Donazione obbligatoria: cos’è, com’è regolata


Definizione legale

La donazione obbligatoria è il contratto con cui una persona, per spirito di liberalità, assume un’obbligazione nei confronti di un’altra, arricchendola senza ricevere un corrispettivo.

Trova il proprio fondamento nell’articolo 769 del Codice civile, che comprende nella definizione di donazione sia la disposizione di un diritto sia l’assunzione di un’obbligazione verso il beneficiario.


Analisi giuridica

La sua caratteristica è la produzione immediata di un diritto di credito in favore del donatario, anziché il trasferimento immediato della proprietà di un bene.

Il donante si vincola a eseguire una prestazione: per esempio, a versare una somma secondo scadenze concordate oppure, a determinate condizioni, a procurare al beneficiario un bene appartenente a un terzo.

L’arricchimento giuridico nasce quindi già con la conclusione del contratto, mentre l’utilità materiale viene ottenuta attraverso il successivo adempimento.

Come funziona e quali sono i requisiti

La donazione obbligatoria richiede un accordo tra donante e donatario. Non basta che il primo dichiari informalmente di voler aiutare il secondo: occorre che assuma un’obbligazione giuridicamente vincolante e che il beneficiario accetti la donazione nelle forme prescritte.

Lo spirito di liberalità consiste nella volontà di attribuire gratuitamente un vantaggio patrimoniale, senza essere tenuti a farlo per un obbligo preesistente. Il pagamento di un debito o l’esecuzione di un obbligo di mantenimento non diventano donazioni soltanto perché chi paga non riceve una controprestazione.

La prestazione deve essere possibile, lecita e determinata o determinabile. Un contratto che preveda versamenti periodici dovrebbe precisare importi, scadenze, durata ed eventuali condizioni; una donazione avente a oggetto l’obbligo di procurare un bene dovrebbe identificarlo e chiarire le modalità dell’adempimento.

Rilevano inoltre la capacità del donante di disporre dei propri beni e le regole sull’accettazione da parte del beneficiario. Se il donatario è minorenne o soggetto a misure di protezione, devono essere rispettate le disposizioni sulla rappresentanza e sulle autorizzazioni applicabili.

Forma: quando serve l’atto pubblico

La donazione obbligatoria è soggetta, di regola, alla forma dell’atto pubblico a pena di nullità, con la presenza dei testimoni richiesta dalla disciplina notarile. L’accettazione può essere contenuta nello stesso atto oppure in un successivo atto pubblico; in quest’ultimo caso, la donazione si perfeziona quando l’accettazione viene notificata al donante.

Una scrittura privata, un messaggio o una dichiarazione verbale non sostituiscono questi requisiti. Anche una prestazione descritta con precisione può quindi non essere esigibile se il contratto di donazione non è stato validamente formato.

L’eccezione prevista per le donazioni di modico valore riguarda beni mobili e richiede la loro consegna. Non consente, perciò, di considerare automaticamente valida una promessa informale di futuri versamenti solo perché gli importi sono contenuti.

Differenze rispetto ad altre figure

Donazione obbligatoria e donazione traslativa

Nella donazione traslativa il contratto trasferisce direttamente un diritto, come la proprietà di un immobile già appartenente al donante. Nella donazione obbligatoria attribuisce invece al beneficiario il diritto di pretendere una prestazione.

La distinzione incide sui rimedi: il donatario che ha già acquistato la proprietà tutela un diritto sul bene; quello che ha ricevuto un credito deve ottenere l’adempimento dell’obbligazione.

Donazione obbligatoria e promessa di donazione

La donazione obbligatoria è una donazione già conclusa, dalla quale nasce un debito del donante. La semplice promessa di donare esprime invece l’intenzione di compiere una futura liberalità e non attribuisce, da sola, un credito azionabile.

Anche un impegno a stipulare successivamente una donazione non può essere utilizzato per aggirarne i requisiti formali e la natura liberale. È dunque decisivo verificare se le parti abbiano assunto subito un’obbligazione oppure abbiano soltanto prospettato un futuro atto di generosità.

Donazione obbligatoria e donazione modale

Nella donazione obbligatoria è il donante a essere tenuto alla prestazione. Nella donazione modale, invece, la liberalità è gravata da un onere a carico del donatario, come destinare una somma a uno scopo determinato.

L’onere non rappresenta normalmente il prezzo della donazione. Le due figure possono anche coesistere, purché il contratto distingua chiaramente l’obbligazione del donante dall’onere imposto al beneficiario.

