Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER


Il D.Lgs. 190/2024, il Testo Unico sulle Rinnovabili (FER), nasce con l’obiettivo di semplificare tutte le procedure burocratiche legate all’impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER).

Ecco la sintesi completa della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Se pensi che quello delle fonti rinnovabili sia un ambito di primaria importanza per la tua professione, ti consiglio di provare questo software fotovoltaico per la progettazione e la simulazione economica di qualsiasi tipo di installazione connessa alla rete elettrica.

Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) ufficiale in PDF

Di seguito forniamo il testo ufficiale del D.Lgs. 190/2024 recante la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 49/2026 di conversione del D.L. 21/2026.

La versione 7.0, curata dalla redazione di BibLus, include un indice interattivo e note informative e contiene tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui puoi consultarlo velocemente senza scaricarlo

Modifiche al Testo Unico Rinnovabili introdotte dal D.L. 21/2026

Il D.L. 21/2026, convertito in Legge 49/2026, introduce un intervento organico sul D.Lgs. 190/2024, incidendo in modo significativo sia sulle regole di accesso alla rete sia sul coordinamento dei procedimenti autorizzativi. In particolare:

  • con l’introduzione dell’art. 10-bis viene demandato ad ARERA l’aggiornamento, entro 180 giorni, delle condizioni tecniche ed economiche di connessione, prevedendo meccanismi di allocazione trasparente della capacità e la possibilità di rilasciare soluzioni anche oltre i limiti teorici dei nodi di rete, ma subordinandone l’efficacia all’effettivo avanzamento autorizzativo dei progetti, con decadenza automatica in assenza di titolo e rimodulazione dei corrispettivi.
  • sul piano procedurale viene rafforzata la logica di integrazione tra titoli energetici, ambientali ed edilizi, imponendo entro 90 giorni non solo la presentazione della PAS o dell’autorizzazione unica, ma anche l’avvio della VINCA o la richiesta del titolo edilizio, così da concentrare nella fase iniziale tutti i presupposti autorizzativi;
  • viene ridefinita in senso estensivo la nozione di “intervento”, includendo costruzione ed esercizio degli impianti con le relative opere connesse, e vengono disciplinati gli interventi di sviluppo della rete su iniziativa del gestore, privilegiando soluzioni localizzative semplificate;
  • sul fronte operativo si amplia il perimetro dell’edilizia libera, ricomprendendo il rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici in aree industriali anche con variazione di potenza, delineando complessivamente un sistema più efficiente ma caratterizzato da maggiore selettività e rigore procedurale.

Leggi l’approfondimento

Le modifiche al Testo Unico Rinnovabili introdotte dal D.L. 175/2025

Il D.L. 175/2025, convertito in Legge 4/2026, aggiorna il D.Lgs. 190/2024 con modifiche strutturali e operative volte a rendere più coerente e semplificata la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo le disposizioni sulle “aree idonee” e sugli obiettivi regionali di potenza fino al 2030.

Tra i principali cambiamenti, il decreto sostituisce i riferimenti al D.Lgs. 199/2021 trasferendo le norme sul regime delle aree idonee nei nuovi articoli 11‑bis, 11‑ter, 11‑quater e 11‑quinquies del D.Lgs. 190/2024, ridefinendo le categorie di aree idonee per impianti a terra, fotovoltaici, di biometano e offshore, comprese aree industriali, infrastrutturali, dismesse, agricole con limiti di occupazione del suolo, edifici, invasi idrici e zone di protezione dei siti UNESCO.

Il decreto introduce regimi amministrativi semplificati per gli impianti localizzati in aree idonee, riducendo tempi e adempimenti e prevedendo pareri obbligatori ma non vincolanti delle autorità paesaggistiche, e stabilisce criteri precisi per la ripartizione della potenza installata, inclusi interventi di potenziamento e connessioni offshore tra regioni diverse, nonché parametri di equiparazione per geotermia e idroelettrico aggiornati periodicamente dal GSE.

Leggi l’approfondimento

Modifiche introdotte dalla Legge 199/2025

La Legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. 190/2024 introducendo il comma 10-ter che dispone quanto segue.

Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree.

Tali interventi, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi.

Per la loro realizzazione, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al Comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Le modifiche al Testo Unico Rinnovabili introdotte dal D.Lgs. 178/2025

Il D.Lgs. 178/2025, in vigore dall’11 dicembre 2025, introduce disposizioni integrative e correttive allo stesso decreto.

Il provvedimento si compone di 19 articoli ed aggiorna il quadro normativo dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e alla digitalizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0 e delle direttive europee in materia.

Ecco una sintesi delle novità.

Per sfruttare al meglio queste opportunità e semplificare i tuoi progetti fotovoltaici puoi utilizzare il software fotovoltaico: progettazione veloce, calcoli immediati e documentazione sempre aggiornata.

Esteso il perimetro degli impianti soggetti al regime (art. 1 e 2)

Viene esteso il perimetro degli impianti soggetti al regime, includendo esplicitamente quelli di accumulo e gli elettrolizzatori.

Sono aggiunte nuove definizioni all’articolo 4 del testo unico delle rinnovabili come “impianto ibrido”, “interventi edilizi”, “opere connesse” e “infrastrutture indispensabili”.

Digitalizzazione delle procedure amministrative (art. 4)

Viene aggiornato l’articolo 5 del D.Lgs. 190/2024 riguardante la digitalizzazione delle procedure amministrative.

Il testo in vigore dall’11 dicembre 2025 introduce una disciplina più articolata e innovativa: definisce la piattaforma SUER come strumento digitale unico e interoperabile per l’intero iter autorizzativo degli impianti FER, attribuendole funzioni di guida e assistenza ai soggetti proponenti e alle amministrazioni. Inoltre, sposta l’obbligo di caricamento dei modelli unici in capo al soggetto proponente e lo collega a un nuovo termine (cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto), introduce la futura adozione dei modelli unici per PAS e Autorizzazione Unica tramite appositi decreti ministeriali e stabilisce che tali modelli saranno presentati esclusivamente tramite SUER.

Rimane invariata solo la disciplina transitori che consente l’uso delle modalità digitali già adottate dalle amministrazioni fino alla piena operatività della piattaforma.

Regimi amministrativi (art. 5, 14 e 17)

Viene modificato l’articolo 6 sui regimi amministrativi.

La versione modificata dal D.Lgs. 178/2025 riformula il comma 3 introducendo i seguenti aspetti: un progetto è considerato unico quando comprende più interventi riferiti alla stessa fonte rinnovabile, localizzati in aree vicine e riconducibili a un unico centro di interessi, assumendo come potenza del progetto la somma delle potenze dei singoli interventi.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis introduce un nuovo obbligo: per tutti gli interventi inclusi negli allegati A, B e C, il proponente deve realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, permanenti o temporanee, con una progettazione che tenga conto anche delle precipitazioni intense connesse ai cambiamenti climatici. Si tratta quindi di un ampliamento significativo degli oneri progettuali e ambientali rispetto alla disciplina attuale.

Vengono, inoltre, aggiornati i termini, le responsabilità dei comuni procedenti e le modalità di comunicazione con le amministrazioni, con proroghe limitate in caso di approfondimenti istruttori. Si chiarisce la compatibilità degli interventi con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

Gli articoli 14-17 aggiornano gli allegati A, B e C e vengono ridefinite le tipologie di impianti soggetti a regimi semplificati, inclusi fotovoltaici flottanti, impianti idroelettrici di piccola e media potenza, opere di accumulo, aerogeneratori e interventi di ripotenziamento.

