Passarelli: A quando condizioni degne per accogliere i migranti a Metaponto?


Il presidente dell’associazione Tutti Migranti Odv Ets Giuseppe Antonio Passarelli non demorde (come continua a fare Pietro Simonetti del Cseres anche per altre situazioni della Basilicata) e continua a denunciare le condizioni di profondo degrado,in cui continuano a vivere tanti migranti stagionali che ogni anno sono a Metaponto e dintorni per lavorare in agricoltura. La nota inviata il 5 novembre 2025 al prefetto di Matera, al presidente della giunta regionale e al sindaco di Bernalda sollecita la piena applicazione della legge regionali in materia di ”Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati” che continuano ad arraNgiarsi…in vecchi fabbricati malsani e privi di servizi. E’ una questione di dignità per un problema che finora è senza risposta. Tanti annunci, ma finora niente. Passarelli chiede posizionamento di moduli stagionali per condizioni di vita più dignitosi . Per Metaponto la richiesta di interventi mirati.

LA LEGGE DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 6 luglio 2016, n. 13
NORME PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI
Bollettino Ufficiale n. 26 del 6 luglio 2016
TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 28 settembre 2024, n. 23 e con L.R. 21
maggio 2025, n. 23.
_______________________________________________
Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata nell’ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto stabilito
dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali, concorre a garantire il rispetto dei
diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo
interventi per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione.
2. La Regione riconosce e promuove i processi di inclusione dei cittadini stranieri migranti e dei
rifugiati.
3. Le politiche regionali mirano a garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio
assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e di istruzione, ad assicurare la tutela delle donne e dei
minori immigrati, a favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità
culturali, religiose e linguistiche, a promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, a
incoraggiare, sostenere e tutelare l’associazionismo e la cooperazione degli immigrati, eliminando
ogni forma di discriminazione e contrastando lo sfruttamento degli immigrati favorendo la
cittadinanza attiva per i migranti e diffondendo l’esercizio congiunto di diritti e doveri.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a. i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ed i cittadini neocomunitari,
compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili
nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale ed in regola con le
disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale (di seguito denominati cittadini
stranieri migranti);
b. i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito
sul territorio regionale e i rifugiati;
c. gli apolidi ed i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio
regionale.

Art. 3
Obiettivi
1. La Regione Basilicata, in raccordo con gli Enti pubblici e le Organizzazioni Non Governative
presenti sul territorio, promuove la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM)
per l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti, finalizzato al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a. considerare i fenomeni migratori come componenti strutturali e ordinarie del contesto socio
economico regionale collocandoli nell’ambito di programmazioni adeguate e definite;
b. rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo, economico, sociale e culturale che limitano la
reciproca e completa integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, considerando i
fenomeni migratori opportunità di sviluppo per la società e il territorio regionale;
c. dare piena attuazione alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, sullo status
dei rifugiati e sul diritto di asilo, garantendo percorsi dedicati all’inserimento sociale di cittadini
stranieri migranti particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
d. accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione nei cittadini,
nelle istituzioni pubbliche e private e nelle realtà associative e produttive che agiscono sul territorio
regionale, agevolando l’accoglienza e l’ospitalità dei migranti e dei rifugiati presso i singoli
cittadini o le famiglie lucane che lo richiedano;

e. acquisire conoscenze strutturate e aggiornate sui flussi migratori che interessano il territorio
regionale anche ai fini di una corretta informazione;
f. promuovere, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche: – la conoscenza dell’ordinamento italiano; – l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana; – l’apprendimento dell’educazione civica; – l’informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza;
g. promuovere la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati e la loro
partecipazione alla vita pubblica locale con particolare attenzione ai processi di inserimento socio
lavorativo;
h. contrastare le forme di razzismo e di discriminazione, lo sfruttamento lavorativo e sessuale
nonché i fenomeni criminosi e quelli relativi all’economia sommersa;
i. favorire lo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri e italiani in favore dei
cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;
j. sostenere iniziative di cooperazione internazionale.
Art. 4
Piano regionale per l’immigrazione
1. Il Piano regionale per l’immigrazione è approvato dal Consiglio regionale e definisce le linee
guida in materia di programmazione integrata in favore dei cittadini stranieri migranti e dei
rifugiati.
2. Il Piano regionale ha valenza biennale ed è elaborato sulla base dei fabbisogni relativi alla
presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata tenendo conto del contesto
italiano e comunitario e delle normative vigenti.
3. Il Piano regionale per l’immigrazione è attivato in favore di tutti i destinatari individuati nell’art.
2 con modalità ed interventi specifici.

