Il Piano Transizione 5.0 si pone l’obiettivo di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane, incentivando gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la misura prevedendo come modalità di incentivo la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF al posto del credito di imposta.
Nel D.I. 7/05/2026 sono indicate le modalità attuative della disciplina dell’ammortamento.
Con il D.D. 10/06/2026 sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso all’iperammortamento e approvati i modelli di comunicazione e le relative istruzioni operative.
Dal 12 giugno 2026, a partire dalle ore 12.00, le imprese possono presentare sul portale del Gestore dei Servizi Energetici le comunicazioni preventive per accedere alle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0.
Ecco un’analisi tecnica sul Piano Transizione 5.0 con un focus sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con particolare attenzione agli aspetti operativi di maggiore interesse per imprese, professionisti e operatori del settore edilizio e impiantistico.
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Come cambia il piano Transizione 5.0 nel 2026
- il nuovo piano Transizione 5.0 dal 2026 abbandona il credito d’imposta in favore di un sistema basato sull’iper-ammortamento.
- sono ammessi investimenti nei beni materiali e immateriali secondo il modello Industria 4.0 elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016).
- sono agevolati gli impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nella Ue (efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%) nonché i moduli prodotti nella Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, sempre di origine Ue, e con un’efficienza almeno pari al 24%.
A chi è rivolto il piano Transizione 5.0
Possono accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Sono escluse dalle agevolazioni solo le imprese che si trovino in uno dei seguenti casi:
- in stato di liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
In ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
In cosa consiste il super-ammortamento previsto dal nuovo Transizione 5.0
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili.
Le aliquote sono strutturate per scaglioni di investimento:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La misura è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
In particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0.
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Quali investimenti sono agevolati con Transizione 5.0
Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2026 e completati entro il 31 dicembre 2028.
Possono essere agevolati:
- beni materiali e immateriali strumentali tecnologicamente avanzati;
- beni funzionali alla digitalizzazione dei processi aziendali;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- sistemi di accumulo asserviti agli impianti agevolabili;
- impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio è l’aggiornamento agli allegati A e B della legge 232/2016 che ridefinisce in modo significativo il perimetro dei beni strumentali agevolabili per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, segnando un’evoluzione rispetto alla precedente disciplina Industria 4.0 della Legge 232/2016.
Non si tratta più di un semplice elenco di macchine utensili, ma di un approccio sistemico e integrato, che include macchinari intelligenti, impianti tecnologici di supporto, sistemi cyberfisici con digital twin, infrastrutture digitali e strumenti per l’intelligenza artificiale.
La Legge di Bilancio 2026 introduce inoltre una sezione autonoma dedicata alla qualità e sostenibilità, con monitoraggio continuo dei processi, tracciabilità avanzata e gestione energetica, e valorizza l’interazione uomo-macchina con ergonomia adattiva, wearable e interfacce intelligenti. Infine, viene chiaramente definito cosa rientra e cosa è escluso dai beni agevolabili, garantendo maggiore certezza normativa.
Rispetto alle precedenti misure agevolative, il nuovo impianto supera la logica degli investimenti “trainanti”: gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili possono generare autonomamente il beneficio, senza dover necessariamente essere collegati all’acquisto di beni strumentali digitali.
Il “vincolo territoriale” – previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025 – che limitava l’agevolazione agli acquisti di beni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” è stato soppresso dal D.L. 38/2026.
Beni materiali e immateriali strumentali
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
-
- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroe- rosione, processi elettrochimici;
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robo;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
- impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopraccitate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con carica- mento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, le stesse macchine sopraccitate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).
Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automa- tico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio FrequencyIdentification);
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sottoinsiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
- sistemi basati sull’acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l’identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »
- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR);
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
- sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.
Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese
- Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:
- infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing – HPC) per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;
- dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l’elaborazione locale dei dati, l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded;
- macchine e sistemi per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning;
- sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.
- Infrastrutture di connettività industriale:
- reti 5G private (Non–Public Network – NPN) per comunica- zioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;
- infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica;
- sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP – IEEE 1588, TSN – Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN;
- infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi;
- piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l’erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.
- Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:
- appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;
- sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT;
- infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical.
I beni di questo gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all’allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all’allegato V.
Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:
-
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
Impianti fotovoltaici agevolabili per l’autoproduzione di energia
Sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023:
- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lettera b) del comma 1 articolo 12);
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,% (lettera c) del comma 1 articolo 12).
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il dimensionamento deve rispettare il fabbisogno energetico della struttura produttiva.
La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico, calcolato considerando i consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla presentazione della comunicazione preventiva.
Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il dimensionamento è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno di calore di processo.
Il decreto individua anche i limiti di costo massimo ammissibile per gli impianti FER e per i sistemi di accumulo, con parametri differenziati in funzione della fonte rinnovabile, della potenza e della tipologia di impianto.
Come si accede ai benefici di Transizione 5.0
Dal 12 giugno 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione preventiva di accesso all’agevolazione.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informatica GSE, nell’apposita sezione “Area Clienti”, utilizzando i modelli e le istruzioni operative disponibili sul portale.
Il decreto direttoriale apre la piattaforma per le comunicazioni preventive. I termini per la presentazione delle comunicazioni di conferma e di completamento saranno individuati con un successivo provvedimento del MIMIT.
La procedura in 3 passaggi
L’accesso all’agevolazione si articola in tre fasi principali.
- Comunicazione preventiva: è il primo adempimento richiesto all’impresa. Serve a prenotare l’agevolazione e deve essere trasmessa tramite la piattaforma GSE per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti. Dopo l’invio, la piattaforma rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni e comunica l’esito entro 10 giorni. In caso di carenze, il GSE richiede integrazioni documentali, da trasmettere entro 10 giorni.
- Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento. In questa fase devono essere indicati la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto, necessario per raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dal concedente tramite ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
- Comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti, dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni di completamento. Il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2028. Anche la comunicazione di completamento non può riguardare investimenti diversi o di importo superiore rispetto a quelli già confermati. Per ciascun bene deve essere indicata la data di completamento dell’investimento.
Il mancato invio delle comunicazioni o delle eventuali integrazioni nei termini previsti impedisce il perfezionamento della procedura e, quindi, la fruizione del beneficio.
Quando matura il beneficio
La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta. La fruizione effettiva della maggiorazione è subordinata alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.
Questo significa che vanno distinti almeno quattro momenti:
- completamento dell’investimento;
- entrata in funzione del bene;
- invio della comunicazione di completamento;
- ricezione dell’esito positivo del GSE.
Questi momenti non sempre coincidono. Se, ad esempio, il bene entra in funzione in un anno ma la comunicazione di completamento viene trasmessa nell’anno successivo, la spettanza del beneficio slitta al periodo d’imposta in cui si realizza l’ultimo degli eventi richiesti.
Comunicazioni annuali di monitoraggio
Oltre alle comunicazioni di accesso, conferma e completamento, il decreto prevede due ulteriori adempimenti periodici per il monitoraggio degli oneri.
A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
Perizia asseverata e certificazione contabile
Il nuovo Piano Transizione 5.0 richiede specifici oneri documentali.
Le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e il rispetto dei requisiti previsti per gli impianti FER devono essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica.
La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, nei casi previsti, possono intervenire anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.
La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti oppure, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
L’art. 38 del D.L. 19/2024 ha istituito il Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura, dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024, della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0”.
Con Decreto Direttoriale del 6 novembre 2025, il MIMIT ha dichiarato l’esaurimento delle risorse disponibili;
Il Governo è intervenuto successivamente con il D.L. 175/2025 per fissare al 27 novembre 2025 la scadenza per la chiusura della piattaforma.
Per le comunicazioni trasmesse in una fase più ravvicinata, cioè dal 7 novembre 2025 e fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, il provvedimento introduce una procedura specifica: qualora gli elementi caricati risultino errati, incompleti o non leggibili, il GSE può richiedere un’integrazione e in questi casi, l’impresa è tenuta a fornire la documentazione corretta entro il termine indicato dal GSE e comunque non oltre il 6 dicembre 2025.
