Il FVOE è uno strumento di semplificazione delle verifiche, ma non un meccanismo espulsivo automatico: gli errori materiali o i disallineamenti formali possono essere chiariti se non incidono sui requisiti e sulla par condicio
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) è ormai uno degli strumenti centrali della digitalizzazione degli appalti pubblici. Serve a raccogliere e rendere disponibili i documenti utili per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare.
Ma cosa accade se nel FVOE emerge un errore di registrazione o un disallineamento dei dati? L’operatore deve essere escluso automaticamente?
Con la sentenza n. 4484/2026, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, risponde in modo netto: no, non ogni anomalia nel FVOE determina l’esclusione dalla gara. Occorre verificare se l’errore è solo formale o se incide davvero sul possesso dei requisiti, sull’affidabilità dell’operatore e sulla parità di trattamento tra concorrenti.
Il caso
La controversia nasce da una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero fiscale per Aziende ed Enti non commerciali del SSRT, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara hanno partecipato diversi raggruppamenti temporanei di imprese. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione ha disposto l’aggiudicazione in favore di un RTI. Il concorrente non aggiudicatario ha impugnato l’esito della procedura dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno, anche mediante subentro nel contratto.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la società ha proposto appello al Consiglio di Stato.
I motivi del ricorso
L’appello si fondava su 3 gruppi di censure:
- il punteggio attribuito all’offerta formativa: secondo l’appellante, la Commissione avrebbe sottovalutato le ore di formazione offerte dal RTI, senza considerare correttamente il rapporto con i singoli enti interessati dalla convenzione;
- la valutazione della struttura organizzativa e delle proposte migliorative: l’appellante sosteneva che il proprio gruppo di lavoro fosse più numeroso e qualificato rispetto a quello dell’aggiudicatario, ma avesse comunque ricevuto un punteggio inferiore o non adeguato;
- l’illegittima ammissione del RTI aggiudicatario per anomalie connesse al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico della mandante: in particolare, sosteneva che l’errore nella registrazione dei dati non fosse riconducibile ad un malfunzionamento del sistema e, quindi, non potesse essere sanato mediante soccorso istruttorio.
La decisione del giudice
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.
Sui primi due motivi, il Collegio ha confermato la correttezza dell’operato della Commissione. Per l’offerta formativa, il riferimento della lex specialis all’“Ente” al singolare è stato ritenuto un parametro unitario, non moltiplicabile in base al numero eventuale degli enti aderenti alla convenzione. Quanto alla struttura organizzativa, il giudice ha ribadito che la valutazione della Commissione rientra nella discrezionalità tecnica. La maggiore consistenza numerica del gruppo di lavoro non basta, da sola, a dimostrare l’illogicità manifesta del punteggio.
Il passaggio centrale riguarda però il FVOE.
Secondo il Consiglio di Stato, l’appellante proponeva una lettura troppo rigida degli strumenti digitali di verifica. Il Collegio afferma che non può essere tracciata, in modo automatico e non mediato, una separazione netta tra errore imputabile all’operatore e malfunzionamento del sistema. Nella concreta gestione delle procedure telematiche, questa distinzione non è sempre decisiva.
Il FVOE, chiarisce il giudice, è uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, ma non ha carattere esclusivo. Non può quindi determinare automaticamente l’esclusione dell’operatore in presenza di disallineamenti meramente formali o di errori materiali nella fase di inserimento dei dati.
Il punto decisivo è la sostanza: se l’errore non compromette l’affidabilità dell’operatore e non altera la par condicio, può essere trattato come irregolarità emendabile.
In questi casi, la stazione appaltante può attivare un’interlocuzione procedimentale per chiarire o integrare il dato inesattamente rappresentato. Il soccorso istruttorio non serve a sostituire documenti essenziali mancanti, ma può completare il quadro informativo quando ci sono elementi ambigui o imperfettamente rappresentati.
FVOE: strumento di verifica, non automatismo espulsivo
Il Consiglio di Stato valorizza proprio la funzione di repository del FVOE: agevola il controllo, ma non sostituisce il giudizio sostanziale della stazione appaltante.
La verifica dei requisiti non può ridursi ad una lettura meccanica del dato digitale. Occorre valutare se:
- il requisito esiste realmente;
- l’errore riguarda solo la rappresentazione del dato;
- l’irregolarità ha inciso sulla trasparenza della procedura;
- vi è stata alterazione della parità di trattamento tra concorrenti;
- il chiarimento richiesto comporta una modifica sostanziale della posizione dell’operatore.
Solo quando l’anomalia incide su questi profili può assumere rilievo espulsivo.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). Evita dispersioni documentali e disallineamenti nella gestione degli appalti pubblici: con il software lavori pubblici condividi pratiche e documenti con professionisti, enti e stazioni appaltanti e tieni sotto controllo le informazioni rilevanti lungo tutto il procedimento.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/fvoe-e-appalti-lerrore-formale-comporta-lesclusione/
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Giusi Rosamilia
Source link



