Intervista al Prof. Avv. Andrea Stazi: prospettive regolatorie per l’audiovisivo e l’intelligenza artificiale dopo il convegno “Nuove regole per nuovi mercati?”


Il Prof. Avv. Andrea Stazi è professore ordinario di Diritto comparato e Diritto delle nuove tecnologie presso l’Università San Raffaele Roma e Direttore del Research Center for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence (LEITAI). È CEO e Co-founder di Techno Polis e Academic Fellow in Technology, Robotics and Artificial Intelligence Law presso la National University of Singapore.

Autore di numerosi volumi e di oltre novanta pubblicazioni scientifiche dedicate al rapporto tra diritto, tecnologia e trasformazione digitale, svolge attività di ricerca e consulenza internazionale sui temi della regolazione dell’intelligenza artificiale, della governance dei dati e delle tecnologie emergenti. – email: andrea.stazi@uniroma5.it 

Il Prof. Avv. Andrea Stazi

 


 

Professore, nel corso del convegno tenutosi lo scorso 3 luglio presso Palazzo Balestra, sede dell’Università Pegaso in Piazza dei Santi Apostoli 49 a Roma, “Nuove regole per nuovi mercati? Scenari di regolamentazione in Europa e in Italia dell’audiovisivo e dei contenuti nell’era dell’IA”, promosso da Techno Polis e dal Centro LeitAI, è emersa la crescente interazione tra audiovisivo, piattaforme digitali e intelligenza artificiale. Quali ritiene siano oggi le principali priorità della regolazione europea del settore?

La priorità fondamentale per l’Europa risiede nel coniugare la tutela dei diritti e del pluralismo con una forte politica industriale digitale, necessaria per colmare il gap di innovazione che ci separa da Stati Uniti e Cina. 

L’intelligenza artificiale non è un semplice strumento informatico, ma un’infrastruttura critica trasversale che sta ridisegnando l’intera catena del valore dell’audiovisivo. Nel contesto settoriale, la priorità non deve essere quella di creare una disciplina ad hoc sull’IA che vada a sostituire l’AVMSD, bensì quella di reinterpretare e aggiornare le regole esistenti in modo misurato e guidato dalle evidenze. 

Occorre evitare sia un approccio massimalista di estensione dello scopo della direttiva audiovisiva sia una deregolamentazione che ignori le sfide strutturali della produzione europea e del pluralismo dei media. Inoltre, emerge la necessità di un cruciale cambio di paradigma regolatorio che superi la mera logica difensiva dei divieti assoluti online. 


Come indicato anche nel recente G7 Common Set of Principles, la priorità deve spostarsi verso un approccio propositivo, volto a incentivare la nascita di ecosistemi digitali progettati sin dall’inizio su misura per gli utenti, con particolare attenzione ai bisogni evolutivi dei minori.

 

Durante il dibattito tra le istituzioni europee e nazionali, gli stakeholder industriali e gli esperti, è stato evidenziato il rapporto tra AVMSD, AI Act, Digital Services Act, Digital Markets Act ed European Media Freedom Act. Quali interventi ritiene necessari per garantire maggiore coerenza e coordinamento tra questi strumenti normativi? 

Il panorama normativo europeo soffre di una mancanza di progettazione integrata: la rapida stratificazione di regole rischia di creare sovrapposizioni e un quadro applicativo denso di incertezze per le imprese. Assistiamo a frizioni applicative evidenti tra l’AI Act e il GDPR – come ad esempio la duplicazione tra le valutazioni d’impatto FRIA e DPIA – o a complessità nel far coincidere le categorie rigide del DMA con i modelli di business tecnologici in evoluzione.  

Per garantire coerenza, è essenziale adottare delle “lenti comuni” che connettano queste normative in un’ottica di sviluppo tecnologico, autonomia strategica ed equità. L’AVMSD deve essere interpretata in modo rigoroso e coerente con gli strumenti orizzontali più recenti quali DSA, DMA ed EMFA, chiarendo come le norme si combinino quando l’IA incide su cataloghi, interfacce e moderazione dei contenuti, anziché trasformarsi in una regolazione digitale onnicomprensiva. 