Il mancato riscontro entro i tempi stabiliti comporta una conseguenza significativa: la procedura non si perfeziona e l’impresa perde il diritto al credito d’imposta. In ogni caso, non è mai possibile sanare la mancanza della certificazione sulla riduzione dei consumi energetici, prevista dal decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024 art. 15 comma 1 lettera a).
Imprese “in lista d’attesa”: dal 35% al recupero quasi integrale del credito con il D.L. 42/2026
Il quadro delineato dal D.L. 38/2026 per le imprese rimaste escluse dal pieno accesso agli incentivi Transizione 5.0 è stato profondamente rivisto dal successivo D.L. 42/2026, che interviene in modo correttivo su una delle principali criticità applicative della misura.
In base alla disciplina originaria, le cosiddette imprese “esodate” — ossia quelle che avevano ottenuto dal GSE l’esito positivo sulla ammissibilità tecnica degli investimenti ma erano rimaste escluse per esaurimento delle risorse — potevano accedere a un credito d’imposta fortemente ridotto, pari al 35% dell’importo richiesto, entro un limite complessivo di spesa di 537 milioni di euro per il 2026.
Con il nuovo intervento normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile aprile e in vigore dal 4 aprile 2026, il legislatore modifica radicalmente questo impianto, riconoscendo per il 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta pari all’89,77% del beneficio originariamente richiesto. Contestualmente, viene più che raddoppiata la dotazione finanziaria, che passa a 1.302,3 milioni di euro.
Resta confermato il perimetro degli investimenti agevolabili già individuato, riferito ai beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli Allegati A e B della legge n. 232/2016, nonché alle spese di certificazione e formazione.
Credito d’imposta fino al 45% dell’investimento
La misura prevedeva un credito d’imposta automatico, che sarà concesso senza valutazione preliminare e senza discriminazioni basate sulle dimensioni aziendali, il settore di attività o la collocazione geografica.
Il credito d’imposta era determinato secondo le seguenti percentuali, in base alla quota di riduzione dei consumi energetici:
- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%; - nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento superiore al 10%; - nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In caso di investimenti realizzati tramite contratti di locazione finanziaria, si teneva conto del costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, sono previsti incrementi delle percentuali sopra indicate in determinate circostanze, che potrebbero portare a un’agevolazione del 40%, 20% o 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale superiore al 10%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dell’investimento superiore al 15%.
Il credito d’imposta poteva essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE all’Agenzia.
Deducibilità delle spese di certificazione
Il comma 12 dell’articolo 38 del Dl 19/2024 prevede che, per le piccole e medie imprese (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal D.M. 18 aprile 2005), le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione (sia ex ante che ex post) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7 (50 milioni per impresa e per anno, con beneficio differente a seconda che si superino o meno i 10 milioni). Questo importo si somma a quello (non superiore a 5.000 euro) relativo alle spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile.
La certificazione energetica delle imprese, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni, potrà essere effettuata anche dagli esponenti delle due categorie professionali, mentre in una prima versione del decreto erano stati ritenuti soggetti idonei soltanto Esperti in gestione dell’energia (Ege) e Energy service company (Esco).
La riduzione dei costi dei consumi energetici dovrà essere approvata mediante una certificazione rilasciata da:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Tale certificazione dovrà attestare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della
riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Infine, con tali certificazioni si dovrà attestare anche il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4, per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione dal GSE.
I soggetti abilitati alla certificazione sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni.
Anche le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
Anche in questo caso gli attestati relativi alla perizia sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione dal GSE.
Calcolo della riduzione dei consumi energetici
La riduzione dei consumi energetici è calcolata:
- confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento;
- con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento;
- rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Standard DNSH
In ossequio al principio del DNSH e all’obiettivo di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non erano agevolabili gli investimenti destinati:
- ad attività connesse ai combustibili fossili (con alcune deroghe);
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologici;
- ad attività produttivo che venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti pericolosi.
