La Cassazione con l’ordinanza n. 15315/2026 afferma che basta dichiarare — nell’ambito di qualsiasi accertamento fiscale — di aver ricevuto un trasferimento patrimoniale senza controprestazione perché il Fisco possa applicare l’imposta sulle donazioni. È sufficiente il dato oggettivo dello spostamento patrimoniale a titolo gratuito.
Un contribuente è sottoposto a un accertamento fiscale — magari sul reddito, magari sull’IVA. Durante i colloqui con l’ufficio, o nelle memorie difensive, dichiara di aver ricevuto dal padre una somma di denaro senza dover restituire nulla. Non la chiama “donazione”. Non pensa di stare confessando niente di rilevante sul piano delle imposte di successione e donazione. Eppure quella dichiarazione è sufficiente a far scattare l’imposta sulle liberalità indirette con aliquota dell’8%.
La risposta alla domanda su se dichiarare di aver ricevuto soldi per donazione faccia scattare l’imposta sulle donazioni è sì — e l’ordinanza n. 15315/2026 della Cassazione chiarisce perché non è necessario che il contribuente sia consapevole di starlo facendo.
Le liberalità non donative: cosa sono e perché vengono tassate
Prima di capire quando scatta l’imposta, occorre capire di cosa si parla. Il codice civile distingue le donazioni formali — quelle stipulate con atto pubblico notarile ai sensi dell’art. 769 cod. civ. — da quelle che la dottrina e la giurisprudenza chiamano liberalità non donative o liberalità indirette.
Le liberalità indirette sono tutti quegli atti di disposizione attraverso i quali si realizza un arricchimento del beneficiario correlato a un impoverimento del disponente, senza che venga adottata la forma solenne del contratto di donazione. Il bonifico tra parenti senza causa, l’intestazione di un bene con denaro di un altro, il pagamento del debito altrui — tutto questo può costituire una liberalità indiretta. Le liberalità indirette non richiedono l’atto notarile perché non sono donazioni in senso tecnico — ma non per questo sfuggono alla tassazione.
Il quadro normativo: quando le liberalità indirette vengono tassate
Il D.Lgs. n. 346/1990 — Testo Unico sulle successioni e donazioni — disciplina la tassazione delle liberalità non donative all’art. 56-bis.
La norma prevede due situazioni in cui le liberalità indirette vengono sottoposte a imposta.
La prima è la registrazione volontaria: se il beneficiario decide spontaneamente di registrare la liberalità indiretta, si applicano le franchigie ordinarie — variabili in base al rapporto di parentela — e le aliquote normali differenziate per grado di parentela.
La seconda — quella su cui si concentra la pronuncia della Cassazione — è la dichiarazione “confessoria”: quando l’esistenza della liberalità indiretta emerge da una dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di altri tributi — IVA, IRPEF, imposta di registro. In questo caso si applica l’aliquota dell’8% sulla parte che eccede le franchigie ordinarie. L’aliquota più alta rispetto a quella che si pagherebbe con la registrazione volontaria ha una valenza latamente sanzionatoria: chi non dichiara spontaneamente paga di più quando viene scoperto.
La “confessione” secondo la Cassazione: non serve la qualificazione giuridica
Il cuore dell’ordinanza n. 15315/2026 riguarda cosa debba intendersi per dichiarazione “confessoria” ai fini dell’art. 56-bis, comma 1.
Un’interpretazione restrittiva della norma avrebbe richiesto che il contribuente qualificasse espressamente il trasferimento ricevuto come “liberalità indiretta” — cioè ammettesse esplicitamente di aver ricevuto un beneficio a titolo gratuito consapevole delle sue conseguenze fiscali. In questa prospettiva, chi dichiara di aver ricevuto soldi dal padre senza dire che si tratta di una donazione non starebbe “confessando” nulla di rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni.
La Cassazione respinge questa interpretazione. Il termine “confessione” — sempre virgolettato nelle pronunce della Corte — non va inteso in senso tecnico-processuale. Va inteso nel senso di dichiarazione di un fatto oggettivo sfavorevole all’enunciante per le sue ricadute fiscali.
Non è necessario che il contribuente qualifichi il trasferimento come liberalità indiretta. Non è necessario che ammetta di aver ricevuto una “donazione”. È sufficiente che la dichiarazione espliciti un trasferimento di ricchezza senza controprestazione — cioè che sia avvenuta un’attribuzione patrimoniale a suo favore a titolo gratuito, dalla quale può trarsi il dato fattuale dell’arricchimento del beneficiario e dell’impoverimento del disponente.
La qualificazione giuridica — stabilire se si tratta di liberalità indiretta tassabile — spetta all’ufficio fiscale, non al contribuente. Il contribuente deve solo descrivere il fatto: ho ricevuto una somma, non ho dovuto restituirla, non c’era nessun accordo di cui fosse corrispettivo.
