Il 12 agosto 2026 segna l’avvio dell’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), che ridefinisce integralmente la disciplina europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il nuovo quadro normativo coinvolge non soltanto i produttori di imballaggi, ma tutte le imprese che commercializzano prodotti confezionati, imponendo obblighi differenziati in funzione del ruolo assunto nella filiera. Tra le prescrizioni immediatamente operative figurano il divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, i limiti su metalli pesanti, il requisito di riciclabilità e l’obbligo di predisporre documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE. Il presente contributo analizza l’ambito soggettivo del Regolamento, gli obblighi in vigore dal 12 agosto 2026, il calendario delle scadenze future e le azioni prioritarie che le imprese dovrebbero intraprendere fin d’ora per garantire la conformità.
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1) Il contesto: perché il PPWR cambia tutto
Il Regolamento (UE) 2025/40, comunemente denominato con l’acronimo “PPWR” (Packaging and Packaging Waste Regulation), è destinato a ridefinire radicalmente la disciplina europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. La sua applicazione decorre dal 12 agosto 2026.
Dal punto di vista sostanziale, l’impostazione del PPWR è profondamente diversa da quella delle discipline previgenti. Il Regolamento costruisce un sistema organico di prescrizioni che interessa l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla fase di progettazione e fabbricazione, all’immissione sul mercato, all’etichettatura, al riutilizzo, al riciclo, fino alla gestione del fine vita e alla responsabilità estesa del produttore.
Il messaggio implicito in questa architettura normativa è inequivocabile: il PPWR non è una normativa rivolta esclusivamente ai produttori di imballaggi, ma una riforma destinata a incidere sull’operatività di un numero estremamente ampio di imprese che commercializzano prodotti confezionati. In altre parole, chiunque venda un prodotto in una confezione – dal produttore alimentare alla PMI che importa beni da Paesi terzi agli e-commerce – deve considerarsi potenzialmente destinatario dei nuovi obblighi.
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2) La mappa dei soggetti coinvolti: chi deve fare cosa
Una delle caratteristiche più significative del PPWR è la struttura articolata dei soggetti obbligati. L’ambito di applicazione è particolarmente ampio: il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale di cui sono composti, e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal settore economico di riferimento – che si tratti di industria, commercio, distribuzione, servizi o consumatori finali.
Sul piano soggettivo, il Regolamento si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono a disposizione imballaggi, vuoti o contenenti prodotti. Questo perimetro esteso richiede che ogni operatore comprenda con precisione quale ruolo svolge nella catena del valore, poiché da tale qualificazione discendono obblighi specifici e distinti.
Il PPWR individua le seguenti figure chiave:
- Il fabbricante. Il fabbricante riveste un ruolo centrale nel sistema di conformità: è responsabile della valutazione della conformità dell’imballaggio, della predisposizione della documentazione tecnica e della redazione della dichiarazione di conformità UE. Si tratta della figura che sostiene l’onere più gravoso sul piano documentale e procedurale. Va inoltre evidenziato che, ai fini del Regolamento, è qualificato come fabbricante anche chiunque “faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale”.
- L’importatore. L’importatore deve verificare che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti del Regolamento prima della loro immissione sul mercato dell’Unione. Questa previsione ha implicazioni rilevanti per tutte le imprese che approvvigionano imballaggi o prodotti confezionati al di fuori dell’UE: la responsabilità del controllo ricade sull’importatore, non sul produttore estero.
- Il distributore e il fornitore di servizi logistici. Il distributore e il fornitore di servizi di logistica sono chiamati a garantire che le attività di trasporto, deposito, movimentazione e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi lungo la filiera, oltre ad essere destinatari di obblighi di “controllo” sulla conformità degli imballaggi. Anche chi opera “a valle” nel ciclo commerciale, quindi, assume responsabilità concrete.
