Perché un immobile abusivo possa essere acquisito gratuitamente al patrimonio comunale a seguito della mancata demolizione, non basta che esista formalmente un ordine di demolizione. Occorre anche dimostrare che il destinatario lo abbia ricevuto o ne abbia comunque avuto effettiva conoscenza.
È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 7200/2026, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento comunale di acquisizione adottato diversi anni dopo l’emanazione dell’ordine di demolizione. La questione specifica il momento da cui può effettivamente iniziare a decorrere il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Se non è dimostrata la conoscenza dell’ingiunzione, non può considerarsi maturata l’inottemperanza e, di conseguenza, non può ritenersi prodotto l’effetto acquisitivo.
Il caso: mancata prova della notificazione dell’ordine di demolizione
Al centro della controversia vi è un manufatto abusivo costituito da una struttura in legno composta da sei pali portanti, due travi, tredici travetti e trenta tavole, con dimensioni di circa 7,20 × 5,55 metri e altezza media di 3,20 metri. La struttura poggiava su un solaio in cemento, con altezza media di 50 cm.
Il 10 ottobre 2005 il Comune aveva ordinato la demolizione dell’opera. Successivamente, l’amministrazione aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e della relativa area di sedime, ritenendo non ottemperato il precedente ordine di demolizione.
Il destinatario del provvedimento aveva impugnato l’atto davanti al TAR, sostenendo, tra l’altro, che fosse pendente una domanda di condono e che non gli fossero mai stati notificati gli atti prodromici all’acquisizione, compreso l’ordine di demolizione.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo l’acquisizione una conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001. Le contestazioni relative all’ordine di demolizione erano state invece considerate inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro tale provvedimento.
Il privato aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, riproponendo principalmente tre questioni: la presenza di una domanda di condono, la mancata notificazione dell’ordine di demolizione e la ricostruzione relativa alla proprietà dell’area, che secondo l’appellante sarebbe stata affrancata già nel 1958.
Senza notifica dell’ordine di demolizione può scattare l’acquisizione gratuita?
Tra questi profili, il Consiglio di Stato concentra la propria decisione sulla mancata prova della notificazione, o comunque della conoscenza, dell’ordine di demolizione, ritenuta determinante ai fini della legittimità della successiva acquisizione.
Per il Consiglio di Stato è decisiva la mancanza di prova dell’avvenuta notifica dell’ordine di demolizione o, in alternativa, della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Il TAR, secondo il Collegio, aveva erroneamente sovrapposto due momenti distinti:
- la conoscenza dell’ingiunzione a demolire;
- la conoscenza del successivo provvedimento di acquisizione gratuita.
La conoscenza del successivo provvedimento di acquisizione non può sostituire la mancata prova della precedente notificazione o conoscenza dell’ordine di demolizione.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il procedimento previsto dall’art. 31, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 come una sequenza precisa.
Il procedimento prende avvio con l’ingiunzione a demolire. Affinché possa decorrere il termine di legge di 90 giorni, è necessario che l’ordine sia stato notificato o comunque conosciuto dall’interessato. Solo dopo il decorso del termine, la verifica dell’inottemperanza può realizzarsi l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001.
La sentenza richiama sul punto anche l’interpretazione fornita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16/2023. Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda proprio la funzione del termine di 90 giorni.
Il Collegio afferma che: «Nel descritto quadro, occorre assicurare al destinatario il termine in questione, onde consentirgli di rimuovere l’abuso in proprio, così da evitare l’effetto acquisitivo previsto per legge».
Il termine non costituisce quindi un semplice intervallo temporale formale, ma deve essere concretamente riconosciuto al destinatario affinché possa scegliere di eliminare spontaneamente l’abuso ed evitare l’acquisizione.
Se manca la prova che l’ordine di demolizione sia stato notificato o comunque conosciuto dall’interessato, non è possibile ritenere decorso il termine di 90 giorni per l’ottemperanza. In assenza della prova della notificazione o della conoscenza dell’ingiunzione, non può quindi ritenersi maturata l’inottemperanza necessaria ai fini dell’acquisizione gratuita.
Il passaggio centrale della sentenza è particolarmente netto:
Pertanto, se non si dimostra che l’ingiunzione a demolire è stata a suo tempo notificata o comunque conosciuta dall’interessato non è possibile ritenere che sia spirato il termine per la relativa ottemperanza, e dunque che si sia realizzato l’effetto acquisitivo ex art. 31, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il Consiglio di Stato accoglie quindi l’appello, riforma la sentenza di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Approfondimenti
Per approfondire il tema leggi l’articolo dedicato all’ordinanza di demolizione.
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