Il programma triennale di acquisti di beni e servizi è uno degli strumenti fondamentali della programmazione degli appalti pubblici nel nuovo Codice dei contratti.
Con il D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, la programmazione non ha più una funzione meramente ricognitiva, ma costituisce una fase strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico, integrata con bilancio, fabbisogni, responsabilità del RUP, piattaforme digitali, BDNCP e obblighi di trasparenza.
Per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, il programma triennale consente di pianificare in modo coerente gli acquisti di forniture e servizi, evitando affidamenti frammentati, incoerenze finanziarie, duplicazioni di importi e carenze documentali.
Per i professionisti tecnici, il tema è rilevante perché molte prestazioni connesse al settore edilizio non sono lavori, ma servizi o forniture: progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, verifica della progettazione, collaudi, rilievi, indagini, servizi BIM, diagnosi energetiche, facility management, manutenzioni qualificate come servizi, forniture tecnologiche e piattaforme digitali.
La corretta programmazione degli acquisti richiede quindi dati ordinati, documenti coerenti e flussi informativi tracciabili lungo l’intero ciclo dell’appalto. In questo contesto, strumenti digitali come il software per la gestione informativa digitale delle costruzione, possono supportare stazioni appaltanti, RUP e tecnici nella gestione organizzata di dati e documenti delle procedure di gara, favorendo controllo, condivisione e tracciabilità delle informazioni.
In pratica, il programma triennale acquisti beni e servizi serve a trasformare i fabbisogni dell’amministrazione in procedure programmabili, finanziariamente sostenibili e tracciabili. È quindi uno strumento centrale sia per gli uffici gare sia per tecnici, progettisti, RUP e responsabili della programmazione.
Cos’è il programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è l’atto di pianificazione con cui la PA individua, organizza e rende conoscibili le acquisizioni di forniture e servizi che intende avviare nel triennio. La sua funzione è collegare fabbisogno, risorse, tempi, responsabilità e strumenti digitali della procedura.
Il riferimento principale è l’articolo 37 del D.Lgs. 36/2023, mentre la disciplina operativa è contenuta nell’Allegato I.5, aggiornato dal correttivo.
Nello specifico, l’articolo 37 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino sia il programma triennale dei lavori pubblici sia il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Per gli acquisti di beni e servizi, il programma e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia richiamata dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice, ossia 140.000 euro.
Dal punto di vista operativo, il programma non è un semplice elenco di gare future. È un documento di raccordo tra fabbisogni dell’amministrazione, disponibilità finanziarie, strategie di acquisto, ricorso a centrali di committenza o soggetti aggregatori, individuazione del RUP, codifica CUI/CUP, pubblicazione e tracciabilità digitale.
In questo senso, il programma triennale acquisti beni e servizi è diverso da una mera previsione interna: incide sulla corretta costruzione dell’intero ciclo dell’appalto, dalla rilevazione del fabbisogno alla pubblicazione, fino all’avvio della procedura di affidamento.
Dal programma biennale al programma triennale degli acquisti
Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 36/2023 è il superamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Nel precedente quadro normativo si parlava infatti di programmazione biennale degli acquisti; oggi, invece, la disciplina vigente fa riferimento al programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
Dal punto di vista operativo, il passaggio da due a tre anni comporta un’estensione dell’orizzonte programmatorio e richiede maggiore coordinamento con:
- programma triennale lavori pubblici;
- elenco annuale degli acquisti;
- bilancio di previsione;
- DUP o documento equivalente;
- piani di fabbisogno dei singoli uffici;
- pianificazione di centrali di committenza e soggetti aggregatori;
- strumenti digitali di pubblicazione e trasmissione.
