L’INPS, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
La misura consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
Il beneficio è destinato alla stabilizzazione dei giovani under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.
Esonero contributivo giovani: quanto vale l’incentivo
L’agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro privati è pari al 100% dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 24 mesi.
Il limite massimo è pari a 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Restano esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Per i rapporti trasformati o cessati nel corso del mese, il massimale deve essere riproporzionato su base giornaliera, assumendo come riferimento l’importo di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione.
In caso di contratto part-time, il limite massimo dell’esonero deve essere proporzionalmente ridotto in base all’orario di lavoro.
Il beneficio è riconosciuto entro i seguenti limiti di spesa:
- 18,2 milioni di euro per il 2026;
- 87,5 milioni di euro per il 2027;
- 69,3 milioni di euro per il 2028.
L’INPS monitorerà l’andamento delle domande e, in caso di raggiungimento anche prospettico del limite di spesa, non accoglierà ulteriori richieste.
Chi può accedere all’esonero
L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Dal punto di vista dei lavoratori, l’esonero riguarda il personale con qualifica di:
- operaio;
- impiegato;
- quadro.
Sono esclusi i dirigenti.
Il lavoratore, alla data della trasformazione del contratto, deve avere meno di 35 anni, ossia un’età non superiore a 34 anni e 364 giorni, e non deve mai essere stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’INPS precisa che non sono ostativi al riconoscimento dell’incentivo i precedenti periodi di apprendistato, né eventuali rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Sono invece ostativi i precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. L’agevolazione non spetta neppure se il precedente rapporto a tempo indeterminato si è concluso per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
Quali rapporti di lavoro sono incentivati
L’esonero contributivo riguarda esclusivamente le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
Non sono quindi agevolate:
- le nuove assunzioni a tempo determinato;
- le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni di rapporti a termine instaurati dal 1° maggio 2026;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i rapporti di apprendistato;
- le trasformazioni di contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
Per accedere all’incentivo, il rapporto di lavoro a tempo determinato deve rispettare due condizioni fondamentali:
- deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
- deve avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi al momento della trasformazione.
La trasformazione deve avvenire senza soluzione di continuità nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026.
L’incentivo è riconosciuto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
È ammesso anche il caso della somministrazione: l’esonero spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando la somministrazione verso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.
Le condizioni da rispettare
Per fruire dell’esonero, il datore di lavoro deve rispettare le condizioni generali previste per gli incentivi all’occupazione.
In particolare, sono richiesti:
- regolarità contributiva, attestata dal DURC;
- assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.
L’agevolazione non spetta, ad esempio, se la trasformazione viola un diritto di precedenza alla riassunzione, oppure se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore sono in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo specifiche eccezioni.
L’INPS chiarisce inoltre che, trattandosi di una misura speciale finalizzata alla stabilizzazione, l’esonero può spettare anche se la trasformazione costituisce attuazione di un obbligo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Licenziamenti: quando si perde l’incentivo
Tra le condizioni specifiche, il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei 6 mesi precedenti la trasformazione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Inoltre, nei 6 mesi successivi alla trasformazione, il datore di lavoro non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo:
- il lavoratore per il quale è stato riconosciuto l’esonero;
- un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella medesima unità produttiva.
La violazione di questo divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Non sono invece considerati ostativi i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto.
Incremento occupazionale netto
Un altro requisito centrale è l’incremento occupazionale netto.
La trasformazione deve determinare un aumento della base occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Il calcolo va effettuato in Unità di Lavoro Annuo, considerando anche i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario svolto.
Il requisito deve essere verificato per ogni singola trasformazione agevolata e deve essere mantenuto per ogni mese in cui si fruisce dell’incentivo.
Se l’incremento viene meno, il datore di lavoro perde il beneficio per il mese di riferimento. L’eventuale ripristino dell’incremento nei mesi successivi consente di tornare a fruire dell’esonero, ma non permette di recuperare il beneficio perso.
Per il calcolo dell’incremento devono essere considerate anche le società controllate, collegate o comunque facenti capo allo stesso soggetto, secondo il concetto di impresa unica.
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
L’INPS cita, a titolo esemplificativo, la non cumulabilità con la Decontribuzione Sud e con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili.
La misura non è inoltre cumulabile con le riduzioni contributive previste per i datori di lavoro agricoli nei territori montani o nelle zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive del settore edile.
L’esonero è invece compatibile:
- con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025;
- con l’esonero per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere;
- con le agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri.
Domanda INPS: come richiedere l’esonero
Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS esclusivamente tramite il modulo online disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.
La messa a disposizione del modulo sarà comunicata dall’INPS con successivo messaggio.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- i dati identificativi dell’impresa;
- i dati del lavoratore interessato dalla trasformazione;
- la data di stipula del contratto a tempo determinato da trasformare;
- la tipologia di contratto, full-time o part-time, e l’eventuale percentuale oraria;
- la retribuzione media mensile prevista, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
- l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto agevolato;
- la dichiarazione di non cumulo con altri esoneri o riduzioni contributive;
- la dichiarazione sul rispetto del trattamento economico individuale minimo previsto dai contratti collettivi di riferimento.
La domanda può essere presentata sia per trasformazioni già effettuate dal 1° agosto 2026, sia per trasformazioni non ancora avvenute.
Nel caso di trasformazione già effettuata, l’INPS comunica l’accoglimento della domanda e l’importo spettante direttamente nel modulo telematico.
Nel caso di trasformazione non ancora effettuata, l’Istituto calcola l’importo del beneficio, accantona le risorse e invita il datore di lavoro a procedere alla trasformazione e all’invio della comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.
Il termine è perentorio: il mancato rispetto comporta la perdita delle somme accantonate, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda.
L’importo autorizzato dall’INPS rappresenta il limite massimo dell’agevolazione fruibile nelle denunce contributive a partire dal mese della trasformazione.
Formazione e competenze: il BIM come opportunità per giovani professionisti e imprese
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Sergio Volpe
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