Il Decreto Inerti 2024 (D.M. 127/2024 -“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale“) abroga e sostituisce il D.M. 152/2022 ed è in vigore dal 26 settembre 2024.
Esso prevede la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti e l’ampliamento delle possibilità di utilizzo dei materiali riciclati.
Ai produttori sono richiesti precisi adempimenti:
- attribuire i codici dei rifiuti e valutarne le caratteristiche di pericolo;
- compilare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR);
- attestare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto mediante una dichiarazione di conformità, secondo il modulo presente nell’Allegato 3;
- dotarsi di un sistema di gestione che garantisca il rispetto dei criteri stabiliti, comprendente controllo di qualità e automonitoraggio.
Ecco nel dettaglio cosa prevede il regolamento e cosa cambia rispetto al passato.
Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la demolizione delle strutture prevede obbligatoriamente la redazione di un “piano di demolizione” allegato al POS, nel quale devono essere definite il tipo di attrezzature utilizzate, le operazioni da effettuare, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione.
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Decreto Inerti 2024: cosa prevede?
Le opere edili producono un’ingente quantità di scarti di lavorazione. I cosiddetti rifiuti inerti, derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione nonché dalle attività di scavo, se rispettati determinati criteri, possono essere riutilizzati.
Come tutti i regolamenti di End of Waste, il Decreto Inerti 2024 è una norma di fondamentale importanza per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, perché disciplina e promuove il riciclo e l’uso sostenibile degli aggregati recuperati.
Il provvedimento si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che rientra nel suo campo di applicazione, affinché questo possa essere riciclato, avere una seconda vita e possa essere reimmesso agevolmente sul mercato come prodotti competitivi rispetto alle materie prime vergini.
La seconda vita, però, può esserci a condizione che il prodotto riciclato non determini pericoli per la salute umana o danni per l’ambiente. Ecco perché i regolamenti di End of Waste definiscono precisi paletti affinché il materiale possa essere riutilizzato, ad esempio, fissando dei limiti alla presenza di sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente.
Il Regolamento prevede che sono riutilizzabili:
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi indicati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce;
- i rifiuti non pericolosi di origine minerale;
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- le responsabilità in capo ai produttori di aggregati recuperati;
- gli obblighi documentali e le procedure specifiche per il prelievo e la conservazione dei campioni di aggregato.
Il Decreto Inerti 2024 presenta alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 152/2022 prevedendo in particolare:
- l’ampliamento degli scopi specifici degli aggregati recuperati indicati nell’Allegato 2 (ad esempio la produzione di clinker, componente del cemento);
- l’integrazione della tabella 2 dell’Allegato 1 con l’inserimento di differenziazioni in base alla destinazione finale dei parametri e dei valori limite da ricercare nell’aggregato recuperato.
Il criterio adottato dal Decreto Inerti 2024 è abbassare maggiormente i limiti di concentrazione per alcune sostanze nocive laddove l’uso del prodotto riciclato potrebbe avere un maggior impatto sulle matrici ambientali e sulla salute umana. Ad esempio, il regolamento determina i valori massimi di concentrazione per sostanze come l’amianto, gli idrocarburi aromatici e policiclici e il cromo esavalente. Tali limiti non sono fissi, ma cambiano a seconda degli usi.
Le soglie sono più severe per gli aggregati destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti e colmate e più permissivi, invece, per gli altri usi consentiti, tra cui l’utilizzo nei sottofondi stradali e ferroviari, nei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, negli strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali.
Cosa si intende per rifiuti inerti da costruzione?
In base alla definizione contenuta nell’art. 2 sono “rifiuti inerti” i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale:
- che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;
- che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili;
- che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
Sono “rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione” i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del regolamento.
A titolo di esempio, sono rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione:
- sabbia;
- ghiaia;
- argilla espansa;
- vermiculite e perlite;
- conglomerati cementizi;
- macerie;
- conglomerati bituminosi;
- ceramiche;
- intonaci;
- mattoni;
- mattonelle
- calcinacci
- calcestruzzo
- tegole
- lastre in cemento
- sanitari in ceramica privi di materiali metallici
- terre e rocce
I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Sono “rifiuti inerti di origine minerale” i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del regolamento.
Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)
L’elemento centrale del Decreto Inerti 2024 è l’End of Waste, ovvero la definizione dei criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato.
Specifica l’articolo 3 che:
- l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero cessa di essere rifiuto se è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
- l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 (articolo 4).
Come dal MASE nella risposta ad interpello 104663 del 15 maggio 2026, l’aggregato recuperato può dirsi effettivamente “prodotto” e non più rifiuto solo quando risultano soddisfatti, contestualmente, tutti i criteri previsti dal regolamento: qualità ambientale, destinazione a uno scopo specifico, esistenza di mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute.
La cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire “a tappe”: per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, il D.M. 127/2024 va applicato nella sua interezza. Non basta la sola conformità all’Allegato 1: occorre verificare anche l’idoneità tecnica rispetto allo specifico utilizzo previsto dall’Allegato 2.
Responsabilità del produttore di aggregati recuperati
Formulario di identificazione (FIR) e dichiarazione di conformità
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il rispetto dei criteri “End of Waste” di cui all’Allegato 1 del Decreto Inerti è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione (dichiarazione di conformità DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.
Tale dichiarazione dovrà essere realizzata per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto e essa dovrà essere inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.
Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente.
Campioni
Il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.
Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del
lotto dal quale sono stati prelevati.
Le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche sono indicate dalla Tabella 5; il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Sono esentate dall’obbligo di conservare i campioni di aggregato recuperato per ogni lotto prodotto:
- le imprese registrate secondo il regolamento EMAS (CE n. 1221/2009);
- le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.
Queste esenzioni sono giustificate dal fatto che le imprese certificate hanno già implementato sistemi di gestione ambientale rigorosi, che garantiscono il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità.
Sistema di gestione del sistema di recupero dei rifiuti
I produttori di aggregati recuperati devono dotarsi di un adeguato sistema di gestione, che includa:
- controllo della qualità;
- automonitoraggio;
- eventuale accesso a procedure di accreditamento.
Questo sistema mira a dimostrare in modo inequivocabile che i criteri del regolamento sono rispettati in ogni fase della produzione degli aggregati recuperati.
Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER)
Il Ministero dell’Ambiente avrà un ruolo attivo nel monitoraggio dei dati raccolti attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER).
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero valuta questi dati e, se necessario, procederà alla revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Questo processo di monitoraggio è essenziale per garantire che i criteri rimangano pertinenti e efficaci nel promuovere pratiche di recupero sostenibili.
Allegato 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente:
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 dell’Allegato 1;
- gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato:
- i rifiuti interrati;
- i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Allegato 1 – Verifiche sui rifiuti in ingresso
Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:
- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso,
- controllo visivo,
- eventuali controlli supplementari.
A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e per coloro in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.
Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:
- esame della documentazione a corredo del carico;
- dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi nell’area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
Allegato 1 – Processo di lavorazione
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:
- la frantumazione;
- la vagliatura/ selezione granulometrica;
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3.
Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri
previsti dal regolamento.
Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano
miscelati.
Per l’intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l’impianto di trattamento all’interno del quale è stato prodotto, l’aggregato recuperato è depositato e movimentato all’interno dello
stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
Allegato 1 – Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato
La Tabella 2 dell’Allegato 1 contiene i parametri da rispettare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto.
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 dell’Allegato 1.
Sono esclusi dal test di cessione:
- i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15;
- i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.
Per la determinazione del test di cessione si applica l’appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per
almeno 10 minuti.
Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.
Allegato 2 – L’aggregato recuperato
L’aggregato recuperato può essere utilizzato in diversi ambiti, come specificato dal decreto nell’Allegato 2. Ecco un elenco delle principali applicazioni:
- realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- confezionamento di calcestruzzi;
- produzione di clinker per cemento;
- produzione di cemento.
In Tabella 5 è riportato un elenco delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato.
Inoltre, per ciascun lotto di aggregato recuperato, il produttore deve attestare il rispetto dei criteri attraverso una dichiarazione di conformità, da inviare all’autorità competente e conservare per un periodo di cinque anni.
