Nell’attuale scenario macroeconomico, il patrimonio delle imprese globali e degli High-Net-Worth Individuals (HNWI) si configura sempre più attraverso asset immateriali. Marchi, brevetti, diritti d’immagine, algoritmi e design rappresentano oggi una quota predominante del valore aziendale.
Continuare quindi a mantenere un approccio consulenziale e gestionale ancora ancorato a schemi domestici, gestendo asset dal perimetro globale con strumenti giuridici e societari puramente nazionali, espone imprenditori, creatori di contenuti, collezionisti e professionisti a rischi rilevanti: dall’erosione fiscale involontaria alla contraffazione internazionale, fino alla perdita dell’asset in caso di contenzioso.
La Property Protection e la gestione di marchi e brevetti in ottica internazionale non sono più mere opzioni difensive, ma il pilastro di qualsiasi strategia di Asset Structuring.
Costruire un ‘Fortino Invisibile’ richiede una visione multidisciplinare, capace di integrare diritto industriale, fiscalità transfrontaliera e pianificazione successoria, declinata su settori verticali ad alto margine.
1) La geografia fiscale dell’IP e il rischio di esterovestizione
Il primo passo per strutturare una corretta Property Protection consiste nell’individuare la giurisdizione più idonea ad ospitare la società veicolo (IP Holding) che deterrà i diritti immateriali.
La scelta non può ricadere su mere logiche di elusione fiscale verso paradisi fiscali, bensì sull’analisi dei regimi IP-Friendly riconosciuti a livello OCSE. Giurisdizioni come Cipro (con il regime IP Box che, attraverso il nexus approach, può portare l’aliquota effettiva fino al 2,5%), Malta (con aliquote ridotte fino all’1,75% su redditi qualificati), il Liechtenstein o gli Emirati Arabi Uniti (nelle Free Zones) offrono ecosistemi competitivi per la monetizzazione degli intangibili.
Tuttavia, la mera costituzione di una NewCo estera è insufficiente e pericolosa se non supportata dal requisito della sostanza economica. L’art. 73, comma 3, del TUIR, così come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, individua tre criteri alternativi di residenza fiscale in Italia: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale[1].
Ai sensi del comma 5-bis, opera inoltre una presunzione legale di residenza in Italia per le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane e sono, a loro volta, controllate da soggetti residenti in Italia o amministrate da un organo di gestione composto in prevalenza da soggetti residenti nel territorio dello Stato[2].
Per evitare contestazioni per esterovestizione societaria, la IP Holding deve dimostrare autonomia decisionale, uffici fisici, personale qualificato e un conto bancario locale[3]. La gestione del marchio o del brevetto deve essere effettiva: è la società estera che negozia i contratti di licenza, sostiene i costi di rinnovo presso il WIPO e intraprende le azioni legali contro i contraffattori.
In assenza di tali requisiti, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la presenza estera come stabile organizzazione occulta o applicare la disciplina CFC (Controlled Foreign Companies), imputando per trasparenza i redditi ai soci di controllo italiani[4].
Va inoltre considerato l’impatto del Pillar Two / GloBE, che introduce un’aliquota minima effettiva del 15% per i gruppi multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro.
Le strutture IP in jurisdiction a bassa tassazione devono essere modellate tenendo conto di questo vincolo, che può neutralizzare i vantaggi fiscali attesi[5].
2) Il flusso delle royalties: Transfer Pricing, spese di regia e ritenute alla fonte
Una volta blindato l’asset nella IP Holding, si pone il problema della monetizzazione verso le società operative (italiane o estere) che utilizzano il marchio o il brevetto per generare fatturato. Il flusso delle royalties è il terreno di caccia preferito delle Autorità Fiscali di tutto il mondo.
Ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR, i corrispettivi pagati a società estere devono rispettare il principio di libera concorrenza (Arm’s Length Principle), con riferimento al ‘valore normale’ di cui all’art. 9, comma 3, TUIR[6].
