Il Consiglio di Stato respinge l’appello presentato dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura e conferma l’annullamento della delibera con cui il Csm aveva negato a Eugenio Facciolla la conferma nell’incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.

La sentenza numero 6590 del 2026, pubblicata il 24 agosto dalla Settima Sezione, consolida l’esito del giudizio di primo grado definito dal Tar del Lazio con la pronuncia numero 2256 del 2026. Facciolla, assistito dall’avvocato Edoardo Giardino, ottiene anche la condanna del Ministero e del Csm, in solido, al pagamento di cinquemila euro per le spese processuali, oltre agli accessori di legge.

La decisione non determina automaticamente la conferma del magistrato nell’incarico ricoperto, ma mantiene fermo l’annullamento della delibera consiliare del 7 febbraio 2024. Spetterà ora all’amministrazione dare esecuzione alla sentenza nel rispetto dei principi indicati dai giudici di Palazzo Spada.

La delibera sulla mancata conferma

Il Csm aveva negato a Facciolla la conferma prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo 160 del 2006 al termine del primo quadriennio nell’incarico direttivo, scaduto il 13 novembre 2019. La valutazione negativa era fondata sulla ritenuta mancanza delle «imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio».

Al magistrato erano state attribuite due condotte. La prima riguardava l’inserimento in un fascicolo d’indagine, del quale era coassegnatario, di un’annotazione di polizia giudiziaria considerata dal Csm falsa o comunque manifestamente anomala. La seconda consisteva nel presunto compimento di atti diretti a screditare i colleghi della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, anche attraverso esposti e una relazione indirizzata nel luglio del 2018 al procuratore generale presso la Corte d’appello.

Il procedimento penale relativo all’annotazione si è però concluso con la sentenza del Tribunale di Salerno del 18 luglio 2025. Facciolla è stato assolto, ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, per non aver commesso il fatto. Il Consiglio di Stato fa riferimento a un giudicato penale che ha smentito il presupposto fattuale sul quale era stata costruita una parte determinante della valutazione amministrativa.

Il limite alla discrezionalità del Csm

Ministero e Csm sostenevano che la legittimità della delibera dovesse essere giudicata esclusivamente alla luce dei fatti conosciuti nel momento in cui era stata adottata, senza attribuire rilievo alla successiva assoluzione. Rivendicavano inoltre l’autonomia del giudizio amministrativo dell’organo di autogoverno rispetto agli accertamenti compiuti nelle sedi penale e disciplinare.

Il Consiglio di Stato riconosce in astratto questa autonomia, ma individua un limite preciso: la discrezionalità del Csm non può prescindere dall’esistenza materiale dei fatti sottoposti a valutazione. «Se il loro accadimento non viene confermato o è addirittura smentito», osserva la sentenza, non è possibile continuare a considerarli validi ai fini delle decisioni sulla carriera del magistrato.

L’autonomia dell’organo di autogoverno consente di formulare una valutazione diversa da quella espressa in altri procedimenti, ma presuppone una «comune matrice fattuale». Nel caso dell’annotazione di polizia giudiziaria, secondo Palazzo Spada, il giudicato di assoluzione ha privato la delibera del necessario fondamento materiale.

La sentenza approfondisce anche il significato dell’articolo 87-bis del testo unico sulla dirigenza giudiziaria. La norma permette al Csm di sospendere il procedimento di conferma quando la valutazione dipenda esclusivamente da fatti contemporaneamente esaminati in sede penale o disciplinare. La sospensione resta facoltativa, ma se il Consiglio decide di procedere immediatamente «si assume il rischio del contrasto sopravvenuto» con gli accertamenti compiuti dalle autorità competenti.

Tale rischio, chiarisce la Settima Sezione, non può essere trasferito sul magistrato soltanto per la diversa durata dei procedimenti. L’ordinamento deve evitare decisioni contraddittorie e ricomporre gli esiti secondo i principi di giustizia sostanziale, buon andamento e coerenza dell’azione amministrativa.
 

La contestazione sui rapporti con la Dda di Catanzaro

Il Consiglio di Stato corregge il Tar su un punto: la presunta azione di discredito nei confronti dei magistrati della Dda di Catanzaro non aveva avuto un ruolo secondario, ma era stata posta dal Csm sullo stesso piano della vicenda relativa all’annotazione di polizia giudiziaria.

Anche questa contestazione, tuttavia, non può sostenere la mancata conferma. L’appello non ha censurato in modo specifico la parte della decisione del Tar che aveva rilevato la genericità degli addebiti e l’assenza di ripercussioni professionali accertate a carico dei magistrati della procura distrettuale.

Per Palazzo Spada, inoltre, la delibera non descrive in maniera concreta le condotte attribuite a Facciolla. Il Csm aveva richiamato esposti e una relazione indirizzata al procuratore generale senza illustrarne il contenuto, mentre il riferimento alla presunta «rilevanza mediatica» era rimasto vago e indeterminato.

La delibera non aveva neppure risposto alle deduzioni depositate dal magistrato il 21 ottobre 2023. Facciolla aveva negato di aver presentato gli esposti e di aver tentato di screditare i colleghi di Catanzaro. Aveva spiegato che le interlocuzioni con il procuratore generale si erano limitate alla risposta a una richiesta di chiarimenti, formulata dopo un’interrogazione parlamentare, e a una nota riservata riguardante la lamentata mancanza di coordinamento investigativo dopo l’arresto di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Secondo il Consiglio di Stato, il Csm non ha preso posizione su queste circostanze difensive e ha dato per accaduti, in modo apodittico, fatti non adeguatamente circostanziati. Da qui il rigetto dell’appello e la conferma dell’annullamento della delibera sulla mancata conferma di Facciolla.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Antonio Alizzi

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.