Dopo gli scontri nelle piazze italiane e francesi, la politica approva il nuovo decreto sicurezza, introducendo il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, estendendo alcune misure ai minorenni e ampliando gli strumenti di prevenzione delle violenze di piazza. La Costituzione però è chiara: scendere in piazza è un diritto, non una concessione. A una condizione: farlo pacificamente e senza armi.
I cortei dello scorso fine settimana a Milano, Torino e Bologna, originati come proteste contro il caro vita e degenerati in scontri con le forze dell’ordine, vetrine infrante e saccheggi, hanno riaperto una domanda antica: fin dove arriva il diritto di manifestare? La Lega aveva chiesto di introdurre per decreto il fermo preventivo anche per i minorenni, unitamente al divieto di aggregazione per chi partecipa a violenze di gruppo e a un nuovo reato di danneggiamento di gruppo.
Il 20 ottobre un Consiglio dei ministri straordinario ha approvato un nuovo decreto sicurezza titolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha difeso la linea della fermezza con una formula netta: “la piazza, quando diventa uno strumento di populismo e demagogia, e soprattutto quando è violenta, non ha nulla a che vedere con la democrazia. Dobbiamo ragionare, discutere e affrontare i problemi” (Il Giorno, 19 ottobre).
Secondo il press release diffuso dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre, il decreto introduce una serie di misure rivolte al contrasto della criminalità minorile e delle violenze durante le manifestazioni pubbliche. Per i minori che hanno compiuto 14 anni viene prevista una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, ed esteso anche ai minorenni l’arresto in flagranza differita.
Il provvedimento introduce il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, che punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze. Vengono aumentate le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio commesse nel corso di manifestazioni, esteso il cd. fermo preventivo (fino a 12 ore) alle operazioni di polizia in luoghi con forte afflusso di persone, anche nei confronti dei minorenni, e prevista la possibilità per il questore di disporre, in determinati casi, un divieto di aggregazione della durata fino a un anno, applicabile anche ai minori ultraquattordicenni.
Libertà di manifestare: cosa dice la Costituzione
L’articolo 17 della Costituzione della Repubblica Italiana (contenuto nella Parte I “Diritti e doveri dei cittadini”, Titolo I “Rapporti civili”) riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi in modo pacifico e senz’armi.
Per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico non è necessario alcun avviso. Per quelle in luogo pubblico, come un corteo o un sit-in in piazza, basta il preavviso, mentre non occorre un’autorizzazione. Il questore va informato con preavviso e può vietare la manifestazione solamente per comprovati motivi di sicurezza ovvero di incolumità pubblica.
Accanto all’articolo 17 c’è l’articolo 21 (contenuto nella stessa Parte I, Titolo I), che tutela la libertà di esprimere il proprio pensiero con ogni mezzo: slogan, cartelli, striscioni. Già all’Assemblea costituente si optò per tenere distinti il diritto di riunione e quello di associazione, perché, come osservò nel 1947 il deputato Umberto Tupini, “altro è dire riunione, altro dire associazione”.
Dove finisce il diritto di manifestare
Il confine sta in due keywords scelte dai padri costituenti: pacificamente e senz’armi. Chi saccheggia un negozio o aggredisce un agente non esercita un diritto, bensì commette reati già previsti dal codice penale, dalla devastazione e saccheggio alla resistenza a pubblico ufficiale.
La legge vieta anche di partecipare a una manifestazione col volto coperto in modo da impedire il riconoscimento. La violenza di alcuni, però, non cancella il diritto degli altri. Secondo la giurisprudenza europea chi manifesta pacificamente resta tutelato pure se altri partecipanti commettono violenze, e il compito delle forze dell’ordine è isolare i violenti, non disperdere chi protesta in modo lecito.
Uno sguardo all’Europa
La tematica non riguarda solamente l’Italia. La Commissione europea, replicando alle violenze registrate in Francia, ha valutato come inaccettabili incendi e saccheggi, ma ha chiesto a Parigi di tutelare il diritto di manifestare pacificamente.
Per il portavoce Markus Lammert chi protesta senza violenza non va confuso con chi la commette. Il medesimo principio è impresso nell’articolo 11 (“Libertà di riunione e di associazione”) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché nell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (parimenti titolato “Libertà di riunione e di associazione”).
Il rischio dell’effetto deterrente
Nuove misure possono servire, tuttavia vanno calibrate. La costituzionalista Francesca Biondi (“Proteste e violenze di piazza: dove finisce il diritto di manifestare e cosa dice la Costituzione”, in open.online, 19 ottobre 2026) avverte che nuovi reati, aggravanti o pesanti sanzioni amministrative collegati alle manifestazioni rischiano di scoraggiare anche chi vuole protestare in modo lecito, per timore di conseguenze incerte (cd. chilling effect).
Per i minorenni la cautela risulta doppia: ogni limite alla libertà personale dovrebbe fissare con precisione presupposti, durata e garanzie. La sfida per il legislatore è punire la violenza senza indebolire uno degli indicatori più sensibili della salute di una democrazia: la possibilità di dissentire in piazza.
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