| Prima del D.Lgs. 36/2023 | Con il D.Lgs. 36/2023 |
|---|---|
| Programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Programma triennale degli acquisti di beni e servizi |
| Orizzonte di 2 anni | Orizzonte di 3 anni |
| Disciplina collegata al D.M. 14/2018 | Disciplina operativa nell’Allegato I.5 |
| Minore integrazione digitale | Maggiore raccordo con piattaforme, CUI, CUP, BDNCP e trasparenza |
Quadro normativo e riferimenti tecnici
La disciplina del programma triennale acquisti beni e servizi si fonda su quattro riferimenti principali: art. 37 per l’obbligo di programmazione, art. 50 per la soglia di inserimento, art. 14 per il calcolo dell’importo stimato e Allegato I.5 per contenuti, schede, approvazione, aggiornamento e pubblicazione.
Art. 37 D.Lgs. 36/2023
L’articolo 37 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. La norma prevede che stazioni appaltanti ed enti concedenti adottino il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, in coerenza con i documenti programmatori e con il bilancio. Per gli acquisti di beni e servizi, il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia prevista dall’art. 50, comma 1, lettera b), del Codice.
Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato anche l’art. 37 e l’Allegato I.5. Nella lettura vigente è quindi necessario riferirsi al testo coordinato del Codice e non alla versione originaria del 2023.
L’Allegato I.5 contiene gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi e gli schemi tipo. È il riferimento operativo per comprendere come redigere, aggiornare, approvare, modificare e pubblicare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
Per gli acquisti, l’Allegato I.5 disciplina:
- contenuti del programma;
- schemi tipo;
- ordine di priorità;
- CUI e CUP;
- raccordo con lavori pubblici e altre acquisizioni;
- ruolo del referente;
- piattaforme digitali per la programmazione;
- approvazione;
- aggiornamento annuale;
- modifiche in corso d’anno;
- pubblicazione in Amministrazione trasparente;
- trasmissione alla BDNCP;
- raccordo con centrali di committenza e soggetti aggregatori.
Art. 50, comma 1, lettera b): soglia di inserimento nel programma
Ai fini del programma triennale acquisti beni e servizi, il riferimento non è genericamente la soglia europea dell’art. 14, ma la soglia richiamata dall’art. 37, cioè quella dell’art. 50, comma 1, lettera b).
In termini operativi, devono essere inseriti nel programma triennale gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a tale soglia. Rientrano nel riferimento anche i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, quando il relativo importo stimato raggiunge il limite previsto.
Art. 14 D.Lgs. 36/2023: stima del valore dell’appalto
La corretta stima dell’importo è decisiva perché determina se un acquisto deve essere inserito nel programma triennale. Il valore deve essere calcolato al netto dell’IVA e considerando l’importo complessivo pagabile, incluse opzioni, rinnovi, lotti, prestazioni accessorie e ogni altra componente economica prevista.
L’art. 14 disciplina le soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Anche se, ai fini dell’inserimento nel programma acquisti, il riferimento è l’art. 50, comma 1, lettera b), l’art. 14 resta essenziale per determinare correttamente il valore dell’acquisizione.
Il calcolo dell’importo stimato deve essere effettuato al netto dell’IVA e deve considerare l’importo totale pagabile, comprese opzioni, rinnovi, lotti, prestazioni accessorie, eventuali premi o pagamenti a candidati e offerenti, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione.
La stazione appaltante non può scegliere il metodo di calcolo con l’obiettivo di evitare l’applicazione delle soglie o di sottrarre l’acquisizione agli obblighi di programmazione. Il frazionamento artificioso dell’appalto costituisce una criticità rilevante sia sul piano procedurale sia sul piano della responsabilità amministrativa.