A livello operativo, poi, il vero “collo di bottiglia” in cui rischiano di arenarsi le ambizioni europee è la definizione degli standard tecnici armonizzati, affidati a enti come CEN, CENELEC ed ETSI. È necessario un coordinamento attivo tra i diversi regolatori nazionali ed europei per far sì che la normazione tecnica traduca i principi giuridici in parametri operativi chiari, riducendo l’incertezza e i costi di compliance per le aziende.

 

Da sinistra: il Dott. Stefano Da Empoli, il Prof. Avv. Andrea Stazi ed il Dott. Giuseppe Abbamonte, durante l’evento Nuove regole per nuovi mercati? Scenari di regolamentazione in Europa e in Italia dell’audiovisivo e dei contenuti nell’era dell’IA

 


Uno dei temi centrali del convegno ha riguardato la trasformazione degli equilibri tra broadcaster tradizionali, piattaforme di streaming, piattaforme di condivisione dei contenuti e altri operatori digitali. In questo scenario, il principio della neutralità tecnologica può rappresentare una base adeguata per assicurare condizioni di concorrenza equilibrate?

Il principio della neutralità tecnologica resta un pilastro essenziale per evitare asimmetrie ingiustificate, ma la sua applicazione richiede un forte pragmatismo operativo legato alla convergenza dei mercati. 

Di fronte a un pubblico che accede ai contenuti attraverso ambienti sempre più misti e interfacce digitali complesse, la risposta corretta non è cancellare ogni distinzione tra i diversi modelli di business, né tantomeno irrigidire le regole per inseguire ogni singola evoluzione tecnica.  

Per assicurare condizioni di concorrenza davvero equilibrate e tutelare il mercato, occorre fare in modo che funzioni audiovisive e pubblicitarie comparabili siano soggette a principi di base coerenti, specialmente in termini di trasparenza e protezione degli utenti. Laddove le norme orizzontali già offrono garanzie robuste, la regolazione settoriale deve integrarle anziché duplicarle. 

Al contempo, per governare le possibili pratiche scorrette o predatorie dettate da algoritmi di IA, il modo più solido non è inventare nuove categorie astratte, ma recuperare le lenti del diritto della concorrenza e dell’antitrust – come l’analisi oggettiva dei margini o dei prezzi sleali – fornendo così ai regolatori un perimetro operativo chiaro ed efficace.


 

Nell’incontro particolare attenzione è stata dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sulla filiera audiovisiva. Quali sono, a suo avviso, gli ambiti nei quali è più urgente definire regole condivise, con particolare riferimento a diritto d’autore, trasparenza dei contenuti generati dall’IA e valorizzazione della creatività? 

L’IA generativa agisce come una formidabile leva di efficienza e innovazione lungo tutta la filiera dell’audiovisivo, dallo sviluppo alla localizzazione multilingue, traducendo in processi rapidi e immediati la tradizionale stratificazione del lavoro creativo. 

Questa accelerazione tecnologica offre importanti opportunità di competitività, ma ridefinisce al contempo le dinamiche industriali e negoziali, richiedendo un aggiornamento mirato dei quadri regolatori per garantire la sostenibilità di tutti gli attori coinvolti.  

In questo scenario, gli ambiti in cui è più urgente definire regole condivise e operative sono:


– Diritto d’autore e Protezione dei dati: L’uso di opere protette per il training algoritmico e la clonazione sintetica di voci, volti e stili aprono sfide inedite in materia di consenso, equo compenso e tutela della personalità. In questo campo la convergenza tra copyright e protezione dei dati personali è strettissima. Se da un lato si attendono orientamenti giurisprudenziali sul diritto d’autore, come nel caso Like Company, dall’altro è stato fondamentale sbloccare la frammentazione normativa causata dalle interpretazioni divergenti delle 27 Autorità per la privacy. L’introduzione del “legittimo interesse” per l’addestramento dell’IA rappresenta un esempio positivo di coordinamento: rende lecito l’uso di dati personali pubblicamente disponibili per il training dei modelli, ma solo a patto di garantire il diritto incondizionato di opt-out e rigorose salvaguardie a tutela dei dati degli utenti.  

