Il subappalto nel nuovo codice appalti


Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.

Il subappalto è sempre stato un istituto fortemente limitato dalla normativa. Il D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) faceva una divisione tra le attività che potevano essere subappaltate e quelle che non potevano esserlo. Il nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 ha introdotto importanti novità in materia di subappalto dando innanzitutto il via libera al subappalto a cascata.

Prima di entrare nello specifico dell’articolo, ti ricordo che stipulare un contratto di subappalto è un’operazione complessa in quanto bisogna produrre una documentazione precisa, dettagliata e professionale. Ti consiglio, perciò, di avvalerti di un software documentazione opere pubbliche per compilare automaticamente tutto l’incartamento che ti occorre senza commettere errori.

Cos’è il subappalto?

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.


Come contratto accessorio il subappalto trae origine dal contratto principale ed esiste validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente alla delega per l’esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore, soggetto che rimane estraneo e terzo rispetto al rapporto tra appaltante originario e appaltatore.

Il contratto di subappalto deve essere stipulato per iscritto e contenere l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori.

Per il subappalto valgono, in generale, i seguenti principi:

  • il committente può opporre veti alla stipula di un subappalto, inserendo nel contratto di appalto le relative clausole di divieto;
  • l’appaltatore sub-appaltante non è liberato dagli obblighi imposti dall’appalto, ma ne risponde comunque al committente;
  • in quanto contratto accessorio e derivato il subappalto segue le sorti del contratto principale e non deve aggravare i costi a carico del committente.

Il subappalto facoltativo: cos’è?

Il subappalto facoltativo si verifica quando l’operatore economico (OE) è già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari per eseguire l’intero appalto. La domanda sorge spontanea: perché si usa? Si utilizza per varie ragioni, tra le quali, ad esempio, una questione di migliore organizzazione finalizzata ad ottimizzare i risultati o per pura strategia aziendale. Magari un’impresa è specializzata nella costruzione di edifici, ma preferisce subappaltare l’impiantistica ad una ditta esterna di fiducia per efficienza o minori costi fissi, anche se avrebbe i requisiti tecnici per svolgere i lavori in proprio. Sebbene sia “facoltativo” decidere se farlo, non è facoltativo dichiararlo. Ai sensi dell’art. 119 del Codice, l’impresa deve indicare già in sede di offerta (nel DGUE) quali parti del contratto intende subappaltare.

Il subappalto può sostituire il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
TAR Lazio 8037/2026

Il TAR Lazio (sentenza n. 8037/2026) afferma che, negli appalti di bonifica ambientale, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) costituisce un requisito di idoneità professionale che deve essere posseduto direttamente dal concorrente. Il subappalto non può essere utilizzato per colmare la mancanza di tale requisito soggettivo. L’iscrizione ANGA ha infatti una natura “anfibologica”: attesta sia l’idoneità professionale sia la capacità tecnico-professionale dell’operatore. Di conseguenza, la sua assenza comporta legittimamente l’esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.


È indispensabile dichiarare il subappalto facoltativo?
Parere MIT 3931/2025

Anche se un operatore economico possiede tutti i requisiti, l’intenzione di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata in sede di offerta. Il MIT, nel parere 3931/2025, chiarisce che questa dichiarazione è condizione necessaria e insanabile, anche per subappalto facoltativo. L’omissione impedisce alla stazione appaltante di autorizzare successivamente il subappalto. La previsione garantisce trasparenza, concorrenza e valutazione corretta dell’offerta rispetto alla capacità tecnica ed economica. Leggi l’intero approfondimento.

Metà subappalto necessario, metà facoltativo
TAR Liguria 850/2024

Occorre la dichiarazione esplicita di subappalto? O meglio, la mancata dichiarazione da parte di un operatore economico di voler ricorrere al subappalto necessario per sopperire ad alcune carenze qualitative giustifica l’esclusione dalla gara?

