la decisione della Cassazione che interessa le famiglie


Un bonifico per aiutare un figlio a comprare casa, una somma trasferita sul conto corrente per affrontare una spesa importante oppure un sostegno economico che, nel corso degli anni, si trasforma in un patrimonio considerevole. Sono situazioni familiari piuttosto comuni, nelle quali il passaggio di denaro viene generalmente considerato un gesto privato, senza particolari conseguenze fiscali. Eppure, in determinate circostanze, proprio quei trasferimenti possono finire sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate e comportare l’applicazione di un’imposta che può arrivare all’8%, anche quando chi ha ricevuto il denaro non ha mai dichiarato formalmente di aver beneficiato di una donazione.

A chiarire la questione è la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza numero 15315 del 20 maggio 2026 è intervenuta su un caso riguardante il trasferimento di oltre otto milioni di euro da una madre alla figlia, stabilendo un principio che va ben oltre la singola controversia: quando il Fisco accerta l’esistenza di un trasferimento patrimoniale gratuito, ciò che conta non è necessariamente la definizione utilizzata dal contribuente, ma la natura effettiva dell’operazione.

Una decisione che riporta l’attenzione sulle cosiddette liberalità indirette e sulle regole che disciplinano i passaggi di denaro all’interno delle famiglie, soprattutto alla luce della riforma fiscale entrata in vigore nel 2025, che ha aggiornato le condizioni per gli accertamenti e confermato l’applicazione dell’aliquota dell’8% in specifiche circostanze.

Questo, naturalmente, non significa che ogni bonifico ricevuto dai genitori sia automaticamente tassabile, perché la normativa italiana continua a prevedere franchigie significative, esclusioni e trattamenti differenti a seconda della natura dell’operazione e delle modalità con cui viene effettuata.

La decisione della Cassazione: oltre otto milioni di euro trasferiti dalla madre alla figlia

La vicenda esaminata dai giudici riguarda una contribuente che aveva ricevuto dalla madre denaro e titoli per un valore complessivo di oltre 8,2 milioni di euro, precedentemente detenuti all’estero e successivamente trasferiti nella sua disponibilità.

L’operazione era emersa durante un procedimento fiscale relativo ad altre imposte, nel corso del quale la donna aveva fornito spiegazioni sulla provenienza del patrimonio, escludendo che si trattasse di redditi personali senza però dimostrare l’esistenza di un prestito da restituire o di un’altra causa onerosa che giustificasse il trasferimento.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi ricondotto l’operazione nell’ambito delle liberalità fiscalmente rilevanti, emettendo un avviso di liquidazione con l’applicazione dell’aliquota dell’8%, una decisione contestata dalla contribuente e successivamente arrivata davanti alla Corte di Cassazione.

Il nodo della controversia riguardava soprattutto il significato delle dichiarazioni rese durante l’accertamento e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di riconoscere l’esistenza di una liberalità anche in assenza di una dichiarazione esplicita attraverso la quale il beneficiario qualificasse il denaro ricevuto come donazione.

Secondo la Suprema Corte, la dichiarazione richiesta dalla legge deve riguardare il fatto concreto dell’attribuzione patrimoniale gratuita, mentre la sua qualificazione giuridica spetta all’Amministrazione finanziaria, sulla base delle circostanze emerse e degli elementi raccolti.

In altre parole, dichiarare di aver ricevuto denaro da un familiare senza alcuna controprestazione può assumere rilevanza fiscale anche quando il contribuente evita di utilizzare espressamente la parola donazione, purché sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.

Quando l’Agenzia delle Entrate può applicare la tassa dell’8%

Per comprendere le conseguenze della decisione bisogna distinguere le normali donazioni dalle liberalità indirette, ovvero quelle attribuzioni patrimoniali che consentono a una persona di arricchirne gratuitamente un’altra attraverso operazioni diverse da una donazione formalizzata.

Il riferimento normativo è l’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni, modificato dal decreto legislativo 139 del 2024, che disciplina proprio l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni formalmente registrate.

Secondo le regole attualmente applicabili, l’Agenzia delle Entrate può procedere all’accertamento di queste liberalità, nei casi disciplinati dall’articolo, esclusivamente quando la loro esistenza emerga dalle dichiarazioni rese dall’interessato durante procedimenti finalizzati all’accertamento di tributi.

Non basta quindi che una persona riceva un bonifico per determinare automaticamente l’applicazione dell’imposta dell’8%, così come non è sufficiente che il trasferimento avvenga tra familiari perché debba necessariamente essere considerato una donazione.

Occorre invece verificare la reale natura dell’operazione e accertare che il trasferimento abbia prodotto un arricchimento del beneficiario senza una corrispondente controprestazione, considerando anche l’eventuale presenza di prestiti, obblighi familiari o altre ragioni giuridiche che possano giustificare il passaggio di denaro.

Quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 56-bis, l’imposta dell’8% viene applicata esclusivamente alla parte del trasferimento che supera l’eventuale franchigia spettante al beneficiario, un particolare fondamentale per evitare di confondere il caso esaminato dalla Cassazione con i normali aiuti economici tra genitori e figli.

Soldi dai genitori: la franchigia di un milione di euro e le aliquote previste

La normativa italiana prevede infatti un trattamento fiscale specifico per le donazioni effettuate tra familiari, con aliquote e franchigie che variano in funzione del rapporto di parentela tra chi trasferisce il patrimonio e chi lo riceve.

Nel caso delle donazioni tra genitori e figli, così come tra coniugi e altri parenti in linea retta, è prevista una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario e per ciascun donante, mentre sulla parte eventualmente eccedente viene ordinariamente applicata un’imposta del 4%.

Per i trasferimenti tra fratelli e sorelle, invece, la franchigia scende a 100mila euro e l’aliquota ordinaria sale al 6%, percentuale che viene applicata anche alle donazioni effettuate a favore di altri parenti fino al quarto grado e di alcuni affini, in questo caso senza franchigia.

Per i beneficiari che non rientrano nelle categorie familiari agevolate, l’aliquota ordinaria raggiunge l’8%, senza una franchigia generale.

Una disciplina specifica riguarda inoltre le persone con disabilità grave, per le quali è prevista una franchigia di un milione e mezzo di euro, indipendentemente dall’aliquota applicabile in funzione del rapporto con il donante.

Il particolare da non sottovalutare è che la franchigia non si rinnova automaticamente a ogni trasferimento, perché nel calcolo devono essere considerate anche le precedenti donazioni fiscalmente rilevanti effettuate dalla stessa persona allo stesso beneficiario.

È proprio la distinzione tra le aliquote ordinarie delle donazioni e quella prevista per le liberalità indirette accertate dall’Amministrazione finanziaria a rendere particolarmente importante la decisione della Cassazione.

Un esempio concreto: cosa succede se un genitore trasferisce 1,2 milioni di euro al figlio

Per comprendere la differenza tra le due situazioni si può immaginare il caso di un genitore che decida di trasferire gratuitamente al proprio figlio un patrimonio di 1,2 milioni di euro, supponendo che non esistano precedenti donazioni fiscalmente rilevanti tra gli stessi soggetti.

Nel caso di una donazione regolarmente formalizzata e soggetta al regime ordinario, il beneficiario avrebbe diritto alla franchigia di un milione di euro e dovrebbe quindi pagare il 4% soltanto sui 200mila euro eccedenti, per un’imposta complessiva di 8mila euro.

Se invece il trasferimento avesse le caratteristiche di una liberalità rientrante nell’articolo 56-bis e la sua esistenza emergesse durante un accertamento fiscale nelle condizioni previste dalla norma, sulla medesima eccedenza potrebbe trovare applicazione l’aliquota dell’8%, per un importo di 16mila euro.

Si tratta naturalmente di un esempio teorico che non tiene conto di eventuali circostanze particolari, delle diverse qualificazioni giuridiche dell’operazione e degli altri elementi che possono incidere sul trattamento fiscale.

La differenza dimostra però perché la corretta gestione dei trasferimenti patrimoniali sia importante anche all’interno della famiglia e perché non sia sempre opportuno considerare un bonifico di importo particolarmente elevato come una semplice operazione bancaria.

Bonifici per comprare casa: quando l’aiuto dei genitori non è tassato

Uno dei casi più frequenti riguarda i genitori che decidono di contribuire all’acquisto della casa dei figli, mettendo a disposizione una somma di denaro destinata al pagamento dell’immobile oppure versando direttamente il prezzo al venditore.

In queste situazioni può entrare in gioco una disciplina particolarmente favorevole, perché l’articolo 1, comma 4-bis, del Testo unico sulle successioni e donazioni esclude dall’imposta le liberalità indirette collegate agli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro proporzionale oppure all’Iva, quando sono rispettate le condizioni previste dalla legge.

Il classico esempio è quello del genitore che paga direttamente l’abitazione acquistata e intestata al figlio, realizzando un’operazione che può essere qualificata come donazione indiretta dell’immobile, anziché come una semplice donazione di denaro.

Anche quando il trasferimento avviene attraverso un bonifico preliminare sul conto del figlio, il collegamento con l’acquisto immobiliare può assumere rilevanza, ma è fondamentale che la destinazione effettiva della somma e il rapporto tra le operazioni siano adeguatamente documentati.

Il Consiglio nazionale del Notariato suggerisce proprio di prestare attenzione alla ricostruzione della provenienza del denaro, anche attraverso apposite dichiarazioni nell’atto di compravendita, per evitare incertezze fiscali e possibili conseguenze sul piano successorio, soprattutto quando esistono altri figli.

