Nei prossimi trenta giorni, se non verificate la posizione fiscale delle donazioni che avete ricevuto in vita, rischiate di calcolare male l’imposta di successione — pagando di più del dovuto, oppure presentando una dichiarazione di successione errata che l’Agenzia delle Entrate rileva in sede di controllo di regolarità. Con l’autoliquidazione telematica introdotta dal D.Lgs. 123/2025, la responsabilità del calcolo ricade direttamente sul contribuente o sul professionista che lo assiste.
La domanda che arriva più spesso in studio, dopo l’apertura di una successione, è semplice e diretta: «Ho ricevuto la casa di campagna in donazione da mio padre dieci anni fa. Adesso che è morto, quanto devo pagare di tasse sull’eredità?» La risposta, fino a due anni fa, era complicata. Oggi è molto più favorevole — ma nasconde una trappola che quasi nessuno segnala.
Imposta successione e donazioni in vita: la riforma che cambia tutto
Per rispondere alla domanda, serve partire da una distinzione che il legislatore ha reso finalmente chiara. Coacervo successorio è il termine tecnico — cioè il meccanismo che sommava il valore delle donazioni ricevute in vita all’asse ereditario (il patrimonio lasciato dal defunto) per calcolare se si superava la franchigia di un milione di euro. Fino al 2024, se un padre aveva donato 700.000 euro a un figlio e poi lasciava in eredità altri 800.000, il fisco sommava tutto: 1.500.000 euro, con imposta al 4% sull’eccedenza di 500.000, cioè 20.000 euro.
Con il D.Lgs. 139/2024, recependo l’orientamento della Cassazione (sent. n. 17623/2022) e dell’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2023), il coacervo successorio è stato abrogato. L’eliminazione non riguarda solo le successioni aperte dal 2025, ma anche quelle precedenti, poiché la prassi amministrativa ne aveva già sancito la disapplicazione. Con l’abolizione del coacervo di successione, le donazioni pregresse non si sommano più ai beni trasferiti per eredità.
Il D.Lgs. 123/2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2026 come nuovo Testo Unico in materia di successioni e donazioni, ha poi reso tutto questo strutturale. Con l’abolizione del coacervo successorio (art. 8 co. 4 del TUS, abrogato dal D.Lgs. 139/2024), la franchigia in successione non viene più erosa dalle donazioni ricevute in vita dal defunto. Il risultato pratico: donazioni e successioni hanno franchigie separate e indipendenti. Chi ha già ricevuto donazioni da un genitore può ricevere l’eredità con una franchigia piena di 1 milione di euro, indipendentemente da quanto donato in precedenza.
Tornando all’esempio: papà dona 700.000 euro, poi lascia in eredità 800.000 euro. Imposta di successione: zero. La franchigia successoria di 1.000.000 euro non è stata toccata dalle donazioni.
Se mio padre mi ha già donato la casa, devo pagare tasse sull’eredità?
No, in linea generale. Con il sistema in vigore dal 2026, la donazione ricevuta in vita dal genitore non riduce la franchigia di 1 milione di euro applicabile alla successione. I due eventi — donazione e successione — vengono valutati separatamente, con franchigie distinte. Se l’eredità che ricevi non supera 1 milione di euro, non paghi imposta di successione, anche se hai già ricevuto donazioni consistenti dallo stesso genitore.
Le donazioni ricevute in vita si sommano all’eredità per le tasse?
Dal 1° gennaio 2025 no, non si sommano più ai fini dell’imposta di successione. Le attribuzioni effettuate in vita dal defunto, se regolarmente formalizzate, non devono essere nuovamente dichiarate nella successione. La novità del 2026 consiste proprio nel fatto che tali donazioni non incidono più sul calcolo dell’imposta successoria. Questo vale sia per gli immobili sia — grazie all’estensione operata dalla Legge n. 182/2025 (Semplificazioni) — per i beni mobili registrati come autoveicoli, navi e aeromobili.
