SCIA in sanatoria: nuovi lavori non cancellano l’abuso edilizio | Articoli


Il TAR Sicilia chiarisce che una SCIA per cordoli, griglie e pozzetti destinati a convogliare le acque piovane non sana l’abuso edilizio originario: l’innalzamento del piazzale e la modifica delle pendenze restano abusivi. Il ricorso è improcedibile e se l’ordine di ripristino non risulta eseguito il Comune può ancora intervenire.


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L’articolo tratta una sentenza del TAR della Sicilia dalla quale emerge che a causa dell’innalzamento di un piazzale le acque piovane vengono convogliate sul fondo confinante. Il Comune aveva ordinato il ripristino, ma i proprietari non hanno ripristinato le quote originarie, realizzando invece cordoli, griglie e un pozzetto per raccogliere e smaltire l’acqua. Il giudice chiarisce che tali opere, indicate nella nuova pratica presentata al Comune, non costituiscono una vera sanatoria dell’abuso originario, che resta tale. Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma l’abuso non viene cancellato e il Comune, se lo ritiene, può ancora intervenire perché l’ordine di ripristino originario non è stato eseguito come previsto.


Modifica delle pendenze e acque sul lotto confinante

La ricorrente, proprietaria di un edificio condominiale, contesta alcune opere realizzate dalla controparte nel vicino residence. Dopo la segnalazione al Comune, l’ente ha accertato gli interventi e, nell’ottobre 2023, ha ordinato ai proprietari dell’area di ripristinare lo stato dei luoghi. Il provvedimento comunale riguardava vari interventi tra cui la modifica delle pendenze esterne per evitare lo scarico delle acque verso l’edificio confinante. Ripristino che in realtà non è stata effettuato. Il ricorrente ha chiesto al Comune di intervenire direttamente, eseguendo i lavori a spese dei proprietari inadempienti.
I proprietari dell’area presentano una SCIA indicando una soluzione diversa dal ripristino ordinato cosa che il Comune ha ritenuto sufficiente per chiudere il procedimento.
Tuttavia il TAR Sicilia precisa che quanto autorizzato dalla nuova pratica non costituiva, in realtà, una sanatoria dell’abuso originario.

SCIA in sanatoria o lavori nuovi?

In particolare il giudice precisa che “(…) la sanatoria, quantomeno nella formulazione allora vigente, era finalizzata a regolarizzare (previa verifica ad opera dell’amministrazione comunale della cd. “doppia conformità” e previa determinazione concreta della sanzione pecuniaria) un intervento già realizzato, non a consentire al privato di proporre un progetto nuovo e diverso ed ottenere così la regolarizzazione dell’abuso originario attraverso la realizzazione di un quid novi. Come chiarito, quindi, il presupposto della norma si fondava sul fatto che l’intervento già realizzato fosse conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, ed il Comune doveva unicamente verificare la <doppia conformità> dell’opera così come era stata effettivamente eseguita, nonché determinare concretamente la sanzione pecuniaria a seguito della stima dell’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del territorio. Deve escludersi che la SCIA ex art. 37 presentata in concreto dai controinteressati *** *** avesse la funzione di sanare l’abuso precedentemente contestato dal Comune (…). Nel caso di specie, è infatti accaduto – come si ricava chiaramente dalle tavole di progetto allegate alla SCIA – che la ditta controinteressata ha sostanzialmente annunciato al Comune una “conformazione” dell’originario intervento proponendo la realizzazione di piccoli interventi modificativi in loco, atti a scongiurare quegli effetti dannosi che la modifica dell’altimetria dell’area produceva a carico del lotto della ricorrente. In questa ottica, va letto il progetto allegato alla SCIA, che prevede la realizzazione di cordoli in cemento funzionali al convogliamento delle acque piovane, di griglie a terra per consentirne il deflusso, di un pozzetto per il definitivo smaltimento delle acque. In altre parole, la ditta controinteressata ha presentato una SCIA ai sensi del primo comma dell’art. 37, che risulta già solo concettualmente cosa ben diversa dall’accertamento di conformità in sanatoria. La nuova pratica, infatti, risulta finalizzata non a sanare un intervento edilizio illegittimo eseguito in passato in assenza del necessario titolo, ma a realizzare una modifica strutturale di quell’intervento tesa esclusivamente a scongiurare il danno lamentato dal privato confinante. Detto in termini più semplici, i controinteressati non hanno provveduto a sanare sul piano giuridico l’aumento di altimetria realizzato in precedenza sulla loro area, ma hanno proposto interventi finalizzati ad eliminare (esclusivamente) il pregiudizio arrecato all’area confinante, lasciando intonsa la qualificazione “abusiva” dei lavori (…) della mai contestata ordinanza di rimessione in pristino datata XX ottobre 2023.”

