Ordine di demolizione: sanzione di 20.000 euro dopo 90 giorni | Articoli


Il TAR Sicilia conferma la sanzione di 20.000 euro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione relativo a due immobili abusivi in area costiera vincolata. L’eventuale appello non sospende automaticamente l’obbligo di demolire: dopo 90 giorni, la sanzione colpisce l’inerzia del proprietario, non l’abuso edilizio in sé.


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L’ordinanza di demolizione è un atto amministrativo attraverso il quale il Comune, generalmente, ordina la demolizione di un edificio abusivo o non conforme alla normativa edilizia vigente e quando vi è la presenza di un condono passato il tutto si complica.
È questo il caso della sentenza n. 1849/2026 del TAR Sicilia dove i protagonisti del caso sono un condono chiesto quasi quarant’anni fa, due fabbricati abusivi in area costiera vincolata e un ordine di demolizione rimasto ineseguito. Il TAR nel caso conferma la sanzione di 20mila euro applicata dal Comune per l’inerzia alla demolizione, chiarendo che il solo annuncio di un appello non sospende l’obbligo di demolire.
Ma vediamo il caso e il ragionamento eseguito dal giudice.


Il caso dei due immobili abusivi e le domande di condono

Il ricorrente insieme alle sorelle eredita un compendio immobiliare composto da due edifici realizzati senza titolo edilizio. Per il primo era stata presentata una domanda di condono nel 1985, per il secondo, una distinta istanza nel 1986. Nel 2014, però, il Comune aveva accertato ulteriori opere abusive rispetto ai manufatti indicati nelle richieste di condono. Inoltre, nello specifico, l’immobile ricadeva in una zona destinata alla diretta fruizione del mare la zona “L”, nella fascia di inedificabilità prevista dalla L.R. Sicilia n. 78/1976 e, al contempo, entro i 300 metri dalla battigia. Il Comune ha respinto le domande di condono nel marzo 2024 e, nel settembre 2025, ha adottato un nuovo ordine di demolizione. Tuttavia il ricorso contro tali provvedimenti era già stato respinto dal TAR Sicilia con la sentenza n. 2971/2025, e poiché la demolizione non è stata eseguita, nel febbraio 2026 il Comune ha accertato l’inottemperanza e applicato la sanzione di 20.000 euro. A questo punto, il proprietario ha contestato gli atti, sostenendo che occorresse attendere l’esito dell’appello sulla precedente sentenza.

L’eventuale appello non ferma automaticamente la demolizione

Il TAR chiarisce che “(…) l’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non l’esecuzione dell’abuso; tale inottemperanza inizia con la notifica dell’ingiunzione a demolire e perdura nel tempo fino a quando l’interessato (entro il termine di giorni 90 assegnato dall’ordine di rimessione in pristino), ovvero l’autorità amministrativa, non provveda ad eseguire in danno il ripristino dello stato dei luoghi (…). La sanzione pecuniaria prevista dalla norma citata non è perciò una conseguenza dell’abuso edilizio, ma dell’inerzia mantenuta dagli autori di fronte a un ordine di demolizione.”
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis n.380/01 non punisce direttamente la realizzazione dell’abuso edilizio, infatti l’Amministrazione adotta l’ordine di demolizione con ripristino dello status quo. Tuttavia la sanzione aggiuntiva viene irrogata qualora il destinatario dell’ordine non demolisce entro i 90 giorni assegnati per la rimessione in pristino. In sostanza, ciò che viene sanzionato è l’inerzia, ossia quando il proprietario o responsabile dell’abuso lascia l’opera al suo posto.

