La realizzazione di ricoveri per attrezzi, depositi agricoli, pollai e strutture destinate agli animali pone spesso dubbi sulla corretta qualificazione urbanistica dell’intervento. La collocazione in zona agricola e la funzione di servizio al fondo, infatti, non consentono da sole di stabilire se il manufatto possa essere considerato una semplice pertinenza oppure una nuova costruzione soggetta a uno specifico titolo edilizio.
Sulla questione è ritornato il Tar del Lazio con la sentenza n. 12417/2026: la valutazione su tali manufatti richiede l’esame concreto di diversi elementi, tra cui le dimensioni dell’opera, la sua autonomia funzionale, la stabilità dell’utilizzo, il rapporto con un eventuale edificio principale e le caratteristiche costruttive. Anche la possibilità di rimuovere o smontare la struttura non è sempre sufficiente a dimostrarne la precarietà , soprattutto quando il manufatto è destinato a soddisfare esigenze durevoli.
Il confine tra attività edilizia libera, interventi soggetti a comunicazione o segnalazione e opere subordinate al permesso di costruire assume quindi particolare rilievo per tecnici e proprietari. Una qualificazione non corretta può infatti comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina edilizia, compreso l’ordine di demolizione. È per questo che vorrei suggerirti l’adozione di un valido strumento di lavoro, un software per i titoli abilitativi in edilizia che ti consente di individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare, di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello. Inoltre, per gestire correttamente la tua pratica edilizia, compresa quella di sanatoria, puoi accedere gratuitamente ad una piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione.
Tre ricoveri per attrezzi e animali in area agricola, anche se amovibili, possono essere considerati pertinenze?
Un’ordinanza dirigenziale del Comune di riferimento al caso aveva ordinato ad un proprietario la demolizione e la rimozione di alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo. Il provvedimento assegnava un termine di novanta giorni per l’esecuzione spontanea, avvertendo che, in caso contrario, sarebbero state applicate le ulteriori conseguenze previste dall’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dalla legge regionale.
Il ricorso riguardava, da un lato, un intervento edilizio principale già interessato in passato da un procedimento di sanatoria e da una precedente ordinanza di demolizione e, dall’altro, tre manufatti collocati su un terreno ricadente in zona agricola. Questi ultimi erano utilizzati come ricoveri per attrezzi, mentre uno di essi era parzialmente destinato a pollaio.
Secondo le dimensioni indicate dallo stesso proprietario ricorrente, i tre manufatti avevano superfici pari, rispettivamente, a 25 metri quadrati, 19,2 metri quadrati e 38,08 metri quadrati. La loro qualificazione giuridica costituiva uno dei punti centrali della controversia: il proprietario sosteneva che si trattasse di strutture accessorie, precarie e rimovibili, destinate al ricovero di attrezzi e, in parte, di animali da cortile; il Comune, invece, le considerava opere capaci di determinare una stabile trasformazione del territorio e, pertanto, soggette al permesso di costruire.
In subordine, il proprietario affermava che i manufatti avrebbero potuto essere realizzati mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell’articolo 6-bis, oppure attraverso segnalazione certificata di inizio attività , ai sensi dell’articolo 22. In ogni caso, secondo il ricorrente, l’assenza del permesso di costruire non avrebbe potuto determinare l’applicazione della più grave sanzione demolitoria prevista dall’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia.
Le ragioni esposte a difesa del Comune
- Con riferimento ai tre ricoveri agricoli, il Comune sosteneva che l’area fosse urbanisticamente classificata come agricola e che i manufatti non potessero essere considerati semplici pertinenze. Si trattava di strutture dotate di una propria autonomia funzionale, utilizzabili come depositi o ricoveri indipendentemente dall’eventuale edificio principale.
- L’amministrazione contestava anche la natura precaria delle opere. La possibilità materiale di smontarle o la loro eventuale mancata infissione stabile nel terreno non erano considerate decisive. Ciò che rilevava era l’utilizzo effettivo e durevole come depositi di attrezzi e ricoveri per animali, destinato a soddisfare esigenze non temporanee.
- Infine, le dimensioni dei tre manufatti erano ritenute incompatibili con la disciplina dell’edilizia libera, riservata ai ripostigli per attrezzi e ai manufatti accessori di dimensioni limitate, oltre che ai ricoveri per animali domestici o da cortile aventi consistenza contenuta.