4. Il Piano regionale definisce anche le metodologie per far fronte a flussi migratori straordinari
conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni
improvvise di instabilità politica e disciplina gli interventi straordinari per la prima accoglienza
rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un
trattamento temporaneo di accoglienza.
5. Il Piano regionale esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, le risorse finanziarie, le attività
di monitoraggio e valutazione e, sulla base dei finanziamenti stanziati, definisce gli interventi con le
azioni da attivare, i soggetti ammissibili, le risorse organizzative e tecniche nonché le modalità di
selezione.
Art. 5
Coordinamento delle politiche per l’immigrazione e attuazione del Piano regionale per
l’immigrazione
1. La Giunta regionale propone e cura l’attuazione del Piano in collaborazione con le strutture
regionali interessate.
2. E’ istituito, con delibera di Giunta regionale, presso il Dipartimento Presidenza della Giunta
regionale il “Coordinamento delle politiche per l’immigrazione” costituito dai Dirigenti generali
dei Dipartimenti regionali o loro delegati integrato da ulteriori organismi regionali e dai soggetti
istituzionali ed associativi che agiscono nel settore dell’accoglienza dei cittadini stranieri migranti e
dei rifugiati operanti da almeno dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Il coordinamento è presieduto dal Presidente della Giunta o suo delegato ed ha il compito di:
a. fornire indirizzi metodologici nella definizione del Piano regionale per l’immigrazione;
b. mettere a sistema progetti ed azioni relativi ai fenomeni migratori;
c. mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini
stranieri migranti e rifugiati nell’ambito del territorio regionale;