Non è quindi sufficiente scrivere genericamente nella causale di un bonifico che il denaro serve per acquistare una casa, perché occorre verificare che l’operazione presenti realmente le caratteristiche richieste dalla normativa per beneficiare dell’esclusione dall’imposta.

I piccoli aiuti familiari e il problema delle donazioni di modico valore

Un discorso differente riguarda le somme che i genitori trasferiscono periodicamente ai figli per contribuire alle spese quotidiane, sostenere il percorso universitario oppure aiutarli ad affrontare difficoltà economiche temporanee.

La legge esclude dall’imposta sulle donazioni alcune categorie di liberalità, comprese quelle di modico valore, che devono però essere valutate tenendo conto non soltanto dell’importo trasferito, ma anche delle condizioni economiche della persona che effettua il regalo.

Non esiste, dunque, una soglia monetaria universale al di sotto della quale qualsiasi bonifico possa essere automaticamente considerato una donazione di modico valore, perché una somma irrilevante rispetto al patrimonio di una persona potrebbe risultare particolarmente significativa per un’altra.

Bisogna inoltre distinguere i normali contributi legati agli obblighi familiari dalle donazioni vere e proprie, evitando di attribuire automaticamente la stessa qualificazione fiscale a operazioni che possono avere presupposti giuridici differenti.

Anche per questo motivo, quando si decide di trasferire somme importanti oppure di effettuare versamenti ripetuti nel tempo, può essere opportuno documentare adeguatamente le ragioni dell’operazione, soprattutto se il denaro è destinato a un investimento, all’acquisto di beni di particolare valore oppure a essere successivamente utilizzato in altre operazioni patrimoniali.

Cosa scrivere nella causale di un bonifico e quali documenti conservare

La decisione della Cassazione richiama indirettamente l’attenzione su un altro aspetto fondamentale: la necessità di poter ricostruire l’effettiva ragione per cui il denaro è stato trasferito, senza affidarsi esclusivamente alla descrizione inserita nella causale bancaria.

Quando un genitore presta una somma al figlio con l’accordo che venga successivamente restituita, ad esempio, è importante che l’esistenza del prestito possa essere dimostrata attraverso documentazione coerente con la reale volontà delle parti, evitando di utilizzare questa qualificazione per operazioni che costituiscono, nella sostanza, trasferimenti definitivi e gratuiti.

Allo stesso modo, se il denaro viene trasferito per finanziare un acquisto immobiliare, può essere utile conservare la documentazione relativa ai versamenti e ai pagamenti, insieme agli atti che dimostrano l’effettiva destinazione delle somme.

La causale, insomma, deve descrivere fedelmente l’operazione e non rappresenta uno strumento attraverso il quale modificare artificialmente la natura di un trasferimento, tanto più considerando che, secondo la Cassazione, la qualificazione fiscale può dipendere dalla sostanza economica dell’attribuzione e non dalla definizione scelta dalle parti.

Per le donazioni dirette di denaro di importo non modico bisogna inoltre considerare i requisiti di validità civilistica, che generalmente richiedono l’atto pubblico notarile, indipendentemente dal fatto che il trasferimento possa essere effettuato materialmente attraverso un bonifico bancario.

La registrazione volontaria delle liberalità indirette costituisce invece uno strumento espressamente previsto dalla normativa fiscale, che permette, nei casi applicabili, di utilizzare le aliquote e le franchigie ordinarie.

Prima di trasferire somme particolarmente elevate è quindi opportuno distinguere gli aspetti fiscali da quelli civilistici, verificando con un professionista quale sia la modalità più appropriata rispetto all’effettiva operazione che si intende realizzare.

La differenza tra un regalo e una donazione che interessa il Fisco

Il principio affermato dalla Cassazione non introduce una nuova tassa sui bonifici familiari, ma chiarisce le condizioni attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate può attribuire rilevanza fiscale a un trasferimento patrimoniale gratuito emerso durante un accertamento, anche quando il beneficiario non lo ha espressamente qualificato come donazione.

La questione interessa soprattutto chi riceve somme importanti senza che sia stata adeguatamente documentata la ragione dell’attribuzione, mentre per i normali aiuti familiari continuano a essere determinanti le franchigie, le esclusioni previste dalla legge e la natura effettiva dei trasferimenti.

Il vero rischio, dunque, non è ricevere denaro dai propri genitori, ma trovarsi a doverne spiegare la provenienza e la natura senza disporre degli elementi necessari per dimostrare correttamente quale operazione sia stata effettuata, soprattutto quando gli importi coinvolti superano le soglie fiscalmente rilevanti.

Ed è proprio questo il messaggio della decisione: chiamare un trasferimento semplicemente aiuto familiare non basta a sottrarlo alle regole sulle donazioni, così come ricevere un bonifico da un genitore non significa automaticamente dover pagare un’imposta. A fare la differenza sono le circostanze concrete, la documentazione disponibile e le condizioni stabilite dalla legge.


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