Chi lavora nella scuola e compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 senza avere 20 anni di contributi non deve presentare nessuna domanda per restare in servizio: ci resta in automatico. Lo scrive il Ministero nella nota sulle cessazioni dal 1° settembre 2027. Su POLIS non esiste un’istanza per chiedere il “trattenimento” per raggiungere il minimo contributivo. Il rischio vero è un altro, e scade il 21 ottobre 2026: una domanda di cessazione presentata con la casella sbagliata può far uscire da scuola senza pensione.
C’è poi una novità di quest’estate che molti non conoscono: con la sentenza n. 125 del 2026 la Corte costituzionale ha tolto il tetto rigido dei 70 anni per chi resta in servizio fino al minimo.
Punti chiave
- Chi compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 senza 20 anni di contributi resta in servizio, purché non presenti domanda di cessazione (nota del Ministero sul decreto n. 193 del 23 settembre 2026).
- Per il minimo contributivo non c’è un’istanza POLIS da presentare. La domanda fuori POLIS riguarda solo chi lavora a progetti didattici internazionali.
- Chi presenta comunque domanda di cessazione deve dichiarare se, mancando i requisiti, vuole “cessare comunque” o “permanere in servizio”.
- Il termine per tutte le domande di cessazione e per le revoche è il 21 ottobre 2026.
- La Corte costituzionale (sentenza n. 125/2026) ha stabilito che il limite non è più fisso a 70 anni: segue l’adeguamento alla speranza di vita.
Che cosa dice la nota del Ministero
La nota della Direzione generale per il personale scolastico accompagna il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026, che fissa al 21 ottobre 2026 il termine per le cessazioni dal 1° settembre 2027. Sul caso di chi non ha il minimo contributivo la nota è testuale: nel 2027 “permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS”.
Le condizioni sono tre, e devono valere tutte insieme:
- 67 anni e 1 mese compiuti entro il 31 agosto 2027;
- meno di 20 anni di contributi a quella data;
- nessuna domanda di cessazione presentata su POLIS.
Chi ha invece 67 anni e 1 mese e 20 anni di contributi viene collocato a riposo d’ufficio: è il limite ordinamentale. Per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi, la nota ricorda che serve anche il requisito di importo soglia della pensione di vecchiaia.
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Perché non serve una domanda di permanenza
Nell’elenco delle istanze POLIS previste dalla nota non ce n’è una per il trattenimento finalizzato al minimo contributivo. La permanenza è l’effetto di non chiedere la cessazione, secondo l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 297/1994, che consente di trattenere in servizio chi non ha ancora gli anni di contributi per la pensione minima.
L’unica domanda di trattenimento da presentare a parte, fuori POLIS e all’Ufficio scolastico territoriale entro il 21 ottobre, è un’altra cosa. Riguarda il personale impegnato in progetti didattici internazionali in lingua straniera, che può chiedere di restare fino a tre anni (articolo 1, comma 257, della legge 208/2015). Non c’entra con chi ha pochi contributi.
La casella che può costare la pensione
Il problema nasce quando qualcuno con pochi contributi presenta comunque una domanda di cessazione, magari convinto di avere i requisiti. La nota prevede che “nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti”.
| Cosa si sceglie nella domanda | Se l’INPS trova meno di 20 anni di contributi |
|---|---|
| Permanere in servizio | La cessazione non scatta, si resta a scuola |
| Cessare comunque | Si esce dal servizio il 1° settembre 2027, senza pensione |
| Nessuna domanda | Si resta a scuola (se si hanno 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027) |
Fonte: nota della Direzione generale per il personale scolastico sul decreto ministeriale n. 193/2026.
L’accertamento dei requisiti lo fa l’INPS sul conto assicurativo, con un termine concordato al 21 aprile 2027. Fino ad allora chi ha presentato domanda non ha la certezza di avere i 20 anni. Per questo, se non si è sicuri dei propri contributi, la scelta prudente è “permanere”.
Esiste anche una domanda di cessazione “in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione”: serve a chi vuole lasciare la scuola sapendo di non avere ancora la pensione. È una scelta legittima, ma va fatta sapendo che cosa comporta.
Cosa cambia con la sentenza della Corte costituzionale
L’articolo 509, comma 3, diceva che il trattenimento per raggiungere il minimo poteva durare “non oltre il settantesimo anno di età”. Con la sentenza n. 125 del 2026 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 28 del 15 luglio 2026), richiamata dalla stessa nota del Ministero, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima quella formula nella parte in cui non prevede anche “la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia”.
In pratica il tetto dei 70 anni non è più fisso: si sposta insieme agli adeguamenti alla speranza di vita. Chi, entrato tardi nella scuola, rischiava di arrivare a 70 anni senza il minimo ha quindi un margine in più. La sentenza non indica una nuova età precisa, e non ne scriviamo una noi: per il proprio caso va fatto il conto con il patronato o con la segreteria, partendo dall’estratto conto INPS.
Cosa fare entro il 21 ottobre
- Controllare l’estratto conto contributivo nell’area riservata INPS, con SPID, CIE o CNS. Riscatti, ricongiunzioni e periodi non ancora accreditati possono cambiare il conto: nella nostra guida al calcolo della pensione degli insegnanti ci sono requisiti e passaggi.
- Se si hanno meno di 20 anni e si vuole restare, non serve fare niente.
- Se si è già presentata una domanda di cessazione con dubbi sui contributi, entro il 21 ottobre la si può revocare su POLIS, oppure ripresentare scegliendo “permanere in servizio”.
- Se si vuole uscire comunque, la domanda va fatta sapendo che senza i requisiti non arriva la pensione.
Tutte le altre domande di cessazione dal 1° settembre 2027 sono nel nostro articolo sulle domande di pensione per la scuola. E l’effetto del mese in più dovuto alla speranza di vita sulla data di uscita è spiegato nel pezzo sul mese che costa un anno.
Domande frequenti
Ho 66 anni e 15 anni di contributi: devo fare qualcosa entro il 21 ottobre?
No, se compi 67 anni e 1 mese dopo il 31 agosto 2027 la questione non si pone ancora per il 2027. Se li compi entro quella data e vuoi restare, non devi presentare nessuna domanda.
Compio 67 anni e 1 mese a novembre 2027: cosa succede?
La nota precisa che, se l’età si compie fra settembre e dicembre 2027, la cessazione dal servizio avviene solo su domanda dell’interessato. Senza domanda si resta in servizio.
Fino a che età si può restare per arrivare ai 20 anni?
Prima della sentenza n. 125/2026 il limite era 70 anni. Ora la Corte ha stabilito che segue l’adeguamento alla speranza di vita. La nuova età per il singolo caso va verificata con il patronato.
In sintesi
Per chi arriva a 67 anni e 1 mese senza 20 anni di contributi, restare a scuola è la regola e non serve chiederlo. Il rischio sta in una domanda di cessazione presentata con la casella “cessare comunque” senza aver controllato i contributi. Il termine per correggere è il 21 ottobre 2026. Gli altri aggiornamenti sono nella sezione pensioni e previdenza.
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