d. promuovere attività di sostegno ai migranti, rifugiati, lavoratori anche stagionali presenti, dare
attuazione alle intese con il Governo, con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento dei
rappresentanti dei progetti SPRAR e dei titolari di altri interventi di accoglienza e d’integrazione,
con le parti sociali e il volontariato;
e. condividere standard operativi comuni tra i vari Enti gestori, al fine di migliorare la consistenza
delle risorse finanziarie e umane, velocizzare le procedure e implementare l’efficacia dei risultati;
f. concordare programmi in materia di protezione e inclusione sociale che considerino
specificamente le problematiche dei rifugiati e dei migranti;
g. contribuire a definire Linee guida emanate dal Dipartimento regionale per le Politiche della
Persona per le Aziende sanitarie locali per una omogenea applicazione delle norme nazionali e
regionali in tutti i distretti socio-sanitari della regione, per i rifugiati ed i migranti, considerando
anche le problematiche derivanti dalle culture di provenienza dei migranti e dei rifugiati;
h. promuovere l’attivazione di programmi di intervento per l’alfabetizzazione e l’accesso ai servizi
educativi, per l’istruzione e la formazione professionale, per l’inserimento lavorativo, la lotta al
lavoro nero ed al caporalato e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l’integrazione e
la comunicazione interculturale a favore dei migranti e dei rifugiati;
i. curare l’attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate, tenendo conto
della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di
sviluppo dell’imprenditoria locale e stabilire annualmente, con apposite Linee guida, le procedure
ed i termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri e le modalità di approvazione degli
stessi e di erogazione dei contributi.
Art. 5 bis
Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione (2)
1. È istituito presso la Regione Basilicata, l’Osservatorio sull’immigrazione, quale organismo
integrativo del “Coordinamento delle politiche per l’immigrazione” di cui all’articolo 5 della
presente legge.
2. L’Osservatorio sovraintende al corretto svolgimento delle iniziative regionali promosse in tema di
immigrazione, interfacciandosi con cooperative ed associazioni operanti sul territorio regionale, con
il compito di:
a) vigilare sui processi e sulle iniziative volte a garantire ai cittadini stranieri accesso ai
servizi sociali;
b) promuovere, di intesa con le associazioni, percorsi formativi di integrazione;
c) controllare il corretto funzionamento e rispetto del Piano regionale per l’Immigrazione
come previsto all’articolo 4 della presente legge;
d) promuovere iniziative di integrazione e politiche idonee a garantire la partecipazione
pubblica dei cittadini stranieri, con particolare attenzione alle donne ed ai minori;
e) curare i rapporti diretti con associazioni, cooperative, Forze dell’Ordine, Prefettura,
Aziende sanitarie;
f) vigilare sull’applicazione della presente legge, in ogni suo ambito, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi in essa definiti, come previsto dall’articolo 3 della presente
legge;
g) stilare con cadenza biennale un documento di sintesi da sottoporre al Consiglio regionale
sul tema immigrazione, sui progetti intrapresi, sulle iniziative promosse, nonché sulle
criticità sollevate.
3. Il documento è integrato anche con ulteriori dati relativi ai servizi all’utenza, in particolare quelli
dei seguenti enti del territorio:
a) Prefettura: dati provenienti dallo Sportello Unico per l’immigrazione, dall’Ufficio
Cittadinanza, dai database sul sistema di accoglienza temporanea per richiedenti e titolari
di protezione internazionale;
b) Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali della provincia di Potenza e di Matera;
c) Agenzie del lavoro e Centri per l’impiego;
d) Camera di commercio e Centri studi;
e) Aziende sanitarie locali;
f) Uffici scolastici provinciali;
g) Enti del privato sociale e associazioni di volontariato;
h) organizzazioni sindacali.
4. L’Osservatorio sull’immigrazione è composto da cinque componenti, scelti tra i consiglieri
regionali in carica, ovvero da soggetti indicati dal Consiglio regionale, e scelti sulla base del profilo
e delle singole esperienze pregresse maturate sul tema dell’immigrazione.
5. Con successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da emanarsi
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di
elezione dei componenti di cui al precedente comma.
6. L’Osservatorio sull’immigrazione ha la durata di due anni, rinnovabili e comunque non superiore
alla durata della consiliatura; pertanto, i componenti si intendono decaduti dalla carica al termine
della stessa.
7. La partecipazione al suddetto Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 6
Interventi
1. Il Piano regionale per l’immigrazione prevede l’erogazione di finanziamenti finalizzati ai
seguenti interventi:
a. realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM);
b. gestione dell’accoglienza e dell’orientamento legale e sociale degli stranieri migranti e dei
rifugiati presso le comunità locali sulla base degli standard qualitativi previsti dal Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR;
c. supporto all’inserimento lavorativo;
d. sostegno alla creazione di nuove attività economiche imprenditoriali con lo strumento del
microcredito che coinvolgano direttamente i destinatari individuati all’art. 2, comma 1, lett. a) e b);
e. gestione di assistenza specifica per categorie di cittadini stranieri migranti e rifugiati
particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori
singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o sottoposte a pratiche di mutilazioni genitali
femminili;
f. interventi per favorire la presenza di mediatori linguistico-culturali presso le strutture sanitarie
quali le sedi dei distretti, ospedali, consultori familiari ed ambulatori che registrano un maggiore
accesso di stranieri;
g. interventi di formazione degli adulti volti a favorire: – l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana; – il proseguimento degli studi e riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei
paesi di origine; – gli sbocchi occupazionali anche con piani di rientro nei Paesi di provenienza, in coerenza con la
normativa nazionale di riferimento nell’ambito del sistema pubblico;
h. diffusione di iniziative promozionali e attività formative, anche con il coinvolgimento del mondo
scolastico ed universitario, relative alla cultura dell’accoglienza e dell’integrazione nonché alla
conoscenza del diritto d’asilo, con particolare riguardo agli operatori della pubblica
amministrazione;
i. interventi mirati alla formazione sui temi dell’educazione interculturale di dirigenti, docenti,
educatori, operatori sociali e personale non docente;
j. interventi in favore del diritto allo studio universitario che prevedano programmi di sostegno e
tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle Università degli studi e negli istituti
di ricerca regionali e nei Paesi di emigrazione,
k. formazione di mediatori culturali qualificati;
l. ristrutturazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture
abitative destinate all’ospitalità dei rifugiati da parte degli enti locali;
m. riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di accoglienza, iniziative rivolte
all’aggregazione sociale e culturale degli stranieri accolti nella comunità locale anche attraverso il
recupero di strutture pubbliche.
1 bis. In caso di situazioni di emergenza per avvisi pubblici andati deserti, per l’attuazione dei
compiti previsti dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2024 la Giunta regionale è
autorizzata, ai sensi della legge regionale n. 25/1998, a mobilitare gli attori coinvolti nei processi di
accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati, per interventi resisi
urgenti, avvalendosi di strutture esistenti e siti di proprietà dell’Ente in attesa del completamento dei
centri di accoglienza regionali esistenti, utilizzando anche fondi regionali o fondi comunitari a ciò
destinati. (1)
2. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, nell’ambito delle reciproche competenze, i
Comuni, le Province, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie, le ATER e gli
altri soggetti pubblici nonché le Fondazioni, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel
territorio regionale che abbiano nelle proprie finalità l’accoglienza e l’inclusione dei rifugiati e dei
cittadini stranieri migranti.
3. E’ data priorità finanziaria ad interventi che considerino l’accoglienza di stranieri migranti e
rifugiati come parte integrante di programmi di sviluppo e di valorizzazione delle vocazioni
agricole, industriali, turistiche e artigianali delle comunità locali, anche con riferimento a progetti di
economia solidale, cooperativa e di inclusione occupazionale per giovani e donne.
4. I finanziamenti concessi sono ammessi fino alla misura massima dell’80% dell’importo
complessivo del progetto.
5. Al fine di ottenere la migliore efficacia istituzionale e garantire l’incremento effettivo e
moltiplicativo dell’investimento regionale sono favorite le forme associate dei soggetti titolari di cui
al comma 2.
Art. 7
Integrazione con le attività ordinarie della Regione
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, conforma normative settoriali e strumenti di
programmazione delle risorse nazionali e comunitarie al fine di garantire ai cittadini stranieri e ai
rifugiati l’effettivo accesso ai servizi rivolti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, alla
conciliazione, all’istruzione e alla formazione professionale, all’inserimento lavorativo,
all’inclusione sociale e alle politiche abitative.