Dalla sentenza si può ricavare tale principio:

Nel caso esaminato, la domanda di condono non poteva impedire l’efficacia dell’ordine di demolizione, poiché era stata respinta e l’immobile realizzato risultava diverso da quello indicato nell’istanza. Quindi una volta accertata la mancata demolizione entro il termine assegnato, il Comune deve applicare la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza che esula dall’abuso in se, ma colpisce il proprietario inerte a procedere con la demolizione.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: ordine di demolizione, inottemperanza all’ordine di demolizione, sanzione pecuniaria, abuso edilizio, condono edilizio, immobili abusivi, area costiera vincolata, art. 31 comma 4-bis d.P.R. 380/2001, vincolo paesaggistico.


FAQ TECNICHE: Ordine di demolizione e sanzione per inottemperanza | Ingenio

Che cos’è l’inottemperanza a un ordine di demolizione?
È la mancata esecuzione dell’ingiunzione con cui l’amministrazione ordina di eliminare opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi.
L’art. 31 del d.P.R. 380/2001 assegna, nelle fattispecie disciplinate dalla norma, un termine di 90 giorni.
L’Adunanza Plenaria n. 16/2023 qualifica l’inottemperanza come illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’originaria realizzazione dell’abuso. Giustizia Amministrativa

Qual è la sanzione per la mancata demolizione?
L’art. 31, comma 4-bis, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 20.000 euro.
Per gli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici richiamati dall’art. 27, comma 2, compresi quelli in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la norma stabilisce la misura massima. Lexaris
Questo dato quantitativo dovrebbe essere esplicitato nell’articolo.

Presentare appello sospende automaticamente l’ordine di demolizione?
No. L’impugnazione della sentenza non equivale automaticamente a una sospensione dei suoi effetti.
L’art. 98 del Codice del processo amministrativo prevede che sia il giudice dell’impugnazione, su istanza della parte e ricorrendone i presupposti, a poter disporre la sospensione dell’esecutività. Normattiva
È quindi più preciso parlare di “appello privo di misura cautelare” piuttosto che di semplice “annuncio dell’appello”.

Il condono edilizio impedisce sempre la demolizione?
No. Occorre verificare lo stato e l’esito del procedimento di condono, le opere effettivamente oggetto dell’istanza e l’eventuale presenza di trasformazioni successive.
Nel precedente giudizio relativo agli stessi immobili, il TAR Sicilia aveva affrontato domande di condono degli anni Ottanta e ulteriori ampliamenti, evidenziando anche la rilevanza del vincolo costiero. Ingenio
Un’istanza definitivamente respinta non neutralizza autonomamente il successivo procedimento repressivo.

Quali controlli deve effettuare il tecnico dopo la notifica dell’ordine?
Occorre verificare immediatamente data e modalità della notifica, consistenza delle opere contestate, corrispondenza catastale e urbanistica, eventuali titoli o sanatorie, vincoli presenti e termine assegnato.
Va inoltre verificata l’eventuale proposizione di ricorso e soprattutto l’esistenza di un provvedimento cautelare effettivamente sospensivo.
Non è prudente equiparare la semplice pendenza del giudizio alla sospensione dell’obbligo.

Quali effetti produce il decorso dei 90 giorni oltre alla sanzione?
L’art. 31, comma 3, collega all’inutile decorso dei 90 giorni anche l’acquisizione gratuita del bene e dell’area interessata al patrimonio comunale, secondo le condizioni previste dalla disposizione.
L’Adunanza Plenaria n. 16/2023 ha precisato natura ed effetti del meccanismo acquisitivo e dell’atto che accerta l’inottemperanza. Giustizia Amministrativa
Questo passaggio rappresenta un importante Information Gain oggi poco sviluppato nell’articolo.

Qual è l’errore operativo più grave da evitare?
Ritenere che ricorso o appello sospendano automaticamente l’efficacia degli atti amministrativi o della sentenza.
Altro errore è concentrarsi esclusivamente sull’abuso originario senza distinguere la successiva fattispecie dell’inottemperanza.
Nel caso di immobili costieri va inoltre verificata separatamente la disciplina urbanistica regionale dei 150 metri e quella paesaggistica statale dei 300 metri dalla battigia.


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