Altre modifiche

Altre modifiche introdotte dal D.Lgs. 178/2025 includono:

  • articolo 8 e 9: si prevede la verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA, con termini definiti e riduzioni per interventi di revisione della potenza o installazione di pompe di calore. Il decreto introduce misure per garantire tempi più rapidi nelle autorizzazioni;
  • articoli 10 e 11: aggiornamenti sulle richieste di connessione alla rete elettrica, sui termini di concessione e sugli oneri derivanti dalle autorizzazioni, con particolare attenzione agli impianti off-shore;
  • articolo 12 e 13: si introduce il coinvolgimento attivo degli enti locali nella gestione dei progetti e la possibilità di ricorrere a procedure extragiudiziali gestite dall’Acquirente unico S.p.A., sotto il coordinamento dell’ARERA, per controversie relative a digitalizzazione, vincoli e regime amministrativo. Viene inserito l’art. 12-ter in cui si introduce un articolato sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) finalizzato a snellire e velocizzare la gestione dei conflitti connessi ai procedimenti autorizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’ARERA è incaricata di definire, mediante specifici provvedimenti, meccanismi decisori extragiudiziali affidati all’Acquirente Unico S.p.A., garantendo gratuità per le parti, pieno contraddittorio, tempistiche certe e modalità operative completamente digitali. Rientrano in tali procedure le controversie relative alla presentazione telematica dei progetti, alla verifica dei vincoli, al controllo di completezza della documentazione per PAS o Autorizzazione Unica, all’applicazione delle misure semplificate nelle aree idonee o di accelerazione e alla corretta individuazione del regime amministrativo applicabile. Le decisioni assunte nell’ambito di tali meccanismi possono essere impugnate dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’ARERA definisce inoltre i requisiti di professionalità, terzietà ed esperienza dei decisori incaricati. Le attività dell’Acquirente Unico sono finanziate con le risorse già disponibili.

Testo Unico Rinnovabili (FER): cosa prevede?

Il Testo Unico sulle Rinnovabili, in linea con la direttiva RepowerEU, si propone di unificare in un unico corpo normativo tutte le disposizioni concernenti l’impiego delle energie rinnovabili, superando la frammentazione normativa attuale.

Si tratta di un passo fondamentale verso la semplificazione amministrativa, la razionalizzazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione, destinato a sbloccare il pieno potenziale delle fonti energetiche sostenibili nel contesto italiano.

Il Testo Unico per le Rinnovabili assume la forma di un testo legislativo primario, che concentra e sintetizza tutte le regolamentazioni relative alle energie rinnovabili, sostituendo così la molteplicità di leggi esistenti su questo tema.

La costruzione ovvero l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche quando realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici purché si tenga conto di alcuni criteri come la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali o la tutela della biodiversità.

Da quando è in vigore il Testo Unico sulle Rinnovabili?

Il Testo Unico sulle Rinnovabili è entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

Le Regioni e gli enti locali avevano l’obbligo di adeguamento ai principi del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (28 giugno 2025).

Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il decreto.

In sede di adeguamento, le Regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.Lgs. 190/2024, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B.

Ecco le Regioni che si sono attualmente adeguate al decreto.

Regimi amministrativi rinnovabili: l’elenco degli interventi

Il testo unico sulle energie rinnovabili disciplina i regimi amministrativi applicabili a diverse tipologie di interventi relativi agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nello specifico, vengono regolati:

  • la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia rinnovabile;
  • gli interventi di modifica, potenziamento, o rifacimento totale o parziale di tali impianti;
  • le opere accessorie e le infrastrutture necessarie per la costruzione e il funzionamento degli impianti stessi.

Per queste attività sono previsti tre distinti regimi autorizzativi:

  • Attività libera;
  • Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
  • Autorizzazione Unica (AU).

Di seguito puoi scaricare il PDF con le tavole sinottiche contenenti l’elenco completo e semplificato degli interventi rientranti nei 3 regimi amministrativi (edilizia libera, PAS, AU) ai sensi degli allegati A, B, C del D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili.

Cosa rientra nel regime di attività libera?

Rientrano nell’attività libera, in particolare:

  • gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
  • gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2  D.M. 1444/1968, di potenza:
    • inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
    • fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
  • gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%;
  • gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
    • inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
    • fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
  • gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
  • singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
  • le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi;
  • gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;
  • gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
  • gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
  • gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A);
  • le pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
  • gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica con potenza nominale fino a 200 kW;
  • le unità di microcogenerazione;
  • gli impianti di cogenerazione con potenza nominale utile fino a 200 kW;
  • i generatori di calore a servizio di edifici;
  • le sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
  • gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
  • gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
  • le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
  • gli interventi su impianti esistenti.

La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

Il regime non si applica agli interventi ricadenti su beni culturali tutelati, o su aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 2000.

Se gli interventi insistono su aree o immobili vincolati, serve il previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 20 giorni. Il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta, qualora l’autorità competente o la Soprintendenza, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, richiedano integrazioni o chiarimenti, motivando esplicitamente la necessità. In questi casi, è concesso un massimo di 15 giorni per fornire quanto richiesto. Il conteggio dei 30 giorni riparte dal quindicesimo giorno o dalla data di presentazione della documentazione integrativa, se precedente. Qualora i documenti non vengano consegnati entro il termine indicato, l’intervento si intende decaduto ai sensi del comma 4 del medesimo decreto.

Tuttavia, nel caso l’autorità non si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la Soprintendenza non abbia reso parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

Sono esclusi da tale autorizzazione, e dunque vengono ricondotti in edilizia libera, gli interventi, ricadenti su centri e nuclei storici soggetti a vincolo paesaggistico, non visibili da spazi esterni e dai punti di vista panoramici, oppure, per la sola installazione di impianti fotovoltaici, le cui coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Questo passaggio non è richiesto neanche per interventi di revamping repowering di alcuni impianti, come moduli fotovoltaici su edifici senza incremento dell’area occupata o variazioni dell’altezza massima dal suolo oltre il 50 per cento e modifiche di impianti eolici esistenti, autorizzati o abilitati che non comportino aumento delle pale e delle volumetrie di servizio sopra il 30 per cento.

Qualora l’autorità non si esprima entro questo termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

Quali tipologie di intervento richiedono la procedura abilitativa semplificata (PAS)

Per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (indicate nell’Allegato B) si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS).

La PAS è preclusa nel caso in cui non si disponga delle superfici per installare l’impianto o se gli interventi non sono compatibili con gli strumenti urbanistici approvati.

In questo caso, il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico digitalizzato, il progetto corredato:

  1. delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
  2. della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;
  3. delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti
    urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
  4. degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete e, nei casi in cui sussistano vincoli, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.

Il soggetto proponente deve inoltre fornire l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la dismissione dell’impianto.

Per la PAS vige il silenzio-assenso. Infatti, qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.

Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.

In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS e di non conclusione dei lavori entro tre anni dall’apertura dei cantieri, con la realizzazione della parte non ultimata che dovrà incassare una nuova PAS.

La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che si trovano in Aree idonee non è subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante.

Quali interventi in regime di Autorizzazione unica?

Gli interventi di cui all’Allegato C sono invece soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

All’istanza sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale.

L’Autorizzazione unica dovrà essere presentata, a seconda dei casi, alla Regione competente, alla provincia delegata, o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Anche in questo caso il proponente dovrà usare la piattaforma SUER.

La procedura per l’autorizzazione unica prevede l’indizione di una conferenza di servizi, da concludere entro un termine massimo di 120 giorni.

Regioni e Province autonome possono attivare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fatta salva la facoltà di far scattare il nuovo iter previsto da Testo unico: se sarà azionata la PAUR, il termine per la chiusura non potrà superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità, se prevista, alla Via.

Sempre le Regioni potranno intervenire anche sulle pratiche di competenza statale soggette all’autorizzazione unica (a cominciare dagli impianti di potenza superiore ai 300 MW): servirà, dunque, l’intesa preventiva con il governatore o i governatori interessati per tutti i progetti, a eccezione degli impianti offshore.

Alle Regioni e alle Province è, infine, affidato il compito di adottare, entro il 21 febbraio 2026, i piani di individuazione delle cosiddette zone di accelerazione previste dalla direttiva Ue Red III che andranno definite anche alla luce della partita sulle aree idonee e che beneficeranno di iter super celeri per i progetti.

Per gli interventi di cui allegato C che si trovano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazione di impatto ambientale, con parere obbligatorio non vincolante.

Nuovi Modelli Unici Nazionali per PAS e AU aggiornati al D.Lgs. 190/2024

Il MASE ha pubblicato il D.M. 441 dell’11 dicembre 2025, che introduce i nuovi modelli unici standard per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e per la richiesta dell’Autorizzazione Unica (AU), aggiornati secondo il D.Lgs. 190/2024 e le modifiche del D.Lgs. 178/2025. I modelli saranno operativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto e sono disponibili per il download gratuito.