Nel caso preso in esame dal TAR Liguria (sentenza 850/2024), i ricorrenti hanno manifestato in modo inequivocabile la volontà di avvalersi del subappalto “necessario” per alcune categorie, mentre per altre si sono limitati ad esprimere una riserva “generica” di sub-affidare le opere, indicando così un subappalto “facoltativo”. Di conseguenza, l’ente aggiudicatore li ha esclusi dalla gara, ritenendoli privi dei requisiti di qualificazione richiesti, in quanto mancava da parte loro una chiara volontà di ricorrere al subappalto per sopperire alle carenze.

Tuttavia, secondo il TAR Liguria l’esclusione dalla gara è un atto spropositato e contrario al principio del risultato, criterio cardine del Codice; pertanto accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di esclusione.


Cos’è il subappalto necessario/qualificante?

Il subappalto necessario (o qualificante) è una figura giuridica che consente ad un’impresa, qualificata solo per la categoria prevalente dei lavori, di partecipare a una gara d’appalto anche se non possiede le qualifiche richieste per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (cioè per lavorazioni che richiedono una qualificazione specifica). In tal caso, l’impresa non può eseguire direttamente tali lavorazioni, ma deve subappaltarle a soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

Questa possibilità, prevista dal combinato disposto dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e dell’art. 12, co. 2, del d.l. 47/2014 (abrogato della legge n. 80/2014), è confermata dalla giurisprudenza (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 9/2015). Affinché il subappalto sia valido, è necessario che il concorrente dichiari già in fase di offerta quali lavorazioni intende subappaltare e a quali soggetti qualificati.

Il subappalto necessario rappresenta, quindi, uno strumento utile per garantire la partecipazione alla gara anche in presenza di un deficit di qualificazione, purché tale mancanza sia colmata mediante l’impegno a subappaltare le lavorazioni critiche. Si differenzia dal subappalto “ordinario” perché non è frutto di una scelta imprenditoriale, ma è imposto dalla mancanza dei requisiti dell’offerente.

Niente sanatoria se manca la dichiarazione di subappalto
TAR Palermo 1916/2026

Il TAR Palermo (sentenza n. 1916/2026) chiarisce che il concorrente privo della qualificazione richiesta per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria deve dichiarare espressamente il ricorso al subappalto necessario. L’omessa dichiarazione integra una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, infatti, non può modificare l’assetto partecipativo dell’impresa dopo la scadenza della gara. La stazione appaltante deve verificare la coerenza tra qualificazione posseduta, quota di lavori da eseguire direttamente e dichiarazione di subappalto necessario: in caso di incoerenza, l’esclusione è legittima. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.


Subappalto necessario, serve indicarlo espressamente nel DGUE?
Consiglio di Stato 3053/2026

La sentenza n. 3053/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che la dichiarazione nel DGUE è sufficiente a esprimere la volontà di ricorrere al subappalto necessario, anche senza formule dettagliate.
Conta la volontà sostanziale: è sufficiente che dall’offerta emerga chiaramente l’intenzione di subappaltare lavorazioni non eseguibili per carenza di SOA. Il DGUE, essendo un modello standard, non distingue tra subappalto facoltativo e necessario. I chiarimenti successivi non modificano l’offerta se si limitano a precisare una volontà già espressa. Il soccorso istruttorio, quindi, può servire a esplicitare elementi già presenti, senza sanare carenze sostanziali. Leggi l’approfondimento.

RUP o Dirigente della stazione appaltante, chi rilascia l’autorizzazione al subappalto?
Parere MIT 4181/2026

Il parere MIT n. 4181/2026 chiarisce che l’autorizzazione al subappalto, prevista dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è un atto della stazione appaltante con rilevanza esterna. Tale potere spetta in via ordinaria al dirigente, unico soggetto abilitato a impegnare l’Ente verso terzi. Il RUP non può quindi autorizzare automaticamente il subappalto. Può farlo solo se ha qualifica dirigenziale o è formalmente delegato con poteri di firma esterna. Leggi l’approfondimento.

È possibile sanare a gara in corso una dichiarazione di subappalto solo eventuale?
Consiglio di Stato 10162/2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10162/2025, chiarisce l’obbligo di subappalto qualificante per le categorie scorporabili sotto il 10% negli appalti pubblici. L’abrogazione dell’art. 12 D.L. 47/2014 elimina deroghe: ogni categoria indicata negli atti di gara richiede qualificazione SOA specifica. La dichiarazione di ricorso al subappalto deve essere vincolante e presentata in sede di offerta; formule generiche o eventuali non sono ammesse. Il soccorso istruttorio non può sanare una dichiarazione inizialmente dubbia, comportando l’esclusione dell’operatore economico. Leggi l’approfondimento.


Incompatibilità tra dichiarazione iniziale nel DGUE e subappalto necessario
TAR Campania 1952/2025

Il TAR Campania (sentenza n. 1952/2025) chiarisce che il subappalto necessario deve essere dichiarato ab origine ed in forma integrale per le lavorazioni prive di qualificazione. È illegittimo dichiarare inizialmente un subappalto “parziale” e convertirlo poi, tramite soccorso istruttorio, in subappalto totale, poiché si tratta di una modifica sostanziale dell’offerta. Tale correzione altera la strategia di gara e viola la par condicio tra i concorrenti. La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso di ANAC e della giurisprudenza sul corretto utilizzo del soccorso istruttorio. Leggi l’approfondimento.

È ancora possibile ricorrere al subappalto necessario nelle categorie scorporabili?
Parere MIT 3526/2025

Dopo l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, il MIT chiarisce con il parere 3526/2025 che il subappalto qualificante resta possibile per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, colmando carenze di requisiti dell’impresa. L’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i requisiti non posseduti devono riguardare la categoria prevalente. Il subappalto necessario garantisce che i lavori siano eseguiti da soggetti qualificati, in linea con il principio del risultato. Il Consiglio di Stato conferma che la dichiarazione di ricorso al subappalto qualificante va presentata già in sede di offerta. Leggi l’approfondimento.

Il subappalto e i contratti continuativi di cooperazione

Nell’ambito delle diverse forme di collaborazione che concorrono al ciclo produttivo di un appalto pubblico, particolare importanza rivestono i contratti continuativi di cooperazione. Questi contratti, che si distinguono dai subappalti in senso stretto, sono stati oggetto di un’analisi approfondita da parte della giurisprudenza, la quale continua a definirne i principi fondamentali e le modalità operative che li contraddistinguono nella pratica.


In termini di definizione, i contratti continuativi di cooperazione sono quei contratti che “il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, nello specifico, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione. A detti contratti, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice resta completamente estranea” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3169).

L’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 dà una più compiuta definizione dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura: in base a tale definizione viene mantenuta la destinazione soggettiva delle prestazioni “in favore dei soggetti affidatari” della vecchia normativa, ma viene precisato che deve trattarsi di prestazioni “secondarie, accessorie o sussidiarie”.

Le differenze tra i contratti continuativi di cooperazione e il subappalto
Consiglio di Stato 2622/2025

I contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura riguardano prestazioni accessorie destinate all’appaltatore, non alla stazione appaltante. La giurisprudenza conferma che tali attività supportano l’esecutore principale e si distinguono dal subappalto. L’iscrizione nella white list è richiesta solo al soggetto che fornisce il servizio accessorio. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2622/2025 ha ribadito la legittimità di affidare servizi secondari tramite contratti di cooperazione continuativa. Leggi l’approfondimento.

Cosa prevede il Codice appalti sul subappalto?

Secondo l’art. 119 D.Lgs. 36/2023 (comma 2) costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi che hanno ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera (le forniture con posa in opera e i noli a caldo) se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 € e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.


Il comma 4 dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti possano affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture alle seguenti condizioni:

  • il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  • non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
  • all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Le stazioni appaltanti devono fornire adeguata motivazione di subappalto già nella decisione di contrarre, anche avvalendosi del parere di Prefetture competenti, se del caso. Devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Questo deve esser fatto per una serie di ragioni, come ad esempio: rafforzare il controllo delle attività di cantiere e in generale dei luoghi di lavoro, garantire la tutela delle condizioni di lavoro e di salute dei lavoratori, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Requisiti di idoneità professionale, il subappalto può sostituire il contratto di avvalimento?
TAR Lombardia 1538/2026

Il TAR Milano (sentenza n. 1538/2026) chiarisce che subappalto qualificatorio e avvalimento sono istituti distinti e non sovrapponibili. Non è possibile supplire alla mancanza di requisiti tramite subappalto senza un valido contratto di avvalimento. Il subappalto non può riguardare l’intera prestazione, pena la violazione del divieto di esecuzione integrale da parte di terzi. La carenza di requisiti sostanziali non è sanabile con il soccorso istruttorio, comportando l’esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento.

Subappalto nell’ambito di un affidamento diretto?
Parere MIT 3261/2025

Nel quesito 3261/2025 si richiede al MIT se, nell’ambito di un affidamento diretto di lavori, sia possibile autorizzare il subappalto ad un’impresa che in precedenza abbia già eseguito, sempre tramite affidamento diretto, un appalto di analoga natura, ovvero relativo alla stessa categoria di opere.


La risposta del MIT richiama l’art. 119 del Codice dei contratti pubblici, che non consente alla Stazione Appaltante di intervenire o limitare la scelta dell’appaltatore in merito all’individuazione dell’impresa subappaltatrice, salvo il rispetto delle prescrizioni previste dal suddetto articolo.

La norma non prevede infatti alcun vincolo o divieto in merito alla possibilità che un’impresa, precedentemente affidataria di un contratto con la stessa Stazione Appaltante, possa successivamente essere individuata come subappaltatrice nell’ambito di un nuovo affidamento diretto di lavori.

Ne consegue che, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni previste per il subappalto, tale eventualità è ammessa.

Subappalto: gli obblighi dell’affidatario

L’affidatario deve comunicare una serie di informazioni alla stazione appaltante, ancor prima dell’inizio della prestazione e lo deve fare per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto. Le informazioni sono le seguenti:

  • il nome del sub-contraente;
  • l’importo del sub-contratto;
  • l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
  • eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto;
  • eventuale autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato.

L’affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nello stesso momento deve trasmettere anche la dichiarazione del subappaltatore che attesti l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 D.Lgs. 36/2023. A questo punto la stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la banca dati nazionale. Il contratto di subappalto deve essere corredato da documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.


L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’affidatario è responsabile in solido dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario (e, per suo tramite, i subappaltatori) trasmette alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali prima dell’inizio dei lavori, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Lavori non previsti in progetto e subappalto, alla SA l’obbligo di controllare che chi lavora sia qualificato
Parere MIT 4042/2026

Il MIT (parere 4042/2026) chiarisce che i lavori supplementari non previsti e introdotti in variante ex art. 120 possono essere affidati all’appaltatore originario senza nuova gara, se ricorrono le condizioni di legge. Tali lavorazioni richiedono comunque il possesso della qualificazione adeguata; in mancanza, occorre un nuovo affidamento. Se le opere aggiuntive rientrano in categorie già previste, si applicano i limiti ordinari al subappalto. Se invece costituiscono nuove categorie scorporabili e non è imposto l’obbligo di esecuzione diretta, esse sono integralmente subappaltabili. Resta fermo l’obbligo di verifica dei requisiti sia dell’appaltatore sia dei subappaltatori. Leggi l’approfondimento.

Verifica del DURC dei subappaltatori a fini pagamento acconti e saldo

L’art. 119, c. 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 prescrive che “per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori“.

Come chiarito dal MIT (Parere 3961/2025), le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano “reso”, ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento; conseguentemente l’acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.

Per riassumere, la stazione appaltante acquisisce il DURC (comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare) in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori prima del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto.


Chi sono i responsabili in solido nel subappalto?

Chi sono i responsabili in solido nel subappalto? Sono il contraente principale e il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.

Si delineano 2 ipotesi secondo cui l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. Le ipotesi sono contenute nell’art. 119 al comma 11, lettere a) e c) del codice appalti e sono:

  1. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  2. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Quali attività sono escluse dal subappalto?

Il comma 3 dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023 individua una serie di attività che per loro specificità e natura non si configurano come attività affidate in subappalto. Le categorie di forniture o servizi sono le seguenti:

  • l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  • la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
  • l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 € annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani, nonché nei comuni delle isole minori;
  • le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie.

Con il parere n. 2158 del 19 luglio 2023, il MIT chiarisce che è possibile vietare il subappalto ma a determinate condizioni previste all’art. 119, comma 2 del nuovo Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.


L’articolo 104, comma 11 fa riferimento a “compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.

La stazione appaltante non può limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle singole prestazioni/lavorazioni, ovvero all’unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto.

Il subappalto a cascata nel nuovo codice appalti

La novità contenuta nel nuovo codice appalti 2023 riguarda il subappalto a cascata, ossia la possibilità per i subappaltatori di ricorrere a loro volta al subappalto. La disposizione si adegua ai rilievi della Corte di Giustizia e della Commissione UE.

Nell’art. 119 del nuovo codice il divieto del vecchio codice si trasforma in possibilità a discrezione della stazione appaltante. Al comma 17 si legge, infatti:

le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

In definitiva, spetta alla stazione appaltante indicare già nel contratto di appalto quali sono i lavori che non possono essere oggetto di subappalto a cascata. La stazione appaltante fa la sua valutazione tenendo conto di alcuni elementi: le caratteristiche specifiche dell’appalto e dell’esigenza da soddisfare, la natura e la complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, l’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere (luoghi di lavoro), la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.


Quali sono i termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cascata?
Parere MIT 3626/2025

Il MIT, con il parere 3626/2025, ha chiarito che i termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cascata devono essere calcolati sull’importo del subappalto da autorizzare, non sull’appalto originario. Ai sensi dell’art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023, se l’importo è inferiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate, il termine è di 15 giorni; oltre tali soglie, il termine è di 30 giorni. Nel caso esaminato, trattandosi di € 18.700, il termine applicabile è di 15 giorni.

In sintesi:

Condizione Termine di autorizzazione
Importo del subappalto da autorizzare Il termine si calcola sull’importo dell’affidamento da autorizzare, non sul valore dell’appalto principale
Importo inferiore a 100.000 € o al 2% dell’appalto Autorizzazione entro 15 giorni
Importo superiore a 100.000 € o al 2% dell’appalto Autorizzazione entro 30 giorni
Mancata risposta della stazione appaltante Scaduti i termini senza risposta → autorizzazione tacita (silenzio-assenso)

Leggi il nostro approfondimento: Il subappalto nel nuovo codice appalti

Contratto di subappalto: un esempio

Stipulare correttamente il contratto di subappalto è un’operazione molto importante che sottintende massima attenzione. Da esso dipendono tutti i rapporti tra appaltatore e subappaltatore e, di conseguenza, le sorti dei lavori stessi. Di seguito puoi scaricare gratuitamente un fac-simile di contratto di subappalto da modificare secondo le tue esigenze elaborato con il software schema di contratto subappalto.

Contratto di subappalto esempio


Contratto di subappalto elaborato con PriMus-C

 

I subcontratti non sono subappalti, nessuna preventiva autorizzazione della PA!
Atto del Presidente ANAC 4212/2025

I subcontratti non qualificabili come subappalti non richiedono preventiva autorizzazione né la verifica dei requisiti generali, salvo i casi di pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11. ANAC, con Atto n. 4212/2025, conferma il regime semplificato, imponendo però controlli prima dell’erogazione dei pagamenti quando i subcontraenti ricevono fondi pubblici. Resta obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari tramite conti dedicati e indicazione di CIG e CUP. Leggi l’approfondimento.

Il subappalto nel nuovo codice appalti: i piani di sicurezza

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario deve curare un aspetto importante: il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Per quanto riguarda il raggruppamento temporaneo o il consorzio, l’obbligo ricade sul mandatario. Per avere a disposizione piani di sicurezza chiari, personalizzati e sempre rispondenti alle norme ti consiglio di utilizzare il software piani sicurezza.


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Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. È evidente il bisogno di un planning articolato e dinamico che sia di aiuto nella gestione e nell’esecuzione dei vari compiti assegnati al direttore tecnico di cantiere. Si delinea, così, la forte esigenza di segnalare tempestivamente eventuali problematiche, condividerle con le altre imprese sub-appaltatrici coinvolte, gestirle e risolverle in tempi brevi senza inficiare l’esecuzione dei lavori stessi. Per la complessità e la delicatezza di tutte queste operazioni è consigliabile utilizzare specifici software per gestione problematiche cantiere.

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Il RUP è responsabile del mancato pagamento del subappaltatore?

Se il RUP paga un SAL alla ditta appaltatrice e poi la ditta subappaltatrice dichiara di non aver percepito il pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto, il RUP può rischiare di aver delle responsabilità legali e patrimoniali nei confronti della ditta subappaltatrice che chiede il mancato pagamento al Comune?

È il quesito n. 2705 del 21/06/2024 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).


Il supporto giuridico rileva che:

  • l’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, come oggi l’art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici;
  • come evidenziato dall’ANAC nel Comunicato del 25/11/2020, tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.

Pertanto, nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, come sembra evidenziarsi nel caso prospettato, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di
pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

ANAC: non è più consentito limitare i subappalti al 30%

I limiti del ricorso al subappalto in misura non superiore al 30%, sanciti dal previgente Codice dei contratti pubblici, non possono più ritenersi conformi alla direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia (decisione del 27 novembre 2019, causa C402/18 e decisione 26 settembre 2019, causa C-63/18), che ha ritenuto (tra l’altro) detti limiti non conformi alla direttiva 2004/18/CE.

È quando precisato dall’Anac con Parere di Funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024.


È stato chiesto all’Autorità se, tenuto conto del dichiarato contrasto con l’ordinamento comunitario del limite del 30% del subappalto e dell’abrogazione dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e della sopravvenuta disposizione dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, sia consentito alla stazione appaltante autorizzare contratti di subappalto anche in percentuale superiore al limite del 30% (stabilito contrattualmente), in applicazione della norma vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie concreta di richiesta di subappalto e quindi dell’articolo 119 del nuovo Codice.

Su questo aspetto, l’autorità anticorruzione ha ricordato che un contratto d’appalto, stipulato a seguito di gara pubblica indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, resta disciplinato da tale fonte normativa anche con riguardo alla fase esecutiva.

A tale regola soggiace altresì, in via generale, il contratto di subappalto che costituisce un contratto derivato e accessorio al contratto d’appalto.

Come stabilito dall’art. 226 del nuovo Codice, «1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 [1 luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (…)» secondo le indicazioni contenute alle lettere da a) a d) della disposizione medesima.

Pertanto, ad un affidamento disposto in vigenza del d.lgs. 50/2016, non può trovare applicazione il d.lgs. 36/2023.


Subappalto della relazione geologica: MIT e Ordine Geologi su posizioni diverse

Il divieto di subappalto della relazione geologica – previsto dal vecchio codice all’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 – non è stato confermato dal nuovo Codice Appalti.

A confermalo è il servizio giuridico del MIT con il parere n. 2828 del 26 settembre 2024.

Di tale divieto non c’è traccia nell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023; pertanto, l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può procedere al subappalto per avvalersi di un professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa).

La precisazione non è di poco conto, se si pensa che l’art. 31, comma 8 del “vecchio” Codice vietava all’affidatario di “avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.


A seguito del parere, con la Circolare del 16 ottobre 2024, n. 528 il Consiglio Nazionale dei Geologi offre ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità che la relazione geologica sia oggetto di subappalto.

Al riguardo, viene precisato, che:

  • in ogni caso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, l’affidatario deve possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 66 del Codice per redigere e firmare ogni elaborato della progettazione rientrante in tali servizi;
  • solo l’affidatario che possegga tali requisiti “minimi” può rimettere a terzi l’elaborazione e la firma della relazione geologica, quale elaborato specialistico;
  • ai fini degli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro, i servizi di ingegneria e architettura sono da equipararsi agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale. In tale fase,
    deve, quindi, garantirsi il rispetto delle modalità e dei limiti, anche di natura civilistica, prescritti per l’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale da parte di soggetti terzi diversi dall’affidatario;
  • per gli affidamenti diretti dei medesimi servizi di ingegneria e architettura e delle attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante deve assicurare che
    siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Alla luce di quanto previsto dalla norma, il Consiglio Nazionale dei Geologi non ritiene condivisibile il parere del MIT sull’ammissibilità di un “subappalto necessario” al fine di supplire alla carenza, in capo all’affidatario, del requisito per redigere e firmare la relazione geologica, seppur mediante l’individuazione nominativa del professionista geologo in sede di offerta.

Si tratta, infatti, di uno specifico requisito di qualificazione professionale – cioè l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e l’iscrizione al relativo albo – che è indispensabile per la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico costituente parte integrante della prestazione principale da identificarsi nella progettazione nel suo insieme, ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato I.7 del Codice; quindi, esso non può ritenersi un generico requisito necessario per l’esecuzione di un’attività scorporabile e, dunque, non può essere oggetto di subappalto necessario.


FAQ sul subappalto nel codice appalti

È ancora in vigore il limite del 30% per il subappalto?

No. Il limite percentuale del 30% è stato dichiarato non conforme al diritto UE dalla Corte di Giustizia (cause C-63/18 e C-402/18). Il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) non prevede più tale limite e consente un subappalto più ampio, salvo quanto indicato nei documenti di gara. Tuttavia, per appalti avviati con il vecchio Codice (d.lgs. 50/2016), il limite resta applicabile anche nella fase esecutiva, come confermato da ANAC (Parere n. 31/2024).

La relazione geologica può essere subappaltata?

Secondo il nuovo Codice, sì, a condizione che il subappaltatore sia nominativamente indicato già in fase di offerta e sia in possesso dei requisiti. Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Geologi ritiene che ciò non sia conforme, perché la relazione geologica è un elaborato specialistico che richiede requisiti professionali non delegabili.

Quali sono gli obblighi dell’affidatario in materia di subappalto?

L’affidatario deve:

  • trasmettere il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività;
  • allegare la dichiarazione del subappaltatore sull’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti (artt. 100 e 103 d.lgs. 36/2023);
  • osservare gli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori;
  • presentare la documentazione tecnico-amministrativa e la denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile;
  • garantire la validità del DURC, anche per i subappaltatori.

È ammesso il subappalto “a cascata”?

Sì, ma con limitazioni. Il nuovo Codice consente il subappalto a cascata, ma la stazione appaltante può vietarlo per alcune prestazioni, specificandole nei documenti di gara. Le motivazioni devono essere legate a esigenze di controllo del cantiere, tutela del lavoro e prevenzione delle infiltrazioni mafiose (art. 119, comma 17).

Il RUP è responsabile se la ditta subappaltatrice non riceve il pagamento?

Solo in alcuni casi. Il MIT ha chiarito (quesito n. 2705/2024) che se la subappaltatrice ha rinunciato al pagamento diretto, il RUP non è responsabile se la rinuncia è avvenuta per iscritto e accettata dalla stazione appaltante. In caso contrario, la stazione appaltante deve garantire il pagamento diretto, specie se il subappaltatore è una micro o piccola impresa.


Ai fini della modalità di dichiarazione del subappalto necessario (D.lgs. n. 36/2023, art. 119 e art. 30 dell’Allegato II.12), si può ritenere ammissibile e sufficiente una dichiarazione generica – Dichiarazione generica inserita nel riquadro del DGUE dedicato al subappalto?

Sì, a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contenga la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice. – FAQ dell’ANAC (13 febbraio 2026).

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 Giusi Rosamilia

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