Le norme di riferimento per la prevenzione incendi delle chiusura d’ambito sono:
La regola tecnica sulle chiusure d’ambito prevale sulle linee guida sulla sicurezza delle facciate contenute nella circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco 5043 del 15 aprile 2013; la prima è dunque il principale riferimento per la progettazione antincendio delle facciate e delle coperture di edifici civili ed è cogente quando si utilizza il Codice di prevenzione incendi; la seconda resta una norma facoltativa.
Ecco una sintesi delle regole da seguire per una corretta progettazione antincendio delle facciate. A tal proposito, ti consiglio di provare un software integrato per la progettazione antincendio.
A quali edifici si applica la RTV V.13 per le chiusure d’ambito
La regola tecnica verticale V.13 è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito (es. incendio in edificio adiacente, a livello stradale, alla base dell’edificio,…);
- evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate,…) in caso di incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
La regola tecnica verticale V.13 si applica alle chiusure d’ambito, ovvero alle frontiere esterne dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale (INAIL sottolinea la definizione estesa di “chiusura d’ambito”: sono comprese anche frontiere esterne interrate, frontiere tra ambiti diversi dell’edificio o frontiere tra edifici che si affacciano su volume d’aria, intercapedini, pozzi, luce…) degli edifici civili quali:
- strutture sanitarie
- scolastiche
- alberghiere
- commerciali
- uffici
- residenziali
- ecc.
Essa costituisce, inoltre, un utile riferimento anche per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzione, come ad esempio edifici industriali, ecc.
La Guida INAIL sulla prevenzione incendi delle chiusure d’ambito e la RTV.13 (2026) ricorda che la V.13 ha lo stesso campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi e precisa che, sebbene la soglia di assoggettabilità ai controlli VV.F. sia fissata a 24 m dall’allegato I del d.p.r. 151/2011, la RTV V.13 si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili indipendentemente da tale soglia: pertanto edifici con altezza antincendio < 24 m possono comunque ricadere nel campo di applicazione della RTV V.13 e la sua applicazione è raccomandata come strumento di progettazione antincendio.
Le norme tecniche contenute del D.M. 30/03/2022:
Al contrario, NON sono previsti adeguamenti per le attività che alla data di entrata in vigore del decreto:
- sono già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del D.P.R. 151/2011,
- sono state progettate sulla base del D.M. 03/08/2015.
La RTV per le chiusure d’ambito degli edifici civili contenuta nel D.M. 30/03/2022 ha la seguente struttura:
- campo di applicazione
- definizioni
- classificazione
- strategie antincendio:
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco e compartimentazione
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
- realizzazione di fasce di separazione:
- verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.
Prevenzione incendi per le chiusure d’ambito: classificazione
Le chiusure d’ambito sono classificate (SA, SB, SC) in funzione delle quote dei piani e dell’affollamento, con conseguenti requisiti differenziati.
La strategia della RTV copre tre ambiti principali:
Per le facciate a doppia pelle ventilata la tabella V.13-2 prevede prescrizioni specifiche su intercapedini, compartimentazione dell’intercapedine, requisiti EW/E e possibilità di impiego di sistemi automatici di inibizione/estizione dell’intercapedine (impianti d’acqua dimensionati con densità di scarica ≥ 10 l/min·m² e smaltimento fumi).
Partendo dalle caratteristiche dell’edificio, le chiusure d’ambito sono classificate in base alle quote dei piani e del numero degli occupanti nel seguente modo:
- SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in –1 metri fino ad un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;
- SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
- SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri.
RTV V-13 per chiusure d’ambito: i requisiti di reazione al fuoco
Nella nuova RTV sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti delle facciate devono possedere:
- isolanti termici;
- sistemi di isolamento esterno in kit;
- guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito; tutti gli altri componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione dei componenti di vetro).
Più nel dettaglio, la RTV prescrive l’utilizzo di isolanti protetti di classe almeno pari alla “C, s2, d0” di reazione al fuoco se la massima quota dei piani supera i 24 metri e “D, s2-d0” per quote dei piani superiori a 12 e fino a 24 m. Per isolanti in vista, la classe minima è la “A2, s1-d0” per quote superiori a 24 m e “B-s2, d0” nel range 12-24m.