Modello Unico PAS

Il Modello Unico per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è pensato per chi intende realizzare o modificare impianti da fonti rinnovabili e le relative opere connesse, e deve essere presentato attraverso la Piattaforma SUER. Il modello consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie sul proponente, di classificare correttamente l’intervento e di dichiararne la conformità normativa, allegando la documentazione tecnica richiesta. Tra gli allegati obbligatori figurano la scheda tecnica dell’impianto, il progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione tecnica, gli elaborati tecnici, il cronoprogramma dei lavori e le relazioni sulle misure di mitigazione degli impatti. Inoltre, il modello include schede tecniche specifiche per ogni tipologia di impianto — come fotovoltaico, biomasse/biogas, biometano, eolico, impianti termici, accumuli elettrochimici e termomeccanici, ed elettrolizzatori — che raccolgono informazioni dettagliate su potenza, producibilità, matrici in ingresso e modalità di esercizio.

Modello Unico AU

Il Modello Unico per la richiesta dell’Autorizzazione Unica (AU), riportato nell’Allegato B del D.M. 441/2025, è obbligatorio per ottenere l’autorizzazione e serve a fornire tutte le informazioni relative al proponente e all’intervento. In particolare, richiede i dati anagrafici, la descrizione dettagliata dell’impianto e la sua classificazione, distinguendo tra nuova costruzione, modifica, potenziamento o riconversione. Il modello raccoglie anche dati tecnici specifici, come potenza installata, eventuali connessioni a rete elettrica o gas, codici identificativi dell’impianto e l’assoggettabilità a procedure ambientali come la VIA. La documentazione da allegare tramite SUER comprende il progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione tecnica, il preventivo di connessione e altri documenti tecnici necessari. Anche in questo caso, sono previste schede tecniche dedicate a ciascuna tipologia di impianto rinnovabile e alle opere connesse, garantendo una completa descrizione tecnica dell’intervento.

Leggi l’approfondimento

Ripartizione regionale degli obiettivi FER fino al 2030

Il nuovo Allegato C‑bis, introdotto dal D.L. 175/2025, definisce gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili per ciascuna regione fino al 2030, espressi in MW.

Per determinare il raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza da fonti rinnovabili, si considera innanzitutto la potenza nominale degli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, includendo anche eventuali interventi di rifacimento, potenziamento o riattivazione degli impianti esistenti, sia a terra sia offshore.

Per gli impianti offshore, se la connessione alla rete elettrica si trova in una regione diversa da quella costiera dove è situato l’impianto, la potenza viene ripartita attribuendo il 20% alla regione con l’infrastruttura di connessione e l’80% alla regione costiera. Nel caso in cui più regioni costiere siano interessate, la quota dell’80% viene suddivisa proporzionalmente in base alla distanza delle coste dall’impianto.

Per le fonti geotermiche e idroelettriche, la potenza nominale viene calcolata attraverso parametri di equiparazione, che confrontano la producibilità media di queste fonti con quella del fotovoltaico. Tali parametri vengono aggiornati periodicamente dal GSE sulla base dei dati di producibilità effettivamente rilevati.

Quali sono le sanzioni previste dal Testo Unico Rinnovabili (FER)

L’articolo 11 dispone l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori in caso di costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione unica e in caso di esecuzione di interventi in assenza o in difformità rispetto alla PAS.

Sono inoltre previste sanzioni – in misura ridotta di un terzo rispetto ai casi precedenti – per la violazione delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione unica o con gli atti di assenso che accompagnano la PAS (comma 3).

L’entità delle sanzioni è determinata sulla base della potenza dell’impianto non autorizzata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente ed è previsto un regime sanzionatorio anche in caso di violazione delle disposizioni in materia di installazione di impianti con moduli collocati a terra in zone agricole.

La sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di costruzione ed esercizio delle opere e impianti in assenza dell’autorizzazione unica, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, va da 1.000 a 150.000 euro.

L’entità della sanzione è determinata con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:

  • nel caso di impianti termici di produzione di energia, nella misura da 40 a 240 euro per chilowatt termico di potenza nominale;
  • nel caso di impianti non termici di produzione di energia, nella misura da 60 a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro nel caso di esecuzione di interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata (PAS) o in difformità dalla stessa. Queste ultime sono estese anche alle violazioni del regime di attività libera. Sono previste sanzioni anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti che fanno capo a un unico centro di interessi.

Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi, la violazione delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione unica o con gli atti di assenso che accompagnano la PAS, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di un terzo dei valori minimo e massimo previsti e comunque non inferiore a 300 euro.

Il testo fa salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

  • le sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 160-181);
  • le sanzioni e oblazioni disciplinate dal D.P.R. n. 380/2001 (artt. 30 e ss.) in relazione alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli interventi realizzati in attività libera in violazione della disciplina edilizia e urbanistica;
  • la potestà sanzionatoria, diversa da quella dell’articolo in esame, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

Qualora siano violate le disposizioni in materia di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole, di cui all’articolo 20, comma 1-bis del d.lgs. n. 199/2021, ai soggetti di cui al comma 1 sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.

Ai Comuni saranno destinate anche delle compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi) per interventi che portino a una soglia di potenza superiore a 1 MW e che siano sottoposti alla PAS.

Le sanzioni saranno comminate dal Comune territorialmente competente e le entrate saranno utilizzate dallo stesso ente per interventi di qualificazione ambientale e territoriale. Sempre al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, andrà poi presentata una garanzia assicurativa o bancaria a “copertura” dell’esecuzione delle opere di dismissione e di ripristino per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato.

All’amministrazione, interessata da interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, andrà poi trasmesso anche un programma di compensazioni territoriali (tra il 2 e il 3% dei proventi).

Cos’è la piattaforma SUER?

La digitalizzazione delle procedure amministrative si basa sull’impiego della “piattaforma SUER”, la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 199/2021.

Nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi in attività libera e di procedura abilitativa semplificata avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

Quali sono le zone di accelerazione?

Il GSE rende disponibile sul proprio sito una mappatura del territorio nazionale per individuare il potenziale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, infrastrutture connesse e sistemi di stoccaggio. Questo passo rappresenta una tappa cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di energia rinnovabile fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030.

Ai sensi dell’art. 12, come modificato dall’art. 13 della Legge 105/2025 di conversione del D.L. 73/2025 (decreto infrastrutture), entro il 21 febbraio 2026, ogni Regione e Provincia autonoma deve adottare un Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Queste zone devono essere ricomprese nell’ambito delle aree idonee già individuate secondo l’articolo 20, comma 8, del D.Lgs.  199/2021, e sulla base della mappatura fornita dal GSE.

Il Piano deve includere, come contenuto minimo inderogabile:

  • le zone di accelerazione terrestri come definite dal comma 7-bis;
  • le aree per impianti a fonti rinnovabili, impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le relative opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio di tali impianti, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001, articolo 15-quater.

Nella redazione di questi piani, le Regioni e le Province autonome dovranno dare priorità a superfici artificiali ed edificate, infrastrutture di trasporto e le aree adiacenti, parcheggi, aziende agricole, siti di smaltimento rifiuti, aree industriali attrezzate e siti industriali, miniere, corpi idrici interni artificiali, laghi o bacini artificiali, siti di trattamento delle acque reflue urbane, terreni degradati non utilizzabili per scopi agricoli.

Dovranno inoltre essere incluse, in via prioritaria, le aree dove sono già presenti impianti rinnovabili o di stoccaggio.

Le Regioni e le Province autonome possono anche includere ulteriori impianti e infrastrutture, oltre a quelli indicati, nelle zone di accelerazione. Per rispettare il termine del 21 febbraio 2026, le Regioni e le Province autonome devono sottoporre la proposta di Piano alla valutazione ambientale strategica (VAS) entro il 31 agosto 2025. Se non rispettano tale termine, o non adottano il Piano nei tempi previsti, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 12 del D.L. 77/2021.

