Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa


La progettazione acustica è l’attività tecnica finalizzata a garantire che gli edifici siano conformi agli standard acustici prescritti e che gli ambienti interni siano confortevoli e privi di disturbi sonori indesiderati.

Per garantire un efficace isolamento acustico è essenziale condurre un’accurata verifica dei requisiti acustici passivi, come indicato nel D.P.C.M. 5/12/1997 e nelle norme UNI 12354. Qualsiasi errore nella progettazione può comportare la realizzazione di edifici in cui i rumori esterni o interni possono disturbare il comfort degli occupanti. Allo stesso tempo, la corretta progettazione dell’isolamento acustico richiede una profonda conoscenza e un’attenta selezione dei materiali.

In questo articolo, ti sarà fornita una guida rapida alla redazione della relazione acustica previsionale (relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi).

Per effettuare una corretta progettazione e una verifica adeguata delle prestazioni acustiche puoi provare ad usare gratuitamente il software per la progettazione acustica in grado di guidarti in tutte le fasi del processo di progettazione.

progettazione acustica

Progettazione acustica- SuoNus

La normativa sulla progettazione dell’isolamento acustico

La normativa sulla progettazione acustica è disciplinata dalla “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (Legge 447/95) e dal D.P.C.M. 5/12/1997“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ().

La legge quadro sull’inquinamento acustico costituisce il quadro generale per la gestione dell’inquinamento acustico in Italia.

Essa stabilisce i principi fondamentali per la tutela dall’inquinamento acustico e dà potere alle autorità locali, in particolare ai Comuni, di adottare regolamenti specifici per controllare il rumore nelle diverse aree del territorio. Questa legge riconosce l’importanza di proteggere la salute umana e l’ambiente dall’inquinamento acustico e stabilisce limiti massimi per il rumore in diverse categorie di zone.

Il D.P.C.M. 5/12/1997 definisce le prestazioni che gli edifici devono possedere in termini di isolamento acustico, sia per quanto riguarda i rumori esterni che quelli interni.

Il D.P.C.M. classifica gli edifici in diverse categorie in base alla destinazione d’uso e stabilisce i livelli minimi di isolamento acustico che devono essere rispettati. Questo decreto fornisce anche indicazioni sulla documentazione tecnica richiesta per dimostrare la conformità dell’edificio.

Oltre alla legislazione nazionale, la progettazione acustica deve tener conto di normative europee e standard internazionali come la norma UNI 12354 che tratta le prestazioni acustiche degli edifici e fornisce linee guida per il calcolo e la valutazione dell’isolamento acustico, del tempo di riverbero e di altri parametri acustici.

Infine, la norma UNI 11367/2023 disciplina la classificazione acustica delle unità immobiliari e le procedure di valutazione e verifica in opera.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento “D.P.C.M. 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici

Cos’è e quando è obbligatoria la relazione acustica previsionale (RAP)?

La relazione acustica previsionale è il documento redatto ai sensi della Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e del D.P.C.M.05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare relativa ad una struttura edilizia e ai suoi impianti ed è necessaria per assicurarsi che la progettazione tenga conto anche dei requisiti acustici degli edifici e del rispetto dei relativi valori limite; detta documentazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2, comma 6 e 7 o dal progettista edile, ancorché non abilitato come tecnico competente in acustica.

La documentazione, da allegare alla relazione tecnica di asseverazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), deve attestare che le soluzioni costruttive prospettate in fase progettuale sono idonee per consentire il raggiungimento dei requisiti acustici previsti dalla vigente normativa.

La mancata predisposizione della valutazione previsionale dell’edificio può essere causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia di SCIA o di eventuali sanzioni.

Con la relazione acustica previsionale si valuta, a livello progettuale, le prestazioni di isolamento ai rumori di un edificio; sono perciò definite le prestazioni degli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori da calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverbero (per aule e palestre delle scuole)

Il D.P.C.M. 05/12/1997 stabilisce chiaramente i limiti dei requisiti acustici passivi che devono essere rispettati dagli edifici, dai loro componenti e dagli impianti tecnologici come riportato nella tabella sottostante.

Va sempre ricordato che il D.P.C.M. 05/12/1997 non obbliga a redigere relazioni acustiche previsionali bensì prescrive esclusivamente che i requisiti acustici vengano rispettati in opera, né tanto meno individua dei criteri per la redazione della relazione previsionale e la figura professionale che deve redigere le relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici.

progettazione acusticaprogettazione acustica

Tabella B – D.P.C.M. 5/12/ 1997

Nella redazione della relazione va tenuto conto di eventuali prescrizioni previste dai regolamenti edilizi di Comuni e, per gli appalti pubblici, delle indicazioni del Decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi).

