Un’impresa può considerarsi regolare ai fini del DURC quando ha versato tutti i contributi, ma non ha trasmesso tempestivamente le denunce UNIEMENS?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026, risponde negativamente.
Per i giudici, la regolarità contributiva è un concetto più ampio del semplice pagamento. Il datore di lavoro deve anche rispettare gli obblighi dichiarativi che permettono all’ente previdenziale di verificare la correttezza e la riferibilità dei versamenti.
L’omessa trasmissione delle denunce UNIEMENS non rappresenta, quindi, un vizio esclusivamente formale. Se impedisce all’INPS di svolgere i propri controlli, costituisce un’irregolarità sostanziale, ostativa al rilascio del DURC e alla fruizione degli sgravi contributivi.
Se l’impresa non provvede entro il termine assegnato con l’invito a regolarizzare, perde i benefici contributivi anche se i contributi risultano successivamente pagati.
La decisione interessa direttamente le imprese che utilizzano agevolazioni sul costo del lavoro, ma assume rilievo anche per il settore delle costruzioni, nel quale il DURC incide sulla patente a crediti, sugli appalti, sui pagamenti e sull’idoneità tecnico-professionale.
Il caso
La controversia nasce dall’avviso di addebito notificato dall’INPS a una società in accomandita semplice.
L’ente previdenziale aveva disposto il recupero dei benefici contributivi fruiti dall’impresa, oltre alle sanzioni civili e alle somme accessorie.
La società aveva proposto opposizione, sostenendo che non vi fosse stata alcuna omissione nel pagamento dei contributi. L’irregolarità riguardava soltanto il ritardo nella trasmissione delle denunce UNIEMENS.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione.
Secondo i giudici di merito, in assenza di contributi non pagati, il ritardo nell’invio delle comunicazioni UNIEMENS doveva essere considerato un inadempimento puramente formale, non sufficiente a impedire il rilascio del DURC e a determinare la perdita delle agevolazioni.
Dagli atti risultava, tuttavia, che le denunce non erano state trasmesse:
- entro le scadenze ordinarie;
- né entro il successivo termine di 15 giorni indicato dall’INPS nell’invito a regolarizzare.
L’INPS ha quindi presentato ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso
L’INPS contestava l’interpretazione adottata dalla Corte d’Appello.
Secondo l’Istituto, la regolarità contributiva non coincide con il solo adempimento dell’obbligazione di pagamento.
Per poter certificare la posizione di un’impresa, l’ente deve disporre delle denunce contenenti i dati retributivi e contributivi relativi ai singoli dipendenti.
L’INPS evidenziava che, senza le comunicazioni UNIEMENS, non era possibile verificare:
- la corretta quantificazione dei contributi dovuti;
- l’esatta riferibilità dei versamenti;
- la corrispondenza tra lavoratori, retribuzioni e somme pagate;
- la completezza degli adempimenti aziendali.
L’impresa non aveva inoltre sanato l’omissione entro i 15 giorni concessi dall’invito a regolarizzare.
La questione sottoposta alla Cassazione era quindi stabilire se l’impresa potesse conservare le agevolazioni contributive quando, pur avendo materialmente versato i contributi, non aveva presentato tempestivamente le denunce necessarie al controllo dell’ente previdenziale.
La decisione della Cassazione
La Corte accoglie il ricorso dell’INPS.
Secondo i giudici, le denunce UNIEMENS svolgono una funzione essenziale nel sistema di controllo previdenziale.
Attraverso tali comunicazioni, il datore di lavoro trasmette i dati retributivi e contributivi relativi a ciascun dipendente, consentendo all’INPS di ricostruire la posizione dell’impresa e verificare l’esattezza degli importi versati.
La mancata o tardiva trasmissione impedisce all’ente di disporre di un quadro completo del rapporto tra azienda e lavoratori.
Per questa ragione, il mancato invio delle denunce non può essere qualificato come una semplice irregolarità formale.
La Cassazione afferma espressamente che “il mancato inoltro […] dei modelli UNIEMENS […] è una irregolarità sostanziale” perché ostacola il controllo della posizione contributiva, anche quando le successive verifiche dimostrino che i contributi erano stati materialmente pagati.
Il datore di lavoro, chiarisce la Corte, non deve soltanto essere in regola con i versamenti, ma deve anche permettere all’ente di accertare tempestivamente tale regolarità.
Il passaggio centrale dell’ordinanza è il seguente:
La regolarità contributiva comprende quindi:
- il pagamento delle somme dovute;
- la corretta e tempestiva presentazione delle denunce;
- la possibilità per l’INPS di verificare la corrispondenza tra dati dichiarati e versamenti effettuati.
Il semplice pagamento costituisce soltanto una componente di una condizione più ampia.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda gli effetti della sanatoria tardiva.
Quando l’INPS riscontra un’anomalia, l’impresa può rimuoverla entro il termine assegnato con l’invito a regolarizzare.
Nel caso esaminato, la società non aveva trasmesso le denunce neppure entro i 15 giorni concessi dall’ente.
La Cassazione considera tale termine determinante. Una regolarizzazione effettuata successivamente non consente di recuperare retroattivamente i benefici contributivi già persi.
La Corte afferma che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termine assegnato “preclude senza dubbio la fruizione dei benefici”. Non assume rilievo, ai fini del periodo già interessato dalla verifica negativa, una sanatoria intervenuta successivamente.
La regolarizzazione tardiva può correggere la posizione per il futuro, ma non elimina gli effetti già prodotti dall’inadempimento.
Nell’ordinanza viene inoltre richiamato il principio secondo cui il DURC non ha valore costitutivo.
Il documento certifica una situazione contributiva esistente, ma non la crea. Ne consegue che:
- un DURC erroneamente positivo non sana un’irregolarità realmente esistente;
- il pagamento dei contributi non sostituisce le denunce indispensabili al controllo;
- l’effettiva regolarità può essere verificata anche in sede giudiziaria;
- il diritto agli sgravi dipende dalla sussistenza concreta di tutti i presupposti richiesti.
Il DURC è quindi un atto di certificazione della posizione previdenziale e non un provvedimento capace di attribuire un beneficio in assenza dei relativi requisiti.
In base a tali considerazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS stabilendo che, ai fini del rilascio del DURC e della fruizione dei benefici normativi e contributivi, la regolarità contributiva:
- non coincide con il solo pagamento materiale dei contributi.
- comprende il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi necessari a consentire all’ente previdenziale di verificare la riferibilità, la completezza e l’esattezza dei versamenti.
- l’omessa o tardiva trasmissione delle denunce UNIEMENS costituisce un’irregolarità sostanziale e ostativa al riconoscimento degli sgravi quando impedisce il controllo della posizione contributiva.
- La regolarizzazione effettuata dopo la scadenza del termine assegnato con l’invito dell’ente non produce effetti retroattivi e non consente di recuperare i benefici già perduti.
Approfondimenti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/durc-il-pagamento-dei-contributi-non-basta-a-certificare-la-regolarita-contributiva/
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Sergio Volpe
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