Lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici è un aspetto importante da considerare nel ciclo di vita di un impianto fotovoltaico. Si tratta di un tema ancora poco trattato, poiché appare come una questione che non richiede una soluzione immediata.
Sebbene i pannelli fotovoltaici possano durare oltre 25 anni, esistono circostanze come calamità naturali o deterioramento che possono renderne necessario lo smaltimento anticipato. Lo sporco, la pioggia e molti altri agenti atmosferici possono infatti influire sulla produzione energetica di un impianto e diminuirne l’efficienza anche del 30%.
Tutti i materiali di cui sono composti i pannelli fotovoltaici sono altamente riciclabili. Poiché principalmente costituiti da vetro e alluminio, i moduli scomposti nei vari materiali al momento dello smaltimento raggiungono una percentuale di riciclo del 95%. Tuttavia, ad oggi, le migliori tecnologie sul mercato permettono di recuperare almeno il 98% dell’intero peso del pannello.
In questo articolo, ti spieghiamo come si smaltiscono i pannelli fotovoltaici e quanto costa farlo.
La gestione del fine vita non dovrebbe essere affrontata soltanto al momento della dismissione. Già in fase di progettazione è utile valutare caratteristiche dell’impianto, accessibilità dei moduli, modalità di installazione, manutenzione e future operazioni di rimozione.
Prova il software fotovoltaico che ti consente di sviluppare il progetto dell’impianto fotovoltaico e analizzarne gli aspetti tecnici ed economici, organizzando in modo più consapevole le scelte che incidono sull’intero ciclo di vita dell’opera.
Quanto costa smaltire i pannelli fotovoltaici? Dipende…
Il costo dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici classificati come RAEE domestici e le relative operazioni di recupero sono interamente a carico dei produttori, il che significa che non comporta costi aggiuntivi per il proprietario dell’impianto fotovoltaico.
I costi di smaltimento dei pannelli fotovoltaici classificati come RAEE professionali variano, invece, a seconda delle circostanze.
Per quanto riguarda, invece, i pannelli fotovoltaici incentivati, il GSE trattiene una cauzione per ogni modulo fotovoltaico, indipendentemente dalla classificazione come impianto domestico o professionale. La restituzione di questa cauzione avviene una volta che l’impianto ha subito uno smaltimento corretto.
L’art. 24-bis del DLgs. 49/2014, introdotto dal D.Lgs. 2/2026 – precisa che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
Smaltimento pannelli fotovoltaici: quadro normativo dei RAEE
La gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita rientra nel quadro del:
- d.lgs. 49/2014 (RAEE)
- direttiva 2012/19/UE
- d.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente)
In questo sistema:
- i pannelli fotovoltaici sono classificati come AEE:
- a fine vita diventano RAEE;
- si applica il principio “chi inquina paga”, cioè la responsabilità estesa del produttore.
In questo scenario, il GSE opera come garante attraverso il trattenimento di quote economiche destinate ad assicurare la completa copertura dei costi di recupero e smaltimento, evitando che tali oneri ricadano sulla collettività.
Per riassumere, i pannelli fotovoltaici, una volta terminato il loro ciclo di vita, devono essere smaltiti nel rispetto della direttiva europea sui RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Per valutare i costi e le modalità di smaltimento dei pannelli fotovoltaici è necessario considerare alcuni fattori legati alle caratteristiche dell’impianto stesso, quali:
- potenza nominale;
- data dell’installazione;
- incentivi statali.
D.Lgs. 49/2014
Il D.Lgs. 49/2014, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE (modificata dalla Direttiva 2024/884/UE), regola la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Il D.Lgs. 49/2014 definisce, tra l’altro:
- la distinzione tra RAEE fotovoltaici domestici e professionali in base alla potenza: sotto 10 kW domestici e da 10 kW in su(professionali (definizione collegata alla lett. qq nelle definizioni del Decreto, richiamata anche dalle Istruzioni GSE marzo 2025);
- il quadro sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) e le modalità di finanziamento.
La normativa individua due diverse procedure di smaltimento dei RAEE professionali in base alla loro data di installazione:
- per gli impianti installati prima del 12 aprile 2014, il proprietario è responsabile del costo dello smaltimento. Tuttavia, il proprietario può avvalersi del ritiro uno contro uno, il che significa che se decide di acquistare un nuovo impianto, il produttore del nuovo impianto sarà incaricato dello smaltimento di quello vecchio;
- per gli impianti fotovoltaici installati dopo il 12 aprile 2014, al contrario, il costo dello smaltimento è a carico del produttore e non del proprietario.
