Fine vita dei pannelli fotovoltaici: illegittima la quota da 10 euro


Lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici giunti a fine vita fa parte della raccolta e, quindi, della gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Il relativo costo, tuttavia, non può essere determinato in modo automatico o mantenendo invariato un importo calcolato quando tale attività non era ancora considerata.

È quanto emerge dalla sentenza n. 13266/2026 del TAR Lazio, Sezione Terza Ter, relativa alle Istruzioni operative del GSE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati.

Il Tribunale ha confermato l’inclusione dello smontaggio nella gestione dei RAEE, ma ha annullato le Istruzioni operative nella parte in cui fissavano in 10 euro per modulo la quota da versare ai sistemi collettivi.

Secondo il TAR, il GSE avrebbe dovuto acquisire dati specifici sul costo dello smontaggio, consultare gli operatori del settore ove necessario e illustrare in modo trasparente i criteri di mercato utilizzati.


Il sistema di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici giunti alla fine del loro ciclo di vita sono classificati come RAEE, ossia rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La gestione può essere affidata a sistemi individuali oppure a sistemi collettivi organizzati in forma consortile.

Per garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti derivanti dai moduli incentivati, il soggetto responsabile dell’impianto è assoggettato a una trattenuta sull’incentivo da parte del GSE.

In alternativa, può versare una garanzia finanziaria a uno dei sistemi collettivi riconosciuti, secondo gli importi determinati dal GSE nelle Istruzioni operative.


La sentenza distingue due importi:

  • la quota base da versare ai sistemi collettivi;
  • la somma trattenuta dal GSE, pari al doppio della quota base.

La quota base deve essere calcolata analizzando i costi dei sistemi collettivi e applicando criteri di mercato. Il raddoppio previsto per la trattenuta del GSE opera soltanto dopo la corretta determinazione della quota base.

Il caso

La controversia riguarda le “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati”, pubblicate dal GSE il 13 marzo 2025 e approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025.

Un consorzio operante nel sistema collettivo di gestione dei RAEE ha impugnato le nuove Istruzioni, contestando due aspetti principali:

Con il primo motivo il consorzio sostiene che lo smontaggio fosse un’attività antecedente alla raccolta e, pertanto, estranea alla gestione dei rifiuti. Con il secondo motivo il consorzio contesta il mantenimento della quota in 10 euro per pannello, importo rimasto invariato rispetto alle precedenti Istruzioni, nonostante l’aggiunta dello smontaggio tra le attività da finanziare.


Il TAR ha respinto il primo motivo e accolto il secondo.

Lo smontaggio rientra nella raccolta dei RAEE

Il giudice conferma che lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici è compreso nella raccolta e, quindi, nella gestione dei rifiuti.

La nozione di raccolta comprende infatti il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito preliminare finalizzati al trasporto verso un impianto di trattamento.

Secondo il TAR, le esclusioni previste dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 hanno carattere eccezionale. Al di fuori delle ipotesi espressamente escluse, le attività preliminari devono essere ricondotte alla raccolta.

L’inclusione dello smontaggio è inoltre coerente con il principio europeo di responsabilità del produttore e con il principio “chi inquina paga”, riferiti all’intera catena di gestione dei RAEE.


Lo smontaggio non richiede automaticamente l’iscrizione all’Albo

L’inclusione dello smontaggio nella gestione dei rifiuti non determina, secondo il TAR, un automatico obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il giudice richiama le disposizioni che escludono dall’iscrizione alcune attività di deposito preliminare, trasporto e ritiro effettuate da distributori, soggetti incaricati e installatori.

Il principio deve essere letto nel contesto specifico esaminato dal giudice. La sentenza non afferma che tutte le operazioni successive allo smontaggio siano sempre esenti da iscrizioni o autorizzazioni.

Per ogni attività resta quindi necessario verificare il ruolo dell’operatore e le operazioni concretamente svolte nella filiera.

Il raddoppio della trattenuta non sostituisce il calcolo della quota base

Il TAR chiarisce che la modifica introdotta dal D.L. 181/2023, convertito dalla legge 11/2024, non ha modificato il metodo di determinazione della quota base.


La norma ha stabilito che la somma trattenuta dal GSE sia pari al doppio della quota base, ma non consente di fissare quest’ultima senza un’analisi dei costi. In termini operativi, il meccanismo è quindi il seguente:

  • il GSE deve prima determinare la quota base sulla base dei costi e dei criteri di mercato;
  • successivamente deve calcolare la propria trattenuta in misura pari al doppio.

Un errore nella determinazione della quota base si riflette anche sulla somma trattenuta.

Il GSE non ha svolto un’istruttoria sufficiente

Il punto decisivo della sentenza riguarda la qualità dell’istruttoria.

Nelle Istruzioni del 2025 il GSE aveva dichiarato di avere determinato la quota secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi.

Per il TAR, tuttavia, non risultavano:


  • una consultazione specifica sui costi dello smontaggio;
  • la raccolta di dati aggiornati relativi a tale attività;
  • l’illustrazione dei parametri di mercato utilizzati;
  • la spiegazione del metodo seguito per analizzare e valutare i dati.

La semplice affermazione di avere operato secondo criteri di mercato non è sufficiente.

L’amministrazione non è obbligata a condividere la decisione finale con gli operatori privati. Deve però acquisire le informazioni necessarie, verificarle, valutarle e motivare il risultato.

L’importo non poteva restare invariato senza una nuova valutazione

Secondo il TAR, il mantenimento della quota in 10 euro rappresenta un elemento sintomatico del difetto di istruttoria.

Le precedenti Istruzioni avevano fissato tale valore quando lo smontaggio non era ancora considerato una voce di costo autonoma.

Dopo l’inclusione di una nuova attività, il GSE avrebbe dovuto verificare se l’importo precedente fosse ancora adeguato.


La sentenza osserva:

«L’invarianza dell’importo della quota complessiva, anche dopo che è sorta la necessità di copertura dei costi di un’attività aggiuntiva, prima non prevista, e la mancanza di un’istruttoria supplementare […] sull’entità di tali costi […] inducono a concludere nel senso della fondatezza del secondo motivo».

Il TAR non afferma che la quota debba necessariamente essere aumentata in una misura prestabilita. Stabilisce invece che l’importo deve derivare da un’istruttoria effettiva e documentata.

Pertanto, accogliendo il ricorso, il TAR annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui individuano in 10 euro per modulo fotovoltaico la quota da versare ai sistemi collettivi.

Il GSE dovrà esercitare nuovamente il proprio potere, svolgendo un’istruttoria conforme ai principi indicati dal giudice.


Approfondimenti

Trovi maggiori informazioni sull’argomento nell’articolo dedicato “Smaltimento pannelli fotovoltaici: norme su RAAE, procedura e costi“. La gestione del fine vita non dovrebbe essere affrontata soltanto al momento della dismissione. Già in fase di progettazione è utile valutare caratteristiche dell’impianto, accessibilità dei moduli, modalità di installazione, manutenzione e future operazioni di rimozione.

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 Sergio Volpe

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