come funziona e cosa cambia con la legge 14/2026


di Edoardo Ferragina

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è uno degli strumenti attraverso i quali l’agente della riscossione può esercitare una pressione sul debitore per ottenere il pagamento delle somme dovute. Oggi l’istituto è disciplinato dall’art. 86 del d.P.R. 602/1973, ma dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluirà nell’art. 187 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, previsto dal d.lgs. 33/2025, con la conseguente abrogazione dell’attuale art. 86.

Il fermo può riguardare autoveicoli, motocicli, rimorchi, autoscafi e altri beni mobili registrati. Una volta iscritto, impedisce la circolazione del veicolo e rimane efficace fino a quando non viene cancellato o, nei casi previsti, sospeso.

Su un punto, però, la disciplina è cambiata proprio nel 2026. Dal 20 febbraio, infatti, il fermo fiscale non impedisce più la cancellazione dal PRA di un veicolo fuori uso destinato alla rottamazione, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla nuova normativa.

Natura e presupposti

Il fermo amministrativo non è un atto di espropriazione forzata. Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015, lo hanno qualificato come una misura afflittiva e coercitiva, diretta a indurre il debitore a pagare. Per questo motivo il fermo costituisce uno strumento autonomo rispetto al pignoramento e l’agente della riscossione non deve necessariamente tentare prima l’espropriazione del veicolo.

Il fermo può essere disposto quando sono scaduti i termini per il pagamento delle somme indicate nella cartella o negli altri atti esecutivi. Per la cartella, il termine ordinario è di sessanta giorni dalla notificazione. Prima dell’iscrizione del vincolo, il debitore riceve un preavviso che gli concede ulteriori trenta giorni per regolarizzare la propria posizione oppure per far valere le ragioni che impediscono l’iscrizione.

Entro lo stesso termine il proprietario può dimostrare, in particolare, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o di lavoro autonomo. Se la natura strumentale viene adeguatamente documentata, il fermo non viene iscritto.

Altre contestazioni, come l’intervenuta prescrizione del credito, l’avvenuto pagamento o i vizi di notificazione degli atti presupposti, devono invece essere fatte valere davanti al giudice competente. La giurisdizione dipende dalla natura del credito: per quelli tributari decide la Corte di giustizia tributaria, per i contributi previdenziali il giudice del lavoro, mentre per le sanzioni del Codice della strada e per gli altri crediti non tributari la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, con competenza del giudice di pace o del tribunale secondo i casi.

Che cosa succede se si circola con un veicolo sottoposto a fermo

Una delle questioni che più spesso genera equivoci riguarda la possibilità di continuare a utilizzare il veicolo dopo l’iscrizione del fermo. La risposta è negativa, perché il vincolo fiscale impedisce la circolazione del mezzo.

L’art. 86 del d.P.R. 602/1973 richiama la sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del Codice della strada. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16787 del 24 maggio 2022, ha chiarito che tale sanzione si applica anche quando il conducente non sia stato formalmente nominato custode del veicolo, riconoscendo così la rilevanza del divieto di circolazione collegato al fermo fiscale.

La sanzione amministrativa prevista è oggi compresa tra 1.984 e 7.937 euro. Dopo la pronuncia della Cassazione, il Ministero dell’Interno ha chiarito, con il provvedimento del 22 novembre 2022, che nel caso di fermo fiscale trova applicazione la sanzione pecuniaria, mentre non si applicano la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Per il contribuente, quindi, utilizzare comunque l’auto sottoposta a fermo non rappresenta una soluzione al problema, ma espone a una sanzione particolarmente elevata e agli ulteriori rischi collegati alla circolazione di un veicolo che non può essere utilizzato.

La novità della legge 14/2026

La principale novità introdotta nel 2026 riguarda i veicoli ormai fuori uso.

Prima della riforma, il fermo fiscale poteva impedire la cancellazione del veicolo dai pubblici registri anche quando il mezzo era ormai inutilizzabile e destinato alla demolizione. Poteva così accadere che un’automobile ormai priva di valore rimanesse iscritta al PRA, mentre il proprietario continuava a doverne sostenere gli oneri e il debito che aveva determinato il fermo rimaneva comunque dovuto.

La legge 26 gennaio 2026, n. 14, entrata in vigore il 20 febbraio 2026, ha modificato il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, inserendo i commi 8-bis e 8-ter all’art. 5, e ha introdotto una disciplina analoga all’art. 231 del Codice dell’ambiente. Il principio stabilito dalla nuova normativa è che l’iscrizione del fermo amministrativo non può essere opposta alla richiesta di cancellazione dal PRA, o dagli altri registri previsti dalla legge, di un veicolo fuori uso destinato alla rottamazione.

La disciplina riguarda anche i veicoli rinvenuti da organi pubblici, quelli non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, oltre ai casi di consegna del veicolo per la demolizione. Resta invece esclusa la possibilità di utilizzare questa procedura per la radiazione per esportazione, anche quando si tratta di un veicolo fuori uso.