Il “dato neutro” che diventa base imponibile
La Corte usa un’espressione particolarmente precisa: il dato neutro dello spostamento patrimoniale autorizza l’attività di qualificazione da parte dell’ufficio.
Questo significa che la dichiarazione del contribuente non deve contenere alcuna valutazione giuridica per essere utilizzata come base per l’accertamento. Il contribuente descrive un fatto economico — ho ricevuto denaro senza dare niente in cambio. L’ufficio qualifica quel fatto come liberalità indiretta e applica la tassazione.
L’autodefinizione della parte — la sua personale qualificazione del trasferimento — è irrilevante. Non importa se il contribuente lo chiama “regalo”, “aiuto”, “anticipo di eredità”, “prestito senza restituzione” o non lo chiama in nessun modo. Quello che conta è il dato materiale: ha ricevuto, non ha corrisposto nulla in cambio.
Durante un accertamento IRPEF, il contribuente spiega che il incremento del suo patrimonio negli ultimi tre anni è dovuto a versamenti effettuati dal padre sul suo conto, senza obbligo di restituzione. Non usa mai la parola “donazione”. Non pensa di stare fornendo elementi per un accertamento sull’imposta sulle donazioni. Ma quella dichiarazione è sufficiente: l’ufficio può accertare la liberalità indiretta e applicare l’8% sulla parte che eccede la franchigia.
Le franchigie e le aliquote: quanto si paga
L’imposta sulle liberalità indirette accertate con il meccanismo dell’art. 56-bis si applica con aliquota dell’8% sulla parte che eccede le franchigie ordinarie previste per l’imposta sulle donazioni.
Le franchigie ordinarie variano in base al rapporto di parentela: 1.000.000 di euro per i trasferimenti tra genitori e figli o tra coniugi; 100.000 euro per i trasferimenti tra fratelli e sorelle; nessuna franchigia significativa per i trasferimenti tra soggetti non legati da parentela stretta.
Per un trasferimento da genitore a figlio di 800.000 euro dichiarato nell’ambito di un accertamento su altri tributi, la franchigia di un milione di euro assorbe l’intero importo e non si paga nulla. Per un trasferimento di 1.500.000 euro, l’eccedenza di 500.000 euro viene tassata all’8% — con un’imposta di 40.000 euro.
Per i trasferimenti tra soggetti privi di rapporto di parentela stretta — amici, conviventi non uniti civilmente, soggetti estranei — la franchigia è molto più bassa e l’8% si applica su importi significativamente maggiori.
Le esclusioni: cosa non viene tassato
Non tutte le liberalità non donative sono soggette a imposta. Il D.Lgs. n. 346/1990 esclude espressamente alcune categorie.
Sono escluse le donazioni di modico valore ai sensi dell’art. 783 cod. civ. — quelle proporzionate alle condizioni economiche del donante. Sono escluse le spese non soggette a collazione ai sensi dell’art. 742 cod. civ. — come le spese per il mantenimento e l’istruzione dei figli. Sono escluse le donazioni d’uso ai sensi dell’art. 770, comma 2, cod. civ. — i regali d’uso in occasione di servizi resi.
Sono inoltre escluse le liberalità che rientrano nell’art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990 — una clausola che esclude dall’imposta certi tipi di attribuzioni in contesti specifici.
Le conseguenze pratiche: attenzione alle dichiarazioni difensive
La pronuncia della Cassazione ha implicazioni concrete per chi si trova a dover gestire un accertamento fiscale su qualsiasi imposta.
Le dichiarazioni rese in sede di accertamento — nelle memorie difensive, nei verbali di contraddittorio, nelle risposte ai questionari — possono essere utilizzate dall’ufficio per accertamenti su imposte diverse da quella oggetto del procedimento in corso. Chi dichiara di aver ricevuto trasferimenti patrimoniali senza controprestazione per giustificare la propria capacità di spesa o il proprio patrimonio sta fornendo elementi che l’ufficio può usare per accertare l’imposta sulle donazioni.
Questo non significa che si debba mentire o tacere — la collaborazione con l’amministrazione finanziaria è un obbligo e la reticenza ha conseguenze negative. Significa che è fondamentale avere assistenza professionale qualificata prima di rendere dichiarazioni in sede di accertamento, per valutare le implicazioni di ciò che si sta per dire non solo ai fini dell’imposta oggetto di verifica ma anche di imposte diverse.
La regola pratica in sintesi
Ricevere denaro o altri beni senza corrispettivo — da genitori, familiari, chiunque — è un fatto economico che il diritto tributario considera manifestazione di capacità contributiva. Se quel fatto emerge nell’ambito di qualsiasi procedimento fiscale, l’ufficio può tassarlo come liberalità indiretta all’8% sulla parte eccedente le franchigie. Non è necessario che il contribuente si sia mai detto “sto ricevendo una donazione” — basta che abbia descritto il fatto. La qualificazione giuridica spetta al fisco.
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