- Le donazioni indirette sono attribuzioni patrimoniali realizzate attraverso un negozio giuridico diverso dalla donazione, ma caratterizzate dalla volontà di procurare a un altro soggetto un arricchimento gratuito.
- Le liberalità non donative costituiscono una categoria più ampia, all’interno della quale rientrano le donazioni indirette.
- Le donazioni indirette possono produrre importanti conseguenze successorie e fiscali, in particolare ai fini della collazione, della riduzione per lesione della legittima e dell’eventuale applicazione dell’imposta sulle donazioni, tenendo conto delle relative franchigie e aliquote.
Nel diritto civile, il trasferimento di ricchezza da un soggetto a un altro può realizzarsi attraverso strumenti e modalità differenti. Non sempre, infatti, l’intento di arricchire gratuitamente un altro soggetto si manifesta mediante la stipulazione di un contratto di donazione formalmente riconoscibile.
L’ordinamento conosce, accanto alla donazione diretta, una serie di operazioni negoziali che, pur non presentando la struttura tipica della donazione, producono un risultato sostanzialmente analogo: l’incremento patrimoniale di un soggetto senza corrispondente sacrificio economico a suo carico.
È proprio in questo spazio che si colloca la figura della donazione indiretta, istituto che verrà analizzato nel dettaglio nelle righe che seguono, in particolare concentrando l’attenzione su nozione, disciplina, effetti e distinzione rispetto alla donazione tipica.
Cosa sono le donazioni indirette?
Le donazioni indirette sono forme di liberalità attraverso le quali un soggetto, il disponente, procura a un altro soggetto un arricchimento patrimoniale senza ricevere in cambio alcuna controprestazione, avvalendosi di un negozio giuridico diverso da quello specificamente rivolto a realizzare tale liberalità. La caratteristica principale dell’istituto risiede, pertanto, nella circostanza che l’effetto di arricchimento viene prodotto attraverso un’attività negoziale che, considerata nella sua struttura, persegue una finalità ulteriore rispetto alla mera attribuzione gratuita.
Ai sensi dell’art. 809 c.c., le donazioni indirette sono assoggettate, nei limiti stabiliti dalla legge, alla disciplina prevista per le donazioni in materia di revocazione per ingratitudine, revocazione per sopravvenienza di figli e riduzione per lesione della legittima.
Per la configurazione di una donazione indiretta assume particolare rilievo la presenza dell’animus donandi, cioè la volontà del disponente di determinare consapevolmente un vantaggio patrimoniale gratuito in favore del beneficiario.
Esempi di donazione indiretta possono considerarsi il pagamento di un debito altrui per spirito di generosità oppure la cointestazione di un conto.
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Qual è la differenza con le donazioni dirette?
La distinzione tra le due figure assume particolare importanza sotto il profilo della forma. Ai sensi dell’art. 782 c.c., la donazione deve essere conclusa mediante atto pubblico, alla presenza di due testimoni, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
La donazione indiretta, invece, proprio perché realizzata mediante un negozio diverso dalla donazione, non è necessariamente soggetta alla forma solenne prevista dall’art. 782 c.c.. Essa sarà sottoposta alla forma eventualmente richiesta dal negozio utilizzato per realizzare l’arricchimento.
Si pensi, per esempio, al caso in cui un genitore paghi con denaro proprio il prezzo di un immobile che viene acquistato e intestato direttamente al figlio. L’operazione può integrare una liberalità indiretta: formalmente viene concluso un contratto di compravendita, ma l’operazione è funzionale a realizzare un arricchimento gratuito del figlio.
La differenza può quindi essere sintetizzata nel seguente modo:
- nella donazione diretta, il contratto di donazione costituisce il mezzo e la causa dell’arricchimento;
- nella donazione indiretta, l’arricchimento viene realizzato mediante un negozio diverso, utilizzato come strumento per perseguire una finalità liberale.
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Quali effetti producono le donazioni indirette?
Le donazioni indirette comportano un effettivo trasferimento di ricchezza a favore del beneficiario, determinando un suo arricchimento patrimoniale per effetto di un’attribuzione compiuta dal disponente con spirito di liberalità. Tale attribuzione, pur potendo essere realizzata attraverso un’operazione diversa da una donazione, produce conseguenze giuridiche rilevanti sia nei rapporti tra le parti sia, successivamente, nell’ambito della successione ereditaria.