Art. 8
Carta dei servizi e sportelli informativi
1. La Regione, attraverso specifici protocolli, promuove la Carta dei servizi per i cittadini stranieri
migranti e rifugiati per informare in modo trasparente e diretto sull’offerta dei servizi disponibili
nonché sulle modalità di accesso.
2. La Carta dei servizi esplicita gli strumenti volti a favorire un’accoglienza rispettosa dei diritti dei
cittadini migranti e rifugiati e delle loro famiglie nella comunità regionale allo scopo di rafforzare i
processi d’integrazione.
3. Gli sportelli informativi nell’ambito della Carta dei servizi assicurano adeguato orientamento ai
cittadini stranieri migranti e rifugiati al sistema integrato dei servizi presenti sul territorio e nel
panorama normativo con l’obiettivo di superare barriere che possono ostacolare la realizzazione dei
diritti soggettivi.
Art. 9
Conferenza regionale per i migranti
1. Con cadenza biennale, l’Ufficio competente del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale
convoca la Conferenza regionale per i migranti, quale momento di partecipazione e di confronto
propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore anche al fine di raccogliere
indicazioni utili alla redazione del Piano regionale per l’immigrazione.
2. Alla Conferenza regionale sono invitati a partecipare di diritto l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations Higt Commissioner for Refugees -“UNHCR”) e il
Servizio Centrale, ognuno con un proprio rappresentante.
3. Le risultanze della Conferenza regionale per i migrati sono trasmesse, con apposito verbale, entro
trenta giorni dallo svolgimento dei lavori, dal Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, al
Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari competenti e alla Consulta regionale per i cittadini
stranieri migranti e rifugiati.
Art. 10
Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati
1. E’ istituita la Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati, di seguito
denominata Consulta.
2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche
in raccordo con organismi istituiti presso le Prefetture di Potenza e di Matera. In particolare:
a. formula proposte ed esprime pareri consultivi sugli interventi di programmazione regionale in
favore di cittadini stranieri migranti e rifugiati e delle loro famiglie, anche in relazione alla
prospettiva di genere, alla tutela e alla difesa dei loro diritti nonché alla loro qualità di vita e
condizione d’integrazione sociale;
b. promuove e favorisce il lavoro di Rete tra quanti nelle comunità locali si impegnano a vario
titolo per assicurare i diritti degli immigrati e dei rifugiati, valorizzando l’esperienza di ciascuno;
c. promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni e di cooperative composte in prevalenza o
esclusivamente da cittadini stranieri migranti e rifugiati.
3. La Regione, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Regionale sul Lavoro (Basil), raccoglie
dati e realizza studi e ricerche sui fenomeni migratori con approfondimenti e specifiche sessioni
tematiche, promuovendo la ricerca scientifica riguardo alle problematiche correlate alla migrazione.
Le attività di ricerca e di documentazione sono garantite, attraverso un Centro studi e
documentazione delle culture dei migranti che attiva rapporti di partenariato e collaborazione con
Enti, Università, Società scientifiche, Associazioni, esperti italiani e stranieri.
4. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente della Giunta
regionale ed è costituita:
a. dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che ne assume le funzioni di Presidente;
b. dai dirigenti generali o loro delegati dei Dipartimenti della Presidenza, Politiche della Persona,
Politiche Agricole e Forestali e Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
c. da sei rappresentanti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati delle principali comunità
presenti sul territorio regionale, individuati attraverso i criteri di rappresentanza e rotazione tra le
Associazioni iscritte al Registro di cui all’art.11;
d. da tre rappresentanti designati tra le Associazioni, le fondazioni e gli enti che svolgono attività
significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale iscritte al Registro di cui
all’art.11;
e. da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
f. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
g. da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti e Associazioni (Unioncamere, ANCI,
Ufficio Scolastico regionale, Ufficio regionale del Lavoro, Università degli Studi della Basilicata,
Amministrazione Provinciale di Potenza e di Matera).
h. da un rappresentante designato dal Centro per la Giustizia Minorile.
5. La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza della
stessa. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del
Presidente della Giunta regionale. Qualora non siano pervenute le designazioni nel termine indicato,
la Consulta è validamente costituita purché siano assicurate le designazioni della maggioranza dei
componenti.
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con specifico
provvedimento, definisce modalità e funzionamento della Consulta e del Centro studi e
documentazione delle culture dei migranti.

