quali limiti per l’uso dei giudici


La sentenza n. 981/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo contiene, per errore, quello che appare come il messaggio di un sistema di intelligenza artificiale generativa al suo utilizzatore. L’episodio è diventato rapidamente virale, ma dietro una svista quasi comica si nasconde una questione molto più seria: fino a dove può arrivare l’AI nell’attività del giudice e, soprattutto, chi risponde quando entra nella formazione di un provvedimento giurisdizionale? In tema abbiamo pubblicato il Master in Cybersecurity e compliance integrata – NIS2, GDPR, DORA, AI Act e CRA: le interazioni e gli obblighi per imprese e pubbliche amministrazioni. Abbiamo anche pubblicato il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. La sentenza è stata scritta dall’AI? Cosa possiamo davvero sapere


C’è una frase che difficilmente ci si aspetterebbe di incontrare nei motivi di una sentenza della Repubblica italiana: «Perfetto».
Non perché ai giudici sia vietato essere soddisfatti del proprio lavoro, naturalmente, ma perché in questo caso il «Perfetto» sembra essere rivolto al giudice, non pronunciato dal giudice.
È quanto compare nella sentenza n. 981/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, pronunciata il 13 febbraio 2026 e depositata quattro giorni dopo. Il procedimento riguardava l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo e di numerosi atti presupposti; il ricorrente contestava, tra l’altro, la notificazione delle cartelle, la motivazione del preavviso e la prescrizione.
Fin qui, ordinaria amministrazione della giustizia tributaria. Poi si gira pagina e all’inizio della motivazione compare questo passaggio:
«Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza».
Pronto per essere inserito lo era certamente. Talmente pronto che, a quanto pare, è stato inserito anche il messaggio che spiegava che era pronto per essere inserito.
L’episodio si presta inevitabilmente all’ironia, ed è infatti diventato rapidamente un caso mediatico. Ma fermarsi al copia-incolla maldestro sarebbe un errore, perché quelle poche righe sollevano questioni giuridiche decisamente più importanti della svista editoriale.
Non sappiamo se l’AI abbia “scritto la sentenza”. Ma sappiamo qualcosa di interessante
La prima cautela è necessaria. Dal documento non possiamo sapere quale sistema sia stato utilizzato, quale fosse il prompt originario, quali parti siano state sottoposte allo strumento e, soprattutto, quale fosse il testo prima dell’intervento dell’AI.
Dire semplicemente che «la sentenza è stata scritta da ChatGPT» sarebbe quindi tanto efficace come titolo quanto poco rigoroso sul piano fattuale.
Possiamo però leggere quello che il sistema dichiara di aver fatto. E non parla soltanto di correzione grammaticale.
Dice di aver eliminato duplicazioni, accorpato passaggi relativi alla natura cautelare e alla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e «sistemato la parte finale», tenendo conto della compensazione delle spese.
Sono attività che pongono immediatamente il problema del confine tra semplice editing linguistico e partecipazione alla costruzione dell’argomentazione giuridica.
Se chiedo a un sistema di correggere refusi, uniformare la punteggiatura o rendere più leggibile un testo già integralmente elaborato da me, l’AI svolge una funzione essenzialmente redazionale. Se gli chiedo di riorganizzare argomenti, eliminare passaggi che considera ridondanti, raccordare la motivazione con il dispositivo o riformulare il ragionamento in modo coerente con una determinata conclusione, la situazione diventa molto meno banale.
Perché nella funzione giurisdizionale la forma della motivazione non è un involucro separabile dal contenuto della decisione. La motivazione è precisamente il luogo nel quale il giudice rende conoscibile e controllabile il percorso attraverso il quale è arrivato alla decisione. In materia abbiamo pubblicato il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’AI può aiutare il giudice, ma non può decidere al suo posto


