La formazione del lavoratore e la disponibilità di attrezzature idonee bastano a escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di caduta nel vuoto? Secondo la Cassazione, no, almeno quando la condotta imprudente del lavoratore resta collegata alla lavorazione e al rischio che il datore era tenuto a governare.
Con la sentenza n. 24859/2026, la Cassazione torna sul tema della responsabilità datoriale nei lavori in quota o in profondità, chiarendo: il principio di affidamento non consente al datore di limitarsi alla formazione e alla consegna di strumenti adeguati, se permane un punto accessibile privo di protezione collettiva contro la caduta.
Il caso nasce da un infortunio durante la pulizia del fondo di una buca profonda circa 6,5 metri. Il lavoratore, invece di usare la seconda scala predisposta per raggiungere il fondo, percorreva un pianerottolo intermedio privo di parapetto, scivolava e cadeva nella buca, riportando gravi lesioni
Il Tribunale aveva assolto il datore, valorizzando la condotta gravemente incauta del lavoratore. La Cassazione, invece, annulla la sentenza con rinvio.
Il caso
L’infortunio si verifica durante attività di pulizia all’interno di una buca di grandi dimensioni, profonda circa 6,5 metri. Prima dell’intervento era stato rimosso il ponteggio interno; per accedere al fondo della buca i lavoratori avevano collocato due scale: una più corta per raggiungere un piano intermedio e una più lunga per scendere dal piano intermedio al fondo.
Il lavoratore raggiungeva il pianerottolo intermedio con la scala corta ma, anziché utilizzare la seconda scala, si spostava sul piano intermedio, privo di parapetto, scivolando poi nel vuoto. L’accusa contestava al datore di lavoro la mancata adozione di un idoneo sistema di protezione collettiva, in particolare un robusto parapetto a protezione del punto prospiciente il vuoto.
Il Tribunale aveva ritenuto determinante la condotta del lavoratore: secondo il giudice di merito, la scelta di utilizzare due scale e di percorrere il piano intermedio era non necessaria e gravemente incauta.
Inoltre, i lavoratori erano stati formati sul rischio di caduta dall’alto e disponevano di una scala idonea per raggiungere direttamente il fondo della buca.
Il principio di affidamento del datore di lavoro non è assoluto
La Cassazione censura l’impostazione del Tribunale perché fondata su una lettura troppo ampia del principio di affidamento.
Secondo la Corte, non è corretto affermare che il datore di lavoro, una volta formati i lavoratori e messe a disposizione attrezzature adeguate, possa automaticamente confidare nel fatto che questi osservino sempre le regole cautelari.
Nel sistema prevenzionistico, il principio di affidamento deve essere bilanciato con il principio di tutela effettiva del lavoratore. Questo significa che il datore può fare affidamento sulla condotta corretta del dipendente solo se ha prima adempiuto in modo completo ai propri obblighi: valutazione specifica del rischio, predisposizione di misure idonee, direttive operative chiare e verifica del loro rispetto.
Nel caso concreto, secondo la Cassazione, non era stato accertato se il datore avesse impartito istruzioni specifiche sulle modalità di accesso alla buca e se avesse verificato che tali istruzioni fossero rispettate.
La condotta imprudente prevedibile resta nell’area di rischio datoriale
Il profilo più interessante della sentenza è il limite operativo posto al principio di affidamento.
La Corte non nega che il lavoratore abbia tenuto una condotta imprudente. Tuttavia, precisa che questa condotta non può essere automaticamente qualificata come abnorme solo perché errata o non necessaria. Per escludere la responsabilità datoriale, il comportamento del lavoratore deve attivare un rischio eccentrico, esorbitante, radicalmente estraneo alla lavorazione e alle direttive ricevute.
Qui, invece, la discesa nella buca per eseguire la pulizia era proprio l’attività affidata al lavoratore. Anche l’uso improprio del sistema di accesso e il passaggio sul pianerottolo intermedio rientravano, secondo la Corte, in una modalità operativa imprudente ma prevedibile, perché collegata alla concreta organizzazione dell’accesso alla buca.
Se un punto intermedio è accessibile durante la lavorazione, e da quel punto esiste un rischio di caduta nel vuoto, quel rischio deve essere governato dal datore di lavoro con misure tecniche e organizzative effettive. Non basta dire che il lavoratore non doveva passarci.
Le motivazioni della Corte
Secondo la Cassazione, il Tribunale ha errato nel ritenere sufficiente la formazione dei lavoratori e la disponibilità di una scala adeguata.
La Corte sottolinea che il datore di lavoro doveva anche valutare il rischio specifico della lavorazione, impartire direttive precise sulle modalità di accesso alla buca e verificare che i lavoratori le rispettassero.
Inoltre, la condotta del lavoratore non aveva attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione: la discesa nella buca per la pulizia rientrava nell’attività affidata e, quindi, nell’area di rischio che il datore era tenuto a governare.
Per questo motivo la sentenza di assoluzione è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lecco, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza, Dispositivi di protezione collettiva (DPC): cosa sono e quali sono e Lavori in quota: normativa e formazione. La sentenza ricorda che il datore di lavoro non può limitarsi a formare i lavoratori e mettere a disposizione attrezzature idonee: deve valutare anche le modalità operative imprudenti ma prevedibili, proteggere i punti accessibili e aggiornare procedure e DVR in funzione dell’organizzazione reale del lavoro. Con un software professionale per la sicurezza puoi redigere DVR, DUVRI e PEE in modo guidato, partendo anche dal disegno dei luoghi di lavoro.
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Federica Fabrizio
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