Art. 28 e BDNCP
La programmazione rientra nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Per questo, il programma triennale acquisti beni e servizi deve essere gestito in modo coerente con gli obblighi di trasparenza, pubblicazione e trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La programmazione rientra nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Le informazioni relative alla programmazione di lavori, servizi e forniture devono essere gestite in coerenza con il sistema di trasparenza e con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il programma triennale acquisti beni e servizi, dopo l’approvazione, deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e trasmesso alla BDNCP. Questo passaggio non è meramente formale: la pubblicazione consente tracciabilità, conoscibilità e controllo pubblico delle scelte programmatorie dell’amministrazione.
| Norma | Funzione |
|---|---|
| Art. 37 D.Lgs. 36/2023 | Disciplina la programmazione di lavori, beni e servizi |
| Art. 50, comma 1, lett. b) | Individua la soglia rilevante per servizi e forniture |
| Art. 14 D.Lgs. 36/2023 | Regola il calcolo dell’importo stimato dell’appalto |
| Allegato I.5 | Definisce schemi tipo, contenuti, approvazione, modifiche e pubblicazione |
| BDNCP | Garantisce pubblicità, tracciabilità e trasparenza digitale |
Contenuti del programma triennale acquisti beni e servizi
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è composto da informazioni tecniche, economiche e amministrative. Gli schemi principali sono: la scheda G, la scheda H e la scheda I, che permettono di rappresentare risorse, acquisti programmati e acquisizioni non riproposte.
Scheda G: quadro delle risorse
La scheda G riporta il quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento. È il documento che consente di verificare il raccordo tra fabbisogni tecnici e sostenibilità finanziaria. Deve essere compilata in coerenza con il bilancio, con il documento di programmazione dell’ente e con le risorse effettivamente disponibili. Una scheda G non correttamente coordinata con il bilancio può generare criticità nell’avvio delle procedure, nella copertura dell’affidamento e nella successiva gestione contabile.
Scheda H: elenco degli acquisti
La scheda H contiene l’elenco degli acquisti del programma e gli elementi essenziali per la loro individuazione. Per ogni acquisto devono essere indicati, secondo gli schemi tipo, dati quali:
- descrizione dell’acquisizione;
- annualità di avvio;
- importo stimato;
- durata;
- settore;
- CPV;
- CUI;
- CUP, se previsto;
- RUP;
- livello di priorità;
- eventuale collegamento con lavori o altre acquisizioni;
- eventuale ricorso a centrale di committenza, soggetto aggregatore o altra stazione appaltante qualificata.
Le descrizioni devono essere tecnicamente significative. Formule generiche come “servizi tecnici”, “forniture varie” o “manutenzione edifici” non consentono una corretta identificazione dell’acquisto e possono compromettere la qualità della programmazione.
Scheda I: acquisti non riproposti o oggetto di rinuncia
La scheda I riporta gli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento per motivi diversi dall’avvio della procedura di affidamento, oppure quelli per i quali si è rinunciato all’acquisizione. La funzione della scheda è garantire continuità e tracciabilità. Un acquisto previsto e poi non realizzato non dovrebbe scomparire dalla programmazione senza motivazione. La scheda I consente di documentare rinunce, revisioni di fabbisogno, modifiche organizzative o sopravvenienze finanziarie.
| Scheda | Funzione | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Scheda G | Quadro delle risorse disponibili per annualità e fonte di finanziamento | Inserire importi non coerenti con bilancio o documenti programmatori |
| Scheda H | Elenco degli acquisti programmati | Usare descrizioni generiche o CPV non coerenti |
| Scheda I | Acquisti non riproposti o oggetto di rinuncia | Eliminare acquisizioni senza motivazione tracciabile |
CUI, CUP, CPV e stima dell’importo
CUI, CUP e CPV sono elementi essenziali per garantire identificazione, collegamento e classificazione dell’acquisto. Un errore nella codifica può produrre incoerenze tra programma, determina a contrarre, gara, pubblicazione e tracciabilità digitale.
Ai sensi dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, ogni acquisto di beni e servizi inserito nel programma triennale è individuato univocamente dal CUI, Codice Unico di Intervento. Il CUI è attribuito in occasione del primo inserimento nel programma e deve essere mantenuto nei successivi programmi triennali in cui l’acquisto viene riproposto, salvo modifiche sostanziali tali da alterarne l’identificazione.