In particolare, la liberalità può assumere rilievo ai fini della collazione, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e può essere considerata ai fini della riduzione quando abbia determinato una lesione della quota di legittima spettante ai legittimari. Ciò vuol dire che il fatto che l’arricchimento sia stato realizzato indirettamente non lo rende irrilevante sotto il profilo successorio: al contrario, l’operazione può essere valutata per verificare se siano stati rispettati i diritti degli altri eredi tutelati dalla legge.
Le donazioni indirette possono inoltre avere conseguenze sul piano fiscale, con particolare riferimento all’eventuale applicazione dell’imposta sulle donazioni, alle franchigie e alle aliquote previste in relazione al rapporto tra disponente e beneficiario. Di conseguenza, una liberalità indiretta, pur potendo offrire una modalità flessibile di trasferimento della ricchezza, deve essere valutata considerando non solo l’effetto immediato dell’operazione, ma anche le sue possibili conseguenze successorie, patrimoniali e fiscali.
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Qual è la differenza tra donazioni indirette e liberalità non donative?
Vi sono delle differenze tra donazioni indirette e liberalità non donative, sebbene le due espressioni vengano spesso utilizzate come sinonimi. In particolare, le liberalità non donative costituiscono la categoria più ampia, nel senso che comprendono tutte quelle attribuzioni patrimoniali effettuate per spirito di liberalità che non presentano la struttura del contratto di donazione.
Le donazioni indirette, invece, rappresentano una particolare figura di liberalità non donativa nella quale l’arricchimento del beneficiario viene realizzato attraverso un negozio o un’attività giuridica diversa dalla donazione, utilizzati come mezzo per conseguire il risultato liberale.
L’art. 809 c.c. fa riferimento proprio alle «liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769», assoggettandole, nei casi previsti, a specifiche norme in materia di donazioni.
La distinzione può quindi essere espressa dicendo che la liberalità non donativa è il genere, mentre la donazione indiretta ne costituisce una particolare specie, caratterizzata dal fatto che l’effetto di liberalità viene conseguito indirettamente mediante un diverso negozio giuridico.
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Donazioni indirette – Domande frequenti
La prova di una donazione indiretta può essere fornita attraverso qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la reale natura dell’operazione, valutando complessivamente documentazione bancaria, atti notarili, dichiarazioni delle parti, comportamenti successivi e ogni altra circostanza concreta dalla quale possa emergere la volontà liberale.
La donazione indiretta implica un effettivo trasferimento di ricchezza a favore del beneficiario, determinando un suo arricchimento patrimoniale per effetto di un’attribuzione compiuta dal disponente con spirito di liberalità.
Permette di attribuire una casa a un familiare utilizzando una struttura negoziale diversa dalla donazione e può consentire, in determinate situazioni, di beneficiare delle agevolazioni e franchigie fiscali previste per i trasferimenti gratuiti.
Non necessariamente: l’effetto liberale può derivare dall’operazione di acquisto, secondo le modalità concrete dell’operazione.
È opportuno che la provenienza delle somme e la natura dell’operazione siano adeguatamente documentate e rappresentate nell’atto, anche per evitare future contestazioni.
Sì, se la liberalità incide sulla quota di legittima, possono ricorrere, quando ne ricorrono i presupposti, agli strumenti previsti dalla legge, tra cui l’azione di riduzione.
Non automaticamente. Occorre verificare se ricorrono i presupposti della collazione e quale sia la specifica modalità con cui è stata realizzata la liberalità.
Il trattamento fiscale dipende dalla struttura dell’operazione, dal rapporto tra le parti e dalla normativa applicabile.
Riferimenti normativi
- art. 769 c.c. – nozione di donazione;
- art. 782 c.c. – forma della donazione;
- art. 809 c.c. – norme sulle liberalità diverse dalle donazioni;
- artt. 737 ss. c.c. – collazione;
- artt. 553 ss. c.c. – riduzione delle disposizioni lesive della legittima;
- art. 556 c.c. – determinazione della porzione disponibile;
- artt. 536 ss. c.c. – successione dei legittimari;
- D.Lgs. 346/1990 – imposta sulle successioni e donazioni.
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