Il rischio nascosto: il coacervo donativo è ancora vivo
Qui si trova la zona d’ombra che quasi nessun blog chiarisce. Se il coacervo successorio è abolito, il coacervo donativo — cioè il meccanismo che cumula tra loro le donazioni successive ricevute dallo stesso soggetto e dallo stesso donante — è rimasto in piedi e produce effetti ogni volta che lo stesso genitore fa più donazioni allo stesso figlio.
Nonostante l’abolizione in ambito successorio, il coacervo resta pienamente operante nelle donazioni ripetute, ai soli fini dell’erosione della franchigia prevista dall’imposta di donazione. La base normativa è l’art. 57 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle imposte di successione e donazioni), che il D.Lgs. 139/2024 non ha abrogato.
La Corte di Cassazione ha confermato questo principio con la sentenza n. 14823 del 2025. La Corte ha confermato che, ai fini del calcolo delle franchigie per l’imposta di donazione, è necessario sommare le donazioni precedenti a quella attuale. Questo principio resta valido nonostante l’abrogazione del coacervo successorio, poiché le due imposte hanno presupposti e finalità differenti.
L’esempio concreto: un padre dona al figlio 700.000 euro nel 2019 (nessuna imposta, sotto franchigia). Nel 2024 fa una seconda donazione allo stesso figlio di 500.000 euro. Le due donazioni si cumulano: 1.200.000 euro totali. La franchigia di 1.000.000 è esaurita dalla prima donazione, quindi sulla seconda si paga il 4% su 200.000 euro eccedenti: 8.000 euro di imposta di donazione. Poi, alla morte del padre, il figlio riceve l’eredità con la franchigia successoria piena di 1.000.000 euro — quella è pulita. Ma le 8.000 euro già pagate sulla seconda donazione non si recuperano.
La Cassazione ha precisato che il coacervo donativo non deve comprendere le donazioni anteriori poste in essere in esenzione da imposta ovvero nel periodo ottobre 2001 – novembre 2006, nel quale l’imposta di donazione non esisteva — un aspetto rilevante per chi ha ricevuto donazioni in quegli anni specifici e vuole calcolarne l’impatto sulle franchigie attuali.
Aliquote e franchigie: il quadro completo
Per orientarsi, vale la pena ricordare il sistema di aliquote vigente, rimasto invariato rispetto alla riforma. Coniuge e parenti in linea retta pagano il 4% solo sopra 1.000.000 di euro per beneficiario, i fratelli il 6% sopra 100.000 euro, mentre per gli altri parenti entro il quarto grado l’aliquota è del 6% senza franchigia e per gli estranei sale all’8%. Chi dona a una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 beneficia di una franchigia elevata a 1.500.000 euro.
Se si tratta di immobili, all’imposta si aggiungono ipotecaria e catastale. Le tasse successione immobile comprendono tre voci distinte: l’imposta di successione vera e propria (con aliquote dal 4% all’8% secondo il grado di parentela), l’imposta ipotecaria al 2% e l’imposta catastale all’1% del valore catastale.
Conviene donare i beni ai figli prima di morire per risparmiare le tasse di successione?
La risposta breve è: dipende, e la pianificazione mal fatta può costare di più. I genitori potranno trasferire parte del patrimonio ai figli durante la propria vita senza compromettere le agevolazioni fiscali previste per la successione. Resta fermo, tuttavia, che la riforma non interviene sulle aliquote né modifica la disciplina civilistica delle donazioni.
Il punto critico è il coacervo donativo: se si pianificano più donazioni in momenti diversi verso lo stesso figlio, ciascuna erode la franchigia donativa delle precedenti. Chi ha già ricevuto 800.000 euro e ne riceve altri 400.000 paga il 4% su 200.000: 8.000 euro. Il coacervo successorio è abolito: quello che doni oggi non erode più la franchigia di domani. Ma ci sono altri meccanismi che restano in piedi — e che quasi nessuno conosce prima di firmare.