Determinare il ‘giusto prezzo’ di una licenza d’uso richiede un’analisi di Transfer Pricing rigorosa, supportata da un Masterfile e da una documentazione nazionale che giustifichi il royalty rate applicato. Per le royalties su marchi e brevetti, i metodi più utilizzati sono il Comparable Uncontrolled Price (CUP) e il Transactional Net Margin Method (TNMM), mentre il metodo del Profit Split si riserva a operazioni altamente integrate.
Un tasso di royalty troppo elevato svuota illegittimamente l’utile della società operativa italiana; un tasso troppo basso impoverisce la Holding estera, attirando le contestazioni del fisco locale.
Nell’ambito dei gruppi multinazionali, si pone inoltre la tematica delle management fees (o spese di regia) che le società operative italiane o le branch ricevono dall’headquarter di gruppo.
Laddove vi sia una struttura societaria italiana, andrà compreso quanto questa sia ‘leggera’ o ‘pesante’, per valutare l’inerenza degli addebiti. Tendenzialmente, le spese di regia saranno deducibili se si tratta di servizi che l’entità domestica non si procura già da sé, che sono nel suo interesse e non in quello della società controllante (shareholder activities).
Discorso parzialmente diverso va fatto per una stabile organizzazione: se la casa madre non ha ricavi propri, ma gli stessi sono riconducibili integralmente (o parzialmente) alle sue branch, anche i costi centrali avrebbero in sé motivo di ribaltamento presso le strutture periferiche.
In questi casi, uno scudo importante è costituito dall’art. 7 del DM 14 maggio 2018 relativo ai servizi a basso valore aggiunto.
L’addebito, costituito dai costi diretti più quelli indiretti più un margine di profitto (mark-up) individuato nel 5%, può costituire un prezzo di libera concorrenza, a condizione che i servizi non costituiscano un’attività core ad elevato valore aggiunto né funzioni KERT (Key Entrepreneurial Risk Taking) lungo la catena del valore.
Inoltre, la corretta gestione di marchi e brevetti impone l’analisi delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni (CDI) stipulate dall’Italia con il Paese della Holding, al fine di ridurre o azzerare la ritenuta alla fonte (Withholding Tax) sui canoni in uscita.
Va infine segnalato che gli schemi di IP structuring transfrontalieri possono rientrare tra gli arrangiamenti riportabili ai sensi della DAC6, con conseguenti obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
3) La stabile organizzazione occulta: il rischio nascosto dell’IP structuring
Quando una IP Holding estera gestisce attivamente marchi e brevetti in Italia senza una struttura fisica e personale dedicata nel Paese di residenza, si espone al rischio di essere riclassificata come stabile organizzazione occulta della società operativa italiana (o viceversa).
La Circolare GdF 1/2018 ha delineato i fattori indiziari che i verificatori utilizzano per individuare una SO occulta nidificata all’interno di una società preesistente:
- coinvolgimento di personale della società ITA nella stipulazione di contratti da parte dell’impresa estera o partecipazione a trattative per la loro conclusione;
- personale della società ITA eterodiretto dalla società estera;
- contrattualistica o documentazione dalle quali si evinca l’asservimento della società ITA all’impresa estera;
- e-mails o pareri dai quali si evinca l’intenzione di separare l’attività di effettiva conclusione dei contratti (condotta dalla società ITA) da quella di formale stipulazione (condotta dalla società estera);
- raccolta, presso la società ITA, di elementi di esclusiva pertinenza della società estera (timbri, carta intestata, ecc.).
In sede di verifica, i controllori adottano un duplice approccio: ricostruire il perimetro della stabile organizzazione occulta operante in seno alla società ITA, oppure rideterminare il reddito ritenuto ‘occultato’ in capo alla società ITA mediante le politiche di transfer pricing.
Le conseguenze sono diverse in termini di decorrenza dei termini di decadenza (7 anni vs 5 anni), contestazioni di natura penale e tipologia di accertamento esperibile.
A tal fine, la Legge di Bilancio 2018 ha profondamente riscritto l’art. 162 TUIR, recependo l’Azione 7 del Progetto BEPS e introducendo la regola anti-fragmentation (commi 5 e 7-bis): le ipotesi negative di cui al comma 4 (attività preparatorie o ausiliarie) non trovano applicazione qualora una sede fissa d’affari sia utilizzata o gestita dall’impresa o da altra impresa ad essa ‘strettamente correlata’ che svolge attività sul territorio dello Stato, nello stesso luogo o in altri, integrando i presupposti della stabile organizzazione.