Per i veicoli rinvenuti o non reclamati, il comune, la provincia, la città metropolitana o l’ente proprietario della strada deve attestare l’inutilizzabilità del mezzo e comunicarla al proprietario risultante dal PRA senza ritardo e comunque entro sette giorni. Il proprietario ha quindi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per opporsi all’attestazione di inutilizzabilità. Se non presenta opposizione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione, alla demolizione e alla cancellazione dal PRA, senza che il fermo fiscale possa impedirlo.

La demolizione, naturalmente, non cancella il debito. Il fermo viene meno perché il veicolo viene cancellato dai registri, ma la pretesa dell’agente della riscossione rimane integra e potrà essere fatta valere attraverso gli ordinari strumenti di riscossione.

C’è poi un’altra conseguenza che è importante conoscere: quando sul veicolo da rottamare è iscritto un fermo amministrativo, al proprietario o a chi ne acquisisce la disponibilità per suo tramite non può essere concessa alcuna agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Che cosa deve fare chi riceve un preavviso di fermo

Il preavviso di fermo non dovrebbe essere ignorato, perché i trenta giorni che precedono l’iscrizione rappresentano il momento nel quale è ancora possibile intervenire sulla procedura prima che il vincolo venga registrato.

È quindi opportuno verificare la corretta notificazione delle cartelle e degli altri atti richiamati nel preavviso, controllare l’eventuale prescrizione dei crediti, i pagamenti già effettuati e l’esistenza di provvedimenti di sospensione o annullamento. Quando vengono riscontrati vizi della pretesa, il preavviso può essere autonomamente contestato davanti al giudice competente; per i crediti tributari la tutela appartiene alla giurisdizione tributaria e deve essere esercitata nei termini previsti dalla legge processuale.

Se il veicolo è utilizzato per l’attività professionale o d’impresa, è invece fondamentale dimostrarne la natura strumentale entro i trenta giorni, attraverso la documentazione necessaria a comprovare l’effettivo utilizzo del mezzo nell’attività esercitata.

Anche la rateizzazione può impedire l’iscrizione di un nuovo fermo, almeno finché il contribuente è in regola con i pagamenti. Se il fermo è già stato iscritto, la rateizzazione non determina invece automaticamente la sua cancellazione. Quando, però, tutte le cartelle o gli avvisi cui il fermo si riferisce sono ricompresi nella rateizzazione o nella definizione agevolata, il pagamento integrale e tempestivo della prima rata consente di ottenere la sospensione del fermo, così da poter nuovamente circolare con il veicolo. La cancellazione definitiva del fermo avviene invece con l’integrale pagamento del debito.

Chi possiede un veicolo ormai inutilizzabile dispone oggi, grazie alla legge n. 14/2026, di una possibilità ulteriore: quando ricorrono le condizioni previste dalla nuova disciplina, il mezzo può essere demolito e cancellato dal PRA anche se è gravato da fermo. Il debito, però, rimane dovuto.

Verso l’abolizione del fermo?

La riforma del 2026 potrebbe non essere l’ultima novità in materia.

Il 23 giugno 2026 il senatore Massimo Garavaglia ha presentato al Senato il disegno di legge S.1945, intitolato «Abolizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati». La proposta mira a sostituire l’attuale fermo con un’ipoteca legale esattoriale sul veicolo, che non impedirebbe al debitore di continuare a utilizzarlo. L’iscrizione dell’ipoteca sarebbe prevista per debiti complessivi pari almeno a 10.000 euro, dopo un preavviso di sessanta giorni.

Il progetto interviene anche sul momento in cui il veicolo potrebbe essere sottoposto a espropriazione: la vendita forzata sarebbe possibile soltanto per debiti superiori a 50.000 euro e dopo un periodo minimo dall’iscrizione dell’ipoteca, secondo le condizioni stabilite dalla proposta.

Il disegno di legge è stato assegnato il 21 luglio 2026 alla 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, in sede redigente, ma il suo esame non è ancora iniziato. Si tratta quindi soltanto di una proposta e non di una modifica della disciplina attualmente vigente.

Fino a quando il Parlamento non dovesse approvare una riforma, il fermo amministrativo continuerà a operare secondo le regole attuali.

La novità del 2026 è comunque significativa, perché il legislatore ha separato il problema della riscossione da quello della sorte di un veicolo ormai fuori uso: il mezzo può essere avviato alla demolizione e cancellato dai registri anche se gravato da fermo, ma la cancellazione del veicolo non comporta la cancellazione del debito.

Per il resto, resta una regola semplice: quando arriva un preavviso di fermo, è il momento di verificare la posizione e di intervenire, prima che il vincolo venga effettivamente iscritto.

Edoardo Ferragina è avvocato tributarista, fondatore di Ferragina & Partners – Studio Legale e Tributario e cassazionista. È direttore responsabile della rivista giuridica NEΩTEPA, co-curatore della collana “Diritto e Diritti” di Arancia Publishing, svolge attività di docenza ed è autore di numerosi contributi in materia giuridica e tributaria. Riceve per appuntamento presso lo studio di Viareggio, in via Pisana n. 31 (email ferragina@fplex.it). Sito: www.fplex.it


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