Patente a crediti nei cantieri: il modulo per il recupero dei punti decurtati


A pochi giorni dalla pubblicazione della nota n. 4634 del 24 giugno 2026, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per uniformare l’attività delle Commissioni territoriali sul recupero dei crediti della Patente a Crediti, è stato ora pubblicato e reso scaricabile il relativo Modulo per la presentazione dell’istanza (PAC).

La pubblicazione del modello rappresenta il passaggio operativo che rende concretamente attivabile la procedura. Il Modulo istanza recupero crediti PAC, disponibile in formato PDF, consente infatti a imprese e lavoratori autonomi di formalizzare la richiesta di reintegro dei crediti decurtati. Il documento deve essere utilizzato in coerenza con le indicazioni contenute nella nota e può essere trasmesso secondo le modalità previste all’Ufficio territoriale competente, anche tramite associazioni di rappresentanza.

Linee guida per il recupero dei punti nella patente a crediti

La modulistica è accompagnata dalle linee guida operative che supportano la corretta compilazione dell’istanza e la predisposizione della documentazione necessaria.


Il documento definisce criteri, modalità e parametri che le Commissioni dovranno applicare nell’esame delle istanze di recupero, precisando che il recupero è possibile fino a un massimo di 15 crediti.

La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Alle sedute sono inoltre invitati i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Ai fini dell’individuazione dell’ASL competente, rileva la sede legale dell’azienda; per il RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. 81/2008, la Commissione richiede il nominativo all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa.

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Come presentare la richiesta di recupero crediti

Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono recuperare i crediti decurtati devono inviare l’istanza, utilizzando la modulistica allegata alla nota, tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza.

Nell’istanza deve essere illustrata la proposta formulata in relazione ai crediti decurtati, indicando ad esempio attività formative, investimenti programmati e tempi di realizzazione. È inoltre possibile richiedere un confronto con la Commissione.


Percorsi formativi e investimenti tecnologici

Uno dei principali strumenti per recuperare crediti è rappresentato dalla formazione specifica. La nota INL precisa però che tali percorsi devono essere ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non possono essere considerati validi ai fini dell’aggiornamento periodico previsto dalla normativa sulla sicurezza.

Per essere riconosciuti dalle Commissioni, i corsi devono rispettare una serie di condizioni:

  • essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni previsto dalla legge n. 198/2025;
  • essere svolti in presenza oppure in videoconferenza sincrona, purché la modalità sia ritenuta compatibile con gli obiettivi formativi;
  • prevedere un numero massimo di 30 partecipanti;
  • prevedere contenuti in linea con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti; la Commissione, anche su proposta dell’istante, ne indicherà i contenuti;
  • essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

L’INL chiarisce inoltre che il datore di lavoro non può svolgere il ruolo di docente formatore e che, in attesa dell’ulteriore Accordo Stato-Regioni previsto dalla legge 198/2025, non può essere considerato soggetto formatore ai fini del recupero crediti.

Al termine del percorso formativo il soggetto formatore deve rilasciare un attestato unico per ciascun corso, contenente: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia e durata del corso, indicazione “valido ai fini del recupero crediti”, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante o di un incaricato, data e luogo.

I crediti sono riconosciuti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma e ha superato il test di apprendimento finale con almeno il 70% di risposte corrette.


La nota introduce anche un criterio di calcolo preciso per l’attribuzione dei crediti: per ogni ora di formazione sono riconosciuti 0,25 crediti, con arrotondamento per difetto al numero intero. Ad esempio, 7 ore di formazione corrispondono a 1,75 crediti, arrotondati per difetto a 1 credito.

La durata del corso deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, la durata minima deve essere pari a: (30 – crediti rimanenti) × un moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e dell’eventuale concorrenza di violazioni di diversa specie.

Poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare un piano formativo suddiviso in moduli. Su richiesta dell’interessato, la Commissione si riunisce per il riconoscimento dei crediti maturati in ragione della formazione effettuata e dei moduli conclusi.

Oltre alla formazione, la nota 4634/2026 attribuisce un ruolo centrale agli investimenti tecnologici e organizzativi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Commissione valuta gli investimenti in base alle risorse economiche dell’impresa, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate. Gli investimenti devono essere sostenibili, sia finanziariamente sia organizzativamente, coerenti con la struttura e le dimensioni dell’impresa e mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul lavoro.


Tra gli esempi di investimenti considerati rilevanti dall’INL figurano:

  • sistemi di rilevamento ambientale, quali sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas, anche tossici, ossigeno e monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione;
  • dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro intelligenti, dotati di elettronica o sensori integrati, ad esempio rilevatori di contaminazione, prossimità, sensori inerziali o tessuti intelligenti. La nota
  • precisa che deve essere data evidenza non solo dell’acquisto, ma anche dell’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori, verificato attraverso la formazione e l’eventuale addestramento;
  • tecnologie per la sorveglianza sanitaria, quali cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose;
  • sistemi di robotica e automazione per operazioni pericolose, come saldatura o movimentazione di materiali tossici, nonché droni impiegati in attività o contesti ad alto rischio, ad esempio per monitoraggi, ispezioni e
  • campionamenti;
  • metodologie didattiche e di assistenza caratterizzate da tecnologie immersive, come realtà virtuale, aumentata o mista, utilizzate per simulazioni di emergenza, formazione e assistenza da remoto.

Anche per gli investimenti è ammesso un recupero graduale dei crediti, sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e dei risultati effettivamente conseguiti.

La nota individua inoltre specifiche fasce di attribuzione dei crediti, applicabili anche agli investimenti realizzati con il supporto di finanziamenti pubblici:

  • 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
  • 3 crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 6 crediti per investimenti oltre i 50.000 euro.

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 Stefania Spagnoletti

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