SCIA, esposto e volumi tecnici


Vedere nuovi manufatti sul tetto dell’edificio vicino può far pensare a una sopraelevazione abusiva. Ma un vano per l’ascensore, una scala di accesso e un locale caldaia non si valutano soltanto dall’esterno: contano la funzione, le dimensioni, il progetto e la pratica edilizia presentata.

La sentenza n. 1593 del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, pubblicata l’8 aprile 2026, riguarda proprio la contestazione di lavori sulla copertura di un fabbricato confinante. Alcuni proprietari avevano chiesto al Comune di intervenire, sostenendo che la SCIA non fosse sufficiente e che le opere dovessero essere sanzionate come abusive.

Il TAR ha respinto il ricorso. La decisione distingue due questioni spesso confuse: lavori diversi da quelli dichiarati e lavori corrispondenti al progetto, dei quali si contesta invece la categoria edilizia e il titolo utilizzato. Cambiare il riferimento normativo di un esposto non risolve, da solo, questa differenza.

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Il caso: ascensore, scala e caldaia sulla copertura

La pratica era una SCIA condizionata del 14 settembre 2017, relativa al prolungamento di un ascensore esistente e alla modifica della scala. Il progetto comprendeva anche la sostituzione del locale caldaia sulla terrazza e manufatti funzionali agli impianti.

I proprietari degli immobili vicini, dopo aver osservato i lavori e chiesto l’accesso agli atti, contestavano l’ingombro delle opere e la loro qualificazione come manutenzione straordinaria. A loro avviso, non si trattava di semplici volumi tecnici: sarebbe stato necessario un permesso di costruire o una SCIA alternativa al permesso.

La vicenda non riguardava un intervento privo di ogni pratica. Il progetto aveva attraversato un esame della Commissione per il Paesaggio, con richieste di una soluzione meno invasiva, e successivi atti favorevoli e di deroga descritti nella sentenza. Nel 2020 il Comune aveva inoltre svolto verifiche sul posto.

Il primo esposto risaliva all’aprile 2020. Nel luglio 2022 gli interessati presentarono una nuova segnalazione, richiamando i poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi. Il Comune rispose nell’agosto 2022 che le opere rientravano nella manutenzione straordinaria; quella risposta fu impugnata davanti al TAR.

Quando un manufatto sul tetto è un volume tecnico

Il giudice richiama la funzione del volume tecnico: uno spazio strettamente necessario agli impianti che servono l’edificio, privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale. Non basta dare a un locale il nome di “vano impianti” se caratteristiche e utilizzo raccontano altro.

Nella controversia assume rilievo l’articolo 91 del Regolamento edilizio di Milano. La disposizione, nel testo verificato del 2016, richiede esigenze tecnologiche, funzionali o di sicurezza documentate, non risolvibili diversamente, e dimensioni proporzionate alle apparecchiature o alla scala di accesso alla copertura.

Il TAR sottolinea che quelle norme non fissavano una misura massima unica da applicare meccanicamente a ogni volume tecnico. Occorreva valutare l’opera in concreto, anche in rapporto all’edificio servito. Questo non significa che la dimensione fosse irrilevante o che qualsiasi ampliamento potesse essere ammesso.

Nel caso esaminato, il nuovo vano scala era strumentale al prolungamento dell’impianto di risalita. Il locale caldaia ospitava l’impianto sostitutivo. Le contestazioni dei ricorrenti non dimostravano tecnicamente che quest’ultimo fosse sovradimensionato rispetto alla sua funzione o che le opere costituissero una nuova costruzione.

Volume tecnico non equivale automaticamente a edilizia libera: la qualificazione urbanistica di un manufatto e la disciplina del titolo necessario all’intervento complessivo sono aspetti da verificare, non un’esenzione generale ricavabile dal nome del locale.

Perché il TAR ha ritenuto utilizzabile la SCIA

La pronuncia esamina la manutenzione straordinaria e il restauro o risanamento conservativo definiti dall’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, insieme all’articolo 22 sugli interventi subordinati a SCIA. La valutazione riguarda le opere tecnologiche e i documenti di quella specifica pratica.

