Nella favola di Esopo, resa immortale da Fedro, il lupo beve a monte e l’agnello a valle. Eppure, il lupo accusa l’agnello di avergli intorbidito l’acqua. L’accusa è materialmente impossibile: l’acqua scorre dall’alto verso il basso, non al contrario. L’agnello lo fa osservare con la prudenza di chi sa di avere ragione ma anche di trovarsi davanti a qualcuno che può distruggerlo. Il lupo cambia allora argomento: sei mesi fa mi hai insultato. L’agnello risponde che sei mesi prima non era ancora nato. Poco importa. Sarà stato tuo padre, conclude il lupo, prima di sbranarlo.
Il significato dell’apologo non risiede soltanto nella violenza del più forte. È più sottile e più inquietante. Il lupo non rinuncia alla forma dell’argomentazione: inventa una causa, formula un’accusa, simula un giudizio. Non vuole soltanto divorare l’agnello; vuole attribuire alla sopraffazione l’apparenza della legalità. La parola, invece di accertare la verità, diventa lo strumento con cui il potere la capovolge. È il confronto tra la logica della forza e quella della verità, nel quale la posizione “superior” del lupo e quella “inferior” dell’agnello rappresentano anche il rapporto di potere tra i contendenti. È difficile non pensare a questa favola leggendo una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli pronunciata dalla Sezione controversie di lavoro e previdenza presieduta da Anna Carla Catalano, con Maristella Agostinacchio quale consigliera relatrice e la Francesca Romana Amarelli quale consigliera.
Non si chiede di mettere alla gogna i magistrati. Si chiede qualcosa di più serio: che chi esercita un potere tanto penetrante risponda pubblicamente della coerenza logica e giuridica delle proprie decisioni, almeno sul piano della critica democratica. Il caso, in sé, potrebbe apparire minimo: una sanzione amministrativa di duemila euro inflitta a una cooperativa agricola per l’etichettatura di una passata di pomodoro. Ma proprio le questioni minime sono talvolta quelle che mostrano più chiaramente la natura di un potere. Nei grandi processi intervengono l’opinione pubblica, la dottrina, gli avvocati più attrezzati. Nelle controversie elementari, invece, il potere si manifesta senza infingimenti, perché sa che la sproporzione economica tra la posta in gioco e il costo della difesa finirà quasi sempre per piegare il cittadino.
La vicenda nasce da alcune confezioni sulle quali, nell’elenco degli ingredienti, compariva la dicitura “pomodorini del piennolo campani” o “pomodorini del piennolo”. Secondo l’amministrazione e, successivamente, secondo i giudici, quelle parole avrebbero evocato la denominazione protetta “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”. Si può discutere dell’estensione della tutela delle DOP, si può discutere se l’espressione “piennolo”, utilizzata per descrivere un ingrediente, sia divenuta inseparabile dalla denominazione registrata, si può persino sostenere una concezione particolarmente rigorosa dell’“evocazione”. Tutto ciò appartiene alla fisiologia dell’interpretazione giuridica.
Il problema nasce quando, per confermare la sanzione, la realtà deve essere adattata alla decisione. La Corte ha infatti escluso l’applicazione della disposizione riguardante i prodotti composti, elaborati o trasformati, per i quali non è sanzionabile l’eventuale evocazione di un prodotto di origine controllata ove essa sia riportata solo tra gli ingredienti, come nel caso in specie, affermando che la passata di pomodoro non sarebbe un prodotto trasformato, ma una semplice “spremitura del pomodoro” (sic!). Il punto non è affermare automaticamente che quella disciplina avrebbe dovuto condurre all’assoluzione. Il punto è che essa non può essere espulsa dal processo attraverso una ridefinizione occasionale della passata come prodotto sostanzialmente non trasformato. Ecco il ruscello che improvvisamente comincia a scorrere dal basso verso l’alto.
La passata è il risultato di una lavorazione industriale o artigianale: selezione, lavaggio, triturazione, eventuale separazione di bucce e semi, trattamento termico, raffinazione, concentrazione e confezionamento. Non è un pomodoro raccolto e collocato in una cassetta. Non è neppure una mera operazione meccanica priva di conseguenze sulla natura commerciale, merceologica e conservativa del prodotto. È, nel linguaggio comune, prima ancora che in quello tecnico, ma anche giuridico, un prodotto trasformato. In uno Stato di diritto il giudice interpreta la norma, ma non dovrebbe poter modificare a piacimento la natura delle cose per rendere la norma compatibile con la conclusione prescelta. Quando ciò accade, non siamo più davanti all’interpretazione: siamo davanti alla decisione che costruisce retroattivamente le proprie premesse.
Il caso è ancora più significativo per la sua durata. L’accertamento risale al 2012. L’ordinanza-ingiunzione è del 2017. La sentenza di primo grado è stata pubblicata nel 2022. L’Appello è stato deciso nel settembre 2025. Tredici anni per una sanzione iniziale di duemila euro, alla quale si sono aggiunti spese legali, costi processuali e un ulteriore contributo unificato. Qui emerge un’altra caratteristica dell’abnorme potere giudiziario italiano: non occorre necessariamente condannare qualcuno a una pena devastante. Talvolta è sufficiente sottoporlo per oltre un decennio a un procedimento economicamente irrazionale. Il processo diventa esso stesso la sanzione.
Il cittadino si trova così davanti a un’alternativa solo teorica. Può pagare, anche quando ritiene di avere ragione, oppure può affrontare anni di giudizi, anticipare denaro, incaricare professionisti e accettare il rischio che ogni ulteriore grado moltiplichi i costi. Alla fine, persino una vittoria potrebbe risultare antieconomica. La giustizia formalmente accessibile diventa sostanzialmente proibitiva. Questo non significa negare l’indipendenza della magistratura, che resta una garanzia essenziale contro gli abusi del potere politico. Significa ricordare una verità che in Italia viene troppo spesso rimossa: anche il potere giudiziario è un potere. E proprio perché non dipende dal consenso elettorale, non può considerarsi sciolto dal dovere della misura, della coerenza logica e della responsabilità personale ed istituzionale. L’indipendenza non è infallibilità. L’insindacabilità del merito non può trasformarsi nell’insindacabilità della ragione. Il principio “iura novit curia” significa che il giudice conosce il diritto, non che possa reinventare i fatti, la tecnica produttiva o il significato ordinario delle parole.
Una democrazia liberale non si misura soltanto dalla possibilità astratta di rivolgersi a un tribunale. Si misura dalla prevedibilità delle decisioni, dalla proporzione tra infrazione e conseguenze, dalla durata ragionevole dei procedimenti e dalla possibilità concreta di contestare il potere senza esserne economicamente travolti. La vicenda della passata di pomodoro è piccola soltanto per chi guarda l’importo della sanzione. È enorme per ciò che rivela. Mostra un ordinamento nel quale, per sostenere una conclusione, si può arrivare a dichiarare che una passata non è un prodotto trasformato. L’agnello continua a spiegare che si trova a valle. Porta documenti, norme, definizioni, tecniche di lavorazione. Il lupo ascolta, cambia argomento e pronuncia la sentenza. Non perché abbia dimostrato di avere ragione. Ma perché si trova più in alto.

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Silvestro Gallipoli
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