Ieri sera è arrivata la mini proroga al 5 settembre del micro taglio accise diesel: lo ha deciso il Governo. Sono -0,171 euro al litro, IVA inclusa. Benzina ad accisa piena, ormai carburante trascurato. È un’ennesima misura tampone che lascia tutto così com’è sostanzialmente: il futuro resta incerto, in attesa di presunti sconti per fasce deboli. La manovrina costa 130 milioni di euro, come minor incasso dello Stato, che perde un miliardo al mese con la detassazione del gasolio (ma aveva alzato l’imposta a gennaio 2026). La copertura finanziaria della proroga deriva da maggiori entrate legate alla revisione delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici, dice la nota ufficiale. E si estende per altri 10 giorni il credito d’imposta per le imprese dell’autotrasporto. Intanto, benzina a 2,016 euro e gasolio a 2,134 in lievissimo calo.
PREZZI BENZINA E DIESEL, FUTURO MISTERIOSO
Il tema della tassazione degli extraprofitti realizzati dalle compagnie energetiche torna al centro del dibattito politico, spinto da una parte del governo italiano che continua a sollecitare un intervento coordinato a livello europeo. L’idea di introdurre un prelievo straordinario sanzionatorio sui profitti generati dalle multinazionali dell’energia durante le fasi di picco dei prezzi del greggio e del gas risponde all’esigenza di reperire risorse per sostenere le famiglie e le imprese penalizzate dall’inflazione e dai rincari delle bollette. Tuttavia, l’iter per giungere a una normativa comunitaria omogenea si presenta irto di ostacoli di natura giuridica, economica e istituzionale.
CAOS EUROPEO SULLA TASSA DEI PETROLIERI
In prima battuta, le istituzioni europee avevano mostrato forte scetticismo nei confronti di un’imposta sovranazionale standardizzata. La Commissione Europea ha espresso più volte la convinzione che la politica fiscale ordinaria e la gestione delle entrate tributarie rientrino primariamente nell’ambito delle competenze esclusive e della sovranità dei singoli Stati membri.
Secondo questa impostazione, la frammentazione dei mercati energetici e le differenti strutture di approvvigionamento dei vari Paesi dell’Unione renderebbero estremamente difficile l’applicazione di un’aliquota e di una base imponibile uniche per tutti i ventisette Stati.
Nelle ultime ore, tuttavia, si registrano segnali di riapertura della discussione. L’emergere di nuove tensioni geopolitiche e la volatilità dei mercati delle materie prime hanno riproposto l’esigenza di una risposta comunitaria coesa per evitare distorsioni del mercato unico e forme di concorrenza sleale tra Paesi che applicano regimi fiscali difformi sui colossi dell’energia. Il confronto attuale mira a verificare la fattibilità di un quadro normativo condiviso o, quantomeno, di linee guida dettagliate per armonizzare i prelievi nazionali.
COS’È UN EXTRAPROFITTO?
La principale criticità nell’elaborazione di una tassa di questo tipo risiede nell’esatta perimetrazione del concetto di extraprofitto. Da un punto di vista economico, risulta complesso distinguere nettamente un margine di guadagno “straordinario” o illegittimo da un normale margine d’impresa derivante da altri fattori.
- Investimenti strategici: risultati finanziari ottenuti grazie a scelte di efficienza operativa o diversificazione degli asset realizzate in precedenza.
- Ciclicità del settore: il comparto Oil & Gas è strutturalmente soggetto a fasi di mercato fortemente oscillanti, in cui periodi di profitti elevati compensano anni di perdite o di rendimenti minimi.
- Fluttuazioni dei prezzi di mercato: guadagni legati alle dinamiche globali della domanda e dell’offerta, prescindendo da condotte speculative delle singole aziende.
Tracciare una linea di demarcazione arbitraria rischia di sanzionare le imprese semplicemente sulla base dell’andamento dei listini internazionali, trasformando un prelievo teoricamente redistributivo in una misura penalizzante per gli investimenti nel settore, inclusi quelli destinati alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
RISCHIO RICORSI E TEMPI LUNGHI
Una normativa non rigorosamente definita espone inevitabilmente lo Stato e le istituzioni a un’ondata di ricorsi giurisdizionali da parte delle società colpite. L’applicazione di un prelievo mirato a un singolo settore industriale può configurarsi come discriminatoria se non fondata su presupposti d’imposta solidi e oggettivi.
Tassare profitti già maturati o calcolati su basi imponibili basate sull’IVA anziché sull’utile effettivo genera dubbi di compatibilità con le carte costituzionali nazionali e con il diritto dell’Unione.
C’è il rischio che le somme prelevate vadano a sovrapporsi alle imposte ordinarie sul reddito delle società (IRES), creando una tassazione sproporzionata rispetto alla reale forza economica del contribuente. L’esperienza insegna che formulazioni imprecise portano a contenziosi prolungati che spesso obbligano i Governi a restituire le somme incassate, vanificando gli effetti di finanza pubblica perseguiti.
EXTRAPROFITTI: IL PRECEDENTE IN ITALIA
In Italia, il dibattito si innesta su un percorso normativo già avviato nel recente passato. A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 e della conseguente impennata dei prezzi dei carburanti, i Governi guidati da Mario Draghi e successivamente da Giorgia Meloni hanno introdotto misure straordinarie di tassazione per redistribuire la rendita energetica. Secondo i dati forniti dalle elaborazioni di Staffetta Quotidiana, il gettito complessivo derivante dalle misure sugli extraprofitti nel biennio 2022-2023 ha raggiunto i 10,7 miliardi di euro.
Il pressing per una disciplina comunitaria punta a individuare un modello uniforme di “contributo di solidarietà“. Questo schema dovrebbe basarsi su criteri certi, quali la quota di utili eccedente una percentuale media definita sui bilanci degli esercizi precedenti, evitando basi imponibili indirette che rischiano di violare i princìpi tributari generali.
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