Il giudizio del TAR: i depositi per attrezzi e i ricoveri per animali realizzati in area agricola autonomamente utilizzabili non costituiscono pertinenze urbanistiche; l’amovibilità non ne determina la precarietà e, se destinati a esigenze stabili e di dimensioni non limitate, integrano nuove costruzioni soggette a permesso di costruire
La parte più rilevante della decisione riguarda la qualificazione dei ricoveri per attrezzi e animali collocati in zona agricola.
Il TAR ha affermato che:
con riferimento alle opere eseguite in zona agricola, come nella fattispecie in esame […], si è condivisibilmente specificato che i depositi agricoli (nonché il ricovero per animali: cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio, Sez. II s., 28 ottobre 2024, n. 18851), non possono essere ricondotti alla nozione di pertinenza urbanistica, non essendo coessenziali ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzati anche in modo autonomo e separato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605).
I depositi agricoli e i ricoveri per animali non possono essere automaticamente ricondotti alla nozione di pertinenza urbanistica. La pertinenza edilizia, infatti, deve avere una funzione strettamente accessoria rispetto a un’opera principale, deve essere priva di una reale autonomia funzionale e non deve determinare un autonomo carico urbanistico.
Un deposito per attrezzi o un ricovero per animali può invece essere utilizzato separatamente e conservare una propria utilità anche indipendentemente da un edificio principale. Proprio questa capacità di uso autonomo impedisce, secondo il TAR, di considerarlo necessariamente una pertinenza urbanistica. La destinazione agricola del terreno e la funzione di servizio all’attività svolta sul fondo non sono quindi, da sole, sufficienti a far rientrare il manufatto nella categoria delle pertinenze.
La decisione non stabilisce, tuttavia, che dimensioni e caratteristiche costruttive siano sempre irrilevanti:
In ogni caso, la natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo
Tali elementi non sono decisivi per trasformare un deposito agricolo in una pertinenza, ma assumono rilievo sotto altri profili: la valutazione della precarietà , l’individuazione del titolo edilizio necessario e la possibilità di ricondurre l’opera all’attività edilizia libera.
Per il TAR, la precarietà non dipende dall’intenzione soggettiva del proprietario di utilizzare temporaneamente il manufatto. Non è sufficiente neppure che la struttura sia leggera, prefabbricata, smontabile o non stabilmente ancorata al terreno. Occorre verificare se l’opera sia oggettivamente destinata a soddisfare un’esigenza contingente e limitata nel tempo.
Quando il manufatto è destinato in modo stabile al deposito di attrezzi, al ricovero di animali o a un’altra funzione durevole, la sua natura precaria deve essere esclusa, indipendentemente dai materiali impiegati e dalle tecniche di costruzione. Anche una struttura leggera può quindi costituire una nuova costruzione quando viene impiegata per un uso stabile e permanente.
Nel caso concreto, il proprietario non aveva dimostrato che i tre ricoveri fossero destinati a soddisfare esigenze realmente temporanee. La funzione di deposito e di pollaio risultava, al contrario, compatibile con un’utilizzazione stabile. La mera amovibilità materiale delle strutture non era pertanto sufficiente a qualificarle come opere precarie.
Le dimensioni hanno poi assunto un peso determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del Glossario dell’edilizia libera approvato con il decreto ministeriale 2 marzo 2018.
Il Glossario consente di realizzare senza titolo alcuni ripostigli per attrezzi e manufatti accessori, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo. Prevede inoltre la possibilità di installare ricoveri per animali domestici o da cortile, voliere e strutture assimilabili. Tali previsioni, però, non costituiscono un’autorizzazione generalizzata alla costruzione di qualsiasi deposito o ricovero agricolo.
Secondo il TAR, anche i ricoveri per animali devono mantenere dimensioni contenute e caratteristiche effettivamente accessorie. Nel caso esaminato, le superfici di 25, 19,2 e 38,08 metri quadrati non potevano essere considerate limitate. I manufatti non rientravano pertanto tra le opere minori realizzabili in regime di edilizia libera.
Il ricorso è stato quindi respinto.
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Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Cosa sono le pertinenze: definizione e caratteristiche.
Una qualificazione non corretta dell’opera progettata può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina edilizia, compreso l’ordine di demolizione. È per questo che vorrei suggerirti l’adozione di un valido strumento di lavoro come il software per i titoli abilitativi in edilizia che ti consente di individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare, di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello. Inoltre, per gestire correttamente la tua pratica edilizia, compresa quella di sanatoria, puoi accedere gratuitamente ad una piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/ricoveri-per-attrezzi-e-animali-in-area-agricola-pertinenze-o-nuove-costruzioni/
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 Giuseppe De Luca
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