La sentenza 1063/2026 del Tar Calabria specifica se e a quali condizioni il Comune possa esprimere un diniego sulla PAS se ritiene che il progetto sia il risultato di un frazionamento artificioso.
Il caso
Un Comune ha adottato un provvedimento di diniego relativo a due distinte procedure abilitative semplificate (PAS) presentate da una società per la realizzazione di due impianti eolici di produzione di energia elettrica, ciascuno della potenza di 999 kW.
L’Amministrazione ha ritenuto non ammissibile il ricorso alla PAS, indicando la necessità di attivare la procedura regionale di Autorizzazione Unica o eventuali procedure ambientali, come screening VIA o VIA.
Il provvedimento di diniego si basa su tre autonome motivazioni:
- in primo luogo, si ipotizza un artificioso frazionamento di un unico intervento in due distinte procedure, entrambe presentate dalla medesima società e redatte dallo stesso professionista;
- in secondo luogo, si richiama un effetto cumulativo con altri impianti eolici presenti nell’area, ritenendo l’intervento impattante sul paesaggio;
- infine, sulla base di una relazione tecnica, si afferma che le aree interessate ricadrebbero in un demanio collettivo soggetto a usi civici.
Alla luce di tali elementi, l’Amministrazione ha ritenuto non utilizzabile la procedura semplificata, prospettando la necessità di attivare una procedura autorizzativa più complessa, eventualmente comprensiva di valutazioni ambientali.
La società ricorrente ha contestato tutte e tre le motivazioni poste a fondamento del diniego, articolando specifiche censure su ciascun profilo.
Quando si verifica un frazionamento artificioso dell’intervento?
Con il primo motivo la ricorrente contesta la decisione dell’Amministrazione nella parte in cui ha ritenuto che vi sarebbe stato un artificioso frazionamento dell’intervento, mediante la presentazione di due distinte procedure abilitative semplificate, al fine di suddividere la potenza complessiva di un impianto unitario e così aggirare le soglie normative che determinano il regime autorizzativo applicabile.
Il fenomeno del cosiddetto frazionamento artificioso di un progetto unitario, finalizzato a eludere la disciplina vigente, è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa ed è oggi anche espressamente regolato dal legislatore.
In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il regime amministrativo applicabile e l’individuazione dell’autorità competente dipendono da soglie di potenza stabilite dalla legge; la loro elusione mediante suddivisione fittizia dell’intervento integra, appunto, un’ipotesi di frazionamento artificioso.
La giurisprudenza ha individuato alcuni indici rilevanti ai fini della valutazione dell’unitarietà del progetto, tra cui: la collocazione degli impianti in aree prossime tra loro, la riconducibilità a un unico centro di interessi e la condivisione del medesimo punto di connessione alla rete.
Successivamente, la disciplina è stata ulteriormente precisata dal legislatore, che ha previsto che, ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo applicabile, rileva l’eventuale cumulo tra più istanze quando gli interventi relativi alla medesima fonte siano localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. È stato inoltre chiarito che, in tali casi, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza dei singoli interventi.
In termini recenti, è stato ulteriormente ribadito che il frazionamento artificioso ricorre quando la suddivisione di un progetto è finalizzata a mantenere i singoli interventi al di sotto delle soglie di potenza previste dalla legge, così da sottrarli al regime autorizzativo più rigoroso.
Nel caso di specie, il Comune ha ravvisato tale ipotesi sulla base della riconducibilità dei due impianti alla medesima società e della circostanza che i progetti risultano firmati dallo stesso professionista.
Tale motivazione non può tuttavia essere condivisa.
In primo luogo, la sola circostanza che entrambi gli interventi facciano capo allo stesso soggetto e siano stati predisposti dal medesimo tecnico non è di per sé significativa, trattandosi di elementi compatibili con normali scelte organizzative e professionali.
Inoltre, tali elementi non risultano idonei a dimostrare l’esistenza di un progetto unitario frazionato. Come evidenziato dalla ricorrente, infatti, gli impianti sono collocati in aree distinte, distanti tra loro circa due chilometri, e non condividono infrastrutture né il punto di connessione alla rete.
Mancano quindi due dei principali indici elaborati dalla giurisprudenza per individuare l’unitarietà del progetto, in particolare la prossimità fisica degli interventi e la condivisione delle infrastrutture essenziali, con la conseguenza che non risulta provata l’ipotesi di frazionamento artificioso.
Qual è la differenza tra impatto cumulativo e frazionamento artificioso?
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la seconda ragione posta a fondamento del diniego, relativa alla presunta sussistenza di un effetto cumulativo di natura paesaggistica e ambientale derivante dalla presenza, nella medesima area, di più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, la ricorrente deduce la genericità della motivazione, nonché l’erroneità e la contraddittorietà del provvedimento, oltre alla violazione del principio di legittimo affidamento.
Il TAR ha ritenuto fondato anche questo profilo di censura, nei limiti indicati in motivazione. In primo luogo, risultano condivisibili le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento si limita ad affermare l’esistenza di un effetto cumulativo senza però indicare elementi concreti o specifici a supporto di tale valutazione, che resta dunque del tutto generica e non adeguatamente dimostrata.
Sotto un ulteriore profilo, emerge dal testo del provvedimento una impropria sovrapposizione tra la nozione di impatto cumulativo e quella di frazionamento artificioso dell’intervento. L’Amministrazione, infatti, sembra ricondurre entrambe le fattispecie a un’unica logica di elusione normativa, richiamando sia il possibile superamento della disciplina dell’Autorizzazione Unica, sia il rischio di indebiti vantaggi connessi a una frammentazione degli impianti.
Tale impostazione è confermata anche dalla struttura del provvedimento, nel quale le ragioni ostative vengono ricondotte a due sole macro-categorie, una delle quali ingloba indistintamente profili relativi agli impatti cumulativi e al frazionamento artificioso.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, tuttavia, si tratta di istituti distinti, che rispondono a logiche differenti. La valutazione degli impatti cumulativi attiene agli effetti complessivi che più impianti, anche se riconducibili a soggetti diversi, producono su uno stesso territorio sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Il frazionamento artificioso, invece, riguarda la suddivisione di un progetto unitario in più iniziative formalmente autonome ma sostanzialmente riconducibili a un unico centro di interessi, al fine di eludere le soglie normative e il regime autorizzativo applicabile.
La distinzione tra le due fattispecie è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come esse non possano essere confuse né sovrapposte, trattandosi di valutazioni autonome e fondate su presupposti differenti.
Usi civici: la verifica deve riguardare l’area dell’intervento
La ricorrente contesta l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto ricadrebbe nel demanio collettivo comunale e sarebbe gravata da usi civici. Anche tale censura è fondata. Dagli atti di causa risulta infatti che la presenza di usi civici è stata accertata dall’Amministrazione esclusivamente con riferimento a una diversa particella catastale, interessata da un’altra procedura abilitativa semplificata, e non anche rispetto all’area effettivamente destinata alla realizzazione dell’impianto oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che il presupposto fattuale posto a base della relativa ragione di diniego non risulta adeguatamente dimostrato con riferimento all’intervento analizzato.
In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo illegittimo il diniego comunale perché l’Amministrazione non ha dimostrato in modo sufficiente la sussistenza del frazionamento artificioso, ha motivato in modo generico l’effetto cumulativo e ha riferito gli usi civici a una particella diversa da quella interessata dall’impianto oggetto di giudizio. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il proprio potere con un nuovo provvedimento adeguatamente istruito e motivato.
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Stefania Spagnoletti
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