9 ottobre 2026
La revoca della donazione per ingratitudine è possibile quando il donatario tiene comportamenti particolarmente gravi nei confronti di chi gli ha donato un bene. Ma il tradimento del coniuge può giustificare la revocazione della donazione? La sola infedeltà non basta: occorre che le modalità della condotta costituiscano un’ingiuria grave, lesiva della dignità del donante. Una recente sentenza del Tribunale di Verona del 7 ottobre 2026 affronta questa questione e chiarisce in quali circostanze il comportamento del coniuge infedele possa giustificare la revocazione di una donazione immobiliare.
1. Revoca della donazione per ingratitudine: cosa prevede la legge
La donazione è un contratto con il quale una persona, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione a suo favore. Una volta perfezionato l’atto, il donante non può normalmente pretendere la restituzione del bene soltanto perché sono cambiati i rapporti personali con il donatario oppure perché si è pentito della scelta compiuta.
Il codice civile prevede tuttavia alcune eccezioni. L’art. 800 c.c. contempla la revocazione della donazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, mentre l’art. 801 c.c. individua specificamente i comportamenti del donatario che possono giustificare la prima ipotesi.
La revocazione per ingratitudine non costituisce quindi un rimedio contro qualsiasi comportamento scorretto o contrario alle aspettative del donante. La legge richiede circostanze particolarmente gravi, espressamente individuate.
In particolare, l’art. 801 c.c. consente di domandare la revocazione quando il donatario:
- ha commesso uno dei fatti previsti dall’art. 463, numeri 1, 2 e 3, c.c., richiamati dalla disciplina dell’indegnità a succedere;
- si è reso responsabile di un’ingiuria grave nei confronti del donante;
- ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- ha indebitamente rifiutato gli alimenti dovuti nei casi previsti dalla legge.
Tra queste ipotesi, quella dell’ingiuria grave assume particolare rilievo nelle donazioni tra coniugi, conviventi e familiari, poiché permette di attribuire conseguenze giuridiche a comportamenti che offendono seriamente la dignità della persona che ha effettuato la liberalità.
Non basta, però, dimostrare il deterioramento del rapporto affettivo, l’esistenza di contrasti familiari o la cessazione della convivenza. Occorre individuare una condotta che presenti i requisiti richiesti dall’art. 801 c.c.
La revocazione deve inoltre essere distinta dall’annullamento della donazione e dalle altre azioni dirette a contestare la validità dell’atto. La donazione può essere originariamente valida e diventare successivamente revocabile per il comportamento tenuto dal donatario, purché ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.
2. La recente decisione del Tribunale di Verona
La possibilità di ottenere la revocazione di una donazione immobiliare a seguito dell’infedeltà del coniuge è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Verona, con sentenza del 7 ottobre 2026, pronunciata nella causa n. 1430/2023 R.G.
Il giudice ha accolto la domanda proposta dal marito nei confronti della moglie, disponendo la revocazione della donazione di un immobile precedentemente effettuata in suo favore e dichiarando il donante nuovamente proprietario del bene. La pronuncia è una decisione di primo grado e il dispositivo prevede le conseguenti formalità di trascrizione dopo il passaggio in giudicato.
L’interesse della sentenza non consiste nell’aver riconosciuto il tradimento come causa automatica di revocazione. Al contrario, il Tribunale ha ribadito che la semplice violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non integra necessariamente l’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c.
La decisione assume rilievo per la valutazione complessiva dei comportamenti della donataria, considerando il momento in cui erano intervenuti rispetto alla donazione, le modalità delle relazioni extraconiugali e le conseguenze sulla dignità personale e professionale del donante.
In particolare, il giudice ha attribuito importanza alla circostanza che una nuova relazione fosse iniziata poche settimane dopo la donazione e che l’immobile ricevuto fosse stato utilizzato anche per incontri con il partner della relazione extraconiugale. Ha inoltre considerato la precedente infedeltà taciuta al momento dell’atto e la diffusione delle vicende negli ambienti professionali.