Donazione obbligatoria di un bene altrui

Un’applicazione delicata riguarda il bene che, al momento del contratto, appartiene a un terzo. Donarlo come se fosse già proprio non equivale ad assumere validamente l’obbligo di procurarlo al beneficiario.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016, hanno chiarito che la donazione di cosa altrui può essere valida come donazione obbligatoria quando la consapevolezza dell’altruità del bene risulta dall’atto pubblico. Il contratto deve quindi rendere riconoscibile che il donante non trasferisce subito la proprietà, ma assume l’obbligo di procurarne l’acquisto al donatario.

Non è sufficiente denominare l’atto “donazione obbligatoria”: il contenuto deve essere coerente con questa qualificazione. La distinzione interessa anche le quote di singoli beni compresi in una comunione ereditaria, che non vanno confuse con la quota dell’intera eredità.

Va inoltre considerato il divieto di donazione di beni futuri previsto dall’articolo 771 del Codice civile. Un bene attualmente esistente ma appartenente a un terzo pone una questione diversa da quella di un bene futuro; allo stesso modo, il semplice rinvio dell’adempimento non rende automaticamente futuro l’oggetto della donazione.

Cosa accade se il donante non adempie

Quando il contratto è valido e la prestazione è esigibile, il donatario può chiedere l’adempimento. Se ricorrono i presupposti, può inoltre domandare il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.

La tutela dipende dal contenuto dell’obbligazione. Un credito pecuniario può essere fatto valere per ottenere il pagamento; l’obbligo di procurare un bene altrui richiede invece di valutare gli impegni assunti e la possibilità concreta di eseguirli.

L’inadempimento non coincide con la revocazione della donazione. Quest’ultima è un rimedio distinto, ammesso nei casi previsti dalla legge, in particolare per ingratitudine o sopravvenienza di figli.

Effetti sulla successione e sulla quota di legittima

La donazione obbligatoria non è estranea alle regole di tutela dei legittimari. La liberalità può rilevare nel calcolo della quota riservata al coniuge, ai figli e, quando ne ricorrono i presupposti, agli ascendenti; se lede tale quota, può essere soggetta a riduzione.

Possono inoltre trovare applicazione le regole sulla collazione e sull’imputazione, secondo la posizione del beneficiario e il contenuto dell’atto. La dispensa dalla collazione non consente di sacrificare la quota di legittima altrui.

La morte del donante non estingue automaticamente ogni obbligazione assunta. Per stabilire se il debito passi agli eredi occorre esaminare la natura della prestazione, le clausole contrattuali e l’eventuale carattere personale dell’impegno.

Donazione obbligatoria - Definizione legale

Domande frequenti

Che cos’è la donazione obbligatoria e quando si usa?

È una donazione che attribuisce al beneficiario un diritto di credito, anziché trasferirgli immediatamente un bene. Può essere utilizzata, per esempio, per assumere gratuitamente un obbligo di pagamento con scadenze definite.

Per una donazione obbligatoria serve il notaio?

Di regola occorre un atto pubblico con i testimoni richiesti dalla legge e l’accettazione del donatario. Una scrittura privata o un messaggio non bastano a rendere valida una donazione obbligatoria.

Si può donare un immobile che appartiene a un’altra persona?

È possibile assumere, con una valida donazione obbligatoria, l’impegno di procurare al beneficiario un immobile appartenente a un terzo, purché la consapevolezza dell’altruità risulti dall’atto pubblico. Questo contratto non trasferisce immediatamente la proprietà dell’immobile.

Cosa può fare il beneficiario se il donante non paga?

Se la donazione è valida e il pagamento è dovuto, il beneficiario può chiedere l’adempimento e, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno. Deve poter dimostrare il contratto, il contenuto dell’obbligazione e la sua esigibilità.

Gli eredi possono contestare una donazione obbligatoria?

I legittimari possono chiederne la riduzione se la liberalità lede la quota loro riservata e sussistono le condizioni previste dalla legge. Il semplice dissenso degli eredi verso la scelta del donante non rende invece invalido il contratto.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Codice civile, articolo 769: definizione di donazione e assunzione di un’obbligazione per spirito di liberalità.
  • Codice civile, articolo 782; legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 48: forma della donazione, accettazione e presenza dei testimoni.
  • Codice civile, articoli 771 e 783: beni futuri e donazioni di modico valore.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 15 marzo 2016, n. 5068: donazione di cosa altrui e validità della donazione obbligatoria.
  • Codice civile, articoli 793, 800, 737 e 564: onere, revocazione, collazione e condizioni per l’azione di riduzione.

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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