Il CUP deve essere riportato quando previsto. Nel settore edilizio è particolarmente rilevante per gli acquisti collegati a progetti di investimento pubblico, interventi su immobili, infrastrutture o lavori pubblici. Per servizi e forniture connessi a un lavoro pubblico, l’acquisizione può avere un proprio CUI ed essere associata al CUI e al CUP del lavoro o dell’acquisizione principale.
Il CPV consente di classificare l’oggetto dell’appalto e deve essere individuato con attenzione. Un CPV errato può generare incoerenze tra programmazione, determina a contrarre, gara, pubblicazione e tracciabilità.
Negli affidamenti tecnici complessi, come servizi BIM, verifica della progettazione, facility management o servizi integrati, la classificazione CPV deve essere coerente con la prestazione prevalente e con l’oggetto effettivo dell’acquisizione.
La stima dell’importo deve essere effettuata considerando il valore complessivo dell’acquisizione, al netto dell’IVA. Devono essere inclusi:
- durata complessiva;
- rinnovi;
- opzioni;
- proroghe previste;
- lotti;
- prestazioni accessorie;
- servizi complementari;
- forniture e installazioni connesse;
- eventuali premi o pagamenti;
- valore massimo degli accordi quadro;
- importo complessivo dei sistemi dinamici di acquisizione.
La stima non deve essere funzionale a evitare la soglia di programmazione. Il frazionamento artificioso di servizi o forniture è un errore rilevante, soprattutto quando riguarda fabbisogni omogenei, ricorrenti o prevedibili.
| Codice | Cosa identifica | Quando rileva |
|---|---|---|
| CUI | L’acquisto inserito nel programma | Sempre, per gli acquisti programmati |
| CUP | Il progetto di investimento pubblico collegato | Quando previsto, soprattutto per interventi e opere pubbliche |
| CPV | La classificazione dell’oggetto dell’appalto | Sempre, per descrivere correttamente servizio o fornitura |
Il referente del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Ai sensi dell’art. 6, comma 13, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il referente assume quindi una funzione di coordinamento tecnico-amministrativo della fase programmatoria, raccordando i fabbisogni espressi dai diversi uffici con le informazioni trasmesse dai RUP, con la disponibilità delle risorse e con gli strumenti di programmazione dell’amministrazione.
Il comma 13-bis dello stesso art. 6 precisa che il soggetto referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di programmazione. Ne deriva che il suo ruolo non si esaurisce nella compilazione materiale delle schede, ma riguarda la verifica della coerenza complessiva del programma, la corretta organizzazione dei dati, il raccordo tra fabbisogno tecnico e programmazione finanziaria, nonché la gestione degli adempimenti digitali connessi alla fase programmatoria.
Il referente responsabile del programma assume rilievo anche nella fase di approvazione: l’art. 7, comma 3-bis, dell’Allegato I.5 stabilisce infatti che il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è proposto dal referente responsabile del programma ed è approvato nel rispetto dell’art. 37, comma 1, del Codice. La corretta individuazione del referente e la qualità delle informazioni da lui coordinate incidono quindi direttamente sulla completezza, sulla tracciabilità e sull’attuabilità del programma triennale.
RUP e programmazione triennale
Il RUP partecipa alla programmazione perché fornisce gli elementi tecnici, economici e procedurali necessari per qualificare correttamente l’acquisto. Non sostituisce il referente del programma, ma opera in raccordo con esso.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il responsabile unico del progetto è nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. La programmazione, quindi, rientra espressamente nel perimetro funzionale del RUP, che non interviene solo nella fase di gara o di esecuzione del contratto, ma contribuisce alla corretta definizione del fabbisogno, alla qualificazione dell’acquisizione e alla costruzione degli elementi tecnici ed economici necessari per l’inserimento dell’acquisto nel programma triennale.
Nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, il RUP non sostituisce il referente del programma, ma opera in raccordo con esso. L’art. 6, comma 13-bis, dell’Allegato I.5 stabilisce infatti che il soggetto referente riceve dai RUP le proposte, i dati e le informazioni necessari al coordinamento delle acquisizioni da inserire nella programmazione. In questa prospettiva, il RUP è il presidio tecnico dell’acquisto: fornisce gli elementi relativi all’oggetto della prestazione, alla stima del valore, alla durata, alle eventuali opzioni, alla suddivisione in lotti, alla connessione con lavori pubblici o altre acquisizioni, nonché alla coerenza del fabbisogno con gli obiettivi dell’amministrazione.
Il ruolo del RUP assume particolare rilievo anche negli acquisti aggregati, centralizzati o gestiti tramite moduli associativi. L’art. 9 dell’Allegato I.2 prevede, per tali ipotesi, specifiche funzioni di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione, con riferimento anche alla programmazione dei fabbisogni, alla progettazione dell’intervento, all’affidamento, all’esecuzione e alla verifica della conformità delle prestazioni. Ne deriva che, nella fase programmatoria, la qualità delle informazioni elaborate dal RUP incide direttamente sulla corretta compilazione delle schede, sulla tracciabilità dell’acquisto, sulla coerenza con il bilancio e sulla successiva attuabilità della procedura.
Ordine di priorità degli acquisti
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi riporta l’ordine di priorità, così come stabilito dall’art. 6, commi 10 e 11, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023. La norma prevede che il programma triennale degli acquisti di beni e servizi riporti l’ordine di priorità e che, nella relativa definizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuino come prioritari i servizi e i beni necessari in conseguenza di calamità naturali, quelli finalizzati a garantire interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di beni o servizi, nonché i beni e servizi cofinanziati con fondi europei o caratterizzati dalla possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Lo stesso art. 6, comma 11, precisa che tali priorità devono essere considerate nella gestione del programma, ferma restando la possibilità di modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari oppure da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. In termini operativi, l’attribuzione della priorità non è quindi una mera classificazione formale, ma serve a orientare la sequenza degli affidamenti, la gestione delle risorse e la coerenza tra programmazione, fabbisogni effettivi e interessi pubblici da tutelare.
| Priorità | Esempi |
|---|---|
| Calamità naturali | Beni e servizi necessari per sicurezza, ripristino o emergenza |
| Interessi pubblici primari | Servizi essenziali per sanità, sicurezza, istruzione o continuità amministrativa |
| Completamento di beni o servizi | Acquisti aggiuntivi necessari per rendere funzionale un intervento |
| Fondi europei | Acquisizioni cofinanziate o soggette a scadenze di finanziamento |
| Capitale privato maggioritario | Operazioni con prevalente apporto privato |
Approvazione del programma triennale acquisti beni e servizi
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è proposto dal referente responsabile del programma ed è approvato secondo l’ordinamento della singola amministrazione, in coerenza con l’articolo 37 del Codice, il bilancio e gli strumenti programmatori dell’ente.
L’approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi è regolata dall’art. 7, comma 3-bis, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023. Tale disposizione stabilisce che il programma, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del Codice. L’approvazione deve quindi avvenire secondo l’ordinamento della singola amministrazione e in coerenza con i documenti programmatori e con il bilancio. Per gli enti locali, la competenza dell’organo approvante va coordinata con le regole dell’ordinamento contabile e con gli strumenti di programmazione dell’ente, tenendo conto del collegamento tra programma triennale, elenco annuale, copertura finanziaria e atti di bilancio.