Sono considerate zone di accelerazione, in riferimento ai progetti elencati negli allegati A e B del decreto, e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE, le aree industriali (così come definite negli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali) situate all’interno delle aree individuate dal GSE nella mappatura.

I Piani sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del Titolo II, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006. Per prevenire o ridurre eventuali impatti ambientali negativi, i Piani devono includere adeguate misure di mitigazione, come richiesto dall’art.15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura VAS si svolge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 per i piani statali, ma con termini procedimentali dimezzati.

Portale istanze online aggiornato: chiarimenti MASE sulle nuove procedure

Con una nota pubblicata il 14 gennaio 2025 sul portale dedicato alle autorizzazioni ambientali VAS, VIA e AIA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato che sono in corso le procedure di adeguamento della piattaforma a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili), che ha introdotto modifiche significative agli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006, riguardanti gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

In attesa dell’aggiornamento della piattaforma, le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti FER interessati dalle nuove disposizioni dovranno essere inviate seguendo la procedura precedente. I richiedenti dovranno quindi trasmettere i documenti in formato .doc, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del MASE.

Inoltre, per tutti i progetti soggetti all’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, sarà obbligatorio allegare l’asseverazione di un tecnico abilitato. Il documento dovrà fornire un’analisi dettagliata sull’idoneità dell’area, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il MASE continuerà a fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle procedure e sull’adeguamento del portale.

Adeguamento Regionale del Testo Unico Rinnovabili

Ecco le Regioni attualmente adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 190/2024.

Regione Basilicata

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 20 ottobre 2025, la Regione Basilicata ha approvato la proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, in attuazione dell’articolo 12 del D.Lgs. 190/2024 (“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”).

La deliberazione, su proposta dell’Assessore all’Ambiente ed Energia e approvata all’unanimità, stabilisce:

  • l’approvazione della proposta di Piano regionale, limitatamente alla tipologia FER – fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio;
  • la presa d’atto del Rapporto preliminare ambientale;
  • il mandato alla Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio per l’avvio della procedura di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
  • il mandato alla stessa Direzione per trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) gli strati informativi cartografici relativi alle zone individuate, ai fini dell’aggiornamento della mappatura nazionale;
  • la pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale.

Leggi l’approfondimento

Regione Calabria

La Regione Calabria ha avviato l’adeguamento al D.Lgs. 190/2024 con la Delibera di Giunta n. 312/2025 e i Decreti Dirigenziali n. 9320 e 9618, introducendo importanti aggiornamenti normativi in materia di impianti da fonti rinnovabili. È confermata l’applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per i progetti soggetti a VIA regionale, con l’attivazione del procedimento unico (PAUR), mentre la soglia per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è estesa fino a 1 MW per impianti eolici fuori da aree protette. Le istanze presentate entro il 28 giugno 2025 saranno valutate secondo l’art. 9 del D.Lgs. 190/2024. Il Decreto n. 9320 revoca parzialmente il precedente n. 7375 e rinvia l’approvazione della nuova modulistica, poi definita con il Decreto n. 9618, che disciplina la presentazione delle istanze per verifica di assoggettabilità a VIA, VIA con PAUR, autorizzazione unica, PAS, voltura e accordi di cooperazione per impianti agrivoltaici, includendo anche un vademecum e specifiche tecniche per la documentazione digitale. È previsto l’uso della modulistica anche al di fuori del procedimento unico, con possibilità di futuri aggiornamenti in base all’evoluzione normativa, inclusi i profili di legittimità costituzionale pendenti; il mancato rispetto delle modalità previste può comportare incompletezza documentale, improcedibilità o archiviazione delle istanze.

Leggi l’approfondimento

Regione Campania

La circolare n. 481104/2026 della Regione Campania fornisce indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 190/2024 sugli impianti agrivoltaici, introducendo un modello standardizzato di dichiarazione asseverata da parte di tecnici abilitati per le procedure autorizzative.

A seguito della nuova definizione normativa introdotta dal D.L. 175/2025 (conv. L. 4/2026), l’agrivoltaico viene qualificato come impianto che deve garantire in modo sostanziale la continuità delle attività agricole e pastorali, requisito vincolante per l’autorizzazione.

La circolare stabilisce inoltre che tale continuità debba essere dimostrata anche attraverso il mantenimento di almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) preesistente, da verificare con metodologia tecnica rigorosa:

  • ricostruzione della produttività storica aziendale;
  • uso di fonti ufficiali per prezzi e rese (come dati ISMEA e mercuriali);
  • proiezione dello scenario post-intervento coerente con le caratteristiche dell’impianto;
  • neutralizzazione degli effetti di fattori esterni come shock di mercato o eventi climatici.

In questo modo la dichiarazione asseverata diventa uno strumento centrale e strutturato di verifica tecnica e giuridica della sostenibilità agronomica degli impianti agrivoltaici.

Leggi l’approfondimento

Regione Liguria

La Regione Liguria ha avviato il PAARL, il Piano regionale per individuare le aree di accelerazione destinate agli impianti da fonti rinnovabili, approvando con la Delibera n. 137/2026 lo schema preliminare e il rapporto ambientale necessari alla successiva VAS.L’obiettivo è semplificare e velocizzare la realizzazione di impianti FER, sistemi di accumulo e opere connesse in aree già antropizzate o infrastrutturate, riducendo gli impatti ambientali e paesaggistici.

Il Piano, previsto dal D.Lgs. 190/2024, individua come aree prioritarie cave, miniere, discariche, aree industriali, coperture edilizie, parcheggi, porti, infrastrutture viarie, aree aeroportuali e siti già interessati da impianti esistenti, favorendo così il riuso di spazi già trasformati senza ulteriore consumo di suolo. Per gli interventi ricadenti in queste zone sono previste importanti semplificazioni autorizzative, tra cui l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica in diversi casi. Il Piano parte inoltre da un quadro energetico regionale che evidenzia una forte crescita del fotovoltaico e un avanzamento già significativo verso gli obiettivi regionali di nuova potenza rinnovabile installata al 2030.

Leggi l’approfondimento

Regione Lombardia

Dall’11 giugno 2025 è in vigore in Lombardia la Legge regionale n. 8/2025, che aggiorna le procedure per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in attuazione del D.Lgs. 190/2024. La normativa ridefinisce le competenze: i Comuni gestiscono le procedure semplificate, le Province autorizzano impianti fino a 300 MW e alcune tipologie specifiche (come piccole derivazioni idrauliche e fotovoltaico flottante), mentre la Regione mantiene le competenze sugli impianti di maggiore potenza e complessità. Vengono introdotte misure per digitalizzare e semplificare le procedure, prevenire frazionamenti artificiosi degli impianti e garantire compensazioni economiche ai Comuni in base alla potenza e alla tipologia degli impianti realizzati. Inoltre, la Regione provvederà ad adeguare, se necessario, la normativa locale agli aggiornamenti della legislazione statale.

Leggi l’approfondimento

Decreto dirigenziale 11282/2025

Il decreto dirigenziale 6 agosto 2025 n. 11282, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n. 34 di martedì 19 agosto 2025, approva la modulistica relativa ai procedimenti autorizzativi in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 190/2024.

In dettaglio:

  • Art. 7 – Comunicazione di interventi in attività libera: il modello integrato nell’applicativo FERCEL sulla Piattaforma Procedimenti consente la trasmissione digitale delle comunicazioni preliminari;
  • Art. 8 – Procedura abilitativa semplificata: il modello integrato nell’applicativo FERPAS gestisce le istanze per l’ottenimento del titolo abilitativo in modalità semplificata;
  • Art. 9 – Autorizzazione unica: il modello integrato nell’applicativo FERAU permette la presentazione digitale dell’istanza di autorizzazione unica.

La modulistica approvata costituisce parte integrante del decreto e la sua applicazione è obbligatoria dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Tutti i procedimenti amministrativi connessi al rilascio dei titoli abilitativi devono essere eseguiti esclusivamente attraverso gli applicativi digitali indicati, assicurando interoperabilità con la piattaforma SUER e conformità alle linee guida regionali aggiornate.

Sul sito regionale viene precisato che l’obbligo di utilizzo della nuova modulistica non si applica agli impianti fotovoltaici sotto i 200 kW realizzati su edifici o su altre strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, per i quali continua a valere il modello unico semplificato introdotto con il D.M. 297/2022.