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale ha valorizzato la convergenza di questi elementi e la conseguente mortificazione del donante, senza considerare nessuna delle singole circostanze come una causa autonoma di revocazione.
La pronuncia si inserisce nell’orientamento della Corte di cassazione che richiede di esaminare unitariamente le modalità della condotta del donatario.
La rilevanza della sentenza veronese sta quindi nell’applicazione concreta di questo criterio: non è il venir meno del rapporto sentimentale a giustificare la revocazione, ma la presenza di comportamenti che, considerati nel loro insieme, esprimono una grave e durevole irrispettosità verso la dignità di chi ha effettuato la liberalità.
3. Quando il tradimento costituisce ingiuria grave
Il tradimento del coniuge non comporta automaticamente la revocazione di una donazione ricevuta durante il matrimonio. La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo nel giudizio di separazione, ma non coincide necessariamente con l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c., che deve essere accertata sulla base di presupposti autonomi.
La giurisprudenza ha precisato che l’ingiuria grave non si identifica con qualsiasi offesa o comportamento moralmente censurabile. È necessario che la condotta del donatario manifesti all’esterno un durevole atteggiamento di disistima delle qualità morali del donante e di irrispettosità della sua dignità, incompatibile con il senso di riconoscenza che dovrebbe accompagnare il beneficio ricevuto.
La Corte di cassazione, con sentenza della Sezione II del 31 ottobre 2016, n. 22013, ha ritenuto rilevanti le modalità ostentate di una relazione extraconiugale, coltivata anche nell’abitazione coniugale in presenza di estranei e, in alcuni casi, dello stesso coniuge.
Analogamente, Cass. civ., Sez. III, ord. 20 giugno 2022, n. 19816, ha valorizzato una relazione extraconiugale intrattenuta con la cognata della donante, sviluppatasi all’interno dell’azienda familiare nella quale lavoravano entrambi i coniugi e divenuta conoscibile anche agli altri dipendenti e colleghi, con ripercussioni sulla dignità sociale della donante.
In concreto, possono assumere rilievo circostanze differenti, come:
- l’ostentazione della relazione davanti al coniuge o a terze persone;
- l’utilizzo dell’immobile ricevuto in donazione nell’ambito della relazione, quando accompagnato da ulteriori comportamenti offensivi;
- la diffusione della vicenda nell’ambiente familiare o professionale, con conseguente mortificazione del donante;
- l’avvio di una nuova relazione immediatamente dopo la liberalità, soprattutto quando un precedente rapporto sentimentale era stato tenuto nascosto.
Questi elementi non costituiscono altrettante cause automatiche di revocazione. Devono essere valutati insieme alle altre circostanze, verificando se il comportamento abbia assunto una gravità oggettivamente offensiva.
Occorre quindi distinguere la libertà personale di interrompere una relazione dal modo in cui tale scelta viene manifestata. Anche un comportamento in sé lecito può assumere rilevanza ai fini della revocazione quando sia accompagnato da modalità gravemente offensive della dignità del donante.
4. Le circostanze che rendono l’offesa particolarmente grave
La gravità dell’offesa non può essere stabilita attraverso una valutazione astratta del comportamento del donatario. Il giudice deve considerare il contesto nel quale i fatti si sono verificati, il rapporto esistente tra le parti, le modalità della condotta e il significato che questa assume nei confronti della persona che ha effettuato la liberalità.
Un elemento significativo riguarda il collegamento temporale tra la donazione e il comportamento offensivo. Quando una persona riceve un immobile nell’ambito di un rapporto affettivo e, poco tempo dopo, manifesta una relazione sentimentale precedentemente nascosta, tale successione di eventi può concorrere a dimostrare un atteggiamento gravemente irrispettoso verso il donante.
La Corte di cassazione, con ordinanza della Sezione II del 16 dicembre 2024, n. 32682, ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito che aveva disposto la revocazione di una donazione immobiliare effettuata nell’ambito di una convivenza di fatto.
Nella vicenda, la donataria aveva taciuto l’esistenza di una relazione sentimentale già intrapresa, aveva interrotto la convivenza pochi giorni dopo la donazione e aveva successivamente iniziato a convivere con il nuovo compagno proprio nell’immobile ricevuto. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione complessiva delle modalità della condotta operata dal giudice di merito.
Il precedente è significativo perché conferma che l’ingiuria grave può configurarsi anche al di fuori del matrimonio, quando il comportamento del donatario leda la dignità della persona con la quale intratteneva una stabile relazione affettiva.
Un altro profilo riguarda la conoscibilità della condotta da parte di terzi. L’esteriorizzazione dell’offesa non richiede necessariamente che il donatario abbia intenzionalmente pubblicizzato la relazione o perseguito lo scopo specifico di danneggiare il donante. Assume rilievo anche il comportamento che, per le sue concrete modalità, renda percepibile all’esterno un atteggiamento di disprezzo o di grave mancanza di considerazione.
Non è comunque sufficiente che il donante abbia provato sofferenza o delusione per la fine del rapporto. La lesione della dignità deve emergere da elementi concreti e dalla convergenza di circostanze oggettivamente rilevanti.
È attraverso questa valutazione unitaria che il giudice può distinguere la legittima scelta di concludere un rapporto affettivo da comportamenti che, per le modalità con cui sono stati realizzati, assumono il significato di un’offesa grave verso chi ha effettuato la donazione.
5. Revoca della donazione per tradimento: quali elementi provare
Chi intende ottenere la revocazione della donazione allegando l’infedeltà del donatario deve dimostrare non soltanto l’esistenza della relazione extraconiugale, ma anche le circostanze che consentono di qualificare quella condotta come ingiuria grave. L’onere della prova, secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c., grava sul donante che propone la domanda giudiziale.
Nel caso dell’infedeltà coniugale, la prova del tradimento non coincide con quella dell’ingiuria grave. Anche quando la relazione extraconiugale sia pacifica o documentalmente accertata, occorre dimostrare perché le modalità della condotta abbiano assunto un significato particolarmente offensivo nei confronti del donante.
La distinzione assume notevole importanza pratica. Il fatto che un coniuge abbia intrattenuto una relazione sentimentale con un’altra persona può essere dimostrato attraverso messaggi, dichiarazioni o testimonianze, ma questi elementi non sono necessariamente sufficienti a ottenere la revocazione dell’immobile precedentemente donato.
L’accertamento può riguardare diverse circostanze:
- il momento in cui la relazione è iniziata rispetto alla donazione e l’eventuale conoscenza dei fatti da parte del donante;
- le modalità con cui il rapporto extraconiugale è stato intrattenuto e reso conoscibile a terzi;
- l’eventuale utilizzo dell’immobile donato nell’ambito della relazione;
- le conseguenze sulla dignità personale e sulla considerazione sociale del donante.
Non è necessario che tutti questi elementi siano contemporaneamente presenti. Occorre però che le circostanze dimostrate consentano una valutazione complessiva della gravità dell’offesa, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Sul piano generale, Cass. civ., Sez. II, sent. 12 febbraio 2024, n. 3811, pur non riguardando un caso di infedeltà coniugale, ha ribadito che l’ingiuria grave richiede una manifestazione esteriore di durevole disistima e irrispettosità verso la dignità del donante. In quella controversia, relativa a differenti comportamenti del donatario, la Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio.
La predisposizione della domanda richiede un’attenta ricostruzione cronologica degli avvenimenti e l’individuazione delle prove effettivamente disponibili. Un errore frequente consiste nel concentrare l’intera iniziativa giudiziaria sulla dimostrazione dell’adulterio, trascurando gli elementi che potrebbero conferirgli rilevanza ai sensi dell’art. 801 c.c.
La qualità della prova assume un peso decisivo, poiché il giudice deve accertare fatti concreti e non può fondare la revocazione sulla sola percezione soggettiva del comportamento da parte del donante.
6. Testimonianze, documenti e giudicato di separazione
Nelle controversie relative alle donazioni tra coniugi, una parte degli elementi rilevanti può essere già emersa durante il procedimento di separazione. Occorre tuttavia distinguere il valore dell’accertamento compiuto in quella sede dalla diversa valutazione richiesta nel giudizio di revocazione.
L’addebito della separazione presuppone l’accertamento di una violazione dei doveri coniugali causalmente rilevante nella crisi matrimoniale. La revocazione della donazione, invece, richiede che il comportamento del donatario integri una delle fattispecie previste dall’art. 801 c.c.
Di conseguenza, una sentenza che abbia addebitato la separazione al coniuge infedele non comporta automaticamente la restituzione dei beni ricevuti in donazione. I fatti accertati nel precedente giudizio possono assumere rilievo, ma devono essere esaminati alla luce degli specifici presupposti dell’ingratitudine.
È proprio questa la distinzione operata dal Tribunale di Verona nella sentenza del 7 ottobre 2026.
Il Tribunale ha utilizzato la sentenza n. 587/2024 del Tribunale di Pordenone, passata in giudicato, quale accertamento definitivo dei fatti adulterini, ma ha precisato che la qualificazione di tali fatti come ingiuria grave doveva essere compiuta autonomamente nel giudizio di revocazione.
La pronuncia veronese ha inoltre attribuito rilievo alle prove raccolte nel procedimento, tra cui le dichiarazioni testimoniali, le ammissioni rese dalla donataria durante l’interrogatorio formale e la documentazione relativa ai rapporti sentimentali.
Particolarmente significative sono risultate le testimonianze riguardanti la diffusione delle vicende nell’ambiente professionale del donante. Tali dichiarazioni hanno permesso di esaminare non soltanto l’esistenza delle relazioni, ma anche la loro conoscibilità all’esterno e le ripercussioni sulla dignità della persona coinvolta.
La decisione dimostra quindi come l’accertamento dell’infedeltà e quello della sua rilevanza come ingiuria grave rimangano distinti, pur potendo fondarsi, almeno in parte, sugli stessi elementi probatori.
Anche quando esista una precedente sentenza di separazione, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla donazione deve verificare autonomamente la sussistenza dei requisiti richiesti per la revocazione. La presenza di un giudicato sui fatti non elimina la necessità di valutarne la specifica rilevanza giuridica.
7. Gli effetti sulla donazione immobiliare e sui terzi
Quando la domanda di revocazione per ingratitudine viene accolta, le conseguenze possono incidere direttamente sulla proprietà del bene donato. L’art. 807 c.c. stabilisce che il donatario debba restituire il bene in natura, se ancora esistente, insieme ai frutti dovuti a partire dal giorno della domanda giudiziale.
La disciplina contempla anche l’ipotesi in cui il donatario abbia già alienato il bene. In questo caso, deve restituirne il valore, determinato con riferimento al momento della domanda, oltre ai frutti relativi dalla stessa data.
Per le donazioni immobiliari assume particolare importanza l’art. 808 c.c., che regola gli effetti della revocazione nei confronti dei terzi.
La disposizione stabilisce che la revocazione non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti anteriormente alla domanda di revocazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. Occorre quindi considerare non soltanto quando siano stati compiuti gli atti dispositivi, ma anche il regime di pubblicità applicabile e l’ordine delle trascrizioni.
In concreto, possono presentarsi situazioni differenti:
- se l’immobile è ancora di proprietà del donatario, la revocazione può comportare la restituzione del bene in natura;
- se l’immobile è stato venduto, occorre verificare la posizione dell’acquirente e gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale;
- se il donatario ha costituito diritti reali che diminuiscono il valore del bene prima della trascrizione della domanda, può essere tenuto a indennizzare il donante secondo l’art. 808 c.c.
La trascrizione della domanda giudiziale, prevista dall’art. 2652, n. 1, c.c., assume quindi particolare importanza per regolare l’opponibilità della futura decisione rispetto ai terzi che abbiano acquistato diritti sull’immobile.
Nella sentenza del 7 ottobre 2026, il Tribunale di Verona ha disposto la revocazione della donazione immobiliare e dichiarato il donante proprietario del bene, prevedendo la trascrizione della pronuncia dopo il passaggio in giudicato.
Occorre infatti distinguere l’accoglimento della domanda in primo grado dal definitivo consolidamento degli effetti della decisione, che può dipendere anche dalle successive vicende processuali.
Quando l’immobile sia stato venduto, ipotecato o interessato da altri atti dispositivi, è pertanto necessario esaminare preventivamente la situazione risultante dai registri immobiliari, per comprendere quali conseguenze possa concretamente produrre l’eventuale revocazione.
8. Il termine annuale e le principali criticità processuali
L’azione di revocazione per ingratitudine è soggetta a un termine di decadenza annuale. L’art. 802 c.c. stabilisce che la domanda debba essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Il rispetto di questo termine assume particolare importanza quando i comportamenti contestati si sono verificati nel corso di un rapporto familiare caratterizzato da vicende protratte nel tempo.
Il termine non decorre necessariamente dal momento in cui il comportamento è stato materialmente tenuto, ma dalla conoscenza del fatto che legittima l’esercizio dell’azione. Occorre quindi distinguere la semplice esistenza di sospetti o informazioni incomplete dalla conoscenza sufficientemente precisa delle circostanze che possono integrare l’ingiuria grave.
La Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione II del 31 ottobre 2016, n. 22013, ha precisato che, quando l’ingiuria grave deriva da una pluralità di condotte strettamente connesse, il termine annuale decorre dal momento in cui il donante acquisisce consapevolezza del complesso dei fatti offensivi e questi raggiungono un livello non più ragionevolmente tollerabile.
Nelle controversie relative all’infedeltà coniugale possono presentarsi situazioni differenti:
- il donante scopre una relazione extraconiugale molto tempo dopo la sua conclusione;
- viene inizialmente a conoscenza del tradimento, ma apprende soltanto successivamente le circostanze particolarmente offensive;
- emergono progressivamente ulteriori comportamenti che contribuiscono a delineare un atteggiamento gravemente irriguardoso.
In queste ipotesi, la decorrenza del termine annuale richiede un accertamento concreto, poiché la successiva scoperta di nuovi particolari non determina automaticamente lo spostamento del termine relativo a fatti già pienamente conosciuti e idonei a fondare l’azione.
La questione può diventare particolarmente complessa quando le condotte siano molteplici e si siano sviluppate nel corso di diversi anni. Occorre ricostruire non soltanto quando siano avvenuti i fatti, ma soprattutto quando il donante ne abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa.
Nella sentenza del Tribunale di Verona del 7 ottobre 2026, la ricostruzione dei fatti attribuisce rilievo alla scoperta delle relazioni extraconiugali, ma non sviluppa una specifica motivazione sulla decorrenza del termine annuale. Non sarebbe quindi corretto ricavare dalla decisione una regola generale su questo profilo.
Prima di proporre l’azione è consigliabile verificare tempestivamente i presupposti della revocazione, anche con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto civile, per evitare che il decorso del termine impedisca di ottenere una pronuncia favorevole sulla domanda.
Conclusioni: quando il comportamento del donatario giustifica la revocazione
La revoca della donazione per ingratitudine rappresenta un rimedio eccezionale, che consente al donante di ottenere la revocazione della liberalità quando il donatario abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dall’art. 801 c.c. Non è sufficiente che siano venuti meno i rapporti affettivi o che il donante abbia subito una delusione personale: occorre una condotta di particolare gravità, riconducibile a una delle ipotesi stabilite dalla legge.
Nel caso dell’infedeltà coniugale, il punto decisivo è distinguere il tradimento in sé dalle modalità con cui viene realizzato. Una relazione extraconiugale può integrare ingiuria grave quando, valutata insieme alle circostanze concrete, manifesti un durevole atteggiamento di disistima e di irrispettosità verso la dignità del donante.
La sentenza del Tribunale di Verona del 7 ottobre 2026 costituisce una recente applicazione di questi principi. La pronuncia conferma l’importanza di una valutazione complessiva che tenga conto del rapporto temporale tra la donazione e i comportamenti successivi, dell’utilizzo del bene ricevuto e delle conseguenze sull’immagine personale e professionale del donante.
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza della Cassazione e mostra come la revocazione non costituisca una sanzione per la fine del matrimonio, ma una conseguenza giuridica collegata a comportamenti che presentano i requisiti dell’ingratitudine previsti dal codice civile.
Prima di intraprendere un’azione è necessario valutare la gravità dei fatti, le prove disponibili e il rispetto del termine di decadenza annuale, considerando anche le conseguenze patrimoniali della revocazione e l’eventuale presenza di diritti acquistati da terzi.
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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su revoca della donazione per ingratitudine
1. Si può revocare una donazione se il coniuge tradisce?
Sì, ma il tradimento non è automaticamente sufficiente. La revocazione può essere pronunciata quando le modalità della relazione extraconiugale integrano un’ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c. Occorre dimostrare una condotta particolarmente offensiva della dignità del donante, valutata nel suo complesso.
2. Cosa si intende per ingiuria grave nella donazione?
È un comportamento che manifesta all’esterno un durevole sentimento di disistima e irrispettosità verso la dignità del donante. Non è necessaria un’offesa verbale: anche comportamenti non costituenti reato possono integrare l’ingiuria grave, purché presentino i requisiti individuati dalla giurisprudenza.
3. Se il coniuge incontra il partner della relazione extraconiugale nella casa donata, si può chiedere la revocazione?
L’utilizzo dell’immobile donato per intrattenere una relazione extraconiugale può rappresentare una circostanza significativa, ma non costituisce una causa autonoma di revocazione. La Cassazione, con ordinanza del 16 dicembre 2024, n. 32682, e il Tribunale di Verona, con sentenza del 7 ottobre 2026, hanno attribuito rilievo a tale elemento nell’ambito di una valutazione complessiva di più comportamenti oggettivamente irriguardosi.
4. L’addebito della separazione comporta la revoca della donazione?
No. L’addebito della separazione e la revocazione per ingratitudine hanno presupposti differenti. Una sentenza di separazione può contenere accertamenti utili anche nel giudizio relativo alla donazione, ma il giudice deve comunque verificare autonomamente la sussistenza dell’ingiuria grave.
5. Quanto tempo si ha per chiedere la revocazione della donazione?
L’art. 802 c.c. prevede un termine di decadenza di un anno dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto che consente la revocazione. Quando i comportamenti sono molteplici o vengono scoperti progressivamente, occorre verificare concretamente il momento dal quale decorre il termine.
6. Cosa succede all’immobile se la donazione viene revocata?
In base all’art. 807 c.c., il donatario deve restituire il bene in natura, se ancora esistente, insieme ai frutti dovuti dal giorno della domanda giudiziale. Se il bene è stato alienato, deve restituirne il valore determinato con riferimento al momento della domanda, oltre ai frutti dalla stessa data. Occorre inoltre considerare la tutela dei terzi prevista dall’art. 808 c.c. e gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.
7. Si può revocare una donazione anche dopo il divorzio?
Il divorzio non esclude, di per sé, la possibilità di domandare la revocazione per ingratitudine. È necessario che ricorrano i presupposti dell’art. 801 c.c. e che l’azione venga esercitata nel termine di decadenza previsto dall’art. 802 c.c. La semplice cessazione del matrimonio, invece, non costituisce una causa autonoma di revocazione.
8. Quali prove servono per ottenere la revocazione per ingratitudine?
Possono essere utilizzati documenti, messaggi, testimonianze, dichiarazioni delle parti e accertamenti contenuti in precedenti provvedimenti giudiziari. Le prove devono dimostrare non soltanto i comportamenti contestati, ma anche le circostanze che permettono di qualificarli come ingiuria grave. La loro rilevanza e ammissibilità vengono valutate nel singolo procedimento.
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