Dal punto di vista tecnico-amministrativo, prima dell’approvazione è necessario che il programma risulti coerente con i fabbisogni rilevati, con le stime economiche, con l’individuazione del CUI e del CUP ove previsto, con l’annualità di avvio delle procedure e con l’eventuale ricorso a centrali di committenza, soggetti aggregatori o altre stazioni appaltanti qualificate.
| Fase | Soggetto/attività |
|---|---|
| Raccolta fabbisogni | Uffici competenti e RUP |
| Coordinamento dati | Referente del programma |
| Predisposizione schede | Referente, con informazioni trasmesse dai RUP |
| Proposta del programma | Referente responsabile del programma |
| Approvazione | Organo competente secondo l’ordinamento dell’ente |
| Pubblicazione e trasmissione | Amministrazione trasparente e BDNCP |
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e trasmissione alla BDNCP
Dopo l’approvazione, il programma triennale acquisti beni e servizi deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e trasmesso alla BDNCP. Lo stesso obbligo vale anche per gli aggiornamenti e per le modifiche approvate in corso d’anno.
Gli obblighi di pubblicazione e trasmissione sono disciplinati dall’art. 7, commi 3-ter, 4 e 10, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023. In base al comma 3-ter, successivamente all’approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e deve essere trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il comma 4 disciplina anche l’ipotesi in cui la stazione appaltante o l’ente concedente non procedano alla redazione del programma per assenza di acquisti di beni e servizi, prevedendo comunque una comunicazione sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente.
Il comma 10 estende il medesimo regime ai programmi modificati in corso d’anno, che devono essere pubblicati con le stesse modalità e trasmessi alla BDNCP. Ne consegue che la pubblicazione non riguarda soltanto il programma originario, ma anche gli aggiornamenti e le modifiche, con l’obiettivo di garantire tracciabilità, trasparenza e continuità informativa lungo l’intera fase programmatoria.
Quando si approva e quando si aggiorna il programma
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è redatto ogni anno. L’aggiornamento avviene mediante scorrimento dell’annualità pregressa e revisione delle acquisizioni da programmare, in coerenza con il bilancio o con il documento equivalente dell’amministrazione.
Le modalità temporali di redazione e aggiornamento del programma sono definite dall’art. 7 dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023. Il comma 1 stabilisce che il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. Il comma 2 precisa che non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento, mentre il comma 3 prevede che la scheda I riporti gli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento per motivi diversi dall’avvio della procedura, oppure quelli per i quali si è rinunciato all’acquisizione.
Quanto ai termini, l’art. 7, comma 6, dispone che le amministrazioni dello Stato procedano all’aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio; le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro 90 giorni dalla decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo il rispettivo ordinamento. Per regioni ed enti locali, il comma 7 consente, nelle more della conclusione della procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale già avviata, di autorizzare motivatamente l’avvio di procedure relative ad acquisti previsti in un programma triennale già approvato.
| Momento | Cosa avviene |
|---|---|
| Ogni anno | Aggiornamento del programma con scorrimento dell’annualità pregressa |
| Procedura già avviata | L’acquisto non viene riproposto nel programma successivo |
| Acquisto non riproposto per altri motivi | Inserimento nella scheda I |
| Amministrazioni dello Stato | Aggiornamento entro 90 giorni dalla legge di bilancio |
| Altre stazioni appaltanti | Aggiornamento entro 90 giorni dagli effetti del bilancio o documento equivalente |
Modifiche in corso d’anno
Il programma triennale acquisti beni e servizi può essere modificato in corso d’anno, ma le modifiche devono essere approvate dall’organo competente e pubblicate con le stesse modalità del programma originario. La modifica non sostituisce la programmazione: la aggiorna quando intervengono esigenze, risorse o eventi non previsti.