- Il produttore ai fini EPR. Particolarmente rilevante è la figura del produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR), ossia il soggetto che mette per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro. Tale operatore è tenuto a iscriversi nel registro nazionale previsto dal Regolamento; in assenza della registrazione, la commercializzazione degli imballaggi interessati non è consentita.
Ne consegue che qualsiasi impresa che commercializzi prodotti imballati dovrà innanzitutto individuare il proprio ruolo nella filiera, poiché da tale qualificazione dipendono gli obblighi concretamente applicabili. La mappatura del ruolo assunto dall’impresa nel ciclo dell’imballaggio è, pertanto, il primo passo – necessario e imprescindibile – di qualsiasi percorso di adeguamento.
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3) Gli obblighi operativi dal 12 agosto 2026: cosa cambia nell’immediato
Con l’avvio dell’applicazione del PPWR il 12 agosto 2026, entrano immediatamente in vigore alcune prescrizioni di particolare rilievo operativo. Di seguito un’analisi delle principali, raggruppate per area tematica.
A. Il divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Uno degli aspetti più immediatamente impattanti per il settore alimentare riguarda le sostanze PFAS. Il Regolamento vieta l’immissione sul mercato di imballaggi contenenti PFAS oltre determinate soglie di concentrazione: 25 ppb per ogni singola PFAS mirata, 250 ppb come somma delle PFAS mirate e 50 mg/kg di fluoro totale, comprensivo delle PFAS polimeriche.
Il divieto si applica sia agli imballaggi commercializzati vuoti sia a quelli contenenti alimenti, imponendo alle imprese una verifica approfondita della conformità chimica dei materiali impiegati.
Per le imprese del settore alimentare – ma anche per i loro fornitori di materiali di confezionamento – questo si traduce in un obbligo concreto di analisi chimica dei materiali in uso. Non è sufficiente fare affidamento sulle dichiarazioni del fornitore: occorre disporre di evidenze tecniche documentate e aggiornate.
B. La riciclabilità degli imballaggi
Resta fermo l’obbligo che gli imballaggi siano riciclabili, requisito già previsto dalla disciplina previgente ma ora inserito in un quadro normativo più articolato che anticipa il futuro sistema europeo di valutazione della riciclabilità, destinato ad applicarsi dal 2030.
L’inserimento di questo obbligo in un framework più strutturato non è un dettaglio formale: significa che le imprese devono oggi iniziare a costruire la base documentale e tecnica che sarà richiesta dai futuri criteri armonizzati di progettazione per il riciclo.
C. I limiti sulle sostanze pericolose: piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente
Il Regolamento sancisce inoltre il limite massimo di 100 mg/kg per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi, mantenendo uno dei principali requisiti europei in materia di sicurezza chimica.
Questo limite – già presente nella disciplina previgente – viene ora inserito nel quadro integrato del PPWR, con effetti sul piano documentale: la sua verifica dovrà essere formalmente attestata nella documentazione tecnica dell’imballaggio.
D. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE
Sul versante procedurale, gli obblighi documentali rappresentano forse la parte più impegnativa per le imprese. I fabbricanti dovranno svolgere la procedura di valutazione della conformità prevista dall’art. 38 del Regolamento, predisporre la documentazione tecnica indicata nell’Allegato VII e redigere la dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’art. 39.
La dichiarazione di conformità UE rappresenta il documento cardine dell’intero sistema di conformità: attesta che l’imballaggio – identificato per tipo, lotto di produzione o numero seriale – soddisfa tutte le prescrizioni applicabili del PPWR. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità dovranno essere conservate e rese disponibili alle autorità di vigilanza su richiesta.
La dichiarazione di conformità non è un documento “da predisporre una volta per tutte”: va aggiornata ogni volta che intervengono modifiche ai materiali o ai processi produttivi, e deve essere correlata a una documentazione tecnica effettivamente adeguata e verificabile. La responsabilità connessa alla sua redazione – e alla sua eventuale inesattezza – ricade in prima battuta sul fabbricante.