Inoltre, riportiamo una tabella con i pro della transazione energetica 5.0 con alcuni esempi pratici, rispettando il principio DNSH.
| Pro della transizione energetica 5.0 | Esempi |
| Maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili | Installazione di impianti fotovoltaici e eolici per la produzione di energia elettrica; sviluppo di tecnologie per l’energia geotermica |
| Riduzione delle emissioni di gas serra e dell’impatto ambientale | Utilizzo di veicoli elettrici al posto di veicoli a combustione interna; adozione di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio |
| Maggiore efficienza energetica nei processi produttivi e nei trasporti | Implementazione di sistemi di gestione energetica per ottimizzare il consumo energetico in fabbriche e edifici; sviluppo di veicoli ibridi |
| Crescita dell’occupazione nel settore delle energie rinnovabili e verdi | Creazione di posti di lavoro nella produzione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, eolici e altre fonti di energia rinnovabile |
| Minore dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e fossili | Investimento in tecnologie per la produzione di biocarburanti da biomasse; promozione dell’uso di sistemi di riscaldamento elettrico in luogo di combustibili fossili |
Questi esempi illustrano come la Transizione Energetica 5.0 può portare a una maggiore sostenibilità ambientale, migliorare l’efficienza energetica e creare nuove opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili.
Transizione 5.0: come e quando si poteva chiedere il credito di imposta
Le aziende che intendevano accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0, dovevano presentare, tramite modalità telematica, una documentazione standardizzata.
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato D.M 24/07/2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione diretta secondo modalità telematiche e gli importi che non verranno utilizzati entro la fine del 2025 potranno essere riportati avanti e utilizzati in 5 anni.
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito.
Con Decreto Direttoriale del 6 novembre 2025, il MIMIT ha dichiarato l’esaurimento delle risorse disponibili; le imprese interessate possono comunque presentare domande fino al 31 dicembre 2025. Le comunicazioni di prenotazione inviate a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e pienamente efficaci, previa verifica da parte del gestore della correttezza dei dati, della completezza della documentazione allegata e del rilascio di una ricevuta di trasmissione.
Il Governo è intervenuto successivamente con il D.L. 175/2025 per fissare al 27 novembre 2025 la scadenza per la chiusura della piattaforma.
Per le comunicazioni trasmesse in una fase più ravvicinata, cioè dal 7 novembre 2025 e fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, il provvedimento introduce una procedura specifica: qualora gli elementi caricati risultino errati, incompleti o non leggibili, il GSE può richiedere un’integrazione e in questi casi, l’impresa è tenuta a fornire la documentazione corretta entro il termine indicato dal GSE e comunque non oltre il 6 dicembre 2025.
Il mancato riscontro entro i tempi stabiliti comporta una conseguenza significativa: la procedura non si perfeziona e l’impresa perde il diritto al credito d’imposta. In ogni caso, non è mai possibile sanare la mancanza della certificazione sulla riduzione dei consumi energetici, prevista dal decreto MIMIT–MEF del 24 luglio 2024 art. 15 comma 1 lettera a).
Documentazione sul piano Transizione 5.0
Transizione 5.0: decreto attuativo e circolare operativa in PDF
Qui trovi il testo ufficiale del D.M 24/07/2024 del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 2024.
Qui trovi il testo della Circolare (con errata corrige) 16 agosto 2024 , n. 25877, che fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
Dossier ANCE sul piano Transizione 5.0
ANCE fornisce in un agile dossier riepilogativo il quadro dettagliato del Piano Transizione 5.0, la nuova misura PNRR messa in campo per favorire il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese italiane e operativa dal 7 agosto 2024 per il biennio 2024-2025.
FAQ del MIMIT per il Piano Transizione 5.0
È disponibile per il download gratuito la versione aggiornata al 10 aprile 2025 delle FAQ del Ministero delle Imprese relative al Piano Transizione 5.0.
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Alfonso Roma
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