Cos’è il FIR
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti, fornendo dettagli completi sulla loro natura, nonché informazioni riguardanti il produttore, il trasportatore e il destinatario finale e insieme al MUD e al Registro di carico e scarico dei rifiuti, è uno strumento essenziale per garantire il controllo del ciclo di gestione dei rifiuti speciali.
La compilazione del FIR è a carico del produttore dei rifiuti, ma se questo non può farlo, tale compito può essere svolto dal trasportatore, pur mantenendo il produttore responsabile di ciò che viene dichiarato nel documento.
Il FIR deve includere tutte le informazioni necessarie sui rifiuti trasportati: origine, tipologia, quantità, codici CER, classe di pericolosità, oltre ai dati di produttore, trasportatore e destinatario. Sono inoltre richiesti i dettagli del veicolo utilizzato, la data e modalità di trasporto, il percorso e il tipo di impianto di destinazione. Il FIR deve essere redatto in quattro copie, firmato dal produttore o detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore e devono essere conservate per tre anni.
È importante sottolineare che ogni soggetto coinvolto è responsabile delle informazioni riportate nel FIR per la parte di sua competenza. Tuttavia, il trasportatore non è responsabile di eventuali discrepanze tra le informazioni fornite dal produttore e la reale natura dei rifiuti, a meno che tali differenze non siano immediatamente riconoscibili.
Decreto Inerti 2024: testo ufficiale e allegati
Disponibile per il download gratuito il testo ufficiale del DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 dell’11 settembre 2024.
Chiarimenti del MASE sulla disciplina dell’End of Waste
Risposta ad interpello MASE n. 104663 del 15 maggio 2026 – Inammissibilità della cessazione della qualifica di rifiuto “a tappe”
La cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire “a tappe”: per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, il D.M. 127/2024 va applicato nella sua interezza. Non basta la sola conformità all’Allegato 1: occorre verificare anche l’idoneità tecnica rispetto allo specifico utilizzo previsto dall’Allegato 2.
È quanto precisato dal MASE nella risposta ad interpello 104663 del 15 maggio 2026.
L’aggregato recuperato può dirsi effettivamente “prodotto” e non più rifiuto solo quando risultano soddisfatti, contestualmente, tutti i criteri previsti dal regolamento: qualità ambientale, destinazione a uno scopo specifico, esistenza di mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute.
Risposta ad interpello MASE del 4/03/2026 – La normativa applicabile al recupero degli inerti e ai rifiuti di cava
Il Ministero dell’Ambiente (MASE), rispondendo a un interpello della Provincia di Como, ha chiarito la normativa applicabile al recupero degli inerti e ai rifiuti di cava.
In particolare, ha precisato che il recupero ambientale R10 dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione può avvenire solo nel rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) stabiliti dal D.M. 127/2024, che prevale sulle procedure semplificate del D.M. 5 febbraio 1998 quando esistono criteri specifici nazionali.
Inoltre, per i residui derivanti dal trattamento di materiali estratti in cava, se la lavorazione avviene in impianti funzionalmente collegati al ciclo estrattivo (anche se situati fuori dall’area di cava), tali materiali sono considerati rifiuti di estrazione e devono essere gestiti secondo il D.Lgs. 117/2008 e il relativo piano di gestione delle attività estrattive.
Risposta ad interpello MASE n. 204986 del 3/11/2025
La risposta MASE n. 204986 del 3 novembre 2025 fornisce un importante chiarimento in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW) per le terre e rocce da scavo non comprese nel campo di applicazione del D.M. 127/2024 (Decreto Inerti), in particolare quelle provenienti da siti di bonifica, riporti o materiali eterogenei di origine antropica.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dopo aver acquisito il parere tecnico dell’ISPRA, ha precisato che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e i rifiuti interrati sono espressamente esclusi dal D.M. 127/2024. Tale esclusione è prevista dall’Allegato 1 del decreto, che non ammette alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati o i rifiuti identificati con codice EER 17 05 04 derivanti da siti contaminati. Pertanto, questi materiali non possono beneficiare automaticamente della disciplina EoW del decreto, ma devono essere valutati attraverso una procedura di autorizzazione specifica. Per tali materiali esclusi, la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
L’autorizzazione è rilasciata solo previo parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’agenzia ambientale territorialmente competente (ARPA), per garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana.