La relazione acustica previsionale è obbligatoria? Quando serve?

La relazione acustica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M. 5/12/97 è richiesto dal Comune, all’atto della domanda del permesso di costruire o altro titolo abilitativo, poiché si tratta di uno dei requisiti d’igiene dell’immobile. Le tipologie di edificio, contemplate nel decreto (tabella A), sono le seguenti:

  • categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
  • categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
  • categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
  • categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
  • categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  • categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
  • categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

La tabella A del decreto classifica gli edifici in diverse categorie in base alla loro destinazione d’uso e per ogni destinazione d’uso individua i limiti da rispettare:

  • edifici residenziali: gli edifici residenziali, che includono case unifamiliari, condomini, appartamenti e alloggi per studenti, sono spesso soggetti all’obbligo di presentare un progetto acustico. Questo perché il comfort acustico è di fondamentale importanza nelle abitazioni, dove le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo. Un progetto acustico mira a garantire che i rumori esterni, come il traffico stradale o ferroviario, non disturbino eccessivamente gli occupanti, e che i rumori interni, come quelli provenienti da impianti o vicini di casa, siano adeguatamente controllati;
  • edifici commerciali: gli edifici adibiti a scopi commerciali, come uffici, negozi, centri commerciali e ristoranti, spesso richiedono progetti acustici. In questi ambienti, la qualità acustica può influenzare l’efficienza lavorativa, la soddisfazione dei clienti e il benessere dei dipendenti. Un progetto acustico per edifici commerciali può includere misure per ridurre il rumore all’interno degli spazi e controllare la propagazione del suono tra le diverse unità;
  • edifici educativi: scuole, università e altre istituzioni educative sono soggette all’obbligo di presentare un progetto acustico. In questi ambienti, è fondamentale creare un ambiente di apprendimento adeguatamente silenzioso per gli studenti. Un progetto acustico per edifici educativi può riguardare la progettazione di aule con buon isolamento acustico, controllo del riverbero e riduzione del rumore di fondo;
  • edifici sanitari: gli ospedali, le cliniche e gli altri edifici sanitari richiedono particolare attenzione alla progettazione acustica. Il comfort acustico in queste strutture è essenziale per il recupero dei pazienti e il benessere del personale medico. Un progetto acustico può includere l’isolamento acustico delle stanze, la riduzione del rumore ambientale e la gestione del suono negli spazi comuni;
  • edifici industriali: in alcuni casi, gli edifici industriali, come le fabbriche o i magazzini, potrebbero essere tenuti a presentare un progetto acustico, specialmente se sorgono in zone residenziali o sensibili al rumore. Questo può comportare l’adozione di misure per contenere il rumore prodotto dalle attività industriali e proteggere le aree circostanti;
  • altri edifici sensibili al rumore: oltre alle categorie sopra menzionate, ci sono edifici sensibili al rumore, come biblioteche, studi di registrazione, teatri e sale da concerto, che richiedono una progettazione acustica su misura per la loro destinazione d’uso. In questi casi, è cruciale garantire un controllo acustico preciso per ottimizzare le prestazioni dell’edificio.
Tabella A dpcm 5 12 1997Tabella A dpcm 5 12 1997

Tabella A D.P.C.M. 5/12/1997

Nei casi previsti dalla normativa vigente e in particolare nel caso di appalti pubblici come previsto D.M. 23/06/2022 (Decreto CAM) e s.m.i., nell’ambito dell’istanza di permesso di costruire,
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di ogni altro adempimento richiesto per l’inizio dell’attività edilizia per interventi di nuova costruzione, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso, etc., di edifici destinati ad ambienti abitativi come definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 447/1995, il progettista deve allegare la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi dell’edificio in questione dalla quale si evinca il presupposto raggiungimento delle condizioni di conformità finale con quanto previsto dalle normative.

La relazione acustica previsionale è sempre richiesta in caso di

  • nuove costruzioni;
  • interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la realizzazione o il rifacimento di elementi strutturali o non strutturali di separazione tra unità immobiliari o di impianti tecnologici degli edifici identificati alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:
  • interventi che possono modificare i parametri acustici previsti per l’edilizia scolastica.

É importante notare che i casi e le specifiche relative alla presentazione del progetto acustico possono variare in base ai regolamenti regionali e comunali. In alcuni casi, tali regolamenti possono richiedere la presentazione del progetto acustico per tipi specifici di edifici o in determinate aree geografiche. Pertanto, è fondamentale consultare i regolamenti locali per determinare se la propria costruzione rientra nelle categorie soggette all’obbligo del progetto acustico.

