Catasto Fabbricati 1871, antecedente al Nuovo Catasto Edilizio Urbano 1939 • Carlo Pagliai ingegnere urbanista


➡️ Seguimi sul canale Whatsapp

La normativa sullo Stato Legittimo richiama il Catasto di primo impianto nelle verifiche immobiliari, e molti credono che sia riferito soltanto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, istituito con R.D.L. n. 652/1939 (Convertito in L. 1249/1939):

Art. 1
È disposta in tutto il Regno l’esecuzione a cura dello Stato dell’accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:
1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;
2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.

In verità, fu preceduto da un censimento degli immobili urbani denominato “Catasto Fabbricati”, istituito con R.D. 267/1871, non per nulla quello del 1939 era espressamente denominato “nuovo catasto edilizio urbano”. Inoltre, non bisogna confonderlo col più moderno Catasto Fabbricati, vigente e attivato col D.L. 557/1993. Quando si devono affrontare verifiche di conformità urbanistica e catastale su immobili storici e risalenti, è opportuno estendere le ricerche anche ben oltre il tipico “Catasto di impianto 1939”.

E qui nasce un mio nuovo slogan che andrà a ruba (scommettiamo?): il 1939 non è l’anno zero del Catasto urbano e terreni.

Catasto Fabbricati R.D. 267/1871 (o Vecchio Catasto Fabbricati)

Tutto ebbe inizio con l’unità di Italia, e la conseguente unificazione dei regimi fiscali e impositivi preunitari nell’ordinamento del neonato Regno d’Italia, avviato con legge n. 2136/1865, relativo anche alle imposte sui fabbricati. La vera istituzione del primo catasto urbano risale al Regio Decreto del 5 giugno 1871, n. 267, con cui fu approvato l’allegato Regolamento per la formazione del catasto fabbricati, valevole originariamente per tutte le province del Regno d’Italia, esclusa quella di Roma. Si riporta a piè di pagina l’intero provvedimento.

Inutile dire che l’impianto del Catasto Fabbricati 1871 fosse istituito in conformità ai vari vecchi Catasti geometrici/particellari preunitari e aggiornati dopo la riunificazione (es. vecchio Catasto Generale “lorenese” di Toscana, del 1820). Il Catasto Fabbricati 1871 veniva pertanto collegato anche alle preesistenti sezioni e fogli di mappe relative a ciascun Comune. Per chi non lo sapesse, le Sezioni raggruppavano uno o più fogli al suo interno.

È molto importante sapere che il primo Catasto Fabbricati 1871 era collegato al primo e “Nuovo Catasto Terreni” istituito con L. 3682/1886, relativo alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, finalizzato ad accertare anche le proprietà immobiliari ed avviare la conservazione e aggiornamento, e per perequare l’imposta fondiaria.

Struttura e organizzazione del Catasto Fabbricati 1871

Il Catasto Fabbricati 1871 non comprendeva la parte grafica, in quanto non prevedeva la produzione obbligatoria o facoltativa di alcuna planimetria catastale, perchè tale obbligo fu previsto con l’istituzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano istituito con R.D.L. 652/1939. Il Catasto Fabbricati 1871 era prettamente tabellare, ed era costituito da:

  • Le tavole censuarie;
  • Il registro delle partite;
  • La matricola dei possessori.

Per effettuare questa operazione furono anche approvate i modelli delle tavole censuarie, dei registri di matricola dei possessori e delle partite, di cui si riportano i modelli grafici allegati al medesimo R.D. 267/1871:

Come si evince dal modello, ma soprattutto dalla disposizione normativa stessa, il primo censimento catastale urbano si prefiggeva l’obbiettivo di creare e aggiornare le tavole censuarie, una sorta di “database” o inventario dei fabbricati esistenti nel Comune, contenente e ordinati con questi dati:

a) La descrizione delle costruzioni stabili, e delle proprietà non costrutto che ne fanno parte integrante o accessoria;
b) La indicazione dei redditi;
c) Il riferimento ai precedenti catasti;
d) La intestazione dei proprietari o possessori.

Le tavole censuarie venivano distinte per:

  • fabbricati di ciascuna via e di ciascuna piazza del capoluogo del Comune;
  • fabbricati di ciascun villaggio od aggregato di case che non sia capoluogo del Comune;
  • fabbricati isolati compresi in ciascuna zona territoriale avente denominazione propria;
  • tutti i fabbricati isolati situati in zone non aventi denominazione propria.

