Donazione con riserva di disporre: cos’è, com’è regolata


Definizione legale

La donazione con riserva di disporre è un contratto liberale con cui il donante trasferisce gratuitamente uno o più beni al donatario, conservando però la facoltà di disporre in futuro di un oggetto specifico compreso nella donazione oppure di una somma determinata gravante sui beni donati.

L’istituto è disciplinato dall’art. 790 c.c., che ne regola anche l’effetto successorio più rilevante: se il donante muore senza aver esercitato la riserva, la facoltà si estingue e non passa agli eredi.


Come funziona la riserva

La riserva deve essere pattuita espressamente nell’atto di donazione e deve riguardare un oggetto determinato o una somma determinata: non è ammessa una riserva generica sull’intero patrimonio trasferito, perché ciò svuoterebbe la donazione di contenuto e contrasterebbe con il carattere di attualità che deve caratterizzare il trasferimento liberale.

In pratica, il donante mantiene una sorta di “potestà residuale” su una parte circoscritta dei beni donati. Fino a quando non esercita questa facoltà, il donatario è titolare dei beni a tutti gli effetti, ma subisce una limitazione potenziale: sa che su quell’oggetto o su quella somma potrebbe ancora intervenire una disposizione del donante.

Oggetto della riserva

L’art. 790 c.c. individua due possibili oggetti della riserva:

  • Un oggetto determinato compreso nella donazione: ad esempio, un bene mobile specifico già incluso tra quelli donati.
  • Una somma determinata sui beni donati: non una somma in denaro già trasferita, ma un importo che il donante potrà pretendere a valere sui beni oggetto della donazione.

La determinatezza è un requisito sostanziale. Una riserva formulata in termini vaghi o riferita a beni non individuati rischia di essere considerata nulla per indeterminatezza dell’oggetto, con conseguente possibile invalidità della clausola — e, nei casi più gravi, dell’intera donazione.

Effetti sulla circolazione dei beni

Finché la riserva non viene esercitata, il donatario può disporre dei beni donati, ma la posizione degli eventuali terzi acquirenti va valutata con attenzione, specie quando la riserva riguarda beni immobili e risulta trascritta. L’opponibilità ai terzi dipende proprio dalla pubblicità dell’atto e dalla natura del diritto riservato.

Se il donante esercita la riserva, il bene o la somma tornano nella sua disponibilità secondo le modalità stabilite nell’atto. Se invece non la esercita e muore, l’art. 790 c.c. è chiaro: la facoltà si estingue definitivamente con la sua morte e gli eredi non subentrano in essa. Il donatario consolida così la propria posizione senza residui.

Distinzione da istituti affini

La donazione con riserva di disporre non va confusa con la donazione con riserva di usufrutto (art. 796 c.c.), in cui il donante mantiene il godimento del bene per tutta la sua vita, né con la donazione modale (art. 793 c.c.), che impone al donatario un onere a favore del donante o di terzi.

Nella riserva di disporre, il donante non trattiene alcun diritto reale sul bene, ma solo la facoltà — personale e non trasmissibile — di compiere in futuro un atto dispositivo su una parte delimitata di quanto donato.

Un’altra figura da tenere distinta è la donazione con condizione risolutiva: in quel caso, il verificarsi dell’evento condizionale determina l’automatica restituzione del bene; qui, invece, è necessario un atto volitivo del donante che eserciti attivamente la riserva.

Forma e pubblicità

La donazione con riserva di disporre, trattandosi pur sempre di una donazione, richiede la forma dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni, a pena di nullità.

Quando ha per oggetto beni immobili, l’atto deve essere trascritto nei registri immobiliari sia nella sua componente traslativa sia, ove possibile, in relazione alla riserva, per garantirne l’opponibilità ai terzi.

Profili fiscali

Dal punto di vista fiscale, la donazione con riserva di disporre segue il regime ordinario dell’imposta sulle donazioni.

La base imponibile è rappresentata dal valore dei beni trasferiti; la presenza della riserva non riduce automaticamente il valore tassabile, salvo che la clausola incida in modo apprezzabile e documentabile sul valore effettivo del diritto trasferito al donatario.

Donazione con riserva di disporre - Definizione legale

Domande frequenti

Cosa succede se il donante esercita la riserva dopo aver donato il bene a un terzo?

Se il donatario ha ulteriormente trasferito il bene oggetto della riserva a un terzo in buona fede, l’esercizio della riserva potrebbe non essere opponibile a quest’ultimo, specie se l’atto non è stato trascritto. La tutela del donante in questi casi dipende dalla pubblicità e dalla natura del diritto riservato.

La riserva di disporre può riguardare l’intero patrimonio donato?

No. La legge richiede che la riserva si riferisca a un oggetto determinato o a una somma determinata: una riserva sull’intera donazione svuoterebbe il contratto del suo carattere liberale e sarebbe incompatibile con i requisiti di validità della donazione stessa.

Gli eredi del donante possono esercitare la riserva non ancora utilizzata?

No. L’art. 790 c.c. stabilisce espressamente che, se il donante muore senza aver esercitato la facoltà, questa si estingue e non può essere esercitata dagli eredi. Il donatario consolida quindi definitivamente il suo diritto.

È necessario l’atto pubblico anche per esercitare la riserva?

L’esercizio della riserva è un atto unilaterale del donante, distinto dalla donazione originaria. Se comporta un nuovo trasferimento di diritti reali su beni immobili, si ritiene generalmente necessaria la forma scritta e la trascrizione; per beni mobili, le formalità dipendono dalla natura specifica del bene.

La donazione con riserva di disporre è soggetta ad azione di riduzione da parte dei legittimari?

Sì. Come ogni donazione, anche questa può essere soggetta ad azione di riduzione se lede la quota di legittima degli eredi necessari. Il valore da considerare ai fini della riunione fittizia è quello del bene al momento dell’apertura della successione, tenuto conto dell’eventuale esercizio o meno della riserva.


Fonti giuridiche e riferimenti

  • Art. 790, Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) – Riserva di disporre di cose determinate
  • Art. 769, Codice civile – Nozione di donazione
  • Art. 782, Codice civile – Forma della donazione
  • Art. 796, Codice civile – Donazione con riserva di usufrutto
  • Art. 793, Codice civile – Donazione modale

A cura di


Lorenzo Bigiotto

Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Marina Strippoli

Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.

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