L’aggiornamento si inserisce nel più ampio percorso di allineamento normativo avviato dalla Lombardia con la Legge regionale 8/2025, che ha attribuito alla Giunta anche il compito di rivedere le linee guida regionali (Dgr 4803/2021) al fine di uniformarle al dettato nazionale.

Leggi l’approfondimento

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, con la Delibera di Giunta n. 10-1331 del 2025, ha recepito le modifiche introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 190/2024, aggiornando gli allegati A e B della L.R. 13/2023 relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e alla procedura di screening. Le novità riguardano principalmente alcune tipologie di impianti fotovoltaici, come quelli di grandi dimensioni, su suolo agricolo e solari flottanti. Le competenze amministrative restano attribuite alle Province e alla Città metropolitana di Torino. Le modifiche sono dettagliate nell’Allegato 2 della delibera, con evidenza grafica delle aggiunte e delle cancellazioni.

Leggi l’approfondimento

Regione Puglia

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 2 settembre 2025, la Regione Puglia ha adottato:

  • il Documento preliminare per la pianificazione delle zone di accelerazione della Regione Puglia, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 190/2024 (Allegato A);
  • il Rapporto preliminare di orientamento per la valutazione ambientale strategica (Allegato B);
  • la Sintesi non tecnica (Allegato C).

Leggi l’approfondimento

Regione Sardegna

La Regione Sardegna ha adottato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 28 agosto 2025 la proposta di piano regionale per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri destinate agli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

L’Assessore dell’Industria, d’intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, evidenzia che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) al 2030 e l’attuazione della Missione 7 – Riforma 1 del PNRR, l’articolo 13 del D.L. 73/2025 ha modificato l’art. 12 del D.Lgs. 190/2024.

Il Piano regionale proposto individua come zone di accelerazione:

  • aree industriali (contenuto minimo obbligatorio ex art. 12, comma 7-bis);
  • superfici artificiali ed edificate;
  • parcheggi;
  • zone industriali derivanti da zonizzazione locale.

L’individuazione riguarda esclusivamente impianti fotovoltaici e relativi sistemi di stoccaggio, con esclusioni confermate ai sensi dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. 190/2024.

La Giunta regionale, preso atto dei pareri favorevoli di legittimità delle Direzioni generali competenti, delibera di:

  • adottare la proposta del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri;
  • dare mandato alla Direzione generale dell’Industria per avviare la procedura di VAS;
  • incaricare la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia di trasmettere al GSE i file cartografici (“shape”) per gli aggiornamenti previsti dall’art. 12, comma 7-bis, ultimo periodo.

Leggi l’approfondimento

Con deliberazione n. 10/14 del 4 marzo 2026, il Piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili, in attuazione del D.Lgs. 190/2024 (“Testo unico rinnovabili”) e in coerenza con gli obiettivi del PNIEC e del PNRR, è stato aggiornato per adeguarsi alle modifiche normative introdotte dal D.L. 175/2025 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, includendo tutta la documentazione per la valutazione ambientale strategica (VAS), il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e la VIncA.

Le zone di accelerazione sono individuate all’interno delle aree idonee, privilegiano territori già antropizzati come aree industriali, edifici e parcheggi, e consentono procedure semplificate per favorire lo sviluppo rapido degli impianti rinnovabili, escludendo le aree protette salvo l’uso di superfici già artificializzate. Il Piano è ritenuto sostenibile dal punto di vista ambientale, con impatti prevalentemente positivi e limitati effetti negativi temporanei, ed è ora all’esame del Consiglio regionale per l’iter di approvazione definitiva, con successive fasi di consultazione e pubblicazione.

Leggi l’approfondimento

Regione Toscana

La Toscana con la L.R. 28/2025, entrata in vigore il 10 giugno 2025, ha introdotto importanti novità per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure relative agli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER). La nuova legge modifica le disposizioni della L.R. 39/2005  e della L.R. 10/2010, adeguandole al D.Lgs. 190/2024, che uniforma i regimi autorizzativi a livello nazionale. Tra le principali novità, viene riscritto l’art. 73-quinquies della L.R. 10/2010 per rafforzare l’integrazione tra autorizzazione unica (AUE) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con tempistiche più stringenti e procedure più chiare.

Leggi l’approfondimento

Regione Umbria

Dal 1 novembre 2025 la Regione Umbria introduce nuove modalità digitali per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (AU) e delle comunicazioni di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti da fonti di energia rinnovabile (FER). La novità è contenuta nella Deliberazione di Giunta Regionale 883/2025, che aggiorna la modulistica regionale conformandola al D.Lgs. 190/2024, testo unico rinnovabili.

Dopo la D.G.R. 165/2025, che aveva introdotto la nuova modulistica limitatamente agli impianti solari ed eolici, con la D.G.R. 883/2025 la Regione estende l’aggiornamento a tutte le tipologie di impianti da fonti rinnovabili (FER), approvando i modelli unificati per:

  • Autorizzazione Unica (AU) di competenza regionale, relativa a impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, a biomasse/biogas, sistemi di accumulo, geotermici, solari termodinamici, pompe di calore, cogenerazione e altri (Allegati A1–A7);
  • Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di competenza comunale, riguardante le stesse tipologie di impianti, con l’aggiunta delle torri anemometriche (Allegati B1–B7);
  • Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), da utilizzare per gli impianti sottoposti a VIA di competenza regionale (Allegati C1–C6).

Leggi l’approfondimento

Regione Veneto

Dal 1° luglio 2025, la Regione Veneto assume la competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di accumulo elettrochimico (BESS) in configurazione stand-alone, con potenza fino a 200 MW, in attuazione del D.Lgs. 190/2024.

Con la DGR n. 794/2025, viene affidata:

  • alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica l’istruttoria delle istanze;
  • al Direttore dell’Area Politiche Economiche, o suo delegato, l’adozione del provvedimento finale.

In attesa dei modelli ministeriali SUER, sarà possibile utilizzare modulistica regionale. È previsto un contributo istruttorio pari allo 0,025% dell’investimento, come stabilito dalla L.R. 7/2011.

Leggi l’approfondimento

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 20 novembre 2025, pubblicata nel BUR n. 158 del 28 novembre 2025, la Regione Veneto introduce le prime disposizioni operative per l’adeguamento della normativa regionale ai principi del D.Lgs. 190/2024 e la semplificazione di autorizzazioni per fotovoltaico, eolico e BESS stand-alone.

Il testo definisce chiaramente i tre regimi amministrativi applicabili (Attività Libera, PAS, e Autorizzazione Unica), stabilendo la competenza tra Comuni e Regione in base alla tipologia e alla potenza degli interventi. Un punto fondamentale riguarda la digitalizzazione delle procedure, con l’obbligo futuro di utilizzare la Piattaforma SUER per la presentazione delle istanze. Inoltre, la delibera approva una disciplina aggiornata e dettagliata per le garanzie finanziarie necessarie a coprire i costi di dismissione degli impianti e il ripristino dei luoghi al termine del loro ciclo di vita.

Leggi l’approfondimento

Regimi amministrativi: sentenze

PAS per impianti FER: senza certificato di collaudo il titolo perde validità?

Sentenza 3325/2026 – Consiglio di Stato

La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale di un impianto assentito con P.A.S. non equivale, da sola, ad assenza di titolo e non legittima il ripristino dello stato dei luoghi in mancanza di difformità accertate.

Leggi l’approfondimento

Impianti FER: quando serve la PAS e quando l’autorizzazione unica?

Sentenza Tar Marche 528/2026

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) non è utilizzabile per impianti fotovoltaici incompatibili con gli strumenti urbanistici vigenti; in tal caso si applica l’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 190/2024

Leggi l’approfondimento

Testo Unico Rinnovabili: il testo integrale

Di seguito si propone il testo di legge aggiornato al D.L. 21/2026 in vigore dall’21 febbraio 2026.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

2. Il presente decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 1.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 2 – Principi generali

1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.

2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11 -bis , comma 2. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell’equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

4. Al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.

Art. 3 – Interesse pubblico prevalente

1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 11 -bis del presente decreto, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16 -septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 11 -bis, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto.

