Definizione legale
La donazione con condizione di riversibilità è una donazione nella quale il donante stabilisce che i beni donati ritornino nel proprio patrimonio se il donatario muore prima di lui.
La clausola può riguardare la premorienza del solo donatario oppure quella del donatario e dei suoi discendenti: l’articolo 791 del Codice civile ammette entrambe le possibilità e precisa che la riversibilità può operare esclusivamente a beneficio del donante.
Analisi giuridica
Il trasferimento al donatario ha effetto fin dalla donazione, ma resta soggetto a una condizione risolutiva. Se si verifica l’evento previsto, l’attribuzione viene meno e il bene ritorna al donante; se invece il donante muore prima che la condizione si realizzi, il patto non può operare a favore dei suoi eredi.
Nella pratica si incontra anche la parola “reversibilità”. Il Codice civile utilizza il termine riversibilità, che identifica questo specifico meccanismo di ritorno dei beni.
Come funziona la clausola di riversibilità
La clausola consente al donante di trasferire subito un bene, evitando però che questo rimanga definitivamente nel patrimonio del donatario, o passi ai suoi successori, quando si verifica la premorienza contemplata nell’atto.
La scelta tra le due configurazioni ammesse ha conseguenze concrete. Se la riversibilità è prevista per la morte del solo donatario, il bene ritorna al donante anche quando il donatario lascia figli o altri discendenti. Se invece la clausola riguarda il donatario e i suoi discendenti, la morte del donatario non basta: occorre che, mentre il donante è ancora in vita, si realizzi anche la premorienza dei discendenti contemplati dal patto.
Quando l’atto contiene soltanto un generico richiamo alla riversibilità, senza ulteriori precisazioni, la legge lo riferisce alla premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Per evitare incertezze, la clausola dovrebbe quindi individuare chiaramente l’evento che determina il ritorno del bene.
Esempio pratico
Un padre dona un appartamento alla figlia, prevedendo la riversibilità in caso di premorienza della sola donataria. Se la figlia muore mentre il padre è ancora vivo, l’appartamento ritorna a quest’ultimo, anche se la figlia lascia un coniuge e dei figli.
Se il patto comprende invece la premorienza della figlia e dei suoi discendenti, la presenza di discendenti superstiti impedisce che il ritorno si produca per il solo decesso della figlia. Se muore prima il padre, la clausola non attribuisce ai suoi eredi alcun diritto al recupero dell’immobile.
Effetti sul bene e sulla successione del donatario
L’avveramento della condizione determina il ritorno del bene senza necessità di una nuova donazione o di una decisione discrezionale del donante. La regola generale delle condizioni risolutive prevede la retroattività al momento della conclusione del contratto, salvo che la volontà delle parti o la natura del rapporto impongano una diversa decorrenza. (REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE / CODICE CIVILE-art. 1360)
Quando la condizione si avvera alla morte del donatario, il bene non resta acquisito ai suoi eredi come un bene libero dal vincolo. Il ritorno deriva dalla donazione originaria e dalla clausola che la accompagna, non da una disposizione testamentaria del donatario.
Per gli immobili, l’automaticità dell’effetto giuridico non elimina gli adempimenti necessari per documentare l’avveramento della condizione e aggiornare la pubblicità immobiliare. Il titolo di donazione, la formulazione del patto e la documentazione relativa ai decessi diventano quindi decisivi.
Vendita dell’immobile e diritti dei terzi
La presenza della riversibilità non equivale, di per sé, a un divieto di vendita. Il donatario può alienare il bene, ma il trasferimento a un terzo non neutralizza automaticamente la condizione.
L’articolo 792 del Codice civile disciplina gli effetti del patto: la riversibilità può risolvere le alienazioni dei beni donati e consentirne il ritorno al donante liberi dai pesi e dalle ipoteche, ferme le regole applicabili alla pubblicità immobiliare. Lo stesso articolo contempla una specifica eccezione per determinate ipoteche relative a convenzioni matrimoniali, alle condizioni previste dalla norma.
Per chi acquista un immobile di provenienza donativa, occorre dunque verificare il contenuto dell’atto e la trascrizione della condizione. Il vincolo può incidere anche sulla possibilità di utilizzare l’immobile come garanzia di un finanziamento.
Differenze rispetto a onere, revocazione e mutuo dissenso
La riversibilità non impone al donatario una prestazione: collega la cessazione degli effetti della donazione a un evento futuro e incerto.
È quindi diversa dalla donazione modale, nella quale il beneficiario assume un obbligo, per esempio quello di destinare una somma a una determinata attività; la Cassazione ha chiarito che l’onere e la condizione risolutiva seguono meccanismi distinti e che quest’ultima opera al verificarsi dell’evento pattuito. (Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 6304 del 05/03/2019)
È diversa anche dalla revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, che presuppone le specifiche cause stabilite dalla legge. La premorienza prevista nel patto non è una condotta sanzionata e il ritorno del bene non dipende da un ripensamento del donante.
Il mutuo dissenso, infine, richiede un successivo accordo tra le parti per sciogliere la donazione. La riversibilità è invece prevista fin dall’origine e opera quando si realizza la condizione.
Forma dell’atto e limiti del patto
La clausola va inserita in una donazione validamente perfezionata. Per una donazione immobiliare è necessario l’atto pubblico con la presenza di due testimoni; la riversibilità deve essere descritta con precisione e risultare nella pubblicità immobiliare secondo le regole applicabili.
Il patto può beneficiare soltanto il donante. Una previsione che destini il ritorno del bene a un fratello, al coniuge del donante o a un altro soggetto non vale come riversibilità a favore di quel terzo: la legge considera non apposto il patto a favore di altri, senza rendere per questo automaticamente nulla l’intera donazione.
La riversibilità non elimina inoltre gli altri profili della donazione, compresi quelli successori e fiscali. In particolare, non consente di presumere un’esenzione tributaria o un rimborso automatico delle imposte quando il bene ritorna al donante.

Domande frequenti
Che cosa significa donazione con condizione di riversibilità?
È una donazione che prevede il ritorno del bene al donante se il donatario muore prima di lui, eventualmente insieme ai propri discendenti. Il beneficiario acquista subito il bene, ma il suo acquisto resta soggetto all’evento indicato nella clausola.
Se il donatario muore prima del donante, la casa torna sempre al donante?
No, il ritorno dipende dalla formulazione del patto e dalla presenza di una valida clausola di riversibilità. Se la clausola comprende anche i discendenti, la sola morte del donatario non è sufficiente quando vi sono discendenti superstiti.
Si può vendere un immobile donato con clausola di riversibilità?
La clausola non comporta automaticamente un divieto di vendita, ma l’acquirente può subire gli effetti del successivo avveramento della condizione. Prima dell’acquisto occorre verificare l’atto di donazione e la pubblicità immobiliare, perché il vincolo può incidere sulla stabilità del trasferimento e sulle garanzie ipotecarie.
Che cosa succede alla riversibilità se muore prima il donante?
Il patto non può più determinare il ritorno del bene al donante e non trasferisce questa possibilità ai suoi eredi. La donazione resta ferma sotto questo profilo, senza escludere eventuali questioni fondate su altre disposizioni di legge.
Il donante può riprendersi il bene quando vuole grazie alla riversibilità?
No, la riversibilità non attribuisce un diritto generale di ripensamento o di revoca unilaterale. Il ritorno si produce soltanto quando si verifica l’evento previsto, mentre un eventuale scioglimento consensuale richiede un distinto accordo.
Fonti giuridiche e riferimenti
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
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