In sintesi…
…Non si può “sanare” un abuso modificandolo dopo con nuovi lavori poiché la vera sanatoria serve a regolarizzare l’opera abusiva già esistente, ma solo se era conforme alle regole edilizie e urbanistiche sia quando è stata realizzata sia quando viene presentata la domanda, la cosiddetta doppia conformità. Il Comune deve verificare proprio quell’opera, così com’è stata eseguita, e calcolare l’eventuale sanzione. In questo caso, invece, non è stata sanata l’alterazione delle quote del piazzale che aveva mutato il decorso delle acque. I proprietari hanno presentato una normale SCIA per realizzare cordoli, griglie e un pozzetto, cioè opere nuove utili a raccogliere e smaltire l’acqua piovana precedentemente deviata dall’abuso. Questi interventi potevano risolvere il danno al vicino, ma non cancellavano l’abuso originario in quanto l’innalzamento del piazzale restava abusivo.
L’ordine di ripristino non era stato eseguito esattamente come disposto dal Comune, e restavano quindi esercitabili i poteri del Comune in materia di vigilanza edilizia.

Una soluzione tecnica efficace può chiudere il contenzioso con il vicino,
ma non comporta automaticamente la regolarizzazione dell’opera edilizia che abbia causato il danno.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: accertamento di conformità, doppia conformità, ripristino dello stato dei luoghi, modifica delle pendenze, innalzamento del piazzale, ordine di ripristino, cordoli, griglie, pozzetti.


FAQ TECNICHE: SCIA in sanatoria: nuovi lavori non cancellano l’abuso edilizio | Ingenio

1. Quando una SCIA può considerarsi una sanatoria edilizia?
Nel caso esaminato dal TAR, la SCIA del 19 aprile 2024 non aveva funzione sanante: introduceva nuovi interventi correttivi rispetto all’opera già realizzata. Il Collegio applica l’art. 37, comma 4, nella formulazione allora vigente, che richiedeva la doppia conformità dell’opera effettivamente eseguita. Giustizia Amministrativa
Per la disciplina vigente occorre oggi distinguere le diverse fattispecie contemplate dagli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. 380/2001. 

2. In quali casi il principio espresso dal TAR è utile per progettisti e proprietari?
È particolarmente rilevante quando un abuso ha prodotto effetti tecnici — variazioni del deflusso, quote, pendenze o interferenze con fondi confinanti — e successivamente vengono progettate opere per eliminarli.
Occorre distinguere sempre tra correzione dell’effetto materiale e regolarizzazione urbanistico-edilizia dell’opera che lo ha originato. Giustizia Amministrativa

3. La sentenza applica l’attuale disciplina della doppia conformità?
No. Questo punto deve essere esplicitato nell’articolo. La SCIA risale al 19 aprile 2024 e il TAR richiama espressamente l’art. 37, comma 4, «all’epoca vigente». Tale comma è stato successivamente abrogato dal DL 69/2024, convertito dalla legge 105/2024. Giustizia Amministrativa
L’attuale art. 36-bis adotta, nelle fattispecie previste dalla norma, requisiti differenti dal vecchio schema della doppia conformità piena.

4. Quale vantaggio hanno prodotto cordoli, griglie e pozzetto nel caso concreto?
Secondo il TAR, le opere sopravvenute erano rivolte a impedire che le acque meteoriche continuassero a interessare il fondo confinante. La ricorrente non ne aveva contestato concretamente l’idoneità e il giudice ha quindi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Giustizia Amministrativa
Il vantaggio tecnico non equivale però a una sanatoria edilizia.

5. Come devono essere progettati griglie, pozzetti e sistemi di drenaggio del piazzale?
La sentenza non fornisce portate di progetto, dimensioni, pendenze minime, sezioni delle griglie o capacità del pozzetto. Tali dati non devono essere ricavati dal provvedimento.
Per un’applicazione tecnica occorrono verifica idraulica, superficie drenata, intensità pluviometrica, recapito e manutenzione.

6. Quali controlli sono necessari dopo la realizzazione delle opere di smaltimento?
Nel caso concreto i lavori furono verificati dai tecnici comunali nel sopralluogo del 20 gennaio 2025. Giustizia Amministrativa
Sul piano progettuale sono rilevanti accessibilità dei pozzetti, pulizia delle griglie, continuità del deflusso e controllo dell’eventuale occlusione. Periodicità e modalità manutentive specifiche: [Verificare specifica tecnica/norma].

7. Qual è l’errore principale da evitare in casi analoghi?
L’errore è ritenere che l’eliminazione delle conseguenze dell’abuso equivalga automaticamente alla regolarizzazione dell’opera originaria. Il TAR distingue nettamente i due piani: le nuove opere hanno eliminato il pregiudizio lamentato, mentre la qualificazione abusiva dell’aumento di altimetria è rimasta intatta. Giustizia Amministrativa
Va inoltre evitato di presentare il vecchio art. 37, comma 4, come disciplina oggi vigente.


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