Art. 4 – Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

a) «intervento»: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 10 -bis, commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente;

b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell’allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;

c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;

d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 9 il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all’installazione degli impianti, di cui all’articolo 20, comma 3- bis , del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

d-bis) “gestore del sistema di trasmissione  nazionale”:  il gestore della rete di trasmissione nazionale ai  sensi  dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

d-ter) “gestori del  sistema  di  distribuzione”:  i  gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi  dell’articolo  9  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

e) lettera abrogata;

f) «impianto ibrido»: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;

f-bis ) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

f -ter) «interventi edilizi»: gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6 -bis , 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f -quater) «opere connesse»: le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f -quinquies) «infrastrutture indispensabili»: le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f -sexies ) «revisione della potenza»: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.

Art. 5 – Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito “piattaforma SUER”, fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

2. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione:

  1. ) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8;
  2. ) delle istanze di autorizzazione unica di cui all’articolo 9.

4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente.

5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all’installazione degli impianti di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3 -bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa.

Art. 6 – Regimi amministrativi

1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

a) attività libera;

b) procedura abilitativa semplificata;

c) autorizzazione unica.

2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.

3. Ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.

3 -bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.

Art. 7 – Attività libera

1. La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all’allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle norme tecniche per le costruzioni, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli interventi di cui all’allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Gli interventi di cui all’allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.

2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all’articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Qualora gli interventi elencati all’allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 11-bis , comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime di cui all’articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 3.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo, fermo restando quanto previsto all’articolo 157 dello stesso codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell’articolo 146, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest’ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su istanza del soggetto proponente, l’autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest’ultima, la Soprintendenza, in ragione dell’entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4. Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell’articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

7. Per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all’allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l’articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di  rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

9. Non è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b) , c) , e) e l) .

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 8 – Procedura abilitativa semplificata

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo.

2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.

Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.

3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 11 -bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento, fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 3.

3 -bis. Il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. Ai fini dell’individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.

4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo il modello unico adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), il progetto corredato:

a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;

b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell’intervento, della superficie su cui realizzare l’intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;

b -bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;

c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all’articolo 11 -bis, comma 2;

d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;

e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, a salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l’acquisizione del titolo edilizio per l’eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all’esercizio dell’impianto, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso;

f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto;

g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l’integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;

h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;

i) dell’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell’avvio della realizzazione dell’intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;

l) dell’impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell’impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all’impianto medesimo;

m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:

1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;

2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.

6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell’entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo, terzo e quarto. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quinto periodo del comma 6.

8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) , di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell’entità delle richieste. In tali casi, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l’intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l’amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c) , senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c) , il comune è legittimato all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell’abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 -bis del medesimo articolo.

11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all’avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.

12 -bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima è preventiva all’acquisizione del titolo edilizio.

12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio.

13. Nel caso degli interventi di cui all’allegato B, sezione I, lettera q) , e sezione II, lettera d) , i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c) , sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

Art. 9 Autorizzazione unica

1. Gli interventi di cui all’allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale. La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l’avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell’ambito del procedimento di cui al presente articolo. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al quarto periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall’avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.

2. Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b):

a) alla regione territorialmente competente, o all’ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione I;

b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato C, sezione II.

2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, è individuato nella regione territorialmente competente, o nell’ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2.

3. Il proponente allega all’istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l’asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell’area ai sensi dell’articolo 11 -bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresì all’istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilità della risorsa ovvero dell’area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilità dell’area può risultare anche da contratti preliminari.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.

6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali.

7. Qualora all’esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale assegna al soggetto proponente un termine non superiore a centoventi giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10 – bis della legge n. 241 del 1990.

8. Entro dieci giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.

9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell’autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.

10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

a) comprende il provvedimento di VIA, ove occorrente;

a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;

b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi;

c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

c-bis) reca, ove occorra, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;

d) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l’indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento, entro un limite non inferiore all’1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.

10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.

11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L’autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10. L’autorizzazione decade altresì in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d).

12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell’efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all’amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l’istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all’allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell’allegato C, sezione I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), qualora ricompresi tra le opere di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma. Si applica in ogni caso l’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

14. Comma abrogato.

Art. 9-bis – Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l’installazione di pompe di calore

1. Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:

a) i termini di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della metà;

b) il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 9, comma 9, è ridotto a quaranta giorni.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.

3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso degli interventi di cui all’allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.

Art. 10 – Coordinamento del regime concessorio

1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.

2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica, all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto.

3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima , estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12 -bis dell’articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l’acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo o l’istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall’articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l’acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo, la concessione decade. Fino all’acquisizione dell’efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera nè di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica.

4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l’ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della

PAS di cui all’articolo 8 o entro il termine stabilito dall’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 9, comma 11.

6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 10–bis – Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off shore, prevedendo:
a) che il gestore del sistema di trasmissione nazionale:

1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;

3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell’ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 8 o dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 9;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) che i gestori del sistema di distribuzione:

1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;

c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un’efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.

1-bis. I numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 1 non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell’energia elettrica o al potenziamento ovvero all’ampliamento di impianti di distribuzione dell’energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall’ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto di connessione.

3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall’ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorità competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l’ARERA stabilisce altresì le modalità di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma.

4. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale, nell’ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e delle procedure di cui al comma 1 lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell’impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui, le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l’ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti
abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall’eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l’ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.

7. Il soggetto proponente presenta l’istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis dell’articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l’acquisizione del titolo edilizio. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all’articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli offshore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell’articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge n. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290,
fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo. Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell’articolo 11-bis o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 11-quater o di cui all’articolo 12, comma 10.

9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall’ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo.

10. Sono realizzati ai sensi dell’articolo 1-sexies, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:

a) nell’adeguamento o nell’ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli, ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

d) nell’ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per non più di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell’acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 11 – Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti

1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 o in difformità

della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle

opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.

2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o

in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall’articolo 7.

4. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione

o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.

6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell’ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall’ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.

8. Fermo restando l’obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 -bis, comma 2, ai soggetti di cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale.

Art. 11-bis – Aree idonee su terraferma

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 11 -ter, sono considerate aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell’area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all’articolo 10 del decretolegge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze , e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola , di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) , f), g) , h) e i) :

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all’articolo 268, comma 1, lettere h) e l) , del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) e i) :

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all’articolo 268, comma 1, lettere h) , e l) , del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III -bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a) , limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c) , d) , e) , f) , l) , numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f -bis ), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini dell’adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un’area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall’articolo 11 -quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l’autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un’area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l’autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell’allegato C -bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

6. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico – RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell’allegato C -bis . Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all’articolo 12 -bis .

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico,. limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e) , previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e) , del presente articolo mediante subconcessione a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter – Aree idonee a mare

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell’attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all’allegato C, sezione II, lettera v) , le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettera c) , e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerati idonei:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l’autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-quater – Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee

1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’allegato C che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione.

3. Il comma 1 si applica qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un’area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un’area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11 -quinquies – Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO

1. All’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A.

Art. 12 – Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi

1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi

energetici – GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall’articolo 15 -ter della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione GAUDÌ) e nel portale di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, tenendo altresì conto dei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta misure per implementare il sistema GAUDÌ ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche, ivi incluse le informazioni relative alla durata delle concessioni medesime. I dati e le informazioni di cui al secondo periodo riguardano anche le concessioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel

proprio sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Le attività del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione

sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Alle attività di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse disponibili

a legislazione vigente del Fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 11 -bis, comma 1 , ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia elettrica. In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 11 -ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, ai sensi dell’articolo 15 -quater della direttiva (UE) 2018/2001.

7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate  nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei  rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell’aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.

8.  I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell’articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà.

9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC.

10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all’allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:

a) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 -quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo;

b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6.

Art. 12-bis – Piattaforma digitale per aree idonee zone di accelerazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a esso connesse, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma istituita con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un’apposita sezione dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11 -quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All’articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 11 -quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.