– Trasparenza e Integrità dell’ecosistema informativo: La proliferazione di contenuti sintetici realistici aumenta il rischio di deepfake e manipolazioni. L’etichettatura o la sola disclosure previste dall’AI Act vengono ritenute da diverse parti insufficienti per il settore audiovisivo: occorre definire standard tecnici interoperabili condivisi per il watermarking, meccanismi di tracciabilità dei flussi di produzione e modelli di governance editoriale stabili. Inoltre, per valorizzare la trasparenza decisionale, la recente sentenza Dun & Bradstreet Austria della Corte di giustizia ha riaffermato che va garantito concretamente il diritto dei cittadini a una spiegazione chiara e intelligibile della logica applicata dai sistemi algoritmici e dalle “black box” decisionali.  

– Safety by design e Age verification: La protezione del pubblico e dei minori online deve evolvere verso modelli basati sul bilanciamento dei diritti, superando la vecchia logica dei divieti assoluti. Il nodo cruciale del controllo dell’età, cd. Age verification, non può e non deve trasformare il web in uno stato di sorveglianza di massa. Proteggere l’infanzia non significa sacrificare la protezione dei dati personali. La verifica dell’età deve essere basata sul rischio, proporzionata e privacy-preserving, preferendo a controlli invasivi (come l’invio di documenti d’identità) tecniche di stima dell’età (age estimation) o sistemi basati su credenziali anonime e decentralizzate. L’obiettivo fondamentale resta l’approccio Safety by design, incentivando lo sviluppo di piattaforme pensate fin dal principio attorno ai bisogni degli utenti, dove la sicurezza non sia un costo burocratico ma un valore competitivo e strutturale della rete. 

 

Tra i temi del confronto è emersa la crescente rilevanza della prominence dei contenuti europei e del ruolo degli algoritmi di raccomandazione nella distribuzione audiovisiva. Quale equilibrio dovrebbe ricercare il legislatore tra tutela del pluralismo, visibilità dei contenuti di interesse generale e autonomia dei sistemi digitali?


Oggi la discoverability e la visibilità delle opere dipendono da algoritmi di raccomandazione e assistenti conversazionali che rischiano di rendere meno trasparente il rapporto tra obblighi di prominenza e criteri di ranking. 

In questo contesto, dobbiamo anzitutto sfatare il mito che demonizza i sistemi algoritmici in quanto tali. Senza algoritmi di raccomandazione, gli utenti e in particolare i minori si ritroverebbero dispersi nel mare magnum del web senza filtri, esposti a contenuti inappropriati. Il problema non è lo strumento, ma come viene addestrato e finalizzato.  

Il legislatore deve quindi ribaltare il vecchio paradigma: l’algoritmo non deve essere visto solo come un pericolo da contenere o mitigare, ma deve diventare un alleato positivo capace di agire come filtro attivo di protezione e curatela di un’esperienza online adatta all’età, stimolante e sicura. 

Al contempo, sul fronte della politica culturale, la revisione dell’AVMSD dovrebbe confermare che l’obiettivo della prominence delle opere europee può essere raggiunto in modo flessibile attraverso strumenti equivalenti, quali sezioni dedicate, curatela editoriale, ottimizzazione della ricerca. 

L’equilibrio corretto si trova richiedendo metriche pratiche e prove credibili del fatto che sia le opere europee di interesse generale sia i media affidabili siano effettivamente visibili e raggiungibili dagli utenti, salvaguardando l’autonomia dei sistemi, la responsabilità editoriale e la libertà di scelta del consumatore.


 

Approfondimenti:


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Redazione DIMT

Source link

Di


kèo nhà cái