In molti casi, la relazione acustica previsionale è richiesta anche per il rilascio di permessi di costruire o per la presentazione di SCIA o comunicazioni di interventi edilizi relativi a interventi su edifici esistenti quali, ad esempio, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997, come desumibile dal decreto stesso.

Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all’edificio, il cambio di destinazione d’uso, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate. Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti (esclusa la semplice sostituzione di sanitari o di impianti elettrici).

In Toscana, ad esempio, le linee guida prevedono che nel caso di interventi su edifici esistenti che riguardino nel suo complesso un particolare requisito di isolamento, qualora sussistano concrete motivazioni che non consentano il raggiungimento dei requisiti acustici, il professionista abilitato nella valutazione previsionale deve dichiarare l’impossibilità del raggiungimento dei requisiti, apportando adeguate motivazioni a supporto. Gli interventi dovrebbero comunque sempre prevedere un miglioramento (o al limite un non peggioramento) della situazione preesistente.

Autocertificazione della relazione acustica previsionale

Sempre più spesso i Comuni consentono la semplice autocertificazione del progettista che firma il permesso.

Tecnici ed imprese sono responsabili del mancato rispetto dei requisiti di isolamento acustico alla consegna dell’immobile e per i successivi 10 anni; pertanto, è sempre opportuno effettuare almeno uno studio previsionale.

Chi può redigere la relazione acustica previsionale?

Una Circolare del Ministero dell’Ambiente indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno del 28 maggio 1998 prot. 2184/98/SIAER ha chiarito che anche il progettista edile, ancorché non abilitato come Tecnico Competente in Acustica, può redigere le relazioni, mentre le misure in opera devono sempre essere eseguite dal Tecnico Competente in Acustica.

La relazione acustica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici pubblici

Il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” ha introdotto, in materia di edilizia pubblica, ulteriori requisiti acustici obbligatori nella realizzazione o ristrutturazione di edifici pubblici.

Oltre ai requisiti acustici passivi degli edifici già definiti dal D.P.C.M. 5/12/1997, l’attenzione si sposta anche sul comfort acustico indoor di quelle tipologie di edifici in cui la qualità acustica degli ambienti confinati assume un ruolo chiave per un adeguato utilizzo degli stessi (aule, auditorium, sale mensa, ecc.).

Il D.M. 23/06/2022 ha poi modificato ed aggiornato le prescrizioni acustiche attese per l’edilizia pubblica, specialmente in tema di edilizia scolastica, con il rimando alla norma 11532-2.

Il successivo D.M. 24/11/2025 (con cui sono stati emanati i CAM edilizia 2026) prevede con il criterio 2.3.10 del D.M. 24/11/2025 (Prestazioni e benessere (comfort) acustico) specifiche indicazioni al progettista.

Il criterio si applica per progetti di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.

Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell’edificio, quali partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367, corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma (sono fatti salvi i requisiti di legge di cui al D.P.C.M. 5/12/1997).

Nel caso in cui il criterio 2.3.10 ed il D.P.C.M. 5/12/1997prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, devono essere considerati, quali valori da conseguire, quelli che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due.

Devono essere rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B della norma UNI 11367.

I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B della norma.

Le scuole devono soddisfare almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nella UNI 11367 – Appendice C.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni indicate se l’intervento riguarda la ristrutturazione edilizia totale o parziale che prevede interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti, deve essere assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

Il miglioramento non è richiesto quando gli elementi tecnici coinvolti rispettino le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti.

La sussistenza dei casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, comma 6 e del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Anche nei casi nei quali non è possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti.

La Relazione CAM di progetto illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale secondo quanto richiesto dalle norme tecniche vigenti e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi della legge 26/10/1995 n. 447, articolo 2, comma 6 e del D. Lgs 17/2/2017 n. 42.

In fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

Per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali che prevedano interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti, la stazione appaltante può valutare se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.

Quali sono i contenuti della relazione acustica previsionale (RAP)?

Una relazione acustico deve comprendere:

  • relazione tecnica e di calcolo: questo documento fornisce una spiegazione dettagliata del progetto acustico, compresi i calcoli relativi all’isolamento acustico, alle prestazioni delle strutture e altre misure adottate per garantire il comfort acustico;
  • elaborati grafici e tabellari: gli elaborati grafici illustrano la disposizione delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti, evidenziando come queste strutture isolino acusticamente le diverse unità dell’edificio. Le tabelle possono riassumere i dati relativi alle prestazioni acustiche;
  • relazione tecnica descrittiva: questo documento fornisce una descrizione dettagliata delle soluzioni progettuali adottate per garantire il comfort acustico nell’edificio. Include informazioni dettagliate sui materiali utilizzati e sulle specifiche tecniche.