Art. 12–ter – Risoluzione alternativa delle controversie

1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall’Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l’ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuità delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalità digitale.

2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:

a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1;

b) l’accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall’articolo 7;

c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica;

d) l’applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;

e) l’individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1.

3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 può essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l’ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nell’ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a) , b) , c) , d) ed e).

5. Le attività di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo i cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 13 – Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali

1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d’incidenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2 -bis ) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto

1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;

b) all’allegato II -bis , numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a -bis ) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;

a -ter ) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di accelerazione;»;

c) all’allegato III:

1) dopo la lettera c -bis ), sono inserite le seguenti:

«c -ter ) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

c -quater ) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato II, numero

2) e di cui alla lettera c -ter );»;

2) dopo la lettera v) , è inserita la seguente:

«v -bis ) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;»;

d) all’allegato IV, numero 2):

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:

1) degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie,

fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda;

2) delle sonde geotermiche di cui all’allegato III, lettera v -bis );»;

2) dopo la lettera d) , sono inserite le seguenti:

«d -bis ) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

d -ter ) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;

d -quater ) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione;

d -quinquies ) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale

e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;».

Art. 14 – Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al

decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;

b) all’articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;

c) all’articolo 22, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.».

2. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

3. All’articolo 9, comma 9 -undecies , del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse.

4. All’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

sono soppresse.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del presente decreto, tenendo altresì conto di quanto previsto all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 6 -bis , del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.

7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;

b) abbiano ottenuto il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.

7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10 -bis , comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore
tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell’articolo 10 -bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10.

8. L’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita nei limiti di cui all’articolo 11 -bis, comma 2.

9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell’allegato C, l’amministrazione procedente è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 -bis . Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f -ter ), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.

a -bis) all’articolo 6, il comma 1 -bis è abrogato;

b) all’articolo 123, comma 1:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,

2) il terzo periodo è soppresso.

10-bis. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“l -bis ) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;”.

10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 15 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all’articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.

2. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A Interventi in attività libera

Sezione I – Interventi di nuova realizzazione

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi

relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:

1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c -bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;

f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;

i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;

o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;

p) unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

q) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;

r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m) , n) , o) , p) , q) , per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;

s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;

t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;

u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;

v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere.

Sezione II – Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:

1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto, a prescindere dalla potenza risultante;

2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;

3) nel caso di impianti fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l’integrazione architettonica;

a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;

a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati  o   autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell’intervento medesimo, l’impianto continui a ricadere interamente in area  industriale, a prescindere dalla potenza risultante;

b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;

c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;

d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell’impianto esistente. Ai fini della presente lettera:

1) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

3) i nuovi aerogeneratori presentano un’altezza massima (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l’altezza massima dell’aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);

4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1) non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore;

5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

5.3) d2: diametro rotori dei nuovi aerogeneratori;

e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell’area occupata dall’impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;

f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;

g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;

h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;

i) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo n. 20 del 2007;

l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;

m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;

n) modifiche su impianti di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all’interno dell’area già occupata dall’impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell’altezza dei manufatti superiori al 50 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;

o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell’altezza dei manufatti superiore al 10 per cento né un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;

p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II -bis , III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

Allegato B – Interventi in regime di PAS

Sezione I – Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) , numero 1, della sezione I dell’allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a) , b) , c) e d) della sezione I dell’allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 11 -bis e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z) ;»;

f)  impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell’allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;

i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, né comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;

i-ter) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

i-quater) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;

2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;

o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A ) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;

q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;

r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;

t) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;

u) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o) , p) , q) , r) , s) , t) , u) , asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;

aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati o all’interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell’impianto di accumulo non comporta l’aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;

bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all’interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;

cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere.

Sezione II – Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:

a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla potenza elettrica risultante;

b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A ) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968; c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;

d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;

e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;

g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;

h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) , asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:

1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

3) l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;

n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II -bis , III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

Allegato C Interventi in regime di autorizzazione unica

Sezione I – Interventi di competenza regionale

1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:

a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;

c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;

e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;

g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:

1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;

2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

i) pompe di calore asservite a processi produttivi diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;

l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;

n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;

o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;

p) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;

q) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;

s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;

t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

u) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell’allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;

v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere;

z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione;

aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Sezione II – Interventi di competenza statale

1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza

statale gli interventi relativi a:

a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;

b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;

c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;

d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;

e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW

f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;

g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;

h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;

i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;

l) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;

m) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;

n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;

o) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo n. 22 del 2010;

p) impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell’allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;

q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;

s) elettrolizzatori stand alone , compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti, di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;

t) impianti off-shore a mare;

u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere;

v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione;

z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Allegato C -bis Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

 

Regione

Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Abruzzo 4 65 196 454 640 850 1.086 1.350 1.648 2.092
Basilicata 145 204 329 543 748 973 1.218 1.486 1.779 2.105
Calabria 45 95 210 549 857 1.206 1.603 2.055 2.568 3.173
Campania 74 237 569 909 1.297 1.728 2.206 2.736 3.325 3.976
Emilia-

Romagna

100 343 860 1.288 1.851 2.504 3.263 4.143 5.164 6.330
Friuli-Venezia

Giulia

30 96 321 404 573 772 1.006 1.280 1.603 1.960
Lazio 82 305 544 933 1.346 1.829 2.396 3.059 3.835 4.757
Liguria 29 80 122 198 281 382 504 653 834 1.059
Lombardia 184 622 1.521 1.963 2.714 3.592 4.616 5.812 7.208 8.766
Marche 32 110 241 457 679 930 1.217 1.544 1.916 2.346
Molise 2 38 59 175 273 383 509 651 812 1.003
Piemonte 78 285 851 1.098 1.541 2.053 2.645 3.330 4.121 4.991
Puglia 163 507 876 1.672 2.405 3.213 4.104 5.084 6.165 7.387
Sardegna 34 175 468 998 1.553 2.207 2.980 3.892 4.969 6.264
Sicilia 144 473 952 1.842 2.764 3.847 5.120 6.616 8.375 10.485
Toscana 42 150 359 667 1.019 1.444 1.958 2.580 3.332 4.250
TrAA – Bolzano 11 41 120 139 186 239 298 364 438 515
TrAA – Trento 11 41 108 140 195 258 333 419 520 631
Umbria 15 60 135 279 429 609 823 1.079 1.384 1.756
Valle d’ Aosta 1 4 10 27 47 75 112 162 231 328
Veneto 125 413 1.088 1.373 1.889 2.483 3.164 3.947 4.847 5.828
Totale 1.348 4.344 9.940 16.109 23.287 31.578 41.160 52.243 65.075 80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d’una, la quota dell’80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l’impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati.

Allegato D – Elenco delle disposizioni abrogate

a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) articoli 6, comma 1, lettere a -bis ) ed e -quater ), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) articolo 1, comma 2 -quater , del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

d) articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e la relativa tabella A;

e) articolo 2, commi 158 e 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

f-bis) articolo 10, commi 4, 4 -bis, 5, 6, 7 e 7 -bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

g) articolo 1 -octies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

h) articoli 4, 5, 6, 6 -bis , 7 -bis e 8 -bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

i) articolo 65, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

l) articolo 31 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2 -octies , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

n) articolo 56, commi 1, 2 e 2 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter , 2 -quater , 7, 7 -bis , 31 -bis , comma 2, 31 -quater , comma 1, lettera b) , e 32 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché la tabella di cui all’allegato II al medesimo decreto;

p) articoli 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6 -ter , e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;

q) articoli 9, commi 01, 1, 1 -bis , 1 -quinquies e 1 -sexies , 9 -ter , 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1 -ter , del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

r) articoli 7, commi 3 -bis , 3 -ter e 3 -quinquies , e 11, comma 1 -bis , del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

s) articoli 7 -bis e 7 -quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

t) articolo 23, commi 5 -bis e 5 -ter , del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

u) articoli 47, commi 1, lettera b) , 3, 3 -bis , 3 -ter , 6, 11 -bis e 11 -ter , 49, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

v) articolo 4, comma 4 -bis , del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

z) articolo 3 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 96;

aa) articolo 12 -ter , del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

bb) articolo 9, commi 9 -sexies , 9 -septies , 9 -octies e 9 -decies , del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Storico aggiornamento