Il TAR ritiene corretta la ricostruzione del Comune: scala, prolungamento dell’ascensore e locale caldaia erano collegati all’ammodernamento degli impianti del fabbricato. I ricorrenti avevano formulato obiezioni astratte e generiche, senza elementi tecnici capaci di sostenere la diversa qualificazione come nuova costruzione.

La conclusione non è che ogni nuova struttura sul tetto si possa realizzare con una SCIA. Un’opera con funzione autonoma o una trasformazione diversa da quella accertata richiedono una verifica distinta, considerando anche normativa locale e vincoli. Qui è stata ritenuta legittima la risposta comunale riferita agli interventi esaminati.

Due esposti, ma quale irregolarità veniva denunciata?

Gli interessati sostenevano che le due segnalazioni avessero oggetti differenti: la prima sollecitava verifiche sulla SCIA, la seconda chiedeva l’attivazione dei poteri sanzionatori dell’articolo 27 del D.P.R. 380/2001. Il Comune le aveva considerate sostanzialmente sovrapponibili.

Il TAR osserva che il nuovo esposto non denunciava lavori difformi da quelli previsti dalla SCIA del 2017. Contestava ancora che quelle opere potessero essere eseguite utilizzando proprio la SCIA. Il riferimento ai poteri contro gli abusi non trasformava dunque la contestazione in una denuncia di opere diverse dal progetto.

La correttezza della qualificazione edilizia era già sufficiente a sostenere il provvedimento comunale. Per questo il giudice ritiene priva di interesse alla decisione la censura residua sulla sovrapposizione degli esposti, aggiungendo la precisazione sul loro contenuto sostanziale.

Per l’inquadramento generale, l’articolo 19, comma 6-ter, della Legge 241/1990 consente agli interessati di sollecitare le verifiche sulla SCIA, che non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile. È un percorso da distinguere dall’accertamento di opere concretamente difformi: non basta scegliere una formula diversa nella richiesta.

Che cosa documentare prima di segnalare i lavori del vicino

La lettura pratica della vicenda suggerisce di partire dagli atti e dai fatti osservabili. In particolare, con l’assistenza di un tecnico quando necessaria, è utile verificare:

  • Il progetto effettivamente presentato: elaborati, modifiche e atti richiesti dalla pratica condizionata, non soltanto il modulo iniziale.
  • Il confronto con le opere realizzate: se si denuncia una difformità, indicare quale elemento differisca dagli elaborati.
  • La funzione dei locali: quali impianti servano, perché richiedano quello spazio e se esista un utilizzo autonomo.
  • La proporzione delle dimensioni: misure e motivazioni tecniche, evitando di affidarsi esclusivamente all’impressione visiva.

Non è una lista che garantisce l’accoglimento dell’esposto. Serve a chiarire quale irregolarità si chieda di accertare e con quali elementi. Il percorso generale è spiegato nella guida Abuso edilizio del vicino: denuncia, esposto e cosa fare.

La domanda aggiunta durante il processo non era ammissibile

Nella memoria depositata nel gennaio 2026, i ricorrenti avevano chiesto anche di dichiarare illegittima o inefficace una nota del 2018 relativa alla deroga per l’abbattimento delle barriere architettoniche e al nulla osta della SCIA condizionata.

Il TAR considera quella richiesta nuova, estranea all’oggetto originario del giudizio e non introdotta con un atto ritualmente notificato alla controparte. La dichiara quindi inammissibile. Una memoria non consentiva, in quel caso, di aggiungere liberamente un’ulteriore domanda.

Ricorso respinto, senza una decisione sulla tardività

Il ricorso è stato respinto. Le parti ricorrenti sono state condannate a pagare al Comune 2.000 euro di spese di lite, oltre agli accessori di legge: non una multa edilizia.

La controinteressata aveva eccepito anche la tardività del ricorso, ma il TAR ha potuto prescindere da quel punto perché le contestazioni risultavano infondate. La sentenza non decide quindi se il nuovo esposto riaprisse i termini, né stabilisce che ogni SCIA diventi inattaccabile con il passare del tempo. Il suo nodo è la verifica concreta delle opere e la corretta distinzione tra contestazione del titolo e difformità nell’esecuzione.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato

Sentenza n. 1593/2026 — testo integrale riservato

TAR-Lombardia-Milano-1593-2026-consultazione.pdf – 78,1 KB

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