Opere edilizie ante 1967: sanatoria automatica? Semaforo rosso col vecchio Regolamento comunale | Articoli


Un edificio realizzato prima del 1967 fuori dal centro abitato non è legittimo di default senza permesso, perché in caso di vecchio Regolamento comunale ad hoc, l’autorizzazione edilizia era richiesta anche prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967. Se il Comune, cioè, aveva già imposto il titolo anche nelle zone esterne al centro abitato, la costruzione priva di autorizzazione resta illegittima.


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In una recente sentenza, il TAR Lazio chiarisce che la realizzazione di un’opera prima dell’entrata in vigore della cosiddetta Legge Ponte n. 765/1967 non consente, da sola, di presumere la legittimità dell’edificazione priva di titolo. Occorre verificare quale disciplina fosse concretamente vigente nel Comune all’epoca dei lavori. Se il regolamento edilizio comunale aveva già esteso l’obbligo di preventiva autorizzazione anche alle costruzioni poste fuori dal centro abitato, l’opera realizzata senza titolo resta abusiva anche se anteriore al 1967.


Ante 1967: occhio ai Regolamenti vigenti molto prima della Legge Ponte

La questione dell’ante 1967 torna alla ribalta spesso: è infatti molto facile imbattersi in edifici realizzati tanti anni fa – prima del 1° settembre 1967, entrata in vigore della cd. Legge Ponte (765/1967), che teoricamente potrebbero essere regolari anche senza permesso di costruire.

Ma cosa succede se c’era già un Regolamento comunale ad hoc che prescriveva, per tutte le opere edilizie e in qualsiasi zona (quindi anche fuori dai centri abitati), la richiesta del permesso di costruire?

Ovviamente, in tal caso la speciale ‘sanatoria’ (che sanatoria non è, diciamo più un ‘lasciapassare’) non sussiste e, in assenza di titolo abilitativo, l’opera è da considerarsi abusiva. Per questo bisogna prestare molta attenzione perché, soprattutto nelle grandi città, la regolamentazione edilizia risale molto spesso a svariati anni prima del 1967, come ad esempio per Roma Capitale, in un caso trattato dal Tar Lazio nella sentenza 12981/2026.

Il caso: una lottizzazione abusiva risalente nel tempo

La controversia riguarda un insediamento nel territorio capitolino, composto da numerosi fabbricati realizzati senza titolo su un’area che, secondo il TAR, non aveva mai avuto destinazione residenziale. Già i precedenti strumenti urbanistici avevano infatti destinato la zona a infrastrutture pubbliche, strade, parco pubblico e verde.

Il Comune contesta quindi una lottizzazione abusiva materiale, ravvisata nella trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in assenza delle necessarie autorizzazioni e in contrasto con la pianificazione. Il TAR ricorda che tale illecito deve essere valutato unitariamente, guardando all’effetto complessivo delle trasformazioni e all’alterazione della destinazione della zona.

Le costruzioni anteriori al 1967 non sono automaticamente legittime

La ricorrente sostiene che il fabbricato fosse già esistente negli anni Cinquanta e che, essendo quindi anteriore al 1967, non fosse necessario dimostrare l’esistenza di un titolo edilizio.

Il TAR respinge questa impostazione. Il punto decisivo è che la legge n. 765/1967, la cosiddetta Legge Ponte, non ha introdotto in assoluto per la prima volta l’obbligo di titolo edilizio, ma lo ha esteso all’intero territorio comunale.

Prima di allora, l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942 prevedeva già l’obbligo nei centri abitati; inoltre, singoli Comuni potevano aver adottato discipline più estese.

Ante 1967″, quindi, non significa automaticamente “legittimo”: occorre verificare che l’immobile fosse esterno al centro abitato e che regolamenti locali o strumenti urbanistici non imponessero già un titolo.

Il caso particolare di Roma: obbligo già dal 1934

Ed è proprio ciò che era accaduto a Roma. L’art. 1 del Regolamento generale edilizio comunale del 1934 aveva già esteso all’intero territorio comunale l’obbligo di preventiva autorizzazione del sindaco per le nuove costruzioni, comprese quindi quelle poste fuori dal centro abitato e dalle zone di espansione.

Per questo il TAR afferma che, anche qualora fosse provato che il fabbricato risaliva agli anni Cinquanta, tale circostanza non ne avrebbe dimostrato la legittimità: a Roma il titolo era comunque necessario almeno dal 1934.

La regola da applicare agli immobili “ante 1967”

In definitiva, l’espressione “ante 1967” non equivale a “libero da titolo edilizio”. Per stabilire lo stato legittimo occorre ricostruire la normativa vigente al momento della costruzione e verificare non solo la legge nazionale, ma anche gli eventuali regolamenti edilizi comunali.

Se il Comune aveva già imposto il titolo anche nelle zone esterne al centro abitato, la costruzione priva di autorizzazione resta illegittima. Nel caso esaminato, nemmeno le fotografie aeree attestanti l’esistenza dell’edificio dal 1953 potevano dimostrare lo stato legittimo, perché quella data era comunque successiva all’introduzione dell’obbligo comunale del 1934.


FAQ TECNICHE: Ante 1967 e vecchi regolamenti edilizi | Ingenio

Un edificio ante 1967 è automaticamente legittimo se privo di titolo edilizio?

No. La data di costruzione, da sola, non basta a dimostrare la legittimità. Occorre verificare la disciplina vigente all’epoca, compresa l’eventuale presenza di regolamenti comunali che già imponessero un’autorizzazione edilizia anche fuori dal centro abitato.

Cosa prevedeva la legge urbanistica n. 1150/1942 per gli immobili ante 1967?

L’art. 31 della legge n. 1150/1942 richiedeva la licenza edilizia per le nuove costruzioni nei centri abitati. La Legge Ponte del 1967 ha poi esteso l’obbligo all’intero territorio comunale, ma alcuni Comuni avevano già introdotto una disciplina più ampia.

Come deve essere verificata la legittimità di una costruzione realizzata prima del 1967?

Bisogna ricostruire il quadro normativo esistente al momento della realizzazione. Vanno quindi controllati non solo la legislazione nazionale, ma anche regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali allora vigenti, verificando inoltre la collocazione dell’immobile.

A Roma era necessario il titolo edilizio anche per costruzioni fuori dal centro abitato prima del 1967?

Sì. Nel caso esaminato dal TAR Lazio, il Regolamento generale edilizio comunale del 1934 aveva esteso all’intero territorio di Roma l’obbligo di preventiva autorizzazione per le nuove costruzioni. La regola valeva quindi anche nelle aree esterne al centro abitato.

Le fotografie aeree possono dimostrare la legittimità di un immobile ante 1967?

Le immagini possono provare che un fabbricato esisteva già a una determinata data, ma non dimostrano necessariamente che fosse stato realizzato legittimamente. Occorre confrontare quella data con la disciplina edilizia allora vigente e verificare se fosse richiesto un titolo.


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO


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