L’art. 76 del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) disciplina i casi nei quali si può procedere con la procedura negoziata senza bando nei settori ordinari, quando ricorrono i presupposti tassativi previsti dalla norma.
In questo articolo spieghiamo come il Codice Appalti disciplina la procedura negoziata senza bando, cosa è cambiato rispetto al passato e cosa hanno precisato nel tempo l’ANAC e il MIT.
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La procedura negoziata senza bando: cos’è
La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, come si può dedurre già dalla denominazione, rappresenta una tipologia particolare di affidamento, in base alla quale la stazione appaltante può aggiudicare un contratto saltando un passaggio preliminare: la pubblicazione del bando di gara.
Questa procedura, però, è una eccezione rispetto alla procedura ordinaria e pertanto ha bisogno di molte cautele: può essere adottata solo nei casi specifici e tassativi che analizziamo di seguito.
Attenzione: la procedura negoziata senza bando disciplinata dall’art. 76 va distinta dalla procedura negoziata senza bando prevista per i contratti sottosoglia dall’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. 36/2023. Nel sottosoglia, infatti, la procedura negoziata senza bando costituisce una modalità semplificata di affidamento, soggetta alle regole degli artt. 48, 49, 50 e dell’Allegato II.1; nell’art. 76, invece, si tratta di una procedura eccezionale, ammessa solo in presenza dei presupposti indicati dalla norma.
Procedura negoziata senza bando: cosa prevede l’art. 76 del D.Lgs. 36/2023
L’articolo 76, rubricato “procedura negoziata senza pubblicazione di un bando”, prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in circostanze specifiche quando ricorrono i presupposti fissati dai commi successivi, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati, e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice. Questa procedura è consentita, tra l’altro, quando non sono state presentate offerte o domande di partecipazione appropriate, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da un solo operatore economico per motivi tecnici o di tutela di diritti esclusivi oppure quando sussistono ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante.
Il comma 2 contiene i casi in cui si può procedere con l’affidamento senza bando. I casi sono i seguenti:
- gara deserta: non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima;
- esclusiva: i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
- lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- sopraggiungono casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, purché le circostanze invocate non siano imputabili alle stazioni appaltanti. Nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante i termini delle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate non devono essere imputabili alla stazione appaltante.
Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.
Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura è consentita nei seguenti casi:
- quando i prodotti oggetto dell’appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- quando si tratta di consegne complementari effettuate dal fornitore originario;
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- acquisto di forniture o servizi (in questo caso alle forniture si aggiungono i servizi) a condizioni molto vantaggiose da un fornitore che cessa l’attività.
Altre ipotesi specifiche riguardano:
- gli appalti di servizi quando fa seguito ad un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;
- nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle stesse stazioni appaltanti, purché entro tre anni dalla stipula del contratto di appalto iniziale.
La procedura negoziata è ammessa anche quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, e la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque, di regola, superare i 3 anni.
TAR Lombardia 3353/2025: legittima la scelta di parametri tecnici specifici?
Il TAR Lombardia, con la sentenza 3353/2025, ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando per l’acquisto di un tomografo innovativo. Il Collegio ha chiarito che l’individuazione di requisiti tecnici restrittivi è ammessa se esiste un preciso nesso funzionale con le esigenze da soddisfare. Nel caso concreto, i parametri tecnici richiesti erano giustificati da finalità cliniche e di performance. Di conseguenza, il ricorso della società esclusa è stato respinto. Leggi l’approfondimento.
Procedura senza bando: ecco i casi consentiti
Procedura negoziata senza bando
Quali sono le novità nel D.Lgs. 36/2023 rispetto al vecchio Codice?
Nell’art. 76 del nuovo codice si registrano novità rispetto al vecchio codice? Sostanzialmente rimane tutto invariato, eccetto per alcune piccole modifiche e/o aggiunte. L’impianto resta in larga parte coerente con quello previgente, ma il nuovo Codice rafforza alcuni profili: motivazione nel primo atto, analisi del mercato, clausola “ove possibile” per la consultazione degli operatori e riduzione del numero minimo degli operatori da invitare nei casi in cui la consultazione sia praticabile.