4) Lavoro da remoto e IP Holding: il confine mobile
L’emergenza sanitaria ha normalizzato il lavoro da remoto, ma ha anche creato un rischio fiscale sottovalutato: un amministratore o un manager di una IP Holding estera che lavora abitualmente dall’Italia può far nascere una stabile organizzazione materiale nel nostro Paese.
La giurisprudenza di legittimità[7], infatti, ha confermato l’esistenza di una SO italiana nell’abitazione privata del legale rappresentante di una società ceca, nella quale veniva svolta da remoto l’attività di organizzazione e gestione di pacchetti turistici.
La GDF aveva rinvenuto presso l’abitazione segnaletica aziendale, spazi attrezzati e fatture. In tal senso si è espressa ancje la prassi dell’Agenzia delle entrate[8].
Per una IP Holding, ciò significa che il board of directors non può operare stabilmente dall’Italia senza che si configuri un rischio di SO.
La gestione effettiva dell’IP deve essere localizzata nella jurisdiction di residenza della Holding, con riunioni del board, contratti e decisioni strategiche che si svolgano fisicamente all’estero.
5) Branch Exemption: quando la IP Holding ha una presenza estera
Se l’imprenditore italiano decide di strutturare la propria IP Holding come società residente in Italia con una branch all’estero (o viceversa), deve valutare l’opzione per la branch exemption di cui all’art. 168-ter TUIR.
L’opzione, irrevocabile e con effetto all-in/all-out su tutte le stabili organizzazioni del gruppo, consente l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle branch estere, con metodo alternativo al credito d’imposta per le imposte estere.
La determinazione del reddito della branch esente si basa sull’Approccio Autorizzato OCSE (AOA): la stabile organizzazione è considerata come un’entità separata e indipendente, con rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo l’art. 152 TUIR. I trasferimenti tra casa madre e branch devono avvenire ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR (principi di libera concorrenza).
Il regime prevede meccanismi di recapture delle perdite fiscali pregresse compensate con utili italiani nei 5 periodi d’imposta precedenti, e l’aggiornamento dei valori fiscali dei cc.dd. ‘internal dealings’. Inoltre, la disciplina CFC (art. 167 TUIR) si applica anche alle branch esenti localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.
NOTE
[1] Cfr. D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; Direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD) e Direttiva (UE) 2011/16/EU (DAC6).
[2] Cfr. art. 73, commi 3 e 5-bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
[3] La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 11709 e 11710/2022) ha evidenziato che l’esterovestizione può configurarsi anche in assenza della classica ‘scatola vuota’, laddove la sostanza economica estera risulti insufficiente a sostenere l’autonomia decisionale dichiarata.
[4] A tal proposito, va evidenziata la sentenza della CgT di secondo grado della Lombardia n. 57/2025, che ha chiarito un confine fondamentale: la mera attività di direzione e coordinamento esercitata dalla casa madre italiana sulla controllata estera non configura di per sé una stabile organizzazione occulta, purché la società estera possa provare un’organizzazione autonoma (organigramma proprio, conclusione autonoma di contratti di acquisto, gestione indipendente dei rapporti commerciali, assenza di dipendenza finanziaria).
[5] OCSE, Modello di Convenzione fiscale e Linee Guida sui Prezzi di Trasferimento; Pillar Two / GloBE (tassazione minima globale).
[6] Cfr. art. 110, comma 7, TUIR; art. 9, comma 3, TUIR; Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento (2022).
[7] Cfr. Corte di Cassazione, ord. 29 gennaio 2020, n. 1977.
[8] La Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che il lavoratore impatriato, se svolge attività da remoto per un datore di lavoro non residente, può configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La successiva Circ. n. 25/E del 18 agosto 2023 ha ribadito che la modalità agile non altera i tradizionali criteri di attribuzione della potestà impositiva.
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