Per i materiali di riporto, il MASE ha richiamato l’art. 3, comma 1, del D.L. 2/2012, che equipara tali matrici al suolo naturale ai fini normativi, purché non derivino da siti contaminati.
Se i riporti sono classificati come rifiuti ma non provengono da bonifiche, possono invece rientrare nel D.M. 127/2024 e quindi seguire la disciplina EoW ordinaria.
Sulle operazioni di trattamento e miscelazione, il Ministero ha specificato che il D.M. 127/2024 vieta la miscelazione dei lotti prima della verifica di conformità, ma non disciplina quella successiva;
Eventuali miscelazioni sono ammesse solo tra materiali già qualificati come “non rifiuti” e destinati al medesimo scopo d’uso, previa valutazione dell’autorità competente nel rilascio dell’autorizzazione “caso per caso”.
Sulle autorizzazioni già rilasciate, il MASE ha confermato il principio del tempus regit actum: le autorizzazioni concesse prima dell’introduzione dell’obbligo di parere vincolante ISPRA/ARPA restano valide fino alla scadenza o al rinnovo, salvo riesame da parte dell’autorità.
Infine, per i rifiuti utilizzati in discarica a fini ingegneristici (es. piste interne, coperture giornaliere), il Ministero ha chiarito che la cessazione della qualifica di rifiuto si applica solo se sono integralmente rispettate le condizioni previste dall’art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; in caso contrario, si tratta di ordinario recupero di rifiuti, non di End of Waste.
Norme regionali sul recupero dei rifiuti da costruzione
Regione Veneto – Documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera “Ceneri Volanti” (2025)
Con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 286 del 22 agosto 2025, la Regione Veneto ha approvato il “Documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera ‘Ceneri Volanti’” (in allegato).
Non più considerati rifiuti e quindi utilizzabili nei cementifici e nella produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo), i sottoprodotti denominati “Ceneri Volanti” sono esclusivamente i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche, e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche.
Definite dalla norma UNI EN 450-1, le “Ceneri Volanti” sono polvere fine costituita principalmente da particelle sferiche vetrose provenienti dalla combustione di carbone polverizzato, avente proprietà pozzolaniche, ossia una capacità di reagire con l’idrossido di calcio in presenza di acqua per formare composti idraulici e composte principalmente da SiO2 (Silice) e Al2O3 (Allumina). Le “Ceneri Volanti” risultano formate da un contenuto di SiO2 pari come minimo al 20%, definito ai sensi della norma UNI EN 197-1, specifica per la composizione e prestazione del cemento.
Provincia di Bolzano – Linea guida per il recupero di materiale da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati (2025)
Con la D.G.P. n. 274 del 22 aprile 2025 la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato le nuove Linee guida per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati.
Il provvedimento fornisce un riferimento tecnico dettagliato per le imprese che intendono ottenere l’autorizzazione all’End of Waste. Vengono definite le tipologie di rifiuti ammissibili, le modalità di controllo in ingresso, i requisiti qualitativi del materiale trattato e le destinazioni d’uso consentite dei prodotti risultanti, suddivisi per tipologia (granulati di asfalto, calcestruzzo o misti).
Sebbene ispirate al D.M. 127/2024, le regole adottate a livello provinciale si distinguono per un approccio più restrittivo, in particolare in materia di tutela ambientale.
Tra le principali limitazioni si segnala il divieto di impiegare materiali edili riciclati in aree destinate alla protezione dell’acqua potabile (zone di tutela I e II, come definite dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 15), nonché nelle vicinanze delle falde acquifere. Analogamente, è vietato l’utilizzo dei materiali recuperati in contesti ambientali sensibili come parchi naturali, biotopi ed aree tutelate come monumenti naturali.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/regolamento-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione/
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