4) Il calendario degli obblighi futuri: una tabella di marcia fino al 2040
Sarebbe un errore interpretare il 12 agosto 2026 come la conclusione di un percorso normativo. Al contrario, si tratta soltanto dell’inizio. Il PPWR prevede un calendario progressivo di obblighi che accompagnerà le imprese almeno fino al 2040.
Le principali scadenze future che le imprese devono già iniziare a monitorare includono:
- Etichettatura armonizzata degli imballaggi mediante pittogrammi: il PPWR prevede l’introduzione di un sistema armonizzato a livello europeo, fondato su pittogrammi standardizzati che consentiranno ai consumatori di identificare immediatamente le modalità di raccolta differenziata dell’imballaggio.
- Criteri europei di progettazione per il riciclo: la Commissione europea definirà, mediante atti delegati, i criteri tecnici in base ai quali valutare la riciclabilità degli imballaggi. Tali criteri costituiranno il parametro di riferimento per il sistema di valutazione della riciclabilità che entrerà in vigore dal 2030.
- Contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo: il PPWR introduce obiettivi progressivi di incorporazione di materiale plastico riciclato post-consumo negli imballaggi. Questi obiettivi cresceranno nel tempo e impatteranno in modo significativo sulle scelte di approvvigionamento delle imprese.
- Obiettivi di riutilizzo: crescenti obblighi di riutilizzo sono previsti per numerose categorie di imballaggi, con particolare riferimento ai settori del trasporto e della logistica.
Il PPWR, pertanto, rappresenta un percorso di conformità destinato ad evolversi nel tempo. Le imprese saranno chiamate a monitorare costantemente gli sviluppi normativi e ad aggiornare progressivamente processi, procedure e rapporti con i propri fornitori.
5) Adeguarsi adesso: le azioni prioritarie per le imprese
Nella prospettiva operativa di PMI e imprese impattate dagli obblighi del Regolamento, è possibile individuare una sequenza razionale di azioni prioritarie:
1. Mappatura del ruolo nella filiera. Il primo passo è determinare con precisione quale figura giuridica l’impresa riveste ai sensi del PPWR: fabbricante, importatore, distributore o produttore EPR. Da questa qualificazione discende l’intero perimetro degli obblighi applicabili.
2. Inventario degli imballaggi utilizzati. Una volta identificato il proprio ruolo, occorre censire tutti gli imballaggi in uso, raccogliendo informazioni dettagliate sulla composizione chimica dei materiali, verificando la presenza di PFAS e metalli pesanti oltre le soglie consentite e accertando la riciclabilità.
3. Verifica e aggiornamento della documentazione tecnica. Per i fabbricanti, è necessario avviare – o completare – la procedura di valutazione della conformità prevista dal Regolamento e predisporre la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE. Per gli altri operatori, è necessario acquisire tali documenti dai propri fornitori.
4. Iscrizione al registro EPR. I soggetti qualificabili come produttori ai fini della responsabilità estesa del produttore devono avviare l’iter di iscrizione nel registro nazionale. L’assenza di iscrizione blocca la commercializzazione: si tratta di un adempimento che non ammette rinvii.
5. Revisione dei contratti di fornitura. I contratti con i fornitori di imballaggi devono essere aggiornati per includere specifiche garanzie di conformità al PPWR, clausole di aggiornamento in caso di modifica dei materiali e obblighi di fornire documentazione tecnica aggiornata.
Le imprese dovrebbero avviare fin d’ora una mappatura della propria esposizione regolatoria, verificando la conformità degli imballaggi utilizzati, l’adeguatezza della documentazione disponibile e il corretto inquadramento del proprio ruolo ai sensi del Regolamento.
Il PPWR non introduce semplicemente nuovi adempimenti, ma impone alle imprese di ripensare la gestione degli imballaggi lungo l’intera filiera.
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