non serve un provvedimento espresso favorevole (Cons. di Stato 6947/2026) • Carlo Pagliai ingegnere urbanista


La SCIA diventa efficace soltanto quando il Comune adotta un provvedimento espresso di accoglimento? Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6947/2026, ha risposto negativamente, ricordando che questo istituto riguarda attività edilizie liberalizzate sottoposte a controllo amministrativo e non richiede un titolo espresso favorevole. La pronuncia, tuttavia, ha respinto l’appello soprattutto per ragioni processuali: i vicini non avevano contestato adeguatamente i passaggi decisivi della sentenza di primo grado e non avevano dimostrato un pregiudizio specifico (e tale aspetto non sarà esaminato di seguito).

In questo post vorrei invece soffermarmi però solo sull’aspetto del silenzio serbato sulla vecchia SCIA in sanatoria, cioè quella presentata con l’ormai abrogato articolo 37 comma 4 del DPR 380/2001, e trasfuso con modifiche nella nuova procedura articolo 36-bis; lo ritengo importante perchè comunque sia si potrebbe porre anche con essa il problema del silenzio serbato sulla determinazione dell’oblazione della nuova SCIA in sanatoria.

  1. La SCIA non è un provvedimento amministrativo tacito: l’intervento opera secondo il modello della liberalizzazione controllata, senza necessità di un atto espresso favorevole.
  2. La semplice vicinanza all’immobile non basta per contestare l’attività edilizia altrui: deve essere allegato e provato un pregiudizio specifico, concreto e attuale.
  3. La sentenza ha natura mista ma l’esito è prevalentemente processuale, perché conferma l’inammissibilità del ricorso e non svolge un riesame completo di tutte le contestazioni edilizie.

La fattispecie: SCIA in sanatoria e il silenzio comunale contestato dal vicino

La controversia ha coinvolto proprietari di villette situate nello stesso lotto edificato, e su una di esse nel 2014 è stata presentata una SCIA in sanatoria, avente per oggetto difformità interne e di prospetto, nella quale una parte sosteneva che non era andata a buon fine col silenzio del Comune dopo il pagamento di una sanzione pecuniaria allora prevista nel DPR 380/2001 dall’articolo 37, c.4, del TUE (oggi invece qualificata oblazione nell’articolo 36-bis).

Il vicino ha contestato l’abusività di queste opere, sostenendo che la SCIA in sanatoria avrebbe dovuto obbligatoriamente concludersi con un provvedimento espresso emanato dal Comune (comunicare l’avvenuto accoglimento della SCIA), ritenendo peraltro non sufficiente l’assenza di contestazioni (forse anche richiesta di integrazioni, aggiungo io) alla segnalazione certificata in parola, e il pagamento della sanzione pecuniaria. Costui riteneva che anche la SCIA in sanatoria si fosse conclusa positivamente con una formale presa d’atto espressa dal Comune.

Breve nota utile: la SCIA non costituiscono provvedimenti amministrativi a formazione tacita direttamente impugnabile (cioè non producono silenzio-assenso), ma essendo segnalazioni prodotti dalla parte interessata, i soggetti controinteressati (come il vicino) possono soltanto sollecitare al Comune l’esercizio delle verifiche, e in caso di loro silenzio-inadempimento, impugnarlo al TAR, vedasi articolo 19, comma 6-ter, della L. 241/1990:

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Dopo diversi esposti, i proprietari avevano impugnato il mancato riscontro comunale su di essi, il silenzio formatosi sulle richieste di controllo e una nota con cui l’amministrazione aveva rifiutato di impedire i lavori al vicino. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile: gli interventi erano collocati sul lato opposto rispetto al confine, non erano visibili dalla proprietà dei ricorrenti e non risultava dimostrato un pregiudizio effettivo. L’appello ha cercato di contestare sia questo difetto di interesse sia l’efficacia attribuita alla SCIA in sanatoria. Adesso veniamo al punto importante: come deve finire una SCIA in sanatoria, ai sensi del DPR 380/2001 e L. 241/1990?

SCIA edilizia: efficacia anche senza un provvedimento di accoglimento

L’appellante ha sostenuto che la SCIA in sanatoria non si possa consolidare attraverso l’assenza di contestazioni e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma richiedesse un provvedimento espresso del Comune. Il Consiglio di Stato, oltre a dichiarare la censura inammissibile perché nuova rispetto al primo grado e, quindi, infondata, inquadra comunque la questione.

La natura della SCIA consente di effettuare interventi edilizi liberalizzati previi deposito di segnalazione certificata inizio attività, salva l’attività di verifica e l’esercizio dei poteri inibitori (primi trenta giorni), repressivi o di autotutela nei casi previsti.