Art. 11
Registro delle Associazioni e degli Enti per fenomeni migratori
1. E’ istituito, presso il competente Ufficio del Dipartimento Presidenza, il Registro regionale delle
Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito
provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
disciplina modalità e criteri d’iscrizione e la tenuta del registro.
3. La Regione promuove la formazione e l’aggregazione delle Associazioni dei cittadini stranieri
migranti e dei rifugiati con specifici strumenti di sostegno contenuti nel Piano regionale per
l’immigrazione.
Art. 12
Registro regionale dei Mediatori culturali
1. E’ istituito il Registro regionale dei Mediatori culturali, al fine di disporre di soggetti specializzati
e in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e
orientamento dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con
le istituzioni, pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.
2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente,
disciplina modalità e criteri d’iscrizione e la tenuta del registro.
3. Sulla base di Protocolli d’intesa tra Regione ed Enti interessati ai servizi di accoglienza e
d’integrazione i soggetti specializzati iscritti nel Registro regionale potranno essere utilizzati per
attività di mediazione, accompagnamento e orientamento.
Art. 13
Abrogazione
1. La legge regionale 13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed
istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione) e successive modifiche ed integrazioni
è abrogata.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti
delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie, annualmente approvate con la legge
di bilancio.
2. Ai componenti degli organismi di cui alla presente legge non è dovuto nessun compenso al di
fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni ed alle attività connesse
alle funzioni.
3. Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 24 aprile 2009, n. 10 è così modificato:
“2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con proprio atto, può contribuire al piano dell’attività
della fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.”
Art. 15
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
__________________________________________________
NOTE:
(1) comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, L.R. 28 settembre 2024, n. 23;
(2) articolo aggiunto dall’art. 11, comma 1, L.R. 21 maggio 2025, n. 23.


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 Franco Martina

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