La percezione che gli stranieri ricevano più aiuti degli italiani è forte anche nel Fermano e nel Piceno, ma norme, sentenze e dati mostrano un quadro diverso: nessun privilegio, requisiti identici e obblighi internazionali spesso confusi con il welfare
L’idea che “gli stranieri abbiano più agevolazioni degli italiani” è radicata nel dibattito pubblico, anche nel Fermano, nell’Ascolano e nella Riviera delle Palme, dove episodi isolati, graduatorie ERP e narrazioni social vengono spesso letti come prova di un presunto vantaggio. Ma questa percezione non trova riscontro nell’ordinamento italiano, nel diritto europeo, nelle sentenze e nei dati ufficiali. Il quadro giuridico parte da un principio preciso: la parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. Questo principio discende dall’articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili della persona, dall’articolo 3, che vieta discriminazioni irragionevoli, dall’articolo 10, che disciplina lo status dello straniero e la protezione internazionale, dall’articolo 38, che regola l’assistenza sociale, dal Testo Unico Immigrazione (artt. 35 e 41) e dalla Direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo. La regola generale è l’uguaglianza dei requisiti: reddito, ISEE, residenza, composizione del nucleo familiare, regolarità del soggiorno. Non esiste alcuna norma che attribuisca importi maggiori agli stranieri o che riservi loro bonus economici generalizzati.
Prestazioni come l’Assegno Unico Universale, il Bonus Asilo Nido, l’Assegno di Inclusione, i bonus sociali per le bollette, la NASpI, la maternità obbligatoria, la disoccupazione agricola e gli assegni comunali non vengono riconosciute perché una persona è straniera, ma perché possiede gli stessi requisiti richiesti agli italiani. Le prestazioni contributive sono identiche per italiani e stranieri. Le prestazioni assistenziali richiedono gli stessi criteri per tutti: ISEE, residenza, regolarità del soggiorno. La distinzione tra stranieri extra‑UE e cittadini UE riguarda il titolo di soggiorno, non i bonus: i cittadini UE sono regolati dalla Direttiva 2004/38/CE, gli extra‑UE dal T.U. Immigrazione. In entrambi i casi, l’accesso al welfare avviene sulla base dei requisiti, non della cittadinanza.
Le uniche misure dedicate riguardano categorie giuridiche specifiche: richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, tutelati dalla Convenzione di Ginevra, dall’art. 10 Cost., dalla Direttiva 2011/95/UE e dalla Direttiva 2013/33/UE. Le misure previste – accoglienza, alloggio temporaneo, corsi di lingua, mediazione culturale, assistenza legale – non sono bonus economici, ma obblighi internazionali di protezione. I richiedenti asilo non accedono al welfare ordinario finché non ottengono un titolo: non ricevono assegni familiari, non ricevono bonus economici, non accedono alle prestazioni comunali. Confondere accoglienza e welfare genera la percezione di un privilegio che non esiste.
La percezione di vantaggi nelle graduatorie per le case popolari, molto presente nei territori di Fermo, Ascoli e San Benedetto, è smentita dai criteri oggettivi: reddito, condizioni abitative, presenza di minori, disabilità, emergenze. La cittadinanza non attribuisce punteggi aggiuntivi. Al contrario, la giurisprudenza ha più volte annullato requisiti discriminatori introdotti da enti locali. La Corte Costituzionale (sentenza 9/2021) ha dichiarato illegittimi i requisiti di residenza pluriennale che escludevano gli stranieri regolarmente soggiornanti; la sentenza 187/2010 ha stabilito che non è possibile escludere dal welfare chi vive e contribuisce regolarmente al sistema solo per la cittadinanza; la Corte di Giustizia UE (C‑571/10) ha ribadito che i soggiornanti di lungo periodo devono avere accesso alle prestazioni sociali alle stesse condizioni dei cittadini italiani; la CGUE C‑303/19 ha annullato requisiti aggiuntivi imposti agli stranieri per gli assegni familiari; la CGUE C‑302/19 ha confermato che ogni requisito aggiuntivo deve essere proporzionato e non discriminatorio. Le linee guida ANCI, applicate anche nei Comuni del Fermano e del Piceno, ricordano che i regolamenti locali non possono introdurre ostacoli ulteriori rispetto alla legge nazionale e al diritto UE.
Sul fronte sanitario e scolastico, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce cure urgenti ed essenziali anche agli irregolari, in applicazione dell’art. 35 T.U. Immigrazione, che tutela la salute pubblica. L’istruzione è assicurata ai minori indipendentemente dalla cittadinanza, in applicazione dell’art. 34 Cost.. Non si tratta di privilegi, ma di obblighi costituzionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute collettiva e dell’infanzia. Gli irregolari non accedono a prestazioni economiche: ricevono solo cure urgenti e interventi essenziali, non bonus, non assegni, non contributi.
Un elemento spesso ignorato riguarda il contributo economico degli stranieri, rilevante anche nel tessuto produttivo locale. I lavoratori stranieri pagano imposte, IVA, contributi previdenziali e partecipano al finanziamento del sistema. Il Rapporto INPS Immigrazione documenta un saldo previdenziale positivo stimato in oltre 4 miliardi di euro annui: gli stranieri versano più contributi di quanti ne ricevano in prestazioni. La Fondazione Leone Moressa mostra che il gettito fiscale prodotto dagli stranieri supera i costi dell’accoglienza e delle politiche di integrazione. I dati ISTAT confermano una partecipazione significativa al mercato del lavoro, con tassi di occupazione in molti settori superiori alla media italiana. Nel Fermano e nel Piceno, la presenza di lavoratori stranieri è decisiva in agricoltura, cura alla persona, edilizia, logistica e manifattura: settori che senza questa forza lavoro avrebbero carenze strutturali.
La distinzione tra categorie è essenziale per evitare semplificazioni: gli stranieri regolarmente soggiornanti accedono alle prestazioni come gli italiani; i soggiornanti di lungo periodo godono di parità di trattamento obbligatoria per diritto UE; i cittadini UE accedono sulla base della Direttiva 2004/38/CE; i richiedenti asilo ricevono misure di accoglienza temporanea; i titolari di protezione internazionale accedono a programmi di integrazione specifici; gli irregolari ricevono solo cure urgenti. Confondere queste categorie alimenta percezioni errate e distorce il dibattito pubblico, soprattutto quando episodi singoli vengono letti come regola generale.
La narrazione dei “privilegi” nasce dalla sovrapposizione tra welfare e accoglienza. Il welfare è regolato da criteri uguali per italiani e stranieri; l’accoglienza riguarda persone che chiedono protezione internazionale e risponde a obblighi giuridici sovranazionali. Sono due sistemi diversi, con finalità diverse. Alla luce delle norme, delle sentenze e dei dati disponibili, l’affermazione secondo cui gli stranieri godrebbero di privilegi economici rispetto agli italiani non trova riscontro. Nessuna fonte normativa o statistica conferma l’esistenza di bonus generalizzati riservati agli stranieri. Le uniche misure dedicate riguardano obblighi internazionali di protezione, non vantaggi economici. In un tema dominato da slogan e percezioni, distinguere tra diritti, assistenza e protezione non è una questione terminologica: è il presupposto per un dibattito pubblico fondato sui fatti, anche e soprattutto nei territori dove la percezione supera spesso la realtà normativa.
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