Ciò significa che non è previsto dalla legge un atto espresso di accoglimento affinché l’attività segnalata produca i propri effetti. Questo non equivale a dire che il silenzio comunale sulla SCIA in sanatoria possa sanare ogni difformità: devono esserci i presupposti, come la completezza della segnalazione, qualificazione delle opere, restando impregiudicati i poteri di controllo. Spesso i Comuni prevedono procedure automatizzate con propri portali, dove la SCIA si conclude facendola apparire con esito positivo (con appunto il silenzio, senza inviare comunicati o PEC), ovviamente dopo il saldo integrale di quanto dovuto per la sanzione pecuniaria e della oblazione.

Altri Comuni invece inviano una semplice comunicazione per PEC o formale informando che l’istruttoria si è conclusa con esito positivo, senza esprimersi come se fosse un permesso di costruire in sanatoria. È proprio questa la natura della SCIA: si tratta di un titolo edilizio “autoformante” su iniziativa privata e, in presenza di tutti i presupposti e pagamenti dovuti, si conclude proprio col silenzio del Comune.

Diverso invece è il caso in cui l’istruttoria si sia bloccata alla fase di quantificazione e determinazione dell’importo da versare a titolo di sanzione pecuniaria o di oblazione: in quel caso il silenzio è inadempimento, e occorre sbloccare questa empasse, con ricorso al TAR. Un caso speciale, che porta a uscire dal blocco, riguarda l’ipotesi dell’illecito edilizio comportante sanzione/oblazione minima di legge. Sul punto preme dire che alcune legislazioni regionali hanno integrato le procedure con varie modalità.

SCIA ordinaria, SCIA in sanatoria e silenzio: profili da non intersecare

Facciamo una distinzione utile per le SCIA in sanatoria, escludendo l’idea che il silenzio totale su di essa possa aver cristallizzato qualunque ipotesi:

  • la SCIA segue il modello della segnalazione privata e del controllo successivo, codificato nell’articolo 19 della L. 241/1990. Il pagamento integrale della sanzione pecuniaria non sostituisce comunque la verifica dei presupposti formali e sostanziali;
  • l’Accertamento di conformità, col rilascio del PdC in sanatoria, prevede regimi, termini ed effetti differenti previsti dall’articolo 36 (e anche dall’articolo 36-bis) del DPR 380/2001;

Nel caso esaminato il Consiglio di Stato non ha ricostruito integralmente la conformità urbanistico-edilizia delle opere, ma ha respinto una tesi che pretendeva necessariamente un provvedimento espresso favorevole e ha confermato l’inammissibilità del ricorso. Non si può neppure ricavare che qualunque SCIA denominata “in sanatoria” diventi intangibile per il solo decorso del tempo oppure che sia precluso ogni controllo successivo.

Conclusioni e consigli utili

Chi chiede al Comune di controllare la SCIA del vicino deve descrivere il pregiudizio concreto e collegarlo alle opere: distanze, aperture, vedute, perdita di luce, valore o fruibilità non possono restare affermazioni generiche. Serve inoltre ricostruire correttamente gli strumenti processuali previsti per sollecitare la verifica amministrativa.

Sul versante del titolare della SCIA, l’assenza di un atto espresso favorevole non rende di per sé inefficace la segnalazione. Occorre però conservare progetto, asseverazioni, ricevute, richieste comunali e prova dei pagamenti, distinguendo l’efficacia procedimentale dalla conformità sostanziale dell’intervento. La sentenza conferma il modello della liberalizzazione controllata, non un’automatica sanatoria del fatto compiuto.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, 11, 22 e 37;
  • Legge n. 241/1990, artt. 2 e 3; disposizioni regionali venete richiamate nella causa; artt. 8 e 39 c.p.a. e art. 34 c.p.c. sulle questioni incidentali.

Giurisprudenza richiamata

  • Consiglio di Stato, Sez. II, 18 settembre 2026, n. 6947;
  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22, su vicinitas e interesse a ricorrere.

FAQ

Per una SCIA edilizia serve un provvedimento espresso di accoglimento?
No. La SCIA opera secondo il modello della segnalazione e del controllo amministrativo successivo, nei limiti e con i presupposti stabiliti dalla legge.

La SCIA diventa legittima soltanto perché il Comune non interviene?
Non automaticamente. L’assenza di intervento non sostituisce i presupposti sostanziali, la correttezza delle dichiarazioni e la conformità urbanistico-edilizia richiesta.

Il vicino può contestare sempre i lavori eseguiti con SCIA?
Può attivare la tutela ai sensi dell’articolo 19, comma 6-ter, L. 241/1990, ma deve dimostrare una posizione differenziata e un pregiudizio concreto e attuale; la sola vicinanza non è sufficiente.

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carlo pagliai


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