Ad avviso di ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico) le informazioni da inserire in una relazione sui RAP sono:

  • Descrizione dell’intervento edilizio
  • Identificazione dei limiti di legge da raggiungere in opera, in funzione della destinazione d’uso degli ambienti abitativi
  • Indicazione di eventuali ulteriori prescrizioni, definite in funzione del clima acustico dell’area o da richieste del committente
  • Definizione dei modelli di calcolo adottati (ad es. UNI EN ISO 12354 e/o UNI 11175)
  • Descrizione delle stratigrafie considerate nei calcoli, delle tipologie di sistemi utilizzati e delle prestazioni dei prodotti coinvolti.
  • Calcolo delle prestazioni acustiche in opera e indicazione dei risultati
  • Confronto con i limiti da rispettare
  • Indicazioni di corretta posa in opera di materiali e sistemi edilizi
  • Individuazione delle fasi critiche della realizzazione e delle eventuali modalità di verifica in cantiere
  • Identificazione dello studio professionale che ha redatto la relazione.

Con un software progettazione acustica puoi produrre in maniera automatica e in formato RTF la relazione tecnica di valutazione preventiva delle prestazioni acustiche relativa a tutti gli aspetti considerati: schema grafico, strutture utilizzate, indici, valori di riferimento, note specifiche inserite dal progettista, risultati calcolati.

Focus: Linee guida della Toscana per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Relazione acustica previsionale: esempio e fac-simile

Ecco un esempio di relazione acustica previsionale, così come stampata automaticamente da un software di calcolo dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Valutazione preventiva prestazioni acustiche - Relazione tecnica: valutazione preventiva delle prestazioni acustiche dell'edificioValutazione preventiva prestazioni acustiche - Relazione tecnica: valutazione preventiva delle prestazioni acustiche dell'edificio

Relazione tecnica: valutazione preventiva delle prestazioni acustiche dell’edificio

Che rapporto c’è tra calcolo dei requisiti acustici passivi e prevenzione del rischio rumore nei luoghi di lavoro

Il rispetto dei requisiti acustici prescritti dal D.P.C.M. 05/12/1997 è di riferimento anche ai fini della prevenzione del rischio rumore negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto riportato dal Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 81/2008; tale Manuale costituisce lo stato dell’arte italiano in materia di controllo del rumore tramite gli interventi di prevenzione tecnica primari e secondari e rappresenta un sopporto metodologico e operativo per gli adempimenti previsti dal capo II del Titolo VIII del D.lgs. n° 81/2008 volti all’eliminazione o riduzione al minimo del rischio rumore sulla base dell’attuale stato dell’arte della tecnologia, in sinergia con la Norma UNI/TR 11347.

In particolare il capitolo 4 del Manuale, è dedicato alla prevenzione del rischio rumore in alcune tipologie di attività lavorative, quali uffici, attività commerciali, ambienti scolastici, ambienti comunitari e di pubblico spettacolo, strutture sanitarie e fa riferimento al rispetto dei requisiti acustici prescritti dal D.P.C.M. 05/12/1997 quali requisiti minimi per la prevenzione degli effetti extra uditivi del rumore in tali tipologie di attività.

Relazione acustica previsionale e classificazione acustica: sono la stessa cosa?

La relazione di Classificazione Acustica certifica la classe acustica di appartenenza di un’unità immobiliare secondo i valori limite definiti dalla norma UNI 11367.

La certificazione delle classi acustiche è volontaria e viene rilasciata a lavori conclusi. E’ prevista da alcuni regolamenti locali e nel Decreto CAM sui “Criteri Ambientali Minimi”, che impone, nelle gare di appalto di edifici pubblici, il raggiungimento della Classe II.

Leggi il Focus: “Certificazione acustica: cos’è e quando è richiesta

Gli approfondimenti di BibLus sull’isolamento acustico

Guide e contributi sull’isolamento acustico

Linee guida per l’attività dell’ingegnere in materia di Acustica Forense (CNI, 2026)

Le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dedicate all’attività dell’ingegnere in materia di acustica forense – approvate con Circolare CNI 438/2026- nascono con l’obiettivo di fornire un riferimento operativo e metodologico ai professionisti chiamati a svolgere consulenze tecniche in ambito giudiziario e stragiudiziale, sia come CTU, Consulenti Tecnici d’Ufficio, sia come CTP, Consulenti Tecnici di Parte.