Le modifiche in corso d’anno sono disciplinate dall’art. 7, commi 8, 9 e 10, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023. Il comma 8 stabilisce che i programmi triennali degli acquisti di beni e servizi sono modificabili nel corso dell’anno previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica e nel rispetto dell’art. 37, comma 1, del Codice. Le modifiche possono riguardare la cancellazione di acquisti già previsti nell’elenco annuale, l’aggiunta di acquisti conseguenti ad atti amministrativi statali o regionali, l’aggiunta di acquisti resa possibile da finanziamenti sopravvenuti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, comprese ulteriori risorse derivanti da ribassi d’asta o economie, l’anticipazione alla prima annualità di un servizio o di una fornitura già ricompresi nel programma triennale e la modifica del quadro economico di acquisti già contemplati nell’elenco annuale quando siano necessarie ulteriori risorse.
Il comma 9 consente inoltre la realizzazione di un servizio o di una fornitura non inseriti nell’elenco annuale quando ciò sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi oppure da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; la stessa disposizione ammette la realizzazione di un servizio o di una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. Ai sensi del comma 10, i programmi modificati devono essere pubblicati con le stesse modalità previste per il programma approvato e trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Rapporto con il programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale acquisti beni e servizi è distinto dal programma triennale lavori pubblici, ma deve essere coordinato con esso quando servizi e forniture sono collegati a un’opera o a un intervento pubblico. È il caso, ad esempio, di progettazione, direzione lavori, collaudi, servizi BIM, indagini, rilievi o forniture tecnologiche funzionali a un lavoro pubblico.
Il programma triennale dei lavori pubblici riguarda lavori e opere pubbliche; il programma triennale degli acquisti riguarda invece forniture e servizi. Tuttavia, nella pratica, i due strumenti sono spesso collegati. Un intervento edilizio inserito nel programma triennale lavori pubblici può richiedere acquisizioni autonome di servizi tecnici, forniture o prestazioni specialistiche da inserire nel programma triennale acquisti beni e servizi.
Una corretta programmazione degli acquisti è efficace solo se dati, documenti, scadenze e responsabilità restano tracciabili anche nelle fasi successive di affidamento ed esecuzione. Con il software per la gestione informativa delle costruzioni puoi gestire in modo organizzato le informazioni delle procedure di gara, condividere documenti con i soggetti coinvolti e mantenere sotto controllo il fascicolo digitale dell’appalto.
FAQ programma triennale acquisti beni e servizi
Il programma triennale acquisti beni e servizi è obbligatorio?
Sì. Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023, stazioni appaltanti ed enti concedenti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi in coerenza con bilancio e documenti programmatori. Il programma contiene gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia richiamata dall’art. 50, comma 1, lettera b), del Codice.
Qual è la differenza tra programma triennale acquisti beni e servizi e programma triennale lavori pubblici?
Non sono la stessa cosa. Il programma triennale lavori pubblici riguarda lavori e interventi da realizzare; il programma triennale acquisti beni e servizi riguarda forniture e servizi, inclusi servizi tecnici, progettazione, direzione lavori, collaudi, servizi BIM, manutenzioni qualificate come servizi e forniture tecnologiche. I due strumenti sono distinti, ma possono essere collegati quando un servizio o una fornitura è connesso a un lavoro pubblico.
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi esiste ancora?
No, nel quadro vigente del D.Lgs. 36/2023 il riferimento è il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. L’espressione “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” appartiene alla disciplina previgente e non dovrebbe essere usata negli atti aggiornati al nuovo Codice.
Chi approva il programma triennale degli acquisti di beni e servizi?
L’Allegato I.5, art. 7, comma 3-bis, prevede che il programma sia proposto dal referente responsabile del programma e approvato nel rispetto dell’art. 37, comma 1, del Codice. L’organo competente va individuato secondo l’ordinamento della singola amministrazione e in coerenza con bilancio e documenti programmatori.
Il programma triennale acquisti beni e servizi deve essere pubblicato nella BDNCP?
Sì. Dopo l’approvazione, il programma deve essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Lo stesso obbligo vale per aggiornamenti e modifiche in corso d’anno.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-programma-triennale-di-acquisti-di-beni-e-servizi-cos-e-e-come-funziona/
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Giusi Rosamilia
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