Negli elenchi delle tavole censuarie troveremo elenchi ordinati e aggiornati (con tante annotazioni e postille, vi avviso) secondo questa gerarchia:

  1. Sezione (che comprende più fogli)
  2. Fogli
  3. Particella o mappale
  4. Subalterni e articoli di stima

I subalterni sono stati riportati per numero progressivo dipartente da 1. Si riporta un esempio estratto da una tavola censuaria, in cui è un alloggio risulta “graffato” su più particelle, ossia particelle n. 143/3, 146/3, 147/3, 148/3, di un subalterno 3 all’interno di un edificio distribuito su più mappali:

Potevano però essere descritti, in maniera aggregata, in una sola tavola i fabbricati di più vie o piazze o dell’intero capoluogo del Comune, ed anche di tutto il territorio comunale, ove il ristretto numero dei fabbricati medesimi o le condizioni topografiche dimostrino non conveniente la formazione di tavole separate.

Per questo lavoro, oltre alla reciproca collaborazione delle informazioni e dati da parte dei Comuni, furono introdotte anche apposite tavole d’impianto, ossia quelle supportanti l’attivazione del catasto, e tavole di supplemento quelle che sono destinate a mettere in evidenza gli aumenti, le diminuzioni, ed ogni altra variazione né fabbricati e né redditi.

La documentazione del “vecchio” Catasto Fabbricati 1871 è conservata presso le competenti uffici territorialmente competenti dell’Archivio di Stato, salvo diversa gestione decisa a livello locale.

carlo pagliai

Nascita del Nuovo Catasto Terreni 1886-1939

Quando andiamo ad esaminare le cosiddette “mappe catastali di impianto 1939” in verità stiamo esaminando mappe aggiornate alla levata del 1939 e dintorni, un momento in cui si videro concretamente i risultati delle riforme avviate negli anni precedenti, che sintetizzo come segue.

È molto importante sapere che il primo Catasto Fabbricati 1871 era collegato al primo e “Nuovo Catasto Terreni” istituito con L. 3682/1886, relativo alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, finalizzato ad accertare anche le proprietà immobiliari ed avviare la conservazione e aggiornamento, e per perequare l’imposta fondiaria. Sul punto si segnala pure che furono emanati anche provvedimenti normativi per conservare e collegare il Catasto Fabbricati 1871 col Nuovo Catasto Terreni (ad esempio L. 395/1905 e R.D. 237/1907).

Il Nuovo Catasto Terreni, avviato con L. 3682/1886, mosse i primi passi col Regolamento per la sua conservazione emanato prima con R.D. 76/1902, il quale fu abrogato e sostituito con quello del R.D. 2153/1938 (delegato a ciò con R.D.L. 664/1938).

Infatti bisogna rammentare che l’intera disciplina del Nuovo Catasto Terreni fu riordinata con R.D. 1572/1931, un testo unico che assorbiva le seguenti provvedimenti “catastali”:

  • Legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª;
  • Legge 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª;
  • Legge 21 gennaio 1897, n. 23;
  • Legge 7 luglio 1901, n. 321;
  • Legge 11 giugno 1922, n. 778;
  • Legge 5 gennaio 1928, n. 135;
  • Legge 21 giugno 1928, n. 1773;
  • Legge 11 luglio 1929, n. 1260;
  • Regio decreto delegato 16 dicembre 1922, n. 1717;
  • Regio decreto delegato 7 gennaio 1923, n. 17;
  • Regio decreto delegato 11 marzo 1923, n. 637;
  • Regio decreto delegato 14 giugno 1923, n. 1276;

Il punto di arrivo e riordino definitivo del Nuovo Catasto Terreni è da rinvenire, appunto, nel regolamento attuativo emanato con R.D. 2153/1938.

carlo pagliai

REGIO DECRETO 5 giugno 1871 , n. 267

Che approva il Regolamento per la formazione del catasto dei fabbricati. (071U0267)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ ITALIA
Vista la Legge sui provvedimenti finanziari 11 agosto 1870, n. 5784, allegato F, art. 7 ed allegato G, art. 3;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Udito
il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico
È approvato l’unito Regolamento, firmato d’ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per la formazione del catasto dei fabbricati, da avere effetto nelle singole Provincie del Regno, esclusa quella di Roma.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 5 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1871
Reg. 56 Atti ciel Governo a c. 65. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Quintino Sella.