Dal 10 ottobre 2025 è in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132, contenente le disposizioni nazionali in materia di intelligenza artificiale.
L’articolo 15 è dedicato espressamente all’impiego dei sistemi di AI nell’attività giudiziaria e stabilisce che deve essere sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. La stessa disposizione attribuisce inoltre al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dell’AI per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie.
La scelta legislativa è quindi precisa: l’intelligenza artificiale può assistere la funzione giurisdizionale, ma non può appropriarsene.
Non è, peraltro, una peculiarità italiana.
L’AI Act inserisce nell’Allegato III, tra gli impieghi ad alto rischio, i sistemi destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una situazione concreta. Il considerando 61 spiega la ragione di questa particolare cautela: sono in gioco lo Stato di diritto, le libertà individuali, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale. Il Regolamento precisa, inoltre, un principio fondamentale: gli strumenti di AI possono sostenere il potere decisionale del giudice, ma non sostituirlo, perché la decisione finale deve rimanere un’attività a guida umana.
Non a caso, il servizio ufficiale della Commissione europea dedicato all’AI Act indica espressamente, come esempio riconducibile all’Allegato III, il sistema che analizzi fatti e atti, individui diritto e giurisprudenza applicabili e generi bozze di decisioni giudiziarie o parti della loro motivazione.
Ed è esattamente qui che il «Perfetto» di Palermo smette di far ridere.

3. Il CSM: l’AI può aiutarti, ma devi essere capace di arrivarci anche senza di lei


Sul tema è intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, prima con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 e successivamente con l’aggiornamento approvato il 22 luglio 2026.
L’impostazione è interessante perché non parte dal divieto assoluto dell’intelligenza artificiale. Sarebbe, oltre che probabilmente inutile, anche culturalmente miope.
Il CSM riconosce le potenzialità di questi strumenti, ma pone al centro la supervisione umana e la responsabilità individuale del magistrato. Nelle Raccomandazioni del 2025 si afferma che ogni utilizzo dell’AI deve essere supervisionato dall’utente, che deve verificarne correttezza e affidabilità, correggere o modificare risultati inattendibili e, soprattutto, essere in grado di replicare autonomamente le conclusioni fornite dall’AI.
È probabilmente questo il passaggio più importante dell’intera discussione. La human oversight non può ridursi al gesto con cui un essere umano preme il pulsante “accetta”. Non basta che alla fine della catena ci sia un magistrato. Occorre che quel magistrato abbia realmente esercitato la propria funzione cognitiva e decisionale.
L’aggiornamento del luglio 2026 ha ampliato alcune possibilità di utilizzo di Microsoft 365 Copilot sugli atti giudiziari, ma le ha circoscritte alla fase analitica e ricostruttiva, mantenendo fuori dall’area delegabile la valutazione giuridica, la formazione del convincimento e la decisione.
Non è una distinzione meramente terminologica. È il cuore del problema.

4. Il giudice resta responsabile, proprio perché usa l’AI


Quando un sistema generativo produce un errore, la domanda più sbagliata è probabilmente: «Di chi è la colpa, del giudice o dell’intelligenza artificiale?».
L’intelligenza artificiale non esercita la funzione giurisdizionale. Non firma il provvedimento, non è titolare del potere conferito dall’ordinamento e non risponde dell’esercizio di quel potere.
Il magistrato sì.
L’utilizzo di uno strumento tecnologico non trasferisce quindi la responsabilità della decisione alla macchina. Al contrario, introduce un ulteriore dovere di controllo sul procedimento attraverso il quale quella decisione viene costruita. Ed è significativo che il CSM colleghi espressamente la supervisione alla responsabilità individuale del magistrato.
Questo significa che il tema non può essere affrontato soltanto chiedendosi se l’output finale sia corretto.
Supponiamo, per assurdo, che un sistema generativo produca una motivazione giuridicamente impeccabile, richiami soltanto precedenti esistenti, interpreti correttamente le norme e raggiunga esattamente la conclusione alla quale sarebbe arrivato il magistrato.
Il problema non scompare. Resta da capire come quella conclusione sia entrata nel provvedimento e quale attività di verifica sia stata compiuta da chi esercita la funzione giurisdizionale.
Perché la supervisione umana richiesta dal sistema normativo non è una firma in calce a un risultato algoritmico. È un controllo sostanziale.

5. Il vero rischio è l’automation bias


C’è poi un rischio meno spettacolare delle allucinazioni, ma forse più insidioso: l’automation bias.
Quando una macchina produce in pochi secondi un testo grammaticalmente impeccabile, strutturato, plausibile e corredato da un’argomentazione apparentemente coerente, il cervello umano tende naturalmente ad abbassare il livello di attenzione.
È proprio questa capacità dei sistemi generativi di sembrare convincenti anche quando sbagliano a renderli particolarmente delicati nel settore giuridico.
Lo stesso CSM ha evidenziato, sulla base delle sperimentazioni effettuate, problemi di grounding documentale, produzione di informazioni non verificate e vere e proprie allucinazioni, anche quando il sistema opera su un corpus documentale circoscritto.
Per questo la competenza digitale del magistrato non può consistere semplicemente nel saper formulare un buon prompt.
Deve comprendere la conoscenza dei limiti dello strumento, la verifica delle fonti, la capacità di riconoscere inferenze non supportate e, soprattutto, la consapevolezza che la fluidità linguistica dell’output non è una prova della sua correttezza.
Un testo può sembrare una sentenza molto prima di essere una buona sentenza.

6. E poi ci sono i dati


Il caso apre inevitabilmente anche un’altra questione, che dal documento non possiamo risolvere: quale strumento è stato utilizzato e quali dati gli sono stati forniti?
È una domanda tutt’altro che secondaria.
Gli atti processuali possono contenere dati personali, informazioni economiche, dati giudiziari e, a seconda del procedimento, categorie particolari di dati. L’inserimento del contenuto di fascicoli o provvedimenti all’interno di sistemi generativi non autorizzati pone quindi problemi distinti rispetto alla qualità dell’output: protezione dei dati, riservatezza, sicurezza, localizzazione e conservazione delle informazioni, condizioni contrattuali del provider e possibile riutilizzo degli input.
Le Raccomandazioni del CSM insistono infatti anche sulla sovranità e sulla protezione dei dati, mentre l’aggiornamento del 2026 collega l’ampliamento della sperimentazione di Copilot proprio alle garanzie tecniche acquisite relativamente all’ambiente istituzionale.
Nel caso di Palermo non disponiamo di elementi sufficienti per sapere che cosa sia accaduto sotto questo profilo. Sarebbe scorretto trasformare una domanda legittima in una conclusione non dimostrata.
Ma è una domanda che deve essere posta.

7. Non serve vietare l’AI ai giudici. Serve pretendere che continuino a fare i giudici


La vicenda della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo potrebbe essere liquidata come un incidente buffo: qualcuno utilizza un sistema generativo, copia il risultato e dimentica di cancellare due righe.
Sarebbe però la lettura meno interessante.
Il problema non è stabilire se un magistrato possa usare l’intelligenza artificiale. Può farlo entro il quadro normativo e organizzativo applicabile, e sarebbe difficile immaginare che la giustizia rimanga indefinitamente estranea a strumenti che stanno modificando il lavoro di qualunque professionista della conoscenza.
Il problema è stabilire che cosa possa delegarle.
Un conto è chiedere a un sistema di classificare documenti, riordinare informazioni o supportare attività preparatorie. Un altro è affidargli il percorso attraverso il quale fatti, norme e argomenti vengono collegati fino a produrre la decisione.
Tra queste due situazioni esiste una zona grigia enorme, ed è precisamente quella nella quale nei prossimi anni dovremo imparare a muoverci.
La regola di fondo, tuttavia, è già scritta. L’AI può aiutare il magistrato a lavorare. Non può diventare il luogo nel quale si forma il suo convincimento.
Perché l’articolo 101 della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Non alla legge e, quando c’è molto arretrato, anche al chatbot.
E soprattutto perché dietro ogni sentenza non c’è semplicemente un testo da produrre. C’è l’esercizio di un potere pubblico capace di incidere sui diritti, sul patrimonio e talvolta sulla libertà delle persone.
Per questo la domanda da porre davanti alla sentenza di Palermo non è se l’intelligenza artificiale abbia lavorato bene, ma se l’essere umano abbia controllato bene il lavoro dell’intelligenza artificiale.
In questo caso, almeno una cosa possiamo dirla con ragionevole certezza: quelle due righe iniziali non le ha controllate abbastanza.

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