L’art. 33 comma 3-bis del Codice Contratti (D.Lgs. 163/2006) ha introdotto il sistema di centralizzazione degli acquisti per i Comuni non capoluogo di provincia, una forma di accentramento della gestione degli appalti finalizzata a razionalizzare la spesa pubblica.
In particolare, viene stabilito che tutti i Comuni non capoluogo di Provincia (in base alla legge 89/2014, “Spending Review”), procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province o ricorrendo ad un soggetto aggregatore (Legge 56/2014).
In alternativa, si può far ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
In sintesi, i suddetti Comuni, per espletare le gare di acquisto di beni e servizi, possono optare per le seguenti modalità:
- tramite Unioni di Comuni (se esistenti, ovvero accordi consortili)
- tramite soggetto aggregatore
- tramite Province
- tramite Consip e Mepa
Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è possibile procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori, per un importo inferiore ai 40.000 euro.
ANAC aggiorna l’elenco dei soggetti aggregatori 2026
Con la Delibera n. 241 del 24 giugno 2026, ANAC aggiorna l’elenco dei soggetti aggregatori previsto dall’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito dalla Legge 89/2014. Il provvedimento attua il D.P.C.M. 23 dicembre 2025 e si coordina con il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 .
Il quadro normativo
L’art. 9 del D.L. 66/2014 ha istituito l’elenco dei soggetti aggregatori, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e concentrare gli acquisti presso strutture dotate di adeguata capacità organizzativa. Il comma 1 comprende Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione. Il comma 2 consente invece ad altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza di richiedere l’iscrizione all’elenco gestito da ANAC.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici rafforza questo impianto. L’art. 63 del d.lGS. 36/2023 disciplina infatti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; il comma 4 stabilisce che i soggetti aggregatori sono iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Ne deriva un collegamento sempre più stretto tra centralizzazione degli acquisti, qualificazione amministrativa e gestione digitale delle procedure.
Cosa prevede la Delibera ANAC n. 241/2026
ANAC dispone due gruppi di iscrizioni:
- il primo riguarda i soggetti aggregatori ex art. 9, comma 1, del D.L. 66/2014: Consip e le centrali regionali o provinciali individuate per ciascun territorio. Per ogni soggetto sono indicati codice fiscale, denominazione e centri di costo;
- il secondo riguarda i soggetti iscritti ai sensi dell’art. 9, comma 2. La delibera riporta 11 soggetti, ordinati secondo la graduatoria formata sulla base dei punteggi conseguiti.
L’istruttoria è stata svolta sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e dei punteggi risultanti dal sistema di qualificazione. Quindi la capacità del soggetto aggregatore non viene valutata solo sul piano formale, ma anche attraverso dati oggettivi relativi all’attività contrattuale e all’organizzazione della stazione appaltante.
Centri di costo e aggiornamenti successivi
Un aspetto rilevante della delibera è l’attenzione ai centri di costo. La Conferenza Unificata, nella seduta dell’11 giugno 2026, ha espresso parere favorevole sullo schema di delibera, raccomandando l’aggiornamento dei centri di costo segnalati dalle Regioni.
ANAC prevede quindi la possibilità di aggiornare successivamente i dati dei soggetti aggregatori ex comma 1, limitatamente a denominazione, codice fiscale e centri di costo, senza riaprire il procedimento relativo alla graduatoria dei soggetti ex comma 2.
La previsione ha un impatto pratico importante. I centri di costo individuano le articolazioni organizzative attraverso cui il soggetto aggregatore opera concretamente: uffici gare, acquisti ICT, lavori pubblici, edilizia sanitaria, servizi e forniture, strutture tecniche. La corretta individuazione di tali unità è essenziale per la tracciabilità delle procedure, l’alimentazione delle piattaforme digitali e la corretta imputazione delle responsabilità amministrative.
Digitalizzazione e BDNCP
La delibera conferma il ruolo centrale della digitalizzazione nel ciclo degli appalti. L’utilizzo dei dati BDNCP per la formazione della graduatoria rende evidente che la qualità del dato amministrativo diventa un elemento sostanziale di qualificazione.
I processi coinvolti possono essere supportati da strumenti per e-procurement, gestione documentale, programmazione degli acquisti, project management, contabilità lavori, direzione lavori, sicurezza cantieri e interoperabilità con le banche dati pubbliche.
Per gli interventi tecnici più complessi, soprattutto in ambito edilizio e infrastrutturale, possono assumere rilievo anche ambienti BIM, piattaforme CDE, sistemi di gestione documentale tecnica e strumenti per il controllo digitale dell’esecuzione.
Centrali di committenza: Delibera Anac del 22 luglio 2015, n. 58
Nella Delibera del 22 luglio 2015, n.58 l’Anac ha pubblicato l’elenco dei soggetti aggregatori, di seguito riportati:
- Consip S.p.A.
- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo
- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata
- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria
- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.
- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER
- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza – Dir. centrale funzione pubblica
- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria
- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.
- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche
- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise
- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.
- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.
- per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato – Dir. Gen. enti locali e finanze
- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale
- per la Regione Toscana: Regione Toscana – Dir. Gen. Organizzazione – Settore Contratti
- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acqusiti in Sanità
- per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.
- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti
- Città metropolitana di Bari
- Città metropolitana di Bologna
- Città metropolitana di Catania
- Città metropolitana di Firenze
- Città metropolitana di Genova
- Città metropolitana di Milano
- Città metropolitana di Napoli
- Città metropolitana di Roma capitale
- Città metropolitana di Torino
- Provincia di Perugia
- Provincia di Vicenza
- Consorzio CEV, a condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso
Nel Provvedimento, l’Anac ha anche richiamato la precedente Determinazione dell’11 febbraio 2015, n. 2 in merito alle modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione (Vedi art.”Centrali uniche di committenza per gli acquisti: chi può partecipare? Cosa indicare nella richiesta? Come inviarla?“).
Le nuove regole saranno operative per le gare di appalto a partire dal primo novembre 2015.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/determinazione-anac-22luglio2014-centrali-di-committenza/
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