Per i cappotti in kit sono prescritte le classi “B-s2, d0” per edifici con quote di tutti i piani entro i 24 m e privi di compartimenti classificati “D12 o ”D2” e “B-s1, d0” per edifici con quote dei piani oltre i 24 m, in caso di applicazione a parete e “A2-s1, d0” per applicazione a soffitto.
Non sono, invece, richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri, con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o sale operatorie.
Infine, sono specificati i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d’ambito degli edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a doppia pelle ventilate.
Le norme inducono anche a prevedere la realizzazione di fasce di separazione chiamate a funzionare da barriera antincendio e rispondenti a precisi requisiti di resistenza e reazione al fuoco.
La RTV prescrive, infine, che il tetto su cui sono posizionati i moduli fotovoltaici abbia precise caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco. Si richiedono dunque diverse attenzioni progettuali, compresa la predisposizione di idonee fasce di separazione con il compito di evitare o ritardare la propagazione di un eventuale incendio originato dall’impianto.
Per maggiori approfondimenti, leggi il focus sulla nuova linea guida tecnica di prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici in vigore dal 1° settembre 2025
Chiarimento VV.F. 6699/2025: chiusure d’ambito e piastre radianti
Con il chiarimento n. prot. 6699 del 16 aprile 2025, i Vigili del Fuoco forniscono indicazioni sulla determinazione della piastra radiante, per il calcolo della distanza di irraggiamento, in relazione delle caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.
Il dubbio – sollevato dai professionisti del settore – riguarda la corretta modalità di calcolo della distanza di separazione di cui al par. S.3.11 del D.M. 03/08/2015 nella valutazione delle caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito, nel caso di edifici comprendenti elementi di facciata con rivestimenti combustibili.
Le illustrazioni S.3-2 ed S.3-3 del D.M. 03/08/2015 attribuiscono ai paramenti combustibili le stesse caratteristiche degli elementi radianti per cui, tali paramenti, entrano a far parte della superficie della piastra radiante.
Per molte chiusure d’ambito la RTV.13 non ne prevede l’incombustibilità ma una classe di reazione al fuoco che, seppur ostacola la propagazione dell’incendio, non può essere definita incombustibile.
Molti professionisti ritengono comunque che, considerato che il paramento ha una classificazione per la reazione al fuoco che limita l’estensione dell’incendio, non sia da valutarlo nel computo della superficie radiante.
Il Comando regionale dei Vigili del Fuoco interpellato ritiene che tetti e facciate con caratteristiche di reazione al fuoco diverse da A1 della classificazione europea andrebbero conteggiate nella superficie delle piastre radianti.
Strategia antincendio per le facciate
Per le misure antincendio esaminate nella RTV V.13, è previsto quanto segue:
Reazione al fuoco
I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, devono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabella V.13-1:
- isolanti termici (es.: cappotti non in kit, …);
- sistemi di isolamento esterno in kit (es.: ETICS, cappotti in kit, …);
- guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;
- gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.
Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di tipo SA.
Resistenza al fuoco e compartimentazione
Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere alcuni requisiti di resistenza al fuoco. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di edifici:
- che hanno carico d’incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2 in tutti i compartimenti, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata ed in copertura;
- dotati di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6).
Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA. Le fasce di separazione devono essere realizzate con le caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo V.13.5. La conformità della chiusura d’ambito ai requisiti di resistenza al fuoco è comprovata con riferimento ad uno dei metodi indicati nel paragrafo V.13.6.
Copertura
In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale sulla copertura, devono essere realizzate le fasce di separazione. Le coperture di tipo SC devono essere interamente realizzate con determinate caratteristiche (descritte nel paragrafo V.13.5 della guida INAIL 2026).
Facciata semplice e curtain walling
In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale sulle chiusure d’ambito, nelle facciate semplici e nelle curtain walling devono essere realizzate le fasce di separazione. Se l’elemento di facciata non poggia direttamente sul solaio e nelle curtain walling, deve essere realizzato un elemento di giunzione tra la facciata e le compartimentazioni orizzontali e verticali con classe di resistenza al fuoco almeno EI 30. Per chiusure d’ambito di tipo SC, detto elemento di giunzione deve avere classe di resistenza al fuoco almeno EI 60.