C’è anche un altro aspetto che non va trascurato: la donazione è atto irrevocabile, salvo casi tassativi (ingratitudine, sopravvenienza di figli). La successione, invece, si gestisce con testamento fino all’ultimo giorno. Se il patrimonio è al di sotto della franchigia di 1 milione e non esistono ragioni di urgenza, la successione raggiunge lo stesso risultato fiscale senza il rischio di ledere la quota di legittima, cioè la parte di eredità che la legge riserva a coniuge e figli indipendentemente dalla volontà del defunto.
La riforma introdotta dalla Legge n. 182/2025 (Semplificazioni) ha peraltro sostituito l’obbligo di restituzione in natura — cioè la restituzione del bene fisico donato — con un meccanismo di indennizzo economico per il legittimario leso su beni donati. Questo cambia il calcolo del rischio per chi acquista beni di provenienza donativa, ma non elimina il tema della lesione di legittima.
«La legge è uguale per tutti, ma non tutti conoscono la legge»: questa sintesi di Francesco Carnelutti, civilista e processualista, descrive esattamente il problema pratico. La riforma è favorevole. Ma produce vantaggi solo per chi la conosce e la applica correttamente.
Sul piano sistematico, la distinzione tra coacervo successorio (abolito) e coacervo donativo (vigente) rivela una scelta precisa del legislatore: trattare donazione e successione come due momenti fiscalmente autonomi, ma mantenere la coerenza interna a ciascuna imposta. È una soluzione tecnicamente equilibrata, ma genera un disallineamento pratico: la stessa franchigia nominale di 1 milione di euro vale in modo molto diverso a seconda di quante donazioni siano già state effettuate tra gli stessi soggetti. Il principio vigilantibus iura non dormientibus prosunt — già citato in altri contesti — qui non è richiamabile; è più calzante il brocardo fraus omnia corrumpit, non perché ci sia frode, ma nel senso opposto: una pianificazione trasparente e tempestiva è l’unico strumento per non subire passivamente regole che, applicate senza consapevolezza, producono un onere evitabile. L’adagio latino che meglio si adatta a questo tema è invece actori incumbit probatio: spetta a chi agisce — cioè al contribuente — dimostrare correttezza e completezza del calcolo nella dichiarazione di successione autoliquidata.
Quanto alle ultime pronunce in materia successoria, vale la pena segnalare che la Cass. civ., Sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 18000 ha ribadito i diritti di abitazione e d’uso spettanti al coniuge superstite sulla casa familiare, e che la Cass. civ., Sez. II, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7679 ha chiarito che la domanda di divisione proposta sulla base della successione legittima non è domanda nuova se si fa poi valere la successione testamentaria: due pronunce che, unite alla riforma fiscale, mostrano come il diritto delle successioni sia in un momento di significativa evoluzione su più fronti contemporaneamente.
Domande frequenti
Ho ricevuto 300.000 euro in donazione da mia madre nel 2018 e ora eredito 600.000 euro. Pago l’imposta di successione?
No. Con le regole in vigore dal 2026, la donazione del 2018 non erode la franchigia successoria. I 600.000 euro ereditati sono ben al di sotto della franchigia di 1 milione di euro riservata ai figli. Imposta di successione: zero. La donazione del 2018 resta fiscalmente un evento separato.
Mia sorella e io abbiamo ricevuto due donazioni dalla stessa madre. La seconda donazione viene tassata?
Dipende dal totale delle donazioni ricevute dalla stessa persona. Il coacervo donativo cumula tutte le donazioni ricevute dallo stesso donante verso lo stesso figlio. Se la prima donazione era già a 800.000 euro e la seconda è di 400.000, la franchigia di 1 milione è superata di 200.000: si paga il 4% su quella eccedenza, cioè 8.000 euro. La successione, però, riparte con franchigia piena.
Il coacervo donativo si applica anche a donazioni fatte prima del 2006?
No. La Cassazione ha precisato, con orientamento consolidato e ribadito nella sentenza n. 14823/2025, che le donazioni effettuate tra ottobre 2001 e novembre 2006 — periodo in cui l’imposta di donazione era sospesa nell’ordinamento italiano — non rientrano nel cumulo del coacervo donativo. Chi ha ricevuto donazioni in quegli anni non le vede conteggiate ai fini della franchigia attuale.
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