CAPITOLO I.
Norme generali.
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI

Art. 1.
Sulle risultanze della revisione generale ordinata dalle Leggi 26 gennaio 1865, n. 2136, e 11 agosto 1870, n. 5784, allegato F, sarà formato per ciascun Comune il catasto dei fabbricati.
Pei Comuni che hanno la popolazione superiore a 60,000 abitanti, il Ministro delle Finanze potrà autorizzare la formazione di tanti catasti distinti quante sono le sezioni in cui si trovano divisi o convenga dividere i Comuni medesimi.

Art. 2.
Il catasto dei fabbricati deve contenere:
a) La descrizione delle costruzioni stabili, e delle proprietà non costrutto che ne fanno parte integrante o accessoria;
b) La indicazione dei redditi;
c) Il riferimento ai precedenti catasti
d) La intestazione dei proprietari o possessori.

Art. 3.
Costituiscono il catasto dei fabbricati:
a) Le tavole censuarie;
b) Il registro delle partite;
c) La matricola dei possessori.

Art. 4.
Il catasto sarà formato dagli Agenti delle Imposte dirette.

CAPITOLO II.
Delle tavole censuarie.

Art. 5.
Le tavole censuarie sono l’inventario generale dè fabbricati esistenti nel Comune.
Si chiamano tavole d’impianto quelle che servono all’attivazione del catasto, e tavole di supplemento quelle che sono destinate a mettere in evidenza gli aumenti, le diminuzioni, ed ogni altra variazione né fabbricati e né redditi.

Art. 6.
Vi saranno tavole censuarie distinte:
a) Pei fabbricati di ciascuna via e di ciascuna piazza del capoluogo del Comune;
b) Pei fabbricati di ciascun villaggio od aggregato di case che non sia capoluogo del Comune;
c) Pei fabbricati isolati compresi in ciascuna zona territoriale avente denominazione propria;
d) Per tutti i fabbricati isolati situati in zone non aventi denominazione propria.
Possono però in una sola tavola descriversi i fabbricati di più vie o piazze o dell’intero capoluogo del Comune, ed anche di tutto il territorio comunale, ove il ristretto numero dei fabbricati medesimi o le condizioni topografiche dimostrino non conveniente la formazione di tavole separate.

Art. 7.
Sulla richiesta dell’Agente, il Sindaco gli trasmetterà l’elenco delle vie, delle piazze, dei villaggi o aggregati di case e delle zone del Comune, indicando, oltre alle attuali denominazioni, le altre con cui siano tuttora conosciuti.
Pei fabbricati segnati con numerazione civica, il Sindaco indicherà pure nell’elenco quanti siano i numeri civici di ciascuna via, piazza e villaggio.
Dove le vie o le piazze hanno un’unica serie di numeri civici, e dove questi seguono l’ordine dispari dall’un lato della via e l’ordine pari dall’altro, ne sarà fatta annotazione sull’elenco.

Art. 8.
L’Agente, dopo aver completato e rettificato, se d’uopo, l’elenco trasmessogli dal Sindaco, compilerà l’indice alfabetico (mod. 1) delle vie, delle piazze, dei villaggi e delle zone con denominazione propria, aggiungendo in fine dell’indice stesso il titolo – fabbricati isolati in campagna – per quelli di cui alla lettera d dell’articolo 6.

Art. 9.
L’Agente procederà quindi alla compilazione delle tavole di impianto (mod. 2), numerando progressivamente in ciascuna di esse i fabbricati e loro accessorii che devono esservi inscritti.
A tale progressione servirà di base l’ordine dei numeri civici, e, se non ve ne siano, l’ordine d’ubicazione quanto ai fabbricati nelle vie, piazze e villaggi, e l’ordine alfabetico della denominazione dei fabbricati quando l’abbiano, o, in difetto, dei loro possessori, quanto ai fabbricati isolati in campagna.

Art. 10.
Ove le vie e le piazze hanno un’unica serie generale di numeri civici, la numerazione progressiva dei fabbricati comincierà per ciascuna tavola dal fabbricato avente il numero civico più basso.
Ove la numerazione civica segue l’ordine dispari dall’un lato della via e l’ordine pari dall’altro, la numerazione progressiva comincierà dal lato dei fabbricati di numero dispari.

