Dal 12 giugno 2026, a partire dalle ore 12.00, le imprese possono presentare sul portale del Gestore dei Servizi Energetici le comunicazioni preventive per accedere alle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0.
A stabilirlo è il D.D. 10/06/2026 che, oltre ad individuare i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso all’iperammortamento, approva i modelli di comunicazione e le relative istruzioni operative.
La misura diventa così pienamente operativa con l’apertura della piattaforma informatica GSE, disponibile nell’Area Clienti del sito www.gse.it e accessibile tramite identità digitale. L’obiettivo è sostenere gli investimenti delle imprese in innovazione, trasformazione digitale, efficienza energetica e autoproduzione da fonti rinnovabili.
Il Piano dispone di risorse pubbliche pari a 9,8 miliardi di euro e si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il nuovo Piano Transizione 5.0 introduce una misura di forte interesse per le imprese, ma richiede una gestione puntuale dei tempi, della documentazione e delle comunicazioni con il GSE. L’apertura della piattaforma segna il via operativo: per non perdere il beneficio, sarà decisiva la corretta impostazione della procedura fin dalla fase di prenotazione.
Nel D.I. 7/05/2026 sono indicate le modalità attuative della disciplina dell’ammortamento.
Transizione 5.0: cosa finanzia il nuovo piano
Il nuovo incentivo riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, compresi quelli riconducibili agli allegati IV e V della legge di Bilancio 2026.
Sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Rientrano, in particolare:
- beni strumentali tecnologicamente avanzati;
- beni funzionali alla digitalizzazione dei processi aziendali;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- sistemi di accumulo asserviti agli impianti agevolabili;
- impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, nei limiti e con le condizioni previste dal decreto.
Rispetto alle precedenti misure agevolative, il nuovo impianto supera la logica degli investimenti “trainanti”: gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili possono generare autonomamente il beneficio, senza dover necessariamente essere collegati all’acquisto di beni strumentali digitali.
Quanto vale l’agevolazione: maggiorazione fino al 180%
Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti completati in ciascuna annualità secondo tre scaglioni:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Un aspetto importante è il calcolo su base annua: gli scaglioni si rigenerano per ciascun periodo d’imposta. Questo significa che la pianificazione temporale degli investimenti può incidere in modo significativo sul vantaggio fiscale complessivo.
Ad esempio, un investimento da 5 milioni completato tutto nello stesso anno beneficia del 180% solo sui primi 2,5 milioni e del 100% sulla quota restante. Se invece l’investimento viene completato in due annualità, con 2,5 milioni in un anno e 2,5 milioni nell’anno successivo, entrambe le quote possono rientrare nello scaglione al 180%.
Piattaforma GSE: cosa si può fare dal 12 giugno 2026
Dal 12 giugno 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione preventiva di accesso all’agevolazione.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informatica GSE, nell’apposita sezione “Area Clienti”, utilizzando i modelli e le istruzioni operative disponibili sul portale.
Il decreto direttoriale apre la piattaforma per le comunicazioni preventive. I termini per la presentazione delle comunicazioni di conferma e di completamento saranno individuati con un successivo provvedimento del MIMIT.
La procedura in 3 passaggi
L’accesso all’agevolazione si articola in tre fasi principali.
- Comunicazione preventiva: è il primo adempimento richiesto all’impresa. Serve a prenotare l’agevolazione e deve essere trasmessa tramite la piattaforma GSE per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti. Dopo l’invio, la piattaforma rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni e comunica l’esito entro 10 giorni. In caso di carenze, il GSE richiede integrazioni documentali, da trasmettere entro 10 giorni.
- Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento. In questa fase devono essere indicati la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto, necessario per raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dal concedente tramite ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
- Comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti, dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni di completamento. Il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2028. Anche la comunicazione di completamento non può riguardare investimenti diversi o di importo superiore rispetto a quelli già confermati. Per ciascun bene deve essere indicata la data di completamento dell’investimento.
Il mancato invio delle comunicazioni o delle eventuali integrazioni nei termini previsti impedisce il perfezionamento della procedura e, quindi, la fruizione del beneficio.
Quando matura il beneficio
La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta. La fruizione effettiva della maggiorazione è subordinata alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.
Questo significa che vanno distinti almeno quattro momenti:
- completamento dell’investimento;
- entrata in funzione del bene;
- invio della comunicazione di completamento;
- ricezione dell’esito positivo del GSE.
Questi momenti non sempre coincidono. Se, ad esempio, il bene entra in funzione in un anno ma la comunicazione di completamento viene trasmessa nell’anno successivo, la spettanza del beneficio slitta al periodo d’imposta in cui si realizza l’ultimo degli eventi richiesti.
Comunicazioni annuali di monitoraggio
Oltre alle comunicazioni di accesso, conferma e completamento, il decreto prevede due ulteriori adempimenti periodici per il monitoraggio degli oneri.
A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
Perizia asseverata e certificazione contabile
Il decreto richiede specifici oneri documentali.
Le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e il rispetto dei requisiti previsti per gli impianti FER devono essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica.
La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, nei casi previsti, possono intervenire anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.
La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti oppure, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Impianti FER: attenzione al dimensionamento
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il dimensionamento deve rispettare il fabbisogno energetico della struttura produttiva.
La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico, calcolato considerando i consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla presentazione della comunicazione preventiva.
Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il dimensionamento è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno di calore di processo.
Il decreto individua anche i limiti di costo massimo ammissibile per gli impianti FER e per i sistemi di accumulo, con parametri differenziati in funzione della fonte rinnovabile, della potenza e della tipologia di impianto.
Approfondimenti
Per saperne di più, leggi il focus “Nuovo Transizione 5.0 per il 2026: come accedere all’iperammortamento“.
Per accedere correttamente alle agevolazioni è fondamentale partire da un progetto preciso dell’impianto, con una corretta valutazione di dimensionamento, producibilità, autoconsumo, accumulo e sostenibilità economica dell’investimento.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/transizione-5-0-dal-12-giugno-2026-prenotazioni-aperte-per-l-ammortamento/
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Sergio Volpe
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