Sono tutti assolti gli otto imputati nel processo sull’urbanistica milanese relativo alla Torre Milano di via Stresa. Nelle motivazioni della sentenza, la giudice Paola Braggion esclude che sia stato dimostrato l’accordo illecito ipotizzato dalla Procura tra costruttori, progettisti e funzionari comunali per ottenere titoli edilizi attraverso interpretazioni “di comodo” delle norme. Per il Tribunale, gli imputati hanno agito in buona fede, ritenendo di operare nel rispetto del Pgt e della legge regionale. La sentenza sottolinea inoltre come il contrasto interpretativo sulle regole urbanistiche sia emerso soltanto negli anni successivi alla realizzazione della Torre Milano.
Inchiesta Urbanistica Milano, tutti assolti sul caso ‘Torre Milano’, le motivazioni: “Buona fede, nessun accordo illecito”
La giudice di Milano Paola Braggion, nelle 119 pagine di motivazioni della prima sentenza sui diversi filoni dell’inchiesta sull’urbanistica milanese, chiarisce che non è stato “certamente“ dimostrato ciò che sosteneva l’accusa, “ossia che, al fine di ottenere l’assenso all’intervento edilizio” e “ottenere i titoli abitativi alla costruzione di Torre Milano, vi sia stato un accordo illecito tra costruttori e funzionari, volto a trovare interpretazioni di ‘comodo’ e scorrette alle norme da applicare” o a “formare atti amministrativi illegittimi“.
Il 16 giugno il Tribunale aveva assolto tutti e otto gli imputati, tra costruttori, progettista, ex dirigenti e funzionari del Comune, “perché il fatto non costituisce reato” dalle accuse di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Ora le motivazioni spiegano che gli imputati hanno agito “pensando di operare in conformità del Pgt“, piano di governo del territorio, “e della legge regionale, in linea con la giurisprudenza amministrativa e i pareri dell’Avvocatura Comunale, essendo sorto solo dopo il 2023 il contrasto interpretativo” tra le norme. Torre Milano, infatti, venne realizzata prima del 2022.
Alla base dell’assoluzione vi è quindi l’assenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, sia sotto il profilo del “dolo” sia sotto quello della “colpa“. Per la giudice Braggion è “evidente che la condotta dei funzionari del Comune imputati e dei costruttori” non fosse “il frutto di un accordo criminoso volto a eludere le norme edilizie ed urbanistiche in materia, secondo l’assunto accusatorio rimasto indimostrato“. Non sarebbe stato individuato alcun “elemento probatorio è stato indicato a sostegno della tesi del complotto o di un possibile accordo criminoso tra gli operatori economici e i professionisti e i funzionari comunali, come pugnacemente ritenuto dalla Procura, per ottenere un titolo abilitativo illegittimo per intraprendere le opere edilizie progettate“.
La giudice esclude inoltre che si possa considerare che “fossero comunque dolose, connotate cioè dalla volontà di eludere il dettato normativo, le condotte del privato costruttore e del progettista per il solo fatto di essersi avvantaggiati del sistema vigente, non essendo stato dimostrata la piena consapevolezza da parte loro della illiceità del titolo ottenuto, dal momento che è stato lo stesso Comune, interlocutore istituzionale qualificato e competente, a ingenerare in loro la legittima convinzione della conformità del loro operato alle regole e alle prassi invalse da tempo nel Comune di Milano“.
Lo “stesso vale per i funzionari del Comune che si sono sempre mossi nella assoluta convinzione circa la piena corrispondenza del proprio operato al diritto e alle consolidate interpretazioni normative, come hanno testimoniato tutti i dipendenti del Comune esaminati nel processo“.
Tra gli assolti ci sono Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio, arrestato nel marzo 2025 nell’ambito di un altro filone relativo alla corruzione, e i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, oltre ad altri ex dirigenti e funzionari di Palazzo Marino e al progettista. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto otto condanne, fino a 2 anni e 4 mesi, parlando di “operazione impietosa di sfregio al territorio” e di asservimento del Comune agli interessi speculativi degli immobiliaristi. Il Comune di Milano non si era costituito parte civile nel processo.
Nelle motivazioni, la giudice insiste sul quadro di incertezza interpretativa che avrebbe caratterizzato la materia urbanistica. “A tutto voler concedere – scrive la giudice, smontando in toto l’impianto accusatorio – il processo ha messo in luce, quantomeno, una situazione di grande incertezza interpretativa sulle varie questioni affrontate, ammessa sia dalla Cassazione, che ha voluto fare chiarezza sui temi della lottizzazione abusiva dando atto di interpretazioni difformi dalla giurisprudenza amministrativa, sia da parte del Tar Lombardia“.
L’incertezza, sottolinea Braggion, “non si riferisce ad una sola norma“, ma a “tutte l’insieme delle norme statali regionali e comunali che regolano il settore edilizio e urbanistico, tale da essere idonea a giustificare la mancanza di negligenza negli imputati“. Di conseguenza, difetta la prova “per la sussistenza dell’elemento soggettivo sia doloso che colposo“, pur considerando “sussistenti gli elementi oggettivi in ossequio alle più recenti pronunce dei giudici penali e amministrativi” sugli abusi edilizi. Il punto, per il Tribunale, è però il momento in cui tali orientamenti si sono affermati: dopo il 2023, mentre la Torre Milano era già stata realizzata.
Anche sulla questione delle distanze e del possibile impatto dell’edificio sulla zona, la sentenza esclude le contestazioni dell’accusa. Per la giudice Braggion, “l’intervento di via Stresa soddisfa la verifica delle distanze” con “la conseguenza che le condizioni di soleggiamento devono ritenersi adeguate“. La contestazione della Procura riguardava anche la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, mentre secondo l’accusa sarebbe stato necessario un piano attuativo e non sarebbe bastata un’autocertificazione con Scia.
Secondo la sentenza, tuttavia, le interpretazioni più restrittive in materia di ristrutturazione e nuova costruzione si sono affermate nelle pronunce amministrative e penali soltanto nel “2023/24“. Prima, invece, si era consolidata una prassi che il Comune aveva seguito per anni. “A fronte di un evidente contrasto giurisprudenziale esteso” il Comune “ha ritenuto prudente“, a partire dal 2024, “adeguare le proprie prassi operative a tale orientamento interpretativo più restrittivo, disattendendo le interpretazioni più estensive che pure permangono in giurisprudenza“.
La Torre Milano venne costruita tra il 2021 e il 2022 e, secondo il Tribunale, non si può quindi applicare retroattivamente agli imputati un’interpretazione delle norme che si è consolidata successivamente.
Un altro capitolo riguarda la delibera 65 del 2018, firmata dagli ex dirigenti Giovanni Oggioni e Franco Zinna, anch’essi imputati e assolti. Per il Tribunale non “è stato dimostrato che la delibera 65” sia stata predisposta per favorire gli imprenditori edili, come sosteneva la Procura, che aveva descritto Oggioni come “la mente e il coordinatore del ‘complotto’“.
Infine, la sentenza affronta anche la questione degli oneri versati dai costruttori. Secondo la giudice, non vi sono stati vantaggi economici indebiti: i costruttori non hanno “beneficiato di sconti impropri o di oneri di urbanizzazione e di costruzione sottostimati, perché sono stati pagati in misura piena, come se fosse stata una nuova costruzione, conformemente alla previsione normativa vigente nel 2018“.
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