Le norme antincendio per le strutture sanitarie


I criteri generali in base ai quali va organizzata e gestita la sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie sono enunciati dal D.M. 18/09/2002; in alternativa, le strutture sanitarie devono rispondere ai requisiti del Codice di prevenzione incendi con riferimento alla specifica RTV11 (D.M. 29/03/2021) per le strutture esistenti all’entrata in vigore della regola tecnica verticale.

Tali provvedimenti forniscono i criteri generali di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008, tra cui la valutazione del rischio, la qualifica degli addetti alla manutenzione ANT e la formazione degli addetti alla gestione emergenza antincendio.

Ecco una sintesi della normativa di riferimento e le guide pubblicate dall’INAIL sull’argomento. Ti consiglio di valutare gratuitamente un software per la progettazione antincendio in linea con le norme vigenti.

Strutture sanitarie: attività n. 68 del D.P.R. 151/2011 (criteri di assoggettabilità)

Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le strutture sanitarie sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto.


 N. ATTIVITÀ (D.P.R. 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

68
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative,  di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
  • Fino a 50 posti letto
  • Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2
  • Strutture fino a 100 posti letto;
  • Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre
    1.000 m2
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex D.M. 16/02/82
86
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, le “strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2”.

D.M. 18/09/2002: regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

Il D.M. 18/09/2002 detta la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.


Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Il provvedimento – aggiornato dal D.M. 19/03/2015 – stabilisce le norme di base per:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Sono previste misure per le strutture:

  • di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
  • Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell’allegato I al D.P.R. 151/2011;
  • Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2;
  • Strutture di nuova costruzione ed esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2;
  • Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio.

Le norme riguardano

  • le caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione. limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali;
  • le misure per l’esodo in caso di emergenza (affollamento, capacità di deflusso, esodo orizzontale progressivo, sistemi di vie d’uscita, lunghezza delle vie d’uscita al piano, caratteristiche delle vie d’uscita, larghezza delle vie di uscita, larghezza totale delle vie d’uscita, sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi, numero di uscite);
  • aree ed impianti a rischio specifico;
  • gli impianti elettrici;
  • i mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
  • gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
  • la segnaletica di sicurezza;
  • i mezzi ed impianti di protezione attiva contro l’incendio;
  • l’organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
  • informazione e formazione;
  • istruzioni di sicurezza.

Forniamo per il download gratuito del testo aggiornato e coordinato del D.M. 18/09/2002, integrato con circolari e chiarimenti forniti sull’argomento dai Vigili del Fuoco


Quali sono le scadenze dell’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie?

il D.M. 19/03/2015 ha aggiornato la regola tecnica del 2002 individuando per le strutture sanitarie un percorso in fasi per la “messa a norma” con quattro scadenze entro cui adempiere a precise prescrizioni.

Il Decreto Milleproroghe 2023 (Dl 198/2022) ha disposto un rinvio di tre anni delle ultime tre fasi per le strutture in regola con la prima scadenza del 24 aprile 2016.

Il Decreto Infrastrutture-PNRR 2026 ha ulteriormente prorogato di un anno le ultime due scadenze per ma messa a norma: il rinvio riguarda le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero o residenziale a ciclo continuo o diurno, in regola con le prime due scadenze del piano di adeguamento del 2015:

In tabella i dettagli.


Numero attività Attività Riferimenti normativi Termini per l’adeguamento
68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto.
  • D.M. 18/09/2002
  • D.M. 29/03/2021
  • D.M. 19/03/2015
Le scadenze del piano in 4 fasi (D.M. 19/03/2015) riservato alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18/03/2002, originariamente erano le seguenti:

  • 24 aprile 2016
  • 24 aprile 2019
  • 24 aprile 2022
  • 24 aprile 2025.

Il D.M. 20/02/2020 ha stabilito una proroga per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 19/03/2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima. Per tali strutture, per effetto del D.M. 20/02/2020 si intendono prorogati di un anno la seconda e terza delle quattro scadenze che dunque sono fissate rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023.

La legge di conversione del Milleproroghe 2023 ha previsto un altro rinvio. Questa volta di tre anni delle ultime tre scadenze del piano di adeguamento in 4 step. La proroga è per le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento previsto dal D.M. 19/03/2015 e che, per cause di forza maggiore, legate all’emergenza pandemica, siano impossibilitate a completare i lavori nelle scadenze previste. Le strutture devono essere, però, in regola con la prima scadenze del 24 aprile 2016.