Art. 11.
Di fronte al numero progressivo di ciascun fabbricato, se ne indicherà la situazione, e pei fabbricati isolati in campagna, la denominazione, o, in difetto, quella dei possessori, il numero civico, se vi sia, la natura o la destinazione del fabbricato medesimo e dè suoi accessorii, la quantità dei piani e dei vani, gli altri dati coi quali era rappresentato nel catasto precedente, ed il reddito definitivo.
Le costruzioni esenti permanentemente dall’imposta sui fabbricati saranno inscritte nella tavola senza alcun reddito.

Art. 12.
I fabbricati che hanno porte in più vie, saranno numerati progressivamente e descritti sotto il nome della via da cui hanno l’accesso principale, segnando per le altre soltanto i numeri civici, se vi siano, e collegando, mediante opportuni riferimenti, le tavole, ove sieno separate, e i rispettivi numeri civici, o solamente questi se la tavola è complessiva.
Pei fabbricati dei quali risulti divisa la proprietà o il possesso, si riporterà il numero progressivo tante volte quanti sono i proprietari o possessori, distinguendolo con lettere alfabetiche diverse, e s’indicheranno per ciascuna porzione i dati di cui all’articolo precedente.
Sarà fatto luogo a tale indicazione frazionaria anche pei fabbricati esenti soltanto in parte dall’imposta, o soltanto in parte destinati ad opifizio, sebbene appartengano al medesimo possessore.

Art. 13.
Le somme parziali delle colonne di ciascuna tavola d’impianto saranno riprodotte nella rispettiva tavola di supplemento (mod. 3), e in apposito riepilogo (mod. 4), nel quale saranno fatte le somme generali dei risultati di tutte le tavole del Comune.

Art. 14.
Compiute le tavole d’impianto, le variazioni per soppressione, introduzione o cambiamento di denominazione delle vie o piazze, saranno fatte risultare all’indice di cui all’articolo 8, e dovranno essere indicate negli estratti catastali.
Per gli aumenti, le diminuzioni e le altre variazioni nei beni e nei redditi, si segnerà a scarico nella tavola di supplemento il fondo su cui avvengono, e s’inscriveranno a carico nella tavola stessa i nuovi dati. Però se l’inscrizione del fondo debba passare dal catasto dei fabbricati a quello dei terreni, od essere assolutamente annullata, basterà operarne lo scarico; come nel caso di trasporto dal catasto dei terreni a quello dei fabbricati, o d’inscrizione di fondo incensito, basterà la nuova inscrizione, salvo in ogni caso le operazioni che possano occorrere nel catasto dei terreni. Ad ogni numero progressivo cui si riferisca lo scarico si apporrà sul margine sinistro della tavola un segno di annullamento.

Art. 15.
Dagli stati generali dei beni inscritti nei precedenti catasti l’Agente estrarrà i numeri di mappa o di sezione compresi nel nuovo catasto dei fabbricati, e per ciascuna di dette mappe o sezioni li segnerà in apposito prontuario dei numeri catastali (mod. 7).
Il prontuario sarà tenuto al corrente delle variazioni che avvengono nei numeri e nelle marche catastali.

CAPITOLO III
Del registro delle partite.

Art. 16.
Ciascuna partita da inscriversi nel registro (mod. 8) consterà della intestazione catastale, e della descrizione dei fabbricati ed accessorii che appartengono all’intestazione medesima.
La intestazione deve indicare la persona o le persone dei proprietari o dei possessori, utilisti, conduttori perpetui, usufruttuari od aventi diritto d’uso o d’abitazione. Nel caso d’enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, diritto d’uso o di abitazione, la intestazione indicherà anche i domini diretti o i proprietari.
La descrizione dei fabbricati e dei loro accessorii sarà fatta mediante la riproduzione dei relativi dati risultanti dalle tavole censuarie.
I fabbricati rurali non saranno compresi nel registro delle partite.

Art. 17.
Di mano in mano che le partite potranno essere regolarmente inscritte, verranno aperte l’una di seguito all’altra, e saranno contraddistinte con numeri in serie continua per tutti i volumi dei quali sia composto il registro.
In una pagina del registro non potrà aprirsi più d’una partita, la quale però si estenderà a quel numero di pagine che sarà necessario.

Art. 18.
Le partite che vengono ad aprirsi nel registro devono essere collegate, mediante i necessari riferimenti, alle corrispondenti partite che esistono nel catasto precedente.

CAPITOLO IV.
Della matricola dei possessori.

Art. 19.
In base al registro delle partite verrà compilata la matricola dei possessori (mod. 5), la quale nelle Agenzie servirà pure di matricola dei contribuenti.

