Porticato, cosa serve? Edilizia libera, SCIA o permesso di costruire? | Ingenio | Articoli


La realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni determina l’incremento di superficie utile, in quanto incrementa la superficie calpestabile e, quindi, la fruibilità abitativa dell’immobile. Per questo, serve il permesso di costruire e non basta la SCIA.


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Il porticato di grandi dimensioni può richiedere il permesso di costruire quando determina un aumento della superficie utile e della fruibilità dell’immobile, configurando un nuovo spazio suscettibile di autonomo utilizzo. Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce perché, in questi casi, la SCIA non sia sufficiente. La pronuncia affronta anche i requisiti del volume tecnico e la natura precaria dei container, escludendo che dimensioni rilevanti e collegamenti con altre strutture siano compatibili con la presunta mobilità delle opere.


Portici coperti: il caso

Una delle opere sicuramente più ‘ricorrenti’ in edilizia è il porticato (o portico), che non è una tettoia e nemmeno una pergotenda ma ci va tremendamente vicino. Spesso assistiamo a situazioni al limite, che finiscono per essere ‘pizzicate’ dal comune, il quale ingiunge la demolizione per strutture per le quali pensavamo si potesse procedere in edilizia libera o, al massimo, con la presentazione di una semplice SCIA.

Invece no, perché serviva il permesso di costruire, come nel caso della sentenza 7028/2026 del 23 settembre scorso del Consiglio di Stato, che ha per ‘protagonisti’, tra l’altro, tre portici coperti di rilevanti dimensioni.

Porticato: cos’è?

Un porticato è uno spazio coperto, aperto almeno su un lato, sostenuto da colonne, pilastri o altri elementi portanti, generalmente collocato lungo la facciata di un edificio. Serve a proteggere dal sole e dalle intemperie e consente il passaggio o la sosta in uno spazio riparato.

Può essere integrato nell’edificio oppure svilupparsi lungo il suo perimetro. Ai fini edilizi, la sua realizzazione o chiusura va valutata in base alle caratteristiche dell’opera e al titolo abilitativo richiesto.

Gli abusi edilizi e l’ordinanza di demolizione

Si disquisisce su un’ordinanza di demolizione ingiunta dal comune per alcune opere abusive:

  • ampliamento (di circa 18 mq superficie e mc 39 volume) di un manufatto di muratura;
  • tre portici coperti;
  • ampliamento (di circa 99 mq superficie e mc 374 volume) di un capannone;
  • container in metallo di circa 29 mc, con gazebo in legno di circa 23 mq in aderenza;
  • container in metallo di circa 82 mc, con manufatto in metallo di circa 150 mc e tettoia in ferro in aderenza di circa mq 25.

Volume tecnico? No, ecco perché

Il primo motivo, avente ad oggetto l’ampliamento del manufatto in muratura, non merita accoglimento, risultando effettivamente generico, come eccepito dal Comune.

Gli appellanti si sono limitati ad insistere nella qualificazione dell’ampliamento realizzato in termini di volume tecnico rinviando alla descrizione dell’opera contenuta nell’ordinanza ed alla documentazione prodotta. Tuttavia, la descrizione dell’opera, in considerazione delle non trascurabili dimensioni (circa 18 mq di superficie e mc 39 di volume) risulta incompatibile con l’asserita natura di volume tecnico, mentre la documentazione richiamata non è stata specificamente individuata e quella in atti è inidonea a tale prova.

Difatti, la nozione edilizia di volume tecnico è circoscritta alle opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali.

Porticati: SCIA o permesso?

Secondo il ricorrente, il TAR competente avrebbe errato nella parte in cui ha escluso la fondatezza della contestazione riguardo ai porticati, per i quali in base agli artt. 10 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 la SCIA è alternativa al permesso di costruire.

Palazzo Spada invece concorda col TAR: la sentenza è conforme agli orientamenti secondo cui la realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni determina l’incremento di superficie utile, in quanto incrementa la superficie calpestabile e, quindi, la fruibilità abitativa dell’immobile (Cons. Stato, Sez. II, 3 febbraio 2025, n. 847; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 434, secondo cui una loggia o un porticato, in quanto costituiscono un nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, devono essere assentiti con il titolo edilizio maggiore, ovvero con il permesso). Nel caso di specie, si tratta, difatti, di tre porticati.

Del resto, né l’art. 10 né 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 menzionano espressamente i porticati, per cui la loro disciplina e riconducibilità alle categorie ivi descritte deve avvenire in base ai principi generali. Ad ogni modo, il Comune ha contestato anche la presentazione della DIA (oggi SCIA).

Container mobili: niente da fare

Infine, neppure il terzo motivo può essere accolto, in quanto la documentazione prodotta, sebbene dimostri un collegamento dei contaneirs all’attività del figlio degli appellanti, non è idonea a provarne il carattere precario e mobile, che, al contrario, risulta incompatibile con le dimensioni delle opere e con il loro collegamento ad ulteriori strutture (manufatto in metallo, gazebo, tettoia).

A ciò si aggiunga che il gazebo e la tettoia rilevano in questa sede in quanto parti di opere abusive (e, cioè, dei contaneirs e del manufatto in metallo), da cui non possono essere scisse.


FAQ TECNICHE: Titolo abilitativo corretto per realizzare un grande porticato | Ingenio

Quando un porticato richiede il permesso di costruire?

Quando presenta dimensioni rilevanti e incrementa la superficie calpestabile e la fruibilità dell’immobile, creando uno spazio utilizzabile autonomamente. In queste condizioni, l’intervento può configurare una trasformazione edilizia soggetta al permesso di costruire, anziché alla sola SCIA.

Per realizzare un porticato è sufficiente presentare la SCIA?

Non sempre. La SCIA non è sufficiente quando le caratteristiche del porticato, in particolare le dimensioni e l’incremento di superficie utile, rendono necessario il permesso di costruire. La valutazione deve basarsi sulla consistenza concreta dell’opera e sui suoi effetti edilizi.

Quando un ampliamento può essere qualificato come volume tecnico?

Soltanto se è privo di autonomia funzionale, anche potenziale, ed è destinato esclusivamente a ospitare impianti indispensabili al funzionamento dell’edificio principale. Dimensioni significative e assenza di prove specifiche possono impedire di riconoscere questa qualificazione, come nel caso esaminato dal Consiglio di Stato.

I container metallici sono sempre considerati strutture precarie?

No. La natura precaria non dipende soltanto dalla denominazione o dall’eventuale collegamento con un’attività lavorativa. Occorre dimostrare l’effettiva mobilità e temporaneità dell’installazione. Dimensioni consistenti e collegamenti con manufatti, gazebo o tettoie possono contrastare con tale qualificazione.

Gazebo e tettoie collegati a un container possono essere valutati separatamente?

Non necessariamente. Quando gazebo e tettoia costituiscono parti integranti di un complesso edilizio abusivo, non possono essere isolati dal resto dell’opera per valutarne autonomamente la legittimità. La valutazione deve considerare l’insieme delle strutture e i loro collegamenti.


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO


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