Per quanto riguarda i rifiuti dei moduli fotovoltaici che usufruiscono degli incentivi previsti dai Conti Energia, come stabilito dagli articoli 24-bis e 40 del D.lgs. 49/2014, il GSE trattiene una quota dagli incentivi per coprire i costi di gestione dei rifiuti. Ciò garantisce il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento in modo ecocompatibile.
Dopo la conferma dell’avvenuto smaltimento dell’impianto, anche se avvenuto dopo la fine del periodo di incentivazione, il GSE restituisce la quota trattenuta al titolare dell’impianto. Eventuali cambi di titolarità, anche successivi al periodo di incentivazione, devono essere comunicati al GSE seguendo le indicazioni del “Manuale operativo per i cambi di titolarità”, disponibile sul sito del GSE.
Il D.Lgs. 118/2020 prevede che i responsabili degli impianti fotovoltaici possano fornire una garanzia finanziaria, stabilita dal GSE, tramite un trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative e può richiedere la documentazione necessaria.
Il D.L. 152/2021, convertito nella Legge 233/2021, estende il trattenimento delle quote a garanzia anche agli impianti incentivati dal IV e V Conto Energia, precedentemente esclusi perché regolati dai decreti di incentivazione della fonte solare.
Il D.L. 13/2023, convertito nella Legge 41/2023, consente la rateizzazione in 5 anni della quota da versare al Sistema Collettivo in base al D.Lgs. 118/2020. Il termine per l’adesione è stato prorogato al 30 giugno 2024 dalla Legge 87/2023 e successivamente al 31 dicembre 2024 dal D.L. 84/2024, convertito nella Legge 115/2024. Quest’ultimo decreto permette anche l’adesione a un Sistema Collettivo dopo la scadenza, presentando domanda al GSE in due finestre temporali annuali.
Il D.L. 181/2023, convertito nella Legge 11/2024, stabilisce che l’importo delle quote a garanzia trattenute dal GSE sia di 20 €/modulo, il doppio rispetto ai 10 €/modulo da versare al Sistema Collettivo ai sensi del D.lgs. 118/2020. Per gli impianti professionali già soggetti a trattenimento, il GSE applicherà la maggiorazione nelle annualità residue del piano di rateizzazione, seguendo il calcolo indicato al paragrafo 5.1.3.
Ai sensi del D.L. 84/2024 il MASE può avvalersi del GSE per vigilare e controllare le attività dei Sistemi Collettivi.
D.Lgs. 2/2026 di recepimento della Direttiva 2024/884/UE (modifiche al D.Lgs. 49/2014)
Con il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 (attuazione della Direttiva (UE) 2024/884) il legislatore interviene direttamente sul D.Lgs. 49/2014, introducendo modifiche mirate che toccano in modo esplicito anche i pannelli fotovoltaici.
Il decreto chiarisce che l’onere finanziario per la gestione del fine vita è a carico dei produttori per i PV immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Questa modifica rimuove l’obbligo che era precedentemente posto sui produttori per il finanziamento dei PV domestici e professionali non incentivati anteriori a tale data, razionalizzando il sistema di finanziamento.
Scheda di lettura del documento
Quali RAEE sono professionali
I RAEE professionali sono rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW. In questo caso i pannelli devono essere conferiti dal soggetto responsabile, qualora iscritto all’albo dei gestori ambientali, oppure da un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice CER 16 02 14 pertinente a un impianto di trattamento autorizzato.
Per stabilire se il RAEE fotovoltaico è domestico o professionale, il GSE fa riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell’impianto, come stabilito in fase di ammissione alle tariffe incentivanti. Si ricorda inoltre che, per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, il soggetto responsabile è tenuto a inviare la comunicazione relativa all’intervento di sostituzione o rimozione dei moduli fotovoltaici entro 60 giorni dalla data di completamento dell’intervento, seguendo le modalità e i requisiti stabiliti dalle Procedure pubblicate dal GSE.
Certificazione di avvenuto trattamento e smaltimento di un modulo fotovoltaico professionale
Qualora un modulo fotovoltaico professionale venga rimosso o sostituito durante il periodo di incentivazione, il soggetto responsabile è tenuto a rispettare le disposizioni previste dalle procedure. In particolare, deve presentare al GSE la documentazione che attesta il corretto trattamento e smaltimento del modulo, in conformità con gli obblighi stabiliti dal Decreto.
Il soggetto può gestire autonomamente il trasferimento del RAEE a un impianto di trattamento, a condizione che sia iscritto all’albo dei gestori ambientali. In alternativa, può avvalersi di un sistema individuale o collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici EER, o di un’impresa specializzata nella raccolta e nel trasporto di rifiuti iscritta all’albo dei gestori ambientali.
Entro 6 mesi dalla consegna del RAEE all’impianto di trattamento o al sistema prescelto, è necessario inviare al GSE la seguente documentazione:
- dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia, compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1);
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Nel caso di trasferimento diretto del RAEE a un impianto autorizzato, la dichiarazione deve contenere i dati del soggetto responsabile, dell’impianto di provenienza e del modulo consegnato. Inoltre, deve essere firmata dal referente dell’impianto di trattamento. Se invece il trasferimento avviene tramite un sistema individuale, collettivo o un trasportatore autorizzato, la dichiarazione dovrà essere firmata anche dal soggetto che prende in carico il RAEE.
Per comunicare l’operazione al GSE, il soggetto deve accedere al sistema informatico “SIAD” e compilare il questionario GEI-FTV, fornendo i dati relativi al nuovo modulo installato e a quello dismesso o sostituito, seguendo le istruzioni fornite nella guida specifica disponibile sul sito del GSE.
Se i tempi previsti per la comunicazione dell’intervento di manutenzione e ammodernamento (60 giorni dal completamento) non consentono di presentare tutta la documentazione, è possibile allegare l’Allegato 8.1 compilato e la documentazione attestante l’avvio del trattamento e smaltimento (prima o seconda copia del FIR). Tuttavia, il soggetto responsabile deve conservare la quarta copia del FIR presso l’impianto per eventuali controlli.
Infine, nel caso in cui il modulo fotovoltaico venga ritirato in garanzia dal produttore, è necessario inviare la documentazione che attesti il ritiro e riporti le informazioni principali sui componenti restituiti.
Quali RAEE sono domestici
I RAEE domestici sono rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. In questo caso i pannelli devono essere conferiti dai soggetti responsabili a un centro di raccolta nel raggruppamento n. 4 oppure agli impianti di trattamento da parte dei sistemi individuali, collettivi, oppure ancora da parte dei trasportatori autorizzati per la gestione del codice CER 20 01 36. Lo smaltimento è carico del produttore attivi sul mercato nell’anno in cui si verificano i costi, in proporzione alla loro quota di mercato. Il conferimento ai Centri di Raccolta è gratuito, in conformità con la normativa vigente.
I soggetti responsabili possono individuare il centro di raccolta di riferimento, incaricato della gestione dei RAEE, consultando il sito istituzionale del Centro di Coordinamento RAEE. Inoltre, è possibile accedere all’elenco degli impianti di trattamento registrati presso il Centro di Coordinamento RAEE, come previsto dall’art. 33, comma 2 del D.Lgs. 49/2014.
Certificazione di avvenuto trattamento e smaltimento di un modulo fotovoltaico domestico
Dopo aver conferito il modulo fotovoltaico domestico dismesso o sostituito al centro di raccolta, il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE la dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia.
Tale dichiarazione, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata alla documentazione relativa all’intervento di manutenzione e ammodernamento tecnologico, come previsto dalle Procedure per gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia (D.M. 23 giugno 2016).
Mentre, laddove i moduli fotovoltaici vengano conferiti agli impianti di trattamento, la documentazione da trasmettere al GSE è la stessa prevista per i moduli per uso professionale (sopra descritta).
Prova Solarius-PV, il il software fotovoltaico gratis per un mese
Fine vita e smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati
In passato, il sistema di incentivazione noto come Conto Energia forniva un contributo finanziario per ogni kWh di energia prodotta per un determinato periodo. Tuttavia, questo incentivo non è più attivo dall’anno 2013.
Motivo per cui, se sono stati installati pannelli usufruendo di questo incentivo statale, il gestore dei servizi energetici (GSE) tratterrà una parte dell’importo dell’incentivo per i successivi 10 anni a titolo precauzionale, in previsione del futuro smaltimento dei pannelli solari.
La quota trattenuta dal GSE, definita secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, è pari a un valore di 10 €/pannello (domestico e professionale).
Inoltre, nel caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati dal Conto Energia, il soggetto responsabile può scegliere tra la gestione diretta dello smaltimento dei pannelli solari o la consegna a un intermediario (come un commerciante, un ente o un’impresa) incaricato delle operazioni di trattamento dei rifiuti. Tuttavia, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità dell’intera catena di trattamento, anche se il compito dello smaltimento dei pannelli solari viene delegato a terzi.
Le modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differisce in base alla tipologia del pannello fotovoltaico:
- pannello domestico: il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell’anno, a favore del soggetto responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione;
- pannello professionale: il GSE trattiene la quota, a partire dall’undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del soggetto responsabile.
D.M. 45/2025: regole di gestione
Con il D.M. 45/2025 sono state definite le Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati con il Conto Energia in conformità al D.Lgs. 49/2014 e in applicazione delle novità introdotte dal Decreto Energia (D.L.. 181/2024) e da Decreto Materie Prime Critiche (D.L. 84/2024).
Una delle principali novità riguarda l’importo – fissato a 20 euro per modulo – delle quote a garanzia che il GSE è tenuto a trattenere. Il Gestore ha predisposto un simulatore per il calcolo del piano di rateizzazione delle quote a garanzia nell’intero periodo di trattenimento.
Come previsto dal D.Lgs. 118/2020 tale importo è doppio rispetto alla garanzia di 10 euro per modulo da versare al Sistema Collettivo. Per gli impianti professionali già soggetti al trattenimento, il GSE applicherà l’aumento della quota in conformità al Decreto Energia, adeguando il piano di trattenimento per le annualità residue del piano di rateizzazione.
In materia di sistemi collettivi, inoltre, il D.M. 45/2025:
- assegna al GSE compiti specifici di monitoraggio riguardanti l’adesione dei Soggetti Responsabili;
- prevede due finestre temporali annuali per la presentazione delle istanze di adesione.
Per l’anno 2025, la prima finestra temporale per comunicare l’adesione ai sistemi collettivi sarà attiva dal 1° aprile al 31 maggio 2025; la seconda sarà invece aperta dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Per gli anni successivi al 2025, le finestre temporali sono così definite: dal 1° febbraio al 31 marzo (prima finestra temporale) e dal 1° giugno al 31 luglio (seconda finestra temporale). “Al riguardo – sottolinea la nota stampa – si precisa che le trattenute saranno effettuate dal GSE al termine delle finestre temporali”.
Il decreto interviene infine sulla razionalizzazione delle procedure in caso di revamping totale o rilevante dei pannelli fotovoltaici.
Quote trattenute
In virtù delle disposizioni introdotte dal D.L. Energia sul raddoppio della quota a garanzia da trattenere da parte del GSE rispetto all’importo previsto in caso di adesione a un Sistema Collettivo, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (10 €/modulo), la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento. Nello specifico, il GSE provvede alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione secondo la seguente modalità, al fine di garantire un importo trattenuto per singolo modulo (20 €) pari al doppio rispetto al valore di adesione da versare ai Sistemi Collettivi (10 €):
valore della quota da trattenere nell’anno i-esimo =
Dove:
- n = 10
- nres = anni residui di trattenimento
- i = anno in cui la quota verrà trattenuta (i va dal primo anno residuo di calcolo della quota con la maggiorazione introdotta dalla Legge 11/2024 fino ad n)
- = ∙ 20 €/
Lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici rientra nella gestione RAEE ma la quota di trattenuta va quantificata secondo criteri di mercato reali
TAR Lazio 13266/2026
L’attività di smontaggio è compresa nella raccolta e, conseguentemente, nella gestione dei RAEE, senza che da tale qualificazione derivi automaticamente l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per i soggetti che eseguono lo smontaggio nel contesto delle operazioni di ritiro previste dalla disciplina di settore.
La quota base da versare ai sistemi collettivi deve tuttavia essere determinata dal GSE secondo criteri di mercato, sulla base di dati effettivi e aggiornati relativi ai costi sostenuti, acquisiti anche mediante la consultazione degli operatori ove necessaria. È pertanto illegittima, per difetto di istruttoria, la conferma dell’importo di 10 euro per modulo già previsto quando lo smontaggio non costituiva una specifica voce di costo.
Il raddoppio della somma trattenuta dal GSE opera soltanto sulla quota base correttamente determinata e non sostituisce l’istruttoria richiesta per il suo calcolo.
È quanto è stabilito dalla sentenza n. 13266/2026 del TAR Lazio, Sezione Terza Ter, relativa alle Istruzioni operative del GSE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati.
Leggi l’approfondimento redazionale della sentenza
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/smaltimento-pannelli-fotovoltaici-procedura-e-costi/
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Federica Fabrizio
Source link