Le Linee guida raccordano norme civilistiche, legislazione sull’inquinamento acustico, D.P.C.M. 5/12/1997, normativa UNI, CAM edilizia, prassi ministeriali e giurisprudenza e si concentrano su due grandi ambiti di contenzioso: le immissioni acustiche e i requisiti acustici passivi degli edifici.

Sintesi redazionale e approfondimento sulle linee guida CNI per l’Acustica Forense

La guida di BibLus

La redazione di BibLus ha raccolto in una guida i focus sull’isolamento acustico degli edifici.

Isolamento acustico degli edifici: le sentenze di riferimento

Solai non isolati acusticamente: progettista e direttore dei lavori sono sempre responsabili?
Cassazione – 17135/2026

La Cassazione (Sez. III Civile, n. 17135/2026) ha chiarito come vadano ripartite le responsabilità quando i solai di una nuova costruzione non garantiscono l’isolamento acustico richiesto. Nel caso esaminato, era già stato accertato in primo grado che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici previsti dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; successivamente l’impresa costruttrice, condannata in quel giudizio, ha chiesto di rivalersi sul progettista e sul direttore dei lavori.

I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente il solo difetto di isolamento acustico per affermare la responsabilità professionale: chi agisce contro i tecnici deve dimostrare con precisione quale errore concreto sia stato commesso e come questo abbia causato il vizio. Nel processo l’impresa sostenne che progettista e direttore lavori avevano consentito la posa di solai non idonei; il Tribunale l’aveva accolta, la Corte d’Appello invece aveva escluso la loro responsabilità, ritenendo che i professionisti avessero fatto legittimo affidamento sulle schede tecniche del produttore, che inizialmente non prescrivevano l’uso del tappetino fonoassorbente.

La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello: il ricorso dell’impresa è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali parti del progetto, del capitolato o delle prescrizioni tecniche imponessero una diversa condotta dei professionisti né quale fosse l’inadempimento concreto loro addebitabile. La Corte ha inoltre precisato che la decisione d’appello non si limitava a valorizzare una diligenza formale, ma si basava su valutazioni di fatto (consulenza tecnica e contenuto delle schede tecniche). Poiché questa motivazione autonoma reggeva al controllo di legittimità, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’impresa al pagamento delle spese processuali.

Leggi qui per una trattazione più approfondita dell’ordinanza della Corte di Cassazione

Movida rumorosa: il Comune può ignorare le proteste dei residenti?

Il Tar di Napoli (sentenza n. 6556/2025) ha affrontato il problema dell’inquinamento acustico causato dalla movida nelle aree urbane, sottolineando la responsabilità del Comune nel tutelare la salute e il diritto al riposo dei residenti. L’aumento del turismo e delle attività notturne ha reso questo fenomeno sempre più rilevante, con rumori e schiamazzi che disturbano la vita quotidiana degli abitanti.

In un caso specifico, i residenti di un centro storico hanno chiesto al Comune misure urgenti per contenere il rumore derivante dalla movida, ma di fronte all’assenza di risposte hanno fatto ricorso al Tar. I cittadini hanno denunciato l’inerzia dell’amministrazione, considerandola un illecito omissivo e hanno chiesto che venga riconosciuto il silenzio-rifiuto del Comune, con l’obbligo di adottare provvedimenti per riportare il rumore entro i limiti di legge, anche attraverso ordinanze o la revoca di licenze.

Il Comune ha ammesso la complessità della situazione e ha giustificato il ritardo per la necessità di coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, mentre la Prefettura ha escluso la sua competenza, rimandando la regolazione acustica ai Comuni.

Il Tar ha confermato la propria competenza, riconoscendo il diritto dei residenti a un ambiente salubre e tranquillo. Ha ribadito che il silenzio dell’amministrazione equivale a un rifiuto implicito e che il Comune deve necessariamente intervenire, secondo le norme sulla tutela acustica, adottando regolamenti, controlli e, se necessario, ordinanze urgenti. In particolare, il potere d’intervento spetta ai sindaci come misura ordinaria per fronteggiare il disturbo acustico.

Dato che il Comune non ha ancora concluso l’istruttoria e persiste nell’inerzia, il Tar ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando l’adozione di un provvedimento motivato entro 30 giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania

Altre sentenze sull’acustica in archivio

Ti riporto di seguito alcune sentenze relative all’isolamento acustico degli edifici, trattate in articoli dedicati di BibLus:

suonussuonus
suonussuonus


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Federica Fabrizio

Source link

Di