Art. 20.
I possessori saranno inscritti nella matricola secondo l’ordine alfabetico della prima sillaba del rispettivo cognome o denominazione.
Le pagine della matricola verranno numerate prima di riportarvi le inscrizioni dei possessori, le quali vi saranno distribuite in modo da lasciare fra quelle che cominciano con sillaba diversa uno spazio per le inscrizioni che la conservazione del catasto potrà rendere necessario di aggiungervi.

Art. 21.
Tutte le persone che figurano intestate nel registro delle partite devono essere inscritte separatamente nella matricola con riferimento al numero delle partite corrispondenti, e con la indicazione della professione o condizione, e della residenza o sede del possessore o del rappresentante o amministratore, quando vi sia.
Saranno distinte con numerazione speciale per ciascuna sillaba le inscrizioni da comprendersi nel ruolo dell’imposta, e quelle da escludersi dal medesimo.

Art. 22.
Di fronte a ciascuna inscrizione che deve formare articolo di ruolo, si riporterà il rispettivo reddito complessivo da assoggettarsi all’imposta.
I redditi dei fabbricati temporaneamente esenti si inscriveranno sulla matricola di mano in mano che vengono accertati, indicandosi la scadenza della esenzione.
Trattandosi d’inscrizioni desunte da intestazioni collettive del registro delle partite, il reddito sarà riportato soltanto alla inscrizione del primo intestato.

Art. 23.
Al tempo della formazione dei ruoli l’Agente farà le somme dè redditi e dè carichi in ciascuna pagina della matricola, e riportatele in apposita ricapitolazione (mod. 6), ne farà le somme generali.

CAPITOLO V.
Della pubblicazione e della verificazione del catasto.

Art. 24.
Compiuti che siano gli atti catastali, verranno depositati nell’Uffizio comunale. Il Sindaco notificherà con pubblico avviso (mod. 9) che i detti atti saranno ivi ostensibili per trenta giorni durante i quali, e trenta altri successivi, gl’interessati potranno reclamare contro gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione del catasto.
I reclami potranno farsi in carta libera, e saranno presentati al Sindaco.

Art. 25.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza di quelli prefissi per la pubblicazione degli atti catastali, la Giunta municipale dovrà verificare se nel catasto siano stati inscritti tutti i fabbricati esistenti nel Comune, indicherà quelli che fossero stati omessi e farà le altre osservazioni che crederà necessarie.

Art. 26.
Trascorso il termine stabilito all’articolo precedente, il Sindaco restituirà all’Agente gli atti catastali, e vi unirà le osservazioni della Giunta e i ricorsi degl’interessati.

Art. 27.
L’Agente inizierà le operazioni d’accertamento pei fabbricati non inscritti nel catasto, e, previa autorizzazione dell’Intendente, procederà alla correzione degli errori materiali.

CAPITOLO VI.
Disposizioni diverse.

Art. 28.
L’Intendente, riconosciute regolari le operazioni eseguite dall’Agente, approverà il catasto, e lo trasmetterà al Prefetto acciò con apposito decreto lo renda esecutorio.

Art. 29.
Reso esecutorio il catasto, l’Agente compilerà e trasmetterà all’Intendente copia degli atti catastali, usando per la matricola il modulo n. 10.

Art. 30.
Le variazioni dipendenti da operazioni di accertamento iniziate a termini dell’articolo 28, o da ricorsi contro errori materiali, prodotti dopo il termine stabilito all’articolo 24, saranno eseguite sul catasto con le norme di che all’articolo 14 e con le altre in vigore per la conservazione.

Art. 31.
Con l’attivazione del nuovo catasto dei fabbricati cessa la conservazione dei precedenti catasti speciali, e della parte dei catasti promiscui relativa alle costruzioni stabili non rurali.

Art. 32.
Il Ministro delle Finanze potrà ordinare il riscontro delle operazioni di accertamento mediante ispezione dei fabbricati.
Per l’accertamento dei redditi dei fabbricati che in tutto o in parte risultassero, omessi e per la loro inscrizione in catasto, si procederà con le norme stabilite dal presente Regolamento e con le altre in vigore per l’applicazione dell’imposta sui fabbricati e per la conservazione dei catasti.


Art. 33.
Il Ministro delle Finanze stabilirà i termini per la esecuzione delle operazioni prescritte col presente Regolamento.

Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze.
QUINTINO SELLA.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม