarimento, fornisce alcune precisazioni sugli obblighi e le eccezioni contenute nell’articolo 108 del Codice in riferimento all’adozione del criterio del minor prezzo negli appalti di lavori sopra soglia.
ANAC chiarisce che l’indicazione contenuta dell’articolo 108 è quella di privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando risulta necessario valorizzare aspetti qualitativi di natura tecnica, ambientale o sociale non adeguatamente garantiti dalle specifiche tecniche o dai requisiti previsti nei documenti di gara e ricorrere al minor prezzo, al di fuori dei casi in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria, quando gli aspetti qualitativi risultano già soddisfatti dalle previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali.
L’utilizzo del criterio del prezzo più basso non è, tuttavia, escluso per tutti gli appalti di lavori sopra soglia.
In ogni caso i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione.
Chiarimenti sui criteri di aggiudicazione per gli appalti soprasoglia
Deliberazione Corte dei Conti 174/2024
Con la Deliberazione del 17 luglio 2024, n. 174, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, ha richiamato le previsioni dell’art. 108, comma 1, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) confermando la legittimità del decreto di aggiudicazione di un appalto e di esecuzione di opere a valere su fondi PNRR con il criterio basato sul prezzo più basso.
Secondo il magistrato istruttore che aveva messo in dubbio l’aggiudicazione dell’appalto, la SA avrebbe dovuto applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo.
Di contro, l’Amministrazione aggiudicatrice ha invece precisato che:
- nonostante l’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 introduca una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sub specie di miglior rapporto qualità/prezzo), la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni;
- il criterio del maggior ribasso sarebbe stata la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della procedura, specie sotto il profilo della riduzione delle tempistiche;
- i lavori oggetto dell’appalto – relativi a “impianti termici e di condizionamento” – non possono essere ricondotti nella categoria dei “lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”, di cui all’art. 108, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone l’obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Secondo la Corte dei Conti, se la Direttiva UE 24/2014 consente di precludere o limitare il ricorso a criteri di aggiudicazione basati sul solo elemento del prezzo e/o del costo, tale opzione è stata adottata, dal legislatore nazionale:
- per alcune fattispecie di appalti di forniture, servizi e lavori (comma 2 dell’art. 108), sub specie di imposizione del ricorso al criterio del miglior rapporto qualità prezzo;
- per altre predeterminate categorie di appalti di servizi e forniture (comma 3 dell’art. 108), sub specie di facoltà al ricorso al criterio del minor prezzo.
Nessuna eccezione o limitazione è stata, invece, introdotta per gli altri appalti di lavori (quale quello oggetto, aggiudicato sulla base di una procedura aperta bandita previa approvazione e verifica di un progetto esecutivo), eccezioni o limitazioni che, in base alle regole europee, il legislatore italiano avrebbe ben potuto porre, ma che non ha fatto.
Né si può dedurre, in via meramente interpretativa, una limitazione all’agire discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici, che, nella specie, vedrebbe precluso l’utilizzo del criterio del minor prezzo per la generalità degli appalti di lavori c.d. “sopra soglia”, in assenza di una espressa previsione legislativa.
Da ultimo, se il principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36 del 2023) non può consentire una deroga a precise disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023, ben può invece costituire una delle argomentazioni a supporto dell’esercizio della discrezionalità, nella scelta, fra le varie ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, per gli appalti di lavori, del criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento del prezzo.
Da qui la deliberazione che ha stabilito la conformità del decreto di aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori con il criterio basato sul prezzo più basso.
Criteri di aggiudicazione: la recente giurisprudenza
TAR Sicilia 1873/2026
Il TAR Sicilia chiarisce che la riparametrazione dell’offerta tecnica può essere applicata solo secondo quanto previsto dalla lex specialis. Se il disciplinare la limita ai singoli criteri di valutazione, la commissione non può estenderla all’intero punteggio tecnico. L’applicazione difforme altera l’equilibrio dei criteri di gara e rende illegittima l’aggiudicazione. Per questo il TAR ha annullato l’esito della procedura. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Principio di invarianza e immodificabilità della graduatoria
Tar Campania 2/2025
Nella Sentenza 2/2025 del Tar Campania, sez. I, staccata Salerno si contesta la mancata esclusione di una terza classificata ad una gara per palese anomalia dell’offerta. Il giudice, però, richiama il principio di invarianza del Codice sottolineando l’immodificabilità della graduatoria: si tratta di un’eccezione all’ordinario meccanismo della regressione procedimentale.
La regola di invarianza così posta costituisce, quindi, uno degli snodi della disciplina relativa ai contratti pubblici in cui il principio del risultato e il principio di concorrenza convergono, con risultati assolutamente conformi a entrambi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
Il principio si fonda sulla presunzione di legittimità delle attività svolte dall’Amministrazione e dagli operatori economici, stabilendo che i calcoli effettuati debbano rimanere invariati salvo interventi specifici. Inoltre, promuove la tempestiva conclusione della gara e il rispetto del miglior rapporto qualità/prezzo. La “cristallizzazione” evita modifiche successive alla fase di aggiudicazione, che comporterebbero il ricalcolo delle medie e delle soglie con un’inutile dilatazione dei tempi e un possibile scostamento dalle condizioni iniziali del settore merceologico.
Bisogna precisare che la norma impedisce la “variazione” ossia il ricalcolo delle medie e delle soglie, ma non la nuova e corretta “determinazione” delle stesse, con la conseguenza che risulta consentito il controllo amministrativo e giurisdizionale di legittimità sulle operazioni compiute in sede di calcolo.
Gara annullata per criteri vaghi e punteggi non adeguatamente motivati
TAR Campania 796/2025
Il TAR della Campania ha accolto il ricorso di un’impresa, ribadendo che in assenza di criteri chiari e precisi nella documentazione di gara, la commissione giudicatrice deve motivare le valutazioni tecniche ed economiche assegnate.
Quando il bando di gara contiene l’indicazione chiara e dettagliata dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, è legittimo attribuire i punteggi senza una motivazione testuale, affidandosi alla sola espressione numerica. In tal caso, la struttura dei criteri e dei sotto-criteri, unita alla chiara indicazione dei relativi punteggi, consente di comprendere il ragionamento della commissione.
È quanto stabilito nella sentenza n. 796/2025 del TAR Campania, sezione di Salerno, che si mantiene coerente anche dopo le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 209/2024 all’art. 108 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso specifico un concorrente aveva impugnato l’esito della gara sostenendo che i punteggi tecnici assegnati non fossero adeguatamente motivati, soprattutto perché i sotto-criteri previsti non erano associati a punteggi specifici. Secondo il ricorrente, ciò rendeva insufficiente la sola indicazione numerica per giustificare l’esito.
Secondo il giudice amministrativo, quando i criteri valutativi dell’offerta tecnica sono formulati in modo sufficientemente preciso, è ammissibile che la commissione si limiti ad indicare il punteggio numerico. Infatti, la presenza di parametri articolati e predeterminati consente di tracciare l’iter logico che ha portato alla valutazione, rendendolo verificabile e trasparente. Solo in mancanza di tale chiarezza, diventa obbligatorio integrare il punteggio con una motivazione, anche sintetica. Il TAR ha richiamato in particolare i commi 7 e 8 dell’art. 108 del nuovo codice degli appalti, sottolineando che quanto più dettagliati sono criteri e sotto-criteri (compresi pesi e sub-pesi), tanto più l’espressione numerica del punteggio può essere considerata sufficiente a spiegare la decisione. Viceversa, quando i margini di discrezionalità della commissione non sono delimitati, la motivazione è necessaria per rendere trasparente il percorso valutativo.
Nel caso in esame, la commissione non ha rispettato tali principi: i criteri adottati erano troppo generici e non vincolavano in modo oggettivo il giudizio tecnico. In assenza di un quadro valutativo chiaramente definito, era indispensabile accompagnare i punteggi con una motivazione, anche breve.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione, ritenendo compromessa la validità della graduatoria a causa di un vizio insanabile nella valutazione delle offerte tecniche.
Qual è il termine entro il quale la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare una gara?
Tar Catania 3966/2024
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 3966 del 2 dicembre 2024, ha accolto il ricorso di un operatore economico contro l’annullamento di una gara e la successiva aggiudicazione effettuata tramite la riedizione della procedura. La vicenda riguardava una procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in cui la S.A. aveva:
- annullato l’aggiudicazione iniziale in favore dell’impresa prima classificata;
- disposto lo scorrimento della graduatoria, giudicando inammissibile l’offerta della seconda classificata e non conveniente quella della terza, che aveva poi presentato ricorso;
- annullato l’intera procedura e indetto una nuova gara, aggiudicando l’appalto ad un altro operatore.
Secondo la ricorrente, la decisione della S.A. di non aggiudicare l’appalto era stata adottata oltre i termini previsti dall’articolo 108 del Codice dei Contratti (30 giorni) e priva di adeguata motivazione, nonostante l’offerta presentata fosse in linea con l’importo a base d’asta.
La decisione
Il TAR Catania ha accolto le ragioni del ricorrente, dichiarando illegittima la revoca, sottolineando che l’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 impone un termine perentorio di 30 giorni per decidere di non procedere all’aggiudicazione, termine non rinnovabile in caso di scorrimento della graduatoria. Considerato che l’Amministrazione aveva tardato oltre 3 mesi nel prendere la decisione di non aggiudicare, violava il limite temporale imposto dalla legge, oltre al fatto che avrebbe dovuto fornire motivazioni precise e dettagliate sulla presunta non convenienza economica, tenendo in considerazione il ribasso proposto.
Il TAR ha inoltre richiamato il principio del risultato sancito dall’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui l’azione amministrativa deve mirare alla stipulazione del contratto nel modo più rapido e corretto possibile, a meno che non vi siano motivi reali che impediscano il raggiungimento dell’obiettivo. La condotta della S.A., priva di giustificazioni valide, risultava contraria a questo principio.
FAQ sui criteri di aggiudicazione
Le stazioni appaltanti devono sempre indicare un punteggio per ogni criterio?
Sì, preferibilmente. Il nuovo codice prevede che i criteri di valutazione siano accompagnati da un sistema di ponderazione chiaro. Solo quando non è possibile, è ammessa l’indicazione dell’ordine di importanza dei criteri in forma decrescente.
In che modo le formule di attribuzione del punteggio influenzano la qualità dell’offerta?
Le formule possono incentivare o scoraggiare il ribasso eccessivo. Ad esempio, l’uso di formule paraboliche consente di ridurre la competitività solo sul prezzo, evitando che un forte ribasso penalizzi la qualità dell’offerta.
La cybersicurezza ha un ruolo specifico nell’aggiudicazione degli appalti?
Sì. Per i beni e servizi informatici collegati alla tutela degli interessi nazionali, la cybersicurezza è un elemento qualitativo centrale. In questi casi, il punteggio economico può essere limitato fino a un massimo del 10%.
È possibile introdurre clausole territoriali nei bandi di gara?
Sì, ma solo come criteri premianti. Le clausole territoriali non possono essere utilizzate come requisiti di partecipazione. L’ANAC ha chiarito che sono legittime solo se servono a valorizzare elementi dell’offerta tecnica, senza limitare l’accesso alla gara.
Nelle procedure di affidamento di lavori in quali casi è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?
FAQ a cura dell’ANAC (aggiornata al 6 agosto 2025)
L’articolo 108 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 rende obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo, per “gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione” (lett. d) per “gli affidamenti di appalto integrato” (lettera e) e per i “contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo” (lettera f).
L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è, altresì, esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’espressa formulazione dell’articolo 50 comma 4 che, relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l’eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2.
Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
Criteri di aggiudicazione – FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026
Nelle procedure di affidamento di lavori in quali casi è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?
L’articolo 108 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 rende obbligatorio il ricorso al criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo, per “gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione” (lett. d) per “gli affidamenti di appalto integrato” (lettera e) e per i “contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo” (lettera f). L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è, altresì, esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’espressa formulazione dell’articolo 50 comma 4 che, relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l’eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2. Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione di cui all’articolo 108, comma 9, secondo cui nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale?
Sì, anche nelle gare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-108-nuovo-codice-appalti-i-criteri-di-aggiudicazione/
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Giusi Rosamilia
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