Applicando il rinvio triennale alle scadenze già vigenti, il calendario diventa:

1ª fase: 24 aprile 2016 (nessuna proroga)
2ª fase: 24 aprile 2020 → 24 aprile 2023
3ª fase: 24 aprile 2023 → 24 aprile 2026
4ª fase: 24 aprile 2025 → 24 aprile 2028


Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. Infrastrutture-PNRR 2026, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero o residenziale a ciclo continuo o diurno, in regola con le prime due scadenze del piano di adeguamento del 2015, hanno un anno in più per le ultime due scadenze della messa a norma.

Il calendario definitivo è quindi:

1ª fase: 24 aprile 2016 (nessuna proroga)
2ª fase: 24 aprile 2020 → 24 aprile 2023
3ª fase: 24 aprile 2023 → 24 aprile 2027
4ª fase: 24 aprile 2025 → 24 aprile 2029

 

D.M. 29/03/2021: le nuove regole antincendio per le strutture sanitarie

Il D.M. 29/03/2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021 e in vigore dal 9 maggio 2021 – detta all’allegato 1 le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie.


Le norme tecniche previste dal D.M. 29/03/2021 si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 18/09/2002.

L’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del D.M. 18/09/2002 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

La norma si sviluppa nei seguenti paragrafi:

  • Campo di applicazione
  • Definizioni
  • Classificazioni
  • Valutazione del rischio di incendio
  • Strategia antincendio
  • Reazione al fuoco
  • Resistenza al fuoco
  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Controllo dell’incendio
  • Rivelazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  • Altre indicazioni
  • Opera da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25

Di seguito riportiamo alcuni aspetti più significativi della norma sull’antincendio per le strutture sanitarie.

Campo di applicazione

Le nuove norme tecniche si possono applicare (art.1 del decreto) a:


  1. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  2. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  3. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Classificazioni

Le strutture sanitarie sono classificate come segue:

  1. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
    • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
    • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
    • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
  2. in relazione alla quota di tutti i piani h;
  3. in relazione al numero di posti letto P.

Le aree dell’attività sono classificate dalle nuove regole antincendio per le strutture sanitarie come segue:

  • TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali;
  • TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero;
  • TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).
  • TK: aree a rischio specifico (es. impianti di produzione calore, gruppi vuoto, laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine…);
  • TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria;
  • TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
  • TZ: altre aree.

Compartimentazione

I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:

  1. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
  2. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree.

Le aree di tipo TK, TM e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.

Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3).


Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT e TM.

Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:

  1. devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
  2. il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree.

Esodo

Le aree di tipo TA devono consentire l’esodo orizzontale progressivo. Le aree di tipo TA2 devono consentire l’esodo orizzontale progressivo nell’ambito delle stesse aree.

Gestione della sicurezza antincendio

Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (Capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.

Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, …).


Progettazione antincendio nelle strutture sanitarie: approfondimenti

La guida INAIL 2025

L’INAIL ha pubblicato nel 2025 la guida “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie – La Regola Tecnica Verticale V. 11 del Codice di prevenzione incendi”.

Nella pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione e l’ampliamento di un ospedale esistente confrontando gli esiti risultanti dall’applicazione del D.M. 18/09/2002 e(regola tecnica tradizionale pre Codice) e della V.11, la “nuova” regola tecnica verticale (RTV) approvata con D.M. 29/03/2021, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale (RTO) costituita dal Codice.

Documento INAIL sul rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica (2024) 

L’INAIL ha reso disponibile da ottobre 2024 una pubblicazione sulla gestione del rischio incendio nei reparti di risonanza magnetica.


Il documento fornisce indicazioni mirate a ottimizzare specifici aspetti organizzativi e gestionali nonché a razionalizzare le azioni di intervento antincendio nelle strutture sanitarie ospitanti apparecchiature a risonanza magnetica (RM).

Le norme antincendio per le strutture sanitarie (la RTV11 ex D.M. 29/03/2021 e in alternativa il D.M. 18/09/2002) richiamano la RM quale apparecchiatura a elevata tecnologia a cui si applicano specifiche misure di prevenzione e protezione antincendio a seconda della struttura sanitaria, in base alla sua estensione e al numero di posti letto adibiti al ricovero.

La valutazione deve tener conto del magnete, delle caratteristiche della struttura e dei pazienti esaminati.

A seconda dei casi va valutata la compartimentalizzazione; la norma, ad esempio, prevede sistemi a doppio step in cui il preallarme, sonoro o a comando vocale, sia riconoscibile dai soli addetti antincendio, con un tempo a disposizione per la verifica dello stato di allerta.

La pubblicazione contiene indicazioni utili per l’organizzazione della sicurezza antincendio, il piano di emergenza, i sistemi di rilevazione dell’incendio, le modalità di intervento, il carico incendio e le vie di fuga.


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