Facciata a doppia pelle ventilata
Per le facciate a doppia pelle ventilata sono ammesse le soluzioni conformi di cui alla tabella V.13-2.
Tab. V.13-2: Caratteristiche di resistenza al fuoco per facciate a doppia pelle ventilate, Guida INAIL 2026 “Chiusure d’ambito degli edifici”
Presenza di combustibili
Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es.: impianti fotovoltaici, impianti di produzione
calore, impianti di condizionamento, …) la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 della guida INAIL e circoscritta da fasce di separazione delle medesime caratteristiche. Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.
Prevenzione incendi chiusure d’ambito: obblighi per le ristrutturazioni importanti
Con l’entrata in vigore del “Decreto Requisiti minimi 2025” (D.M. 28/11/2025) è previsto l’obbligo di applicare le disposizioni di prevenzione incendi per le ristrutturazioni importanti ogni volta che si interviene sulle pareti opache degli edifici.
Secondo le norme precedenti (dettate dal D.M. 25/01/2019) l’obbligo della progettazione antincendio scattava per gli interventi che coinvolgono oltre il 50% della superficie complessiva delle facciate.
Per «ristrutturazione importante», invece, il D.Lgs. 192/2005 intende un intervento che “interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.
Ne consegue che dal 3 giugno 2026, in caso di ristrutturazioni, se si interviene su una porzione di involucro superiore al 25% della superficie disperdente lorda, scatta l’obbligo di applicare le regole antincendio e sviluppare un progetto di prevenzione incendi seconda la regola tecnica verticale V.13 approvata con D.M. 30/03/2022.
Le chiusure d’ambito come elementi aggiuntivi del rischio in caso di incendio
Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica e l’inasprimento dei requisiti energetici e acustici hanno favorito l’impiego di componenti architettonici combustibili nelle facciate e nelle coperture degli edifici. In caso di incendio, soprattutto negli edifici alti, tali elementi possono accelerare la propagazione delle fiamme lungo l’involucro esterno, con il rischio che il fuoco rientri ai piani superiori attraverso le aperture, causando gravi danni a persone e beni.
Le facciate, se non correttamente progettate, costituiscono quindi un importante fattore di rischio antincendio, motivo per cui il tema è oggi al centro dell’attenzione di tecnici e studiosi della fire safety. Uno dei principi fondamentali del Codice di prevenzione incendi è infatti il confinamento dell’incendio all’interno del compartimento di origine.
I sistemi di protezione attiva interni – come reti idriche antincendio, sprinkler e impianti di controllo fumi – risultano efficaci per gli incendi sviluppati all’interno dei locali, ma non sono progettati per contrastare la propagazione del fuoco sulle facciate esterne. Per questo motivo, la limitazione della diffusione verticale delle fiamme deve basarsi principalmente sulla scelta dei materiali e sulla corretta progettazione dell’involucro edilizio.
Un incendio che coinvolge la facciata non deve consentire la propagazione del fuoco oltre il compartimento interessato, in particolare tra piani differenti, oppure deve almeno rallentarla per garantire l’evacuazione degli occupanti e consentire l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.
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Prevenzione incendi per le chiusure d’ambito: approfondimenti e contenuti extra
Guida INAIL-Vigili del Fuoco sulla RTV V.13
La guida “Chiusure d’ambito degli edifici civili. La Regola Tecnica Verticale V.13 del Codice di prevenzione incendi” – realizzata da INAIL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio nazionale degli Ingegneri nell’ambito della Collana Ricerche 2026 – offre a progettisti, tecnici antincendio, direttori dei lavori e responsabili della sicurezza offre un approfondimento tecnico e applicativo delle prescrizioni della RTV V.13, il metodo prestazionale del Codice e le criticità pratiche legate alla progettazione dell’involucro affrontando la progettazione antincendio delle chiusure d’ambito attraverso un caso studio di edificio a uso terziario.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/antincendio-in-gazzetta-la-nuova-regola-tecnica-per-le-facciate-degli-edifici-civili/
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Francesca Ressa
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