  • Aggiornamento 1 – 28/02/2025: modifiche introdotte dal D.L. 19/2025 convertito in Legge 60/2025:
    • Art. 9 comma 13;
    • Allegato A: introduzione lettera i-bis) sezione I, punto 1;
    • Allegato B: sezione I, punto 1, lettera f); sezione I, punto 1, lettera aa);
    • Allegato C: sezione I, punto 1, lettere t) e u); sezione II, punto 1, lettere p) e q).
  • Aggiornamento 2 – 21/05/2025: modifiche introdotte dal D.L. 73/2025:
    • Art. 12: modifiche comma 5; introduzione comma 5-bis; introduzione comma 7-
      bis; modifica comma 8.
  • Aggiornamento 3 – 19/07/2025: modifiche introdotte dalla Legge 105/2025:
    • Art. 12: modifiche comma 5; modifiche comma 7-bis

Versione 2.0

  • Aggiornamento del 24/11/2025 al D.L. 175/2025:
    • modifiche ai seguenti articoli: art. 2 (comma 2), art. 3 (commi 1 e 3), art. 4 (comma 1), art. 7 (comma 3), art. 8 (commi 3 e 4), art. 9 (comma 3), art. 11 (comma 8), art. 12 (commi 5, 6 e 10), Allegato D;
    • introduzione dei seguenti articoli: art. 11-bis, art. 11-ter, art. 11-quater, art. 11-quinquies, art. 12-bis, Allegato C-BIS.

Versione 3.0

  • Aggiornamento del 11/12/2025 al D.L. 178/2025:
    •  modifiche ai seguenti articoli: art. 1 (comma 1), art.3 (comma 3), art. 4 (comma 1) art. 5, art. 6 (commi 3, 3-bis), art. 7 (commi 1, 2 e 5), art. 8 (commi 2, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12-bis), art.9 (commi 1, 2-bis, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10-bis, 11, 13, 14), art. 10 (commi 1, 2, 3 e 4), art. 11 (comma 6), art. 12 (comma 5), art. 13 (comma 2), art. 14 (commi 5, 9, 10, 10-bis), Allegato A (sezione I punto 1, sezione II punto 1), Allegato B (sezione I punto 1, sezione II punto 1), Allegato C (sezione I punto 1, sezione II punto 1) e Allegato D.
    • introduzione dei seguenti articoli: art. 9-bis, art. 12-ter.

Versione 4.0

  • Aggiornamento del 07/01/2026 alla Legge 199/2025:
    • modifiche all’art. 14 (comma 10-ter).

Versione 5.0

  • Aggiornamento dalla legge 4/2026 di conversione del D.L. 175/2025:
    • Art. 4 (comma 1); art. 5 (commi 5-bis e 5-ter), art. 11 (comma 8), art. 11-bis, art. 11- ter, art. 12 – bis (comma 1, 1-bis, 1 – ter), Allegato D

Versione 6.0

  • Aggiornamento dal decreto legge 21/2026:
    • Modifiche. Art. 4 (commi 1), art.11-quarter (comma 2) Allegato A, Allegato B, Allegato C;
    • Introduzione articolo 10 bis.

Versione 7.0

  • Aggiornamento dalla Legge 49/2026 di conversione del D.L. 21/2026:
    • Modifiche: art. 4 (commi 1), art. 8 (comma 12-bis), art. 10 (comma 3), art. 10-bis, art. 11-quarter (comma 2), art. 14 (commi 7 e 7-bis)

FAQ testo unico rinnovabili: D.Lgs. 190/2024 e aggiornamenti 2026

Di seguito si propongono una serie di domande relative al testo unico rinnovabili.

Qual è l’obiettivo principale del Testo Unico sulle Rinnovabili?

Il Testo Unico mira a unificare in un’unica normativa tutte le disposizioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, semplificando procedure e iter autorizzativi e superando la frammentazione legislativa precedente.

Da quando è in vigore il Testo Unico sulle Rinnovabili?

Il decreto è in vigore dal 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali avevano 180 giorni per adeguarsi; in caso di mancato adeguamento entro il termine, si applica comunque il nuovo Testo Unico.

Quali novità introducono il D.Lgs. 178/2025 e il D.L. 175/2025?

Gli aggiornamenti del 2025 ampliano il perimetro degli impianti inclusi (come accumuli ed elettrolizzatori), digitalizzano l’intero iter tramite la piattaforma SUER, ridefiniscono i regimi amministrativi, introducono sistemi di raccolta delle acque meteoriche e aggiornano gli allegati relativi alle tipologie di impianti. Il D.L. 175/2025 integra inoltre le norme sulle aree idonee e sugli obiettivi regionali al 2030.

Cos’è la piattaforma SUER?

È la piattaforma digitale unica tramite cui presentare progetti, istanze e documentazione per gli iter autorizzativi FER. Diventa l’unico canale ufficiale per i modelli unici relativi a PAS e Autorizzazione Unica. Fino alla sua piena operatività si utilizzano i sistemi digitali già attivi a livello locale.

Quali interventi rientrano nel regime di attività libera?

Sono inclusi numerosi impianti fotovoltaici, eolici di piccola taglia, impianti termici, pompe di calore, microcogenerazione, impianti di accumulo fino a 10 MW, elettrolizzatori fino a 10 MW e varie opere connesse. Il regime esclude però interventi su beni culturali, aree protette e siti Natura 2000, per i quali è richiesto un parere paesaggistico.

Come funziona la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)?

La PAS si applica agli interventi indicati nell’Allegato B e prevede la presentazione del progetto tramite SUER. Vale il principio del silenzio-assenso dopo 20 giorni, salvo sospensione per integrazioni documentali richieste dal Comune. La PAS decade se i lavori non iniziano entro un anno o non si concludono entro tre anni.

Quando è necessaria l’Autorizzazione Unica (AU)?

È richiesta per gli interventi dell’Allegato C e comprende tutte le valutazioni e i pareri necessari, incluse eventuali VIA. Prevede una conferenza di servizi con termine massimo di 120 giorni. Per impianti in aree idonee il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante.

Cosa sono le “aree idonee” e come cambiano con le nuove norme?

Il D.L. 175/2025 trasferisce nel Testo Unico tutta la disciplina delle aree idonee, definendole per impianti fotovoltaici, a terra, di biometano e offshore. Sono incluse aree industriali, infrastrutturali, agricole con limiti di occupazione del suolo, edifici, invasi idrici e siti UNESCO. Per queste aree sono previsti regimi amministrativi semplificati.

Che cosa sono le zone di accelerazione?

Sono porzioni di territorio individuate da Regioni e Province entro il 21 febbraio 2026, selezionate tra le aree idonee, dove l’iter autorizzativo è particolarmente veloce. Hanno priorità aree artificiali, industriali, degradate, parcheggi, siti agricoli, discariche e zone già sede di impianti rinnovabili.

Quali sanzioni prevede il Testo Unico FER?

Sono previste sanzioni per impianti realizzati senza Autorizzazione Unica o PAS, o in difformità rispetto ai titoli rilasciati. Gli importi variano in base alla potenza dell’impianto e possono arrivare fino a 150.000 euro. Sono previste ulteriori sanzioni per violazioni relative a impianti in zone agricole e per frazionamenti artificiosi delle aree.

Come vengono ripartiti gli obiettivi regionali fino al 2030?

Il nuovo Allegato C-bis assegna a ogni Regione una quota minima di potenza rinnovabile da raggiungere entro il 2030. La potenza conteggiata include impianti nuovi, potenziati o riattivati. Per gli impianti offshore la ripartizione avviene tra regione costiera e regione di connessione, mentre geotermia e idroelettrico usano parametri di equiparazione aggiornati dal GSE.

In quali casi vale il silenzio-assenso?

Il silenzio-assenso opera nella PAS (20 giorni) e nell’autorizzazione paesaggistica per interventi in edilizia libera (30 giorni), salvo parere negativo della Soprintendenza. Oltre tali termini, l’assenso si considera acquisito senza prescrizioni.

Solarius-PV
Solarius-PVSolarius-PV


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Alfonso Roma

Source link

Di