In primis possiamo sottolineare la nuova collocazione dell’articolo, inserito dopo gli articoli che regolano le procedure di gara pubbliche, al fine di segnalare l’eccezionalità della procedura in esame, tenuto conto pure di quanto previsto nella direttiva n. 2014/24/UE, in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è regolata nell’ultimo articolo dedicato alle “procedure”.
Dal confronto l’art. 76 del nuovo codice dei contratti pubblici e l’art. 63 del vecchio Codice, emergono le seguenti differenze:
- cambia l’onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti: le nuove disposizioni impongono di dare conto, nel primo atto della procedura, dei presupposti della procedura negoziata in relazione alla specifica situazione di fatto, alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e alle relative dinamiche;
- in merito ai criteri di selezione degli operatori da consultare nell’attuale formulazione è presente la locuzione “ove possibile” che solleva le stazioni appaltanti dall’obbligo di effettuare la “c.d. gara informale” per individuare gli operatori da consultare;
- il numero minimo di operatori economici da invitare passa da cinque a tre nei casi regolati dall’art. 76.
Obbligo di motivazione
Al comma 1, per responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nell’utilizzo della procedura in parola, avente comunque natura eccezionale, è stato valorizzato l’obbligo di motivazione nel primo atto della procedura che, seppure non previsto nel testo dell’art. 32 direttiva n. 2014/24/UE, è espressamente richiamato nel considerando n. 50 e nell’art. 84 della medesima direttiva. L’espressione “amministrazioni aggiudicatrici” lascia il posto a “stazioni appaltanti“.
Ai successivi commi da 2 a 6 è regolato e circoscritto l’ambito di applicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.
Ripristinato il numero minimo di 3 operatori economici
L’altra novità interessa il comma 7. Sempre per evitare l’imposizione di oneri procedurali non discendenti dal diritto unionale e potenzialmente incompatibili con le finalità sottese all’istituto in esame: è stato ridotto il numero delle imprese da invitare alla negoziazione, ripristinandosi anche in tale ipotesi il numero minimo di 3 operatori economici (non più 5 come era prima!) previsto dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, idoneo ad assicurare l’effettività del confronto concorrenziale.
Per evitare una limitazione eccessiva della discrezionalità dell’Amministrazione nella regolazione della relativa procedura, non si è intervenuti sulla specificazione delle fasi in cui si potrebbe articolare la gara informale. Viene confermata, dunque, la previsione che prevede l’individuazione degli operatori economici “da consultare” sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, trattandosi di disposizione che permette alle Amministrazioni di scegliere, a seconda delle peculiarità del caso concreto, se procedere immediatamente alla trasmissione dell’invito a negoziare ovvero se avviare previamente consultazioni informali, nell’esercizio del potere discrezionale di cui sono titolari.
Clausola della possibilità
Viene reintrodotta la clausola della possibilità (di indizione della gara informale), già prevista dall’art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006: l’istituto in esame trova applicazione in fattispecie
in cui la gara, talvolta, non è in astratto configurabile (si pensi, ad esempio, alle ipotesi codificate in cui le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico), talaltra non è in concreto praticabile (si pensi, ad esempio, all’urgenza qualificata dall’art. 64, comma 2, lett. c), che potrebbe anche impedire un previo confronto concorrenziale ove incompatibile con la tempistica dell’esecuzione della commessa).
Per l’effetto, attraverso la clausola di salvaguardia in esame, si rimette alla valutazione concreta di ogni Amministrazione aggiudicatrice la possibilità di indire una gara informale ai fini della selezione del contrente affidatario della commessa.
Eliminato il riferimento al principio di rotazione
Viene, poi, eliminato il riferimento al principio di rotazione che, oltre a non essere espressamente previsto dal diritto unionale, da un lato, potrebbe porsi in contrasto proprio con la disciplina sovranazionale, introducendo una limitazione alla partecipazione alla gara informale motivata sulla base di una circostanza – il conseguimento di una precedente commessa – inidonea a manifestare l’inidoneità dell’operatore economico a concorrere all’affidamento di un nuovo contratto; dall’altro, potrebbe tradursi in obblighi procedurali di dubbia compatibilità con talune delle fattispecie che legittimano l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
Prescindendo dalle ipotesi in cui l’affidamento può avvenire soltanto in favore di un unico fornitore disponibile, l’urgenza potrebbe, a titolo esemplificativo, ostare ad una ricerca di mercato, per
l’individuazione di operatori diversi da quelli che abbiano intrattenuto precedenti rapporti negoziali con l’Amministrazione procedente.
| Art. 76 D.Lgs. 36/2023 | Art. 63 D.Lgs. 50/2016 |
| 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.
5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l’appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. |
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; |
Procedura negoziata senza bando: i più recenti pareti MIT e ANAC
Parere MIT 3366/2025: concorrenza assente per motivi tecnici, non basta per effettuare una proceduta negoziata senza bando
Già nella Relazione Illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici si sottolinea l’eccezionalità della procedura negoziata senza bando rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. Al comma 1 dell’art.76 D.Lgs.36/2023, al fine di responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nell’utilizzo della procedura in parola, è stato, infatti, valorizzato l’obbligo di motivazione.
È la premessa del parere 3366 del 3 aprile 2025 fornito dal MIT ad una amministrazione che chiede se è possibile effettuare una procedura negoziata senza bando con un unico operatore poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici.
Ciascuna Stazione Appaltante deve, si precisa nel parere, accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga rispetto alle regole dell’evidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e deve motivare sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso.
Anche la Giurisprudenza dominante ha più volte rappresentato come la procedura negoziata senza bando costituisca una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e possa essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.
La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza.
La Stazione Appaltante, deve, dunque, verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede.
Le consultazioni sono preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi di interesse.
Parere ANAC 56/2024: la procedura negoziata senza bando ha carattere eccezionale e derogatorio
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le stazioni sono tenute a darne conto nel primo atto della procedura motivando il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto.
È quanto specificato da ANAC che con il parere di funzione consultiva del 23 ottobre 2024, n. 56, richiamando l’applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023. La questione riguarda la risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore. Alla gara aveva partecipato solo l’aggiudicatario, motivo per cui non era possibile scorrere la graduatoria; indire una nuova gara avrebbe comportato dei tempi tecnici tali da rischiare di perdere i finanziamenti PNRR utilizzati per i lavori.
L’Autorità ribadisce come la procedura negoziata senza bando costituisca una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e possa essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.
La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza.
Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto.
Procedure negoziate sottosoglia: criteri di selezione, rotazione e obblighi di pubblicazione
I chiarimenti che seguono riguardano soprattutto le procedure negoziate senza bando sottosoglia disciplinate dall’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), dall’art. 49 e dall’Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023. In questi casi gli operatori da invitare sono individuati mediante indagini di mercato o elenchi, nel rispetto di criteri oggettivi, predeterminati, coerenti con l’oggetto dell’affidamento e non discriminatori.
Dopo il D.Lgs. 209/2024, l’art. 50, comma 2-bis, prevede inoltre che le stazioni appaltanti pubblichino sul proprio sito l’avvio di una consultazione per le procedure negoziate sottosoglia di cui alle lett. c), d) ed e). Resta fermo anche l’obbligo, previsto dall’art. 50, comma 2, di pubblicare sul sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati.
Atto del Presidente ANAC del 20/11/2024: criterio cronologico o territoriale in un avviso d’indagine di mercato
Con Atto del Presidente del 20 novembre 2024 adottato a seguito di un’attività di vigilanza in un Comune, l’ANAC fissa alcuni concetti fondamentali in materia di gestione delle procedure negoziate senza bando.
Il caso in esame riguarda il ricorso al criterio di selezione basato sull’ordine cronologico di arrivo o base territoriale delle manifestazioni d’interesse e il mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti disciplinato dall’articolo 49 del Codice Appalti. In merito all’uso del criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni d’interesse, l’Autorità anticorruzione giudica tale pratica non conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, poiché non garantisce oggettività e coerenza con l’oggetto dell’affidamento. Inoltre, non rispetta i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Nello stesso Codice degli appalti, infatti, è specificato espressamente che per l’invito degli operatori non può essere utilizzato il sorteggio o un altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, a meno che non si sia in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, in cui non risulti assolutamente praticabile nessun altro metodo di selezione compatibile con il celere svolgimento della procedura. Inoltre, porre dei limiti su base geografica, ad esempio privilegiando imprese di una determinata area, viola i principi di uguaglianza e concorrenza, salvo che tali scelte siano supportate da motivazioni esplicite e coerenti con le finalità dell’appalto.
L’altro punto dell’intervento riguarda il rispetto del principio di rotazione, che mira a garantire una distribuzione equa delle opportunità tra gli operatori economici.
Il Codice degli Appalti prevede che il contraente uscente (ossia chi ha ottenuto l’ultimo affidamento per la stessa tipologia di lavori) non possa essere reinvitato nella procedura successiva, salvo casi eccezionali.
Il contrante uscente deve di fatto “saltare un turno” prima di poter conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante, a meno che non ci si trovi in casi specifici motivati dalla struttura del mercato e dalla effettiva assenza di alternative. In tali ipotesi, se c’è stata una esecuzione accurata del contratto precedente, lo stesso soggetto “uscente” potrebbe in via derogatoria essere reinvitato ed eventualmente individuato come affidatario diretto.
A seguito del correttivo, la deroga alla rotazione deve essere motivata anche con riferimento alla qualità della prestazione resa, oltre che alla struttura del mercato, all’effettiva assenza di alternative e alla corretta esecuzione del precedente contratto. Le condizioni devono essere valutate in modo concreto e non meramente astratto.
Si tratta però di situazioni in cui l’affidamento o il reinvito hanno evidentemente un carattere eccezionale, e richiedono alla stazione appaltante, spiega Anac, un onere motivazionale più stringente: si tratta di dare conto, appunto, della particolare struttura del mercato, della riscontrata e reale assenza di alternative e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
Parere MIT 2597/2024: l’ordine cronologico non è un criterio oggettivo
In risposta ad un ente che intendeva stabilire, in un avviso d’indagine di mercato, di invitare i 5 o 10 operatori economici che avessero manifestato interesse per primi tramite PEC, il servizio giuridico del Mit – con il parere n. 2597 del 3 giugno 2024 – ha precisato che il criterio prospettato non soddisfa i criteri oggettivi previsti dal Codice e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale.
Anche l’ANAC (parere consultivo n.11 del 28 febbraio 2024) ritiene che l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
L’adozione di questo criterio potrebbe limitare l’accesso alla procedura negoziata in maniera casuale e incoerente con le disposizioni normative vigenti. Inoltre, esiste il potenziale rischio di creare asimmetrie informative tra i concorrenti o addirittura favorire accordi collusivi. Pertanto, l’ANAC ha ribadito che l’impiego del criterio cronologico potrebbe essere ammesso solo in circostanze del tutto eccezionali e residuali, a condizione che sia fornita una motivazione adeguata e che siano rispettate tutte le disposizioni normative pertinenti.
Parere MIT 2449/2024: i termini massimi di una procedura negoziata
Il Supporto Giuridico del MIT (parere 17 aprile 2024, n. 2449) ha precisato che l’art. 76 non prevede un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico.
Tuttavia, l’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante”.
Per quanto riguarda la conclusione della procedura, nel caso in cui la stazione appaltante scelga la procedura negoziata, i termini previsti dall’Allegato I.3 sono:
- 4 mesi se si sceglie il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se si sceglie il criterio del minor prezzo.
Articolo 76 D.Lgs. 36/2023, il testo di legge
Di seguito ti riporto il testo completo dell’articolo 76 del nuovo codice appalti.
| 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto. 4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:
5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l’appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale. 7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. |
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/art-76-nuovo-codice-appalti-la-procedura